Ordinanza n. 126/1984
Altra decisione · depositata il 30/04/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 92Riscossione imposte sul reddito
- art. 9legge 882/1980
usata come parametro
citata
- art. 23d.l. 429/1982
- art. 92legge 516/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla nscossione delle imposte
sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Genova sul ricorso della S.p.a.
Eridania Zuccherificio Nazionale contro Ufficio II.DD. di Genova,
iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata, con riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n.
602 che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il
versamento dei tributi dovuti una sopra - tassa proporzionale ai
tributi stessi.
Considerato che in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980
n. 882 le sanzioni amministrative previste dal citato art. 92 D.P.R. 29
settembre 1973 n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti
di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento
delle imposte o ritenute dovute;
che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre
1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella
legge 7 agosto 1982 n. 516;
che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio
a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del ripetuto art. 92 D.P.R.
n. 602 del 1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi
dovuti;
che di conseguenza si rende necessario restituire gli atti alla
Commissione tributaria di 1 grado di Genova perché accerti, alla
stregua della sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo Prado di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte