Sentenza n. 126/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/11/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2460, promosso con
ordinanza 29 novembre 1956 del Tribunale di Bari, emessa nel
procedimento civile vertente tra Zezza Luigi ed altri, eredi di Zezza
Vincenzo, e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per
le sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Molise, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 90 del 6 aprile 1957 ed iscritta al n. 38 del Registro
ordinanze 1957.
Vista la costituzione in giudizio dell'Ente di riforma col
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avvocato Guido Lo Re ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1951,
n. 772, e 29 novembre 1952, n. 2460, venivano trasferiti all'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Molise (Sezione speciale per la riforma fondiaria)
terreni, appartenenti al sig. Zezza Vincenzo, della superficie
complessiva di ha. 265.50.00.
Con citazione notificata il 12 agosto 1954 gli eredi del predetto
Vincenzo Zezza convenivano l'Ente di riforma davanti al Tribunale di
Bari chiedendo che venisse dichiarato il loro diritto di proprietà sui
terreni che assumevano essere stati illegittimamente espropriati in
virtù del D.P.R. n. 2460 del 29 novembre 1952.
A sostegno della domanda gli attori deducevano:
a) che l'espropriazione era stata attuata previo computo globale del
patrimonio del defunto Zezza Vincenzo (deceduto il 3 gennaio 1952),
anziché mediante il frazionamento per quota nei riguardi di essi
eredi, succeduti nei beni ciascuno in misura inferiore al minimo
espropriabile;
b) che nel calcolo del patrimonio espropriabile erano stati
compresi terreni di cui, con effetto dal 1951, era stata eseguita la
variazione catastale da "pascoli" a "boschi di alto fusto", in tal modo
violando il principio della non computabilità dei boschi ai fini della
determinazione della quota di scorporo;
c) che, contravvenendo al disposto dell'art. 4 della legge n. 841
del 1950 (legge stralcio), la quota di scorporo era stata fissata in
base alla consistenza patrimoniale al momento della formazione del
piano di espropriazione (15 settembre 1952) e non alla data del 15
novembre 1949, indicata nel citato art. 4, e che per effetto di ciò la
quota di scorporo invece che su ha. 524.07.56 era stata calcolata su
ha. 566.06.91;
d) che non era stato concesso il beneficio della conservazione del
terzo residuo di cui all'art. 9 della legge stralcio, beneficio
richiesto con domanda del 9 dicembre 1952.
2. - L'Ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla
domanda contestandone la fondatezza in ciascuno dei suoi capi.
In particolare osservava che, in virtù delle leggi Sila e
stralcio, oggetto dell'espropriazione è la consistenza della
proprietà terriera individuale al 15 novembre 1949, da determinarsi
sulla base delle risultanze catastali esistenti, e che la morte del
soggetto espropriato nelle more del procedimento non interrompe o
modifica la procedura di esproprio.
Sui motivi di cui alle lettere c e d negava che nel calcolo delle
quote di esproprio si fosse incorsi nell'errore denunciato dalla parte
istante e, quanto alla non concessione del beneficio della
conservazione del terzo residuo, opponeva che la relativa domanda, ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 841 del 1950, avrebbe dovuto essere
presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di
espropriazione e che invece nei termini di legge nessuna domanda era
stata all'uopo inoltrata.
3. - Successivamente, con istanza 28 aprile 1956, il procuratore
degli attori sollevava specifica eccezione di illegittimità
costituzionale del citato D.P.R. n. 2460 del 29 novembre 1952, per
violazione dell'art. 44 della Costituzione, e chiedeva che fosse
disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione delle questioni.
4. - Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 29 novembre
1956, dichiarava manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità
costituzionale di cui ai primi due capi della domanda attrice (sempre
lettere a e b); e, con ordinanza in pari data, ritenuto che le
ulteriori questioni di cui alle lettere c e d, pregiudiziali alla
decisione di merito, non potevano considerarsi manifestamente infondate
in riferimento, rispettivamente, all'art. 4, primo comma, della legge
n. 841 del 1950, all'art. 9 - in relazione all'art. 8 - della stessa
legge, e all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67,
sospendeva il processo e disponeva la trasmissione degli atti a questa
Corte per la risoluzione delle questioni stesse.
5. - Eseguita la notificazione in data 8 marzo 1957, dopo le
prescritte comunicazioni, l'ordinanza è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1957.
Nei termini di legge si sono costituiti in giudizio sia gli eredi
del defunto Vincenzo Zezza, con il patrocinio dell'Avv. Michele
Pansini, che l'Ente di riforma, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato.
6. - La parte privata, ribadendo le eccezioni già sollevate nel
giudizio di merito, ha dedotto:
Sulla prima questione: che, come ampiamente documentato e
riconosciuto nel giudizio innanzi al Tribunale, la proprietà del sig.
Vincenzo Zezza, al 15 novembre 1949, era costituita da ha. 274.92.26
per patrimonio personale, più ha. 249.15.30 rappresentante la terza
parte dell'eredità indivisa del germano Francesco Zezza, deceduto il 2
giugno 1949, e così complessivamente ha. 524.07.56. L'Ente di riforma
invece, erroneamente determinando la consistenza patrimoniale con
riferimento al momento successivo della formazione del piano di
espropriazione (15 settembre 1952), aveva calcolato la quota di
esproprio su ha. 566.05.91, comprensivi di terreni acquistati dal
predetto Zezza Vincenzo in data 18 aprile 1950 a seguito della
divisione dell'eredità di Francesco Zezza. Di qui, l'illegittimità
costituzionale del decreto di esproprio, emanato inviolazione dell'art.
4 della legge stralcio, che fissa la data di riferimento 15 novembre
1949.
Sulla seconda questione: che la istanza diretta a conservare il
terzo residuo a norma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
era stata proposta in data 3 dicembre 1952 e prima dell'approvazione
ministeriale del piano di trasformazione della zona interessata. Detta
domanda, sebbene inoltrata oltre il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del piano di espropriazione, darebbe egualmente
diritto alla conservazione del terzo della superficie espropriabile,
poiché all'atto della pubblicazione del piano di espropriazione non
erano stati neppure approntati i programmi di trasformazione, di cui
all'art. 3 della legge n. 841, indispensabile presupposto per
l'assunzione, da parte del proprietario, degli obblighi previsti dal
citato art. 9 per la conservazione del terzo residuo.
La difesa degli eredi Zezza ha pertanto chiesto dichiararsi
costituzionalmente illegittimo il D.P.R. del 29 novembre 1952, n. 2460,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 302, del 31 dicembre 1952.
7. - Contro questi motivi la difesa dell'Ente di riforma ha
specificamente opposto che la prima delle due questioni rinviate al
giudizio della Corte è tuttora indeterminata in punto di fatto, sia
perché non è, allo stato degli atti, certo che l'errore denunciato
sia stato commesso, sia perché non è stato dimostrato che a causa
dell'errore sia stata espropriata una superficie maggiore rispetto alle
tabelle di scorporo.
Sulla seconda questione l'Avvocatura dello Stato, premesso che il
termine di cui all'art. 9 della legge stralcio è da considerarsi
perentorio e decorre, secondo testuale disposizione, dalla
pubblicazione del piano di espropriazione e non dall'approvazione
ministeriale del programma di trasformazione fondiaria, osserva che,
comunque, in data 12 settembre 1951 l'Ente riforma aveva comunicato
allo Zezza Vincenzo quali opere, per la conservazione del terzo
residuo, avrebbero dovuto essere eseguite, ma che neppure a questa con
unicazione seguì richiesta alcuna. Rileva, infine, che i piani di
trasformazione fondiaria della zona erano stati approvati nel luglio
1951 dal Ministero dell'agricoltura e che di ciò è traccia in una
lettera inviata il 24 luglio 1951 dal Ministero stesso alla Sezione
speciale per la riforma fondiaria dell'Ente convenuto. Conclude
pertanto chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibili o
improponibili le questioni come sopra detto sollevate e, in ogni caso,
dichiarare nel merito infondate le questioni stesse.
Il 2 ottobre la difesa dei sigg. Zezza ha presentato una breve
memoria con la quale si insiste nelle ragioni già esposte, in
relazione, specialmente, alle due pronuncie di questa Corte nn. 67 e 82
del 25 maggio 1957. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione preliminare di inammissibilità o
improponibilità della prima questione di legittimità, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che, data l'incertezza del
fatto denunciato (determinazione della percentuale di scorporo sulla
base della consistenza patrimoniale al 15 settembre 1952 invece che al
15 novembre 1949), sarebbe allo stato degli atti impossibile stabilire
la rilevanza della questione di legittimità per la decisione delle
controversie sottoposte al giudizio del Tribunale di Bari, è
infondata.
Nel procedimento avanti al giudice ordinario la parte attrice aveva
infatti denunciato, dandone la prova documentale, che la percentuale di
scorporo era stata determinata su una superficie complessiva con
riferimento alla proprietà posseduta al momento della formazione del
piano di espropriazione (15 settembre 1952), e non già alla minore
consistenza patrimoniale, alla data del 15 novembre 1949 (art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841). Ora è vero che questa affermazione era
stata contrastata dall'Ente convenuto, che aveva genericamente eccepito
il difetto di prova certa sul punto, ma è anche vero che la
circostanza stessa formò oggetto di specifico esame da parte del
Tribunale all'atto della precisazione delle conclusioni di una
richiesta istruttoria di consulenza tecnica avanzata al fine di
determinare la sussistenza e l'entità dell'errore lamentato, richiesta
non accolta dal collegio giudicante.
Inoltre nell'ordinanza con cui è stato promosso il giudizio di
legittimità costituzionale i termini della questione sono riferiti in
modo tale da non lasciar dubbi sul punto che il decreto impugnato abbia
attuato l'espropriazione sulla base della consistenza patrimoniale
terriera dello Zezza Vincenzo al momento della formazione del piano di
espropriazione anziché alla data del 15 novembre 1949.
Il giudizio di legittimità, così come è stato promosso, ha
pertanto per oggetto lo stabilire se un decreto di esproprio che abbia
determinato la quota di scorporo in violazione del disposto dell'art.
4, primo comma, della legge 21 ottobre 1950 n. 841, sia o non viziato
da illegittimità costituzionale per eccesso rispetto alla legge di
delegazione (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione).
Non si può sostenere che la decisione di codesta questione sia
irrilevante ai fini del giudizio di merito. Il Tribunale si è infatti
proposto questo quesito pervenendo alla conclusione secondo cui
l'indagine circa la legittimità del criterio adottato per la
determinazione della massa dei terreni da sottoporre allo scorporo è
necessariamente preliminare alla definizione del giudizio.
2. - Ciò posto, sul merito della questione la Corte non può che
richiamarsi alle sue precedenti pronuncie (e in particolare alla
sentenza n. 67 del 25 maggio 1957) con le quali è stato esplicitamente
statuito che la data del 15 novembre 1949 costituisce un termine
costante e fondamentale di riferimento sia per la individuazione dei
titolari delle proprietà soggette all'esproprio, sia per la
determinazione della situazione obiettiva della proprietà stessa. Per
certo l'art. 4, primo comma, della legge n. 841 del 1950 (legge
stralcio) dispone tassativamente che la consistenza della proprietà
privata soggetta ad esproprio deve essere valutata al 15 novembre 1949.
3. - La seconda questione di legittimità costituzionale del
decreto di esproprio, che sorge per il fatto che non sia stato concesso
il beneficio del "terzo residuo" dei beni espropriati, ai sensi degli
artt. 8 e 9 della citata legge stralcio, non è, invece, fondata.
Si deve al riguardo considerare pacifico il fatto che il sig.
Vincenzo Zezza, proprietario espropriato, non richiese, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di
esproprio, di conservare la quota del terzo dei beni espropriati come
dispone l'art. 9 della legge n. 841 del 1950.
Solo in data 9 dicembre 1952, e dunque successivamente per fino
all'emanazione del decreto di esproprio, gli eredi del sig. Vincenzo
Zezza, che era deceduto il 3 gennaio 1952, inoltrarono l'apposita
istanza per la conservazione del terzo residuo.
Ora poiché detto termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del piano è da considerare comminato a pena di
decadenza, e perciò in nessun caso prorogabile o rinnovabile, la
domanda presentata fuori termine non poteva produrre il risultato che
gli eredi Zezza intendevano conseguire.
Non vale opporre che alla data di pubblicazione del piano di
espropriazione non era stato ancora approntato (e conseguentemente non
era stato sottoposto al parere del Consiglio della Sezione speciale
dell'Ente per la riforma fondiaria né all'approvazione del Ministero
dell'agricoltura) il programma di trasformazione fondiaria di cui
all'art. 3 cit. legge n. 841.
Anche su tale punto questa Corte con sue precedenti sentenze (nn.
59, 63, 64 del 25 maggio 1957) ha precisato che l'obbligo per gli enti
di riforma di predisporre i programmi di trasformazione non ha per
destinatario il singolo proprietario espropriato, bensì l'autorità
governativa che esercita la vigilanza sugli enti e ne coordina le
funzioni.
Con la citata sentenza n. 63 questa Corte ha altresì enunciato il
principio che, nel sistema della legge stralcio, mentre l'esercizio
della facoltà del proprietario di eseguire opere di trasformazione sul
terzo residuo della zona espropriata, al fine di conservare la
proprietà di una parte, è subordinato alla presentazione della
domanda nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di
esproprio, nessun termine è invece posto all'Ente nei riguardi del
proprietario per la compilazione del piano di trasformazione. Se ne
può agevolmente dedurre che la omessa predisposizione dei piani di
trasformazione è un fatto non rilevante rispetto all'onere di
presentare la domanda per la conservazione di parte del terzo residuo,
e che pertanto il termine di sessanta giorni decorre dalla data di
pubblicazione del piano di esproprio anche quando non sia stato
predisposto il programma di trasformazione fondiaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2460, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1),
in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in
quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del
sig. Vincenzo Zezza eccede quella che sarebbe risultata effettuando il
calcolo sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte