Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/2000

Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

5 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - nel

procedimento penale a carico di P. V., iscritta al n. 626 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente

all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in

carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

che il rimettente espone di essere stato investito - a norma

dell'art. 310 cod. proc. pen. - dell'appello proposto da un imputato

sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere avverso

l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva respinto

la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta

inefficacia della misura a causa dell'omesso interrogatorio ex

art. 294 cod. proc. pen., e la conseguente liberazione dell'imputato;

che la richiesta era stata respinta in base al rilievo che

l'arresto dell'imputato, in esecuzione dell'ordinanza che aveva

disposto la misura della custodia cautelare in carcere, era avvenuto

circa un mese dopo la trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento e, quindi, in una fase in cui non sussisteva alcun

obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia previsto

dall'art. 294 cod. proc. pen;

che, a parere del rimettente, l'omessa previsione

dell'obbligo di procedere all'interrogatorio anche nel caso in cui la

misura della custodia cautelare in carcere abbia avuto esecuzione

dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento

determina, alla luce della sentenza di questa Corte n. 77 del 1997,

la violazione dei parametri costituzionali sopra menzionati.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

questa Corte con sentenza n. 32 del 1999 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del

dibattimento il giudice procede all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere;

che, a seguito di tale sentenza, il decreto-legge 22 febbraio

1999, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di competenza della Corte

di assise e di interrogatorio di garanzia), convertito nella legge

21 aprile 1999, n. 109, ha introdotto alcune modifiche nell'art. 294

cod. proc. pen., stabilendo, in particolare, l'obbligo di procedere

all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino

alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che le relative disposizioni transitorie prescrivono, da un

lato, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore

del decreto la misura della custodia cautelare in carcere, la cui

esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice

del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla

medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto

dall'art. 294 cod. proc. pen., dall'altro che l'obbligo di

interrogare l'imputato o escluso se, alla data di entrata in vigore

del decreto, è già stato aperto il dibattimento;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora

rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte