Sentenza n. 126/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1970 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
citata
- art. 8d.P.R. 868/1961
- art. 27legge 87/1953
- art. 10legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.
8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo
del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli
operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della
provincia di Macerata, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1969
dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Caminonni
Giuseppe, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Caminonni Giuseppe,
imputato della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio
1959, n. 741, in relazione all'art. 8, secondo comma, del contratto
integrativo provinciale 1 ottobre 1959 per la categoria degli edili,
reso obbligatorio erga omnes con l'articolo unico del D.P.R. 8 maggio
1961, n. 868, per avere, nella sua qualità di imprenditore edile,
omesso di accantonare presso la Cassa edile di Macerata le percentuali
spettanti per ferie, gratifica natalizia e festività, il pretore di
Recanati, con ordinanza in data 28 maggio 1969, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale,
nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 8, secondo comma,
del contratto collettivo in questione, che stabilisce siffatto
obbligo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia
e segnalato come già nel corso dello stesso giudizio fosse stata
sollevata questione di legittimità costituzionale di altra norma
dello stesso contratto collettivo che sanciva un analogo obbligo di
effettuare versamenti presso le Casse edili (art. 12), poi dichiarata
incostituzionale con la sentenza n. 33 del 1969 di questa Corte, il
pretore osserva come il problema si presenti negli stessi termini nei
confronti della norma da applicare nel corso del giudizio (art. 8,
cpv.) ed anche in relazione ad altra (art. 10, cpv.), di cui
suggerisce pertanto la dichiarazione di incostituzionalità ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 6 agosto 1969. Nessuna
delle parti si è costituita nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :
Molte volte ormai questa Corte ha avuto occasione di dichiarare
l'incostituzionalità di norme di contratti collettivi resi efficaci
erga omnes che stabilivano l'obbligo degli imprenditori edili di
depositare somme presso le Casse edili, poiché tali norme non
corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato
conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della
Costituzione (sent. n. 129 del 1963, n. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964,
n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967, n. 33 e 34 del
1969, n. 71 del 1970).
Identici motivi d'illegittimità ricorrono nei confronti della
norma denunciata dai pretore di Recanati che stabilisce, con
riferimento alla provincia di Macerata, l'obbligo degli imprenditori
edili di accantonare presso la locale Cassa edile le percentuali
spettanti ai dipendenti per ferie, gratifica natalizia e festività, ed
anche in relazione ad essa deve conseguentemente essere adottata
analoga pronuncia.
Poiché gli stessi motivi d'illegittimità ricorrono altresì nei
confronti dell'art. 10, secondo comma, dello stesso contratto
collettivo, che impone il versamento alla Cassa edile di un contributo
per il finanziamento della scuola professionale edile, la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa altresì a
questa disposizione in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre
1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle
industrie edilizia e affini della provincia di Macerata;
dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del medesimo
decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatorio erga
omnes l'art. 10, secondo comma, del medesimo contratto collettivo 1
ottobre 1959.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte