Sentenza n. 126/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 841/1950
- art. 4legge 841/1950
- art. 13legge 841/1950
- art. 3legge 230/1950
- art. 4legge 230/1950
- art. 1legge 230/1950
- art. 8legge 841/1950
- art. 9legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 27
dicembre 1952, nn. 3473 e 3474, promosso con ordinanza emessa il 1
giugno 1962 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra
Granatiero Antonio e Ugo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria
in Puglia e Lucania, iscritta al n. 164 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27
ottobre 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Granatiero Antonio e
Ugo e della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e
Lucania;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per i Granatiero, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto del 17 febbraio 1955 i signori Granatiero Antonio e Ugo
convenivano innanzi al Tribunale di Bari la Sezione speciale per la
riforma fondiaria in Puglia e Lucania per sentirla condannare alla
restituzione dei beni di loro proprietà espropriati con i decreti
presidenziali nn. 3473 e 3474 del 27 dicembre 1952, o in subordine al
risarcimento dei danni, assumendo che i decreti dovevano considerarsi
affetti da illegittimità costituzionale per eccesso di delega, sulla
base di cinque diversi motivi, nel corso del giudizio ridotti a tre.
Il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondati solo due di
questi. E precisamente, in primo luogo, quello relativo al D.P.R. n.
3473, risultando che oggetto del medesimo, per l'Agro, di Manfredonia,
sono anche i terreni di cui alle particelle 9 e 11 del foglio di mappa
63 e della partita catastale 2127, i quali, secondo le informazioni del
Consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria in data
11 aprile 1961, non ricadono nel comprensorio di bonifica della
Capitanata, cui solamente, a tenore dell'art. 1, n. 3, del D.P.R. 7
febbraio 1951, n. 67, è da limitare l'applicazione delle leggi di
riforma. In secondo luogo ugualmente non manifestamente infondata ha
ritenuto l'allegata violazione degli artt. 8 e 9 della legge stralcio
n. 841 del 1950, avendo l'Ente erroneamente considerata tardiva la
domanda dei proprietari espropriati rivolta a ottenere la conservazione
del terzo residuo, poiché il termine stabilito dall'art. 9 per la
presentazione di tale domanda decorre solo dalla data di pubblicazione
dei piani di esproprio, pubblicazione che nella specie non può
ritenersi avvenuta alla data del 27-31 dicembre 1951 poiché essa si
riferiva a piani che, non contenendo la definitiva determinazione dei
terreni da espropriare, non rendevano possibile la presentazione della
domanda stessa, accompagnata dal piano particolareggiato delle opere di
trasformazione da eseguire. L'amministrazione avrebbe dovuto procedere
ad una nuova pubblicazione dei piani particolareggiati rettificati,
ciò che non ha fatto, mentre ha invece tramutato senz'altro questi
ultimi nei decreti di esproprio impugnati.
Avendo ritenuto le indicate questioni rilevanti per la risoluzione
del giudizio sottopostogli, il Tribunale, con sua ordinanza del 1
giugno 1962, ha deliberato di sospendere il provvedimento in corso e
disposto il rinvio degli atti a questa Corte. L'ordinanza ritualmente
comunicata e notificata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 ottobre 1962, n. 273.
Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono costituiti il
26 settembre 1962 Granatiero Antonio e Ugo, con la rappresentanza e
difesa degli avv. Ferdinando D'Atena e Gabriele Pansa; si è
costituita altresì il 3 settembre 1962, la Sezione speciale per la
riforma fondiaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Nelle sue deduzioni la difesa delle parti private si ricollega alle
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e sostiene
l'illegittimità dei DD.PP.RR. 27 dicembre 1952, nn. 3473 e 3474, per
avere espropriato beni posti fuori del comprensorio di riforma
fondiaria, e altresì per avere dichiarato Granatiero Antonio decaduto
dal beneficio del "terzo residuo" senza una preventiva nuova
pubblicazione dei piani particolareggiati modificati, che si rendeva
necessaria.
L'Avvocatura dello Stato, nelle sue deduzioni, riconosce che
effettivamente il decreto di esproprio n. 3473 ha compreso due
particelle non incluse nel comprensorio di bonifica della Capitanata e
che, pertanto, tale decreto, entro questi limiti, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
L'Avvocatura sostiene poi che non deve invece ritenersi consentito
fare valere in un giudizio di legittimità costituzionale doglianze
(come quella relativa alle determinazione adottate dall'Ente di riforma
in materia di "terzo residuo") che investono non i decreti
presidenziali, bensì l'attività amministrativa dell'Ente di riforma
preparatoria alla pubblicazione del piano di esproprio. Le eventuali
lesioni che tale attività abbia determinato devono essere fatte valere
con i modi stabiliti dal sistema. Sia che si tratti di diritto
soggettivo o di interesse legittimo, e quale che sia il giudice
competente ad offrire la relativa tutela, non si può contestare la
validità e l'esecutorietà degli atti amministrativi preparatori, sino
a quando non ne sia stata dichiarata l'illegittimità in sede
competente. Dal che consegue che i decreti di esproprio nn. 3473 e
3474 non potevano nella specie non adeguarsi alla deliberazione presa
in data 18 aprile 1952 dalla Sezione speciale per la riforma fondiaria,
nella quale l'inapplicabilità degli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, è fatta derivare dalla mancata richiesta degli
interessati nel termine stabilito e se ne afferma l'illegittimità per
difetto di alcuni presupposti. A conferma della tesi sostenuta invoca
le sentenze di questa Corte nn. 59 e 63 del 1957 e conclude chiedendo
che, per quest'ultimo punto, sia dichiarata non fondata la questione
proposta dal Tribunale di Bari. Considerato in diritto :
1. - La prima delle questioni sollevate dall'ordinanza è fondata.
Infatti risulta dagli atti, e non è contestato neanche dall'Avvocatura
dello Stato, che il D.P.R. n. 3473 ha compreso nel provvedimento
espropriativo emesso nei confronti della ditta Granatiero anche alcune
particelle (e precisamente quelle di cui ai numeri 9 e 11 del foglio di
mappa 63 e partita catastale 2127) le quali, pur ricadendo nel
territorio del Comune di Manfredonia, non sono, incluse nel
comprensorio generale di bonifica della Capitanata. E poiché l'art. 1,
n. 3, del D.P.R. del 7 febbraio 1951, n. 67, limita l'applicabilità
delle norme sulla riforma fondiaria solo a quelle parti del Comune su
menzionato, le quali facciano parte del predetto comprensorio, non
appare dubbio l'eccesso di potere in cui il decreto impugnato è
incorso per questa parte della sua statuizione.
Nessun ostacolo a tale conclusione è deducibile dal fatto che
l'eccesso riscontrato si riferisce non già alla legge delegante ma. ad
un decreto delegato cui la prima rinvia, e precisamente al citato
D.P.R. n. 67 che ha proceduto alla determinazione dei territori
suscettibili di trasformazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 841,
poiché, come la Corte ha già avuto occasione di decidere con la sua
sentenza n. 25 del 1961, l'inosservanza nei singoli decreti di
esproprio delle prescrizioni relative alle zone territoriali fissate da
decreti delegati configura anch'esso un vizio di incostituzionalità,
in quanto si risolve in una violazione della legge di delegazione,
perché questa, deferendo ad altro atto con forza di legge la
determinazione dell'ambito entro cui gli Enti di riforma avrebbero
potuto esplicare la loro attività, ha conferito alla medesima
carattere definitivo e vincolante per singoli decreti espropriativi.
2. - Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9
della legge n. 841 del 1950, nella considerazione che il termine da
esso fissato per la presentazione della domanda di conservazione del
terzo residuo da parte dei proprietari espropriati è stato fatto
decorrere da una data alla quale non era stato ancora pubblicato, il
piano particolareggiato definitivo dei terreni da scorporare.
Il motivo è fondato. Infatti risulta dagli atti, e non è
contestato, che nella specie i piani particolareggiati riguardanti i
terreni di proprietà dei sigg. Granatiero, quali erano stati
pubblicati il 27-31 dicembre 1951, comprendevano una superficie da
scorporare per complessivi ettari 103,85,81. Tali piani vennero
successivamente modificati, apportandosi una notevole riduzione della
superficie predetta, ma, senza che si procedesse a nuova pubblicazione,
si fece luogo all'emanazione dei decreti di esproprio n. 3473 e n. 3474
in data 27 dicembre 1952. In questa situazione il termine del 5 aprile
1952, che era stato fissato per la produzione della domanda pel terzo
residuo e del relativo piano dettagliato di trasformazione dalla
Sezione speciale per la riforma fondiaria di Bari con nota in data 31
dicembre 1951, non poteva ritenersi idoneo a determinare la decadenza
dal diritto, non essendo allora intervenuta nessuna determinazione
definitiva in ordine all'entità dello scorporo, e risultando
testualmente che il riferimento alla consistenza catastale del terzo
residuo ed alle direttive di massima per la trasformazione era stato
fatto dalla Sezione stessa tenendo presenti i piani particolareggiati
pubblicati il 27 dicembre dello stesso anno 1951.
Infatti è chiaro che il termine di 60 giorni prescritto dall'art.
9 della citata legge n. 841 deve farsi decorrere dalla data di
pubblicazione di quello stesso piano particolareggiato che poi è
assunto a contenuto del decreto di espropriazione. Nel caso che il
progetto di piano venga, prima della sua approvazione, a subire delle
modifiche in ordine alla quantità e qualità dei terreni ritenuti
suscettibili di espropriazione, si rende necessario procedere ad una
nuova pubblicazione del medesimo, e solo da quest'ultima può farsi
decorrere il termine per la presentazione della richiesta di
conservazione dei terreni costituenti il terzo. Non è dubbio che la
redazione del piano dettagliato delle opere da eseguire per la
trasformazione e l'appoderamento dei terreni medesimi, il quale deve, a
pena di decadenza, accompagnare la richiesta stessa, presupponga
necessariamente la conoscenza della estensione dei terreni compresi nel
progetto di esproprio, nonché della loro localizzazione e natura,
cioè di tutti quegli elementi cui il piano medesimo deve adeguarsi.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che la censura di cui
all'ordinanza non può essere elevata sul piano costituzionale poiché
la deliberazione di considerare i proprietari espropriati rinunciatari
al beneficio della conservazione del terzo residuo per tardività della
loro domanda rispetto al predetto termine del 5 aprile 1952 era stata
presa con provvedimento di un'autorità amministrativa, quale la
Presidenza della Sezione speciale di riforma, regolarmente comunicata
agli interessati, e contro di essa si sarebbero dovuti esperire i
rimedi consentiti contro gli atti amministrativi lesivi di diritti o
interessi legittimi. Tale eccezione non può però essere attesa
poiché compete alla Corte sindacare l'osservanza delle condizioni
poste dalla legge delegante per il valido esercizio del potere di
disporre mediante atti con forza di legge l'espropriazione dei terreni
soggetti a riforma.
Non contraddicono a tale principio le sentenze nn. 59 e 63 del 1957
invocate dall'Avvocatura poiché con esse la Corte ha escluso che
l'omissione di alcune operazioni da parte degli enti di riforma (e
precisamente la predisposizione del programma di trasformazione
fondiaria di tutti i territori ritenuti suscettibili di trasformazione,
ai sensi dell'art. 3 della legge stralcio, che nulla ha a che fare con
il piano particolareggiato relativo ai singoli terreni soggetti a
scorporo), preliminari alla emanazione dei decreti di esproprio,
potesse incidere sulla legittimità di questi, e ciò nella
considerazione che la legge delegante non le considera necessarie alla
valida formazione dei medesimi.
Poiché la domanda di conservazione di una parte dei terreni
riguardava entrambi i piani particolareggiati, l'eccesso di delega
rilevato invalida tutti e due i decreti presidenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n.
3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta
Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7
febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione,
in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio
particelle facenti parte di territori non suscettibili di
trasformazione fondiaria;
b) la illegittimità costituzionale del predetto D.P.R. n. 3473 e
di quello n. 3474, come sopra pubblicato, in relazione agli artt. 3 e 4
della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei
proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo
residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei
piani particolareggiati modificati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte