Sentenza n. 126/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
4 luglio 1970 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di
Verna Giovanni, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7
ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Verna
Giovanni, arrestato nella flagranza del reato di ubriachezza (art. 688
c.p.), e tratto a giudizio con il rito direttissimo, il pretore di
Genova sollevava d'ufficio questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui
consente l'arresto in flagranza per il reato d'ubriachezza, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, terzo comma, della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo, dopo aver dato conto della rilevanza
della questione, che la norma impugnata violerebbe il principio
d'uguaglianza consentendo una restrizione della libertà personale per
chi sia stato colto in flagranza di un reato non grave, punito solo
eventualmente con pena detentiva, come l'ubriachezza semplice, mentre
non ammette una eguale possibilità di restrizione per i responsabili
di reati più gravi sanzionati esclusivamente con la pena detentiva
(cfr ad es. gli artt. 691, 718 c.p.). Rileva inoltre il pretore di
Genova che, in base all'art. 13 della Costituzione, l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi
della libertà personale soltanto in casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge. La norma impugnata,
consentendo l'arresto dell'ubriaco, sembrerebbe aver conferito
all'autorità di polizia un potere non giustificato dai requisiti
eccezionali della necessità ed urgenza, posto che la stessa legge
penale non considera di particolare gravità il reato di ubriachezza
semplice, sanzionandolo alternativamente con la pena dell'arresto o
dell'ammenda.
Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 1 ottobre 1970, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione prospettata.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il giudice a quo sembra non
aver colto la ragione fondamentale per la quale il legislatore ha
previsto l'arresto facoltativo di chi sia stato colto nella flagranza
del reato di ubriachezza. Invero, secondo un consolidato indirizzo
dottrinario, l'ubriachezza è uno dei fattori criminogeni più
insidiosi ed incontrollabili, talché la sua intrinseca pericolosità
sociale rende indispensabile l'adozione di opportuni mezzi di
prevenzione. Pertanto la previsione contenuta nella norma impugnata,
essendo fondata su una valutazione discrezionale del legislatore, non
arbitraria e ponderata, non contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione. Le medesime considerazioni varrebbero ad escludere la
lamentata violazione dell'art. 13 della Costituzione poiché dimostrano
che il legislatore ha ravvisato, nell'ipotesi prevista dalla norma
impugnata, uno dei casi in cui è necessario ed urgente permettere
misure restrittive al fine di evitare il pericolo che può nascere per
la collettività dalla libertà dell'ubriaco. D'altronde le misure
consentite all'autorità di pubblica sicurezza - in casi tassativamente
indicati - sono provvisorie e soggette ad immediato controllo
dell'autorità giudiziaria. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo
comma, cod. proc. pen. è sollevata di ufficio dal pretore di Genova
sotto due profili:
a) se la norma impugnata non contrasti con il principio della
uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.) in quanto
prevede l'arresto facoltativo per il reato di ubriachezza semplice
(art. 688, primo comma, cod. pen.), mentre non lo prevede per altre
contravvenzioni punite più gravemente, come la somministrazione di
bevande alcooliche a persona già ubriaca (art. 691 cod. pen.), o
l'esercizio di giuochi d'azzardo (art. 718 cod. pen.);
b) se la norma stessa non contrasti con l'art. 13 della
Costituzione in quanto lo stato di ubriachezza manifesta in luogo
pubblico o aperto al pubblico non rientrerebbe in quei "casi
eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla
legge" per cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure
provvisorie di limitazione della libertà personale.
Entrambi i rilievi sono infondati.
A) Non vi è lesione del principio di uguaglianza. Se il
legislatore ha ritenuto di dover prevedere l'arresto facoltativo di
colui che viene colto in stato di manifesta ubriachezza e non di altri
che siano sorpresi mentre commettono reati puniti con pena uguale ed
eventualmente superiore a quella prevista dall'art. 688 cod. pen.,
ciò ha fatto perché l'ubriachezza non può considerarsi alla stregua
delle altre contravvenzioni. Essa costituisce un fattore di
pericolosità specifica, ancora in atto durante il permanere
dell'etilismo, indipendentemente dalla gravità del reato già
consumato.
L'ubriachezza è una delle cause criminogene più comuni, tanto che
nel nostro sistema penale, come del resto avviene in tutti i paesi
civili, essa viene considerata in una complessa serie di norme
particolari: norma particolare, del tutto razionale e non confliggente
col principio d'uguaglianza, è anche la previsione dell'art. 236,
ultimo comma, del codice di procedura penale. L'arresto in flagranza
dell'individuo colto in condizioni di manifesta ubriachezza è una
misura di pubblica cautela che può anche salvare l'incolumità dello
stesso arrestato e metterlo al riparo da eventuali responsabilità
penali e civili.
B) Quanto alla prospettata ipotesi di una violazione dell'art. 13,
terzo comma, Cost., questa Corte con sentenza n. 173 del 1971 dichiarò
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236
del codice di procedura penale. Successivamente la Corte, ancora
investita della questione proprio con riferimento a persona
assoggettata a giudizio direttissimo perché colta in flagranza del
reato di cui all'art. 688 cod. pen., ha emesso ordinanza di manifesta
infondatezza (n. 107 del 1972), riaffermando che l'ebrietà può
determinare, nei termini dell'art. 236, ultimo comma, cod. proc. pen.,
la necessità e l'urgenza di un intervento dell'autorità di pubblica
sicurezza, intervento che è previsto dalla legge con l'autorizzazione
all'arresto in flagranza. E poiché non sono proposti motivi nuovi, la
Corte non può che confermare le proprie decisioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con
ordinanza 4 luglio 1970 del pretore di Genova;
dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla
stessa ordinanza in riferimento all'art. 13, terzo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte