Sentenza n. 126/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1969 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 570/1954
- art. 3legge 570/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale
sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto
compensativo sulle importazioni), promosso con ordinanza emessa il 5
gennaio 1968 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile
vertente tra la società Fratelli Masturzo e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1968
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio 1968.
Visti gli atti di costituzione della società Fratelli Masturzo e
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1969 la relazione del
Giudice Nicola Reale;
uditi l'avv. Lucio Castelli, per la società Masturzo, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La società in nome collettivo Fratelli Masturzo proponeva, contro
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, azione per ripetere la somma
di lire 2.200.569, che si assumeva indebitamente riscossa dalla dogana
di Napoli a titolo di imposta di conguaglio su partite di olii greggi
vegetali, importati per la raffinazione presso stabilimenti nazionali,
secondo una delle tabelle approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, emanato in esecuzione della legge 31
luglio 1954, n. 570.
La Corte di Napoli, in sede di gravame, sollevava, con ordinanza 5
gennaio 1968, la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 3 della
legge predetta in riferimento all'art. 23 della Costituzione, per cui
nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
Premesso che nell'art. 1 della detta legge, a favore degli
esportatori di taluni prodotti industriali, è disposta la restituzione
dell'imposta sull'entrata (primo comma), mentre sui prodotti importati
dall'estero è istituita, nel secondo comma, un'imposta di conguaglio
"rapportata all'imposta generale sull'entrata che gli stessi prodotti
avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia", la Corte,
ritenuta la questione rilevante ai fini della controversia, osservata,
circa la non manifesta infondatezza, che la formazione degli elenchi
dei prodotti soggetti agli speciali regimi sopra accennati e compresi
nelle apposite tabelle, è demandata, dall'art. 3 della legge in esame,
non al Governo quale organo responsabile del potere esecutivo, ma al
Presidente della Repubblica autorizzato a provvedere con decreto, su
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il
bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il
commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri.
Da ciò si desumeva che non ricorressero nella specie gli estremi
della delegazione legislativa, ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione, ma che fosse stato attribuito all'autorità
amministrativa il potere di determinare, mediante l'elenco dei prodotti
colpiti dall'imposta di conguaglio, l'oggetto stesso della fattispecie
tributaria, in contrasto col precetto dell'art. 23 della Costituzione,
il quale, secondo varie pronunzie di questa Corte, se non esige che
tutti i presupposti e gli elementi della prestazione siano determinati
dalla legge, consente che ciò avvenga, "in base alla legge", mediante
provvedimenti amministrativi, quali espressione di discrezionalità
tecnica, purché sussistano garanzie atte ad escludere che la
discrezionalità stessa si trasformi in arbitrio.
Senonché, nella specie, la stessa circostanza che fra tutti i
prodotti suscettibili di importazione la pubblica Amministrazione sia
chiamata a compiere una scelta politica, alla quale consegue
l'imposizione in taluni casi e l'esclusione del tributo negli altri,
porrebbe in evidenza, l'attribuzione del potere di emanare disposizioni
circa l'esistenza della imposizione; potere avente contenuto identico a
quello spettante al Parlamento in materia tributaria.
A maggior conforto di tale assunto l'ordinanza del giudice a quo
traeva argomento infine dal fatto che al riordinamento della materia,
ed in particolare alla formazione di nuove tabelle dei prodotti
soggetti ad imposizione di conguaglio, il Governo, in base alla
successiva legge 7 luglio 1960, n. 633, ha provveduto a seguito di
formale delegazione legislativa.
Ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento,
l'ordinanza, iscritta al n. 86 del registro ordinanze dell'anno 1968,
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio 1968.
Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la società
Fratelli Masturzo, la quale con l'atto 24 luglio 1968, uniformandosi
agli argomenti dell'ordinanza di rimessione, ha concluso per la
incostituzionalità degli artt. 1 e 3 della legge n. 570 del 1954.
Per l'Amministrazione finanziaria l'Avvocatura generale dello
Stato, costituitasi con atto 5 luglio 1968, ha dedotto, in via
principale, che l'autorizzazione contenuta nell'art. 3 a formare e ad
approvare le tabelle previste dall'art. 1 della legge impugnata,
integra una delegazione legislativa al Governo, ancorché
impropriamente indicata. In tale senso ha ritenuto determinanti le
seguenti circostanze:
1) la previsione della previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, quale espressione della unità organica del Governo;
2) la mancata previsione del parere del Consiglio di Stato,
richiesto invece per la legalità formale degli atti regolamentari
dell'Autorità amministrativa;
3) l'indicazione del termine entro il quale il provvedimento
delegato doveva essere emanato;
4) il puntuale riferimento ai criteri direttivi per l'esercizio
della potestà normativa delegata.
L'Avvocatura, procedendo poi all'esame del provvedimento
presidenziale emanato in ottemperanza della norma impugnata, ha
rilevato che esso è, nel preambolo, conforme alla prassi, sia nella
parte in cui richiama l'art. 3 della legge n. 570 del 1954 contenente
"la delega a formare e approvare le tabelle"; sia in quelle che
richiamano l'art. 87 della Costituzione e la proposta del Ministro
competente, sia infine nella formula "sentito il Consiglio dei
Ministri" equivalente alla previa delibera consiliare.
Elementi formali che sarebbero identici a quelli che figurano nei
successivi provvedimenti presidenziali emanati nella stessa materia, in
base a nuova delegazione legislativa, ai sensi della legge 7 luglio
1960, n. 633.
Ciò premesso l'Avvocatura ha concluso contestando che nella specie
si riscontrerebbe violazione del principio della riserva di legge di
cui all'art. 23 della Costituzione.
In via subordinata, per l'ipotesi che si acceda alla tesi che il
provvedimento "autorizzato" abbia natura amministrativa e propriamente
quella di regolamento delegato, e non di legge delegata, l'Avvocatura
ha prospettato la tesi che anche in tal caso sussisterebbe violazione
del ricordato precetto costituzionale, in quanto il potere demandato al
Governo di formare gli elenchi dei prodotti esclusi dall'imposta di
conguaglio, involgerebbe indagini tecnico-amministrative scevre da
valutazioni di discrezionalità politica.
Le accennate conclusioni i difensori delle parti hanno illustrato
anche nella pubblica udienza di discussione del 3 giugno 1969. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata con l'ordinanza sopra riferita della
Corte d'appello di Napoli ha per oggetto gli artt. 1 e 3 della legge 31
luglio 1954, n. 570, concernente la disciplina dei due diversi regimi
tributari dei prodotti industriali indicati in apposite tabelle: la
restituzione, all'atto della loro esportazione, dell'imposta generale
sull'entrata (art. 1, primo comma) e l'istituzione di una imposta di
conguaglio dovuta al momento della importazione (art. 1, secondo
comma).
L'art. 3 dispone poi che alla formazione ed approvazione delle
tabelle predette, quella riguardante l'elenco dei prodotti per i quali
è stabilita la restituzione dell'i.g.e. (all. A) e quella concernente,
invece, le merci colpite da imposta di conguaglio (all B), è
autorizzato "Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto,
emanato su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i
Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e
per il commercio con l'estero sentito il Consiglio dei Ministri",
"entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa" ed
osservati i criteri stabiliti nell'art. 2.
In quest'ultimo articolo, non impugnato, i prodotti soggetti agli
speciali regimi sopra accennati sono classificati in quattro categorie,
con riguardo alla corrispondente incidenza della imposta generale
sull'entrata e sono determinate le aliquote, rispettivamente del
rimborso e del conguaglio, per ciascuna di esse.
Le tabelle, riguardanti tali prodotti, sono state poi approvate con
D.P.R. 14 agosto 1954, n. 676, emanato appunto in virtù della
autorizzazione contenuta nel citato art. 3.
La Corte d'appello, in riferimento al caso in esame, nel quale si
controverte circa l'applicazione, all'atto della loro importazione,
della imposta di conguaglio a quantitativi di olii vegetali destinati
alla raffinazione, in conformità della tabella B (parte IV) allegata
al decreto del Presidente della Repubblica summenzionato, muove dalla
premessa che nella specie non sia da ravvisarsi una delega legislativa,
a norma dell'art. 76 della Costituzione.
Il ricordato art. 3 non attribuirebbe testualmente l'esercizio di
potere legislativo al Governo, ma conterrebbe l'autorizzazione ad
emanare un provvedimento amministrativo (di cui l'ordinanza non indica
la natura), volto a stabilire in quali casi l'introduzione di un
prodotto industriale nel territorio dello Stato legittimi la pretesa
dell'amministrazione finanziaria di esigere l'imposta di conguaglio e
determinando così, in definitiva, un presupposto sostanziale
dell'imposta.
Un provvedimento, cioè, che sarebbe esercizio non di "mera
discrezionalità tecnica amministrativa" nella specificazione delle
modalità del tributo, ma di una scelta politica riservata invece agli
organi legislativi, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione.
La questione non è fondata.
2. - L'art. 3 della legge in esame deve essere infatti interpretato
come norma di delegazione legislativa e non come autorizzazione ad
emanare un provvedimento di natura diversa, tale da giustificare le
ulteriori illazioni della Corte d'appello.
Si deve premettere che alla configurazione della delega non osta il
principio della riserva legislativa in materia tributaria.
La garanzia stabilita nell'art. 23 della Costituzione non vieta
che, con l'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 76 della stessa
Carta costituzionale, possa essere demandata al Governo l'emanazione di
atti normativi in materia di imposte aventi lo stesso valore della
legge ordinaria, purché la volontà del Parlamento a delegare
l'esercizio della funzione legislativa, trovi essa stessa espressione
nella legge formale, a conclusione della "normale procedura" di esame
ed approvazione della legge, come nella specie è appunto avvenuto, in
conformità dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
Né può dubitarsi che con l'art. 3 della legge n. 570 del 1954 il
Governo sia stato legittimamente delegato ad emanare un provvedimento
avente valore di legge nella materia in esame.
Non vale obiettare in contrario, come si fa nell'ordinanza di
rinvio, che l'autorizzazione a formare gli elenchi dei prodotti
soggetti ad imposta di conguaglio sarebbe diretta non al Governo, così
come richiesto dall'art. 76 della Costituzione, ma all'autorità
amministrativa.
La formulazione dell'art. 3 della legge in esame, invece, se pur
non indica espressamente il Governo quale destinatario della
"autorizzazione" ad emanare l'atto delegato, si riferisce
sostanzialmente al Governo della Repubblica attesa la puntuale
indicazione degli organi che, a norma dell'art. 92, primo comma, lo
compongono.
Tanto la legge attributiva del potere, quanto il decreto emanato
sulla base di esso, contengono la formula "sentito il Consiglio dei
Ministri": formula non raramente usata nella prassi per indicare la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, necessaria all'esercizio
della delega.
L'intento del Parlamento di conferire al Governo la delegazione
legislativa per la formazione delle tabelle, indicate nell'art. 1 della
legge, ed in ispecie quella dei prodotti soggetti ad imposta di
conguaglio, emerge d'altra parte, senza possibilità di equivoco, dai
lavori preparatori della stessa legge impugnata.
È inoltre confermato, e ciò vale anche ad integrare la piena
osservanza del disposto dell'art. 76 della Costituzione, dal concorso,
nell'art. 3, dei requisiti univoci, che condizionano la legittimità
della delegazione stessa: la determinazione, cioè, dei criteri e
princi'pi direttivi contenuti nell'art. 2 della legge, la definizione
dell'oggetto e, in ultimo la prefissione del termine di tre mesi per
l'esercizio del potere-dovere delegato. Elemento quest'ultimo che
riveste particolare rilievo in riferimento alla disposizione dell'art.
11 della legge impugnata, subordinante alla entrata in vigore del
decreto presidenziale delegato l'efficacia della legge medesima.
È poi significativo che nel preambolo del decreto delegato non
risulta l'audizione del parere del Consiglio di Stato, quale organo di
consulenza obbligatoria in materia regolamentare: parere, del resto,
nemmeno richiesto dalla legge impugnata. Del pari nello stesso decreto
non è ad esso attribuita alcuna qualificazione di regolamento od altra
analoga. Ciò, anche su questo punto, in piena aderenza alla legge
delegante.
Di fronte a tali concordanti e decisivi rilievi rimangono privi di
importanza gli argomenti che la Corte d'appello ha voluto trarre dalla
successiva legge, anch'essa di delegazione, 7 luglio 1960, n. 633, il
cui testo, malgrado qualche diversità di formulazione, non è, nel suo
contenuto, diverso da quello della legge in esame, come, del resto, si
opinò nel corso dei lavori preparatori della suddetta legge e
precisamente nella relazione della Commissione finanza e tesoro del
Senato all'analogo disegno di legge n. 979, comunicato alla Presidenza
dell'Assemblea il 9 giugno 1960. In tale documento si accennò,
infatti, alla legge ora impugnata come caso aderente a prassi costante
di delegazione al Governo di attività legislativa nella materia in
oggetto, all'esercizio del quale potere delegatorio il Parlamento era
nuovamente chiamato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione
dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed
istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), proposta,
in riferimento all'art. 23 della Costituzione, con ordinanza 5 gennaio
1968 della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1969:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte