Sentenza n. 126/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 4d.P.R. 616/1977
- art. 66d.P.R. 616/1977
- art. 69d.P.R. 616/1977
- art. 71d.P.R. 616/1977
- art. 73d.P.R. 616/1977
- art. 79d.P.R. 616/1977
- art. 80d.P.R. 616/1977
- art. 81d.P.R. 616/1977
- art. 82d.P.R. 616/1977
- art. 87d.P.R. 616/1977
- art. 89d.P.R. 616/1977
- art. 90d.P.R. 616/1977
- art. 91d.P.R. 616/1977
- art. 101d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e
della Regione Veneto notificati il 27 e il 28 ottobre 1989,
depositati in Cancelleria il 3 e il 6 novembre successivi ed iscritti
ai nn. 14, 15, 16 e 17 del registro ricorsi 1989, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito di tre decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 dal titolo: "Costituzione
dell'autorità di bacino del fiume Po"; "Costituzione dell'autorità
di bacino del fiume Adige"; "Costituzione dell'autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione".
Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice
relatore Antonio BALDASSARRE;
Uditi gli avvocati Valerio Onida per la Provincia autonoma di
Trento e Giorgio Berti per la Regione Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ricorsi di contenuto identico, ritualmente
notificati e depositati, la Provincia autonoma di Trento ha promosso
conflitto di attribuzione contro due atti del Presidente del
Consiglio dei ministri, con i quali sono state istituite,
rispettivamente, l'autorità di bacino del Po e quella dell'Isonzo
(nonché Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione), ai sensi
degli artt. 12 e 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). Con i
proposti ricorsi la Provincia si duole che gli atti impugnati abbiano
indicato fra i componenti degli organi delle autorità di bacino
sopra indicate il presidente o funzionari della Regione Trentino-Alto
Adige anziché il presidente o funzionari della Provincia autonoma.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente afferma che l'art.
32, secondo comma, della legge n. 183 del 1989 - laddove prevede che,
"per quanto attiene all'Autorità di bacino dell'Adige, i riferimenti
della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai
funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di
competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari
delle province interessate" - dovrebbe essere applicato anche alle
autorità di bacino del Po e dell'Isonzo, istituite con gli atti
impugnati. Questa interpretazione appare giustificata, in primo
luogo, dal rilievo che il riferimento alle regioni operato da una
legge dello Stato destinata ad applicarsi in tutto il territorio
nazionale non potrebbe non intendersi come diretto anche alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al territorio
di loro competenza. In secondo luogo, quella interpretazione sarebbe
confermata dalla circostanza che vari articoli della legge n. 183 del
1989 (artt. 1, quarto comma; 14, terzo comma, e 32, primo comma)
sembrerebbero implicare in modo certo che il riferimento alle regioni
debba essere diretto, per il territorio della Regione Trentino-Alto
Adige, alle due province autonome.
In ogni caso, conclude la ricorrente, ove l'art. 32, secondo
comma, non dovesse esser interpretato nel modo indicato e dovesse
confermarsi l'irragionevole significato letterale che ammette la
rappresentanza delle province autonome nel solo bacino dell'Adige, e
non in quelli in esame, si prospetta la possibilità che questa Corte
sollevi di fronte a sé stessa la relativa questione di legittimità
costituzionale nei confronti dell'art. 32, secondo comma.
La Presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita.
2.- La Regione Veneto, con due ricorsi di contenuto analogo
ritualmente notificati e depositati, ha promosso conflitto di
attribuzione contro gli atti del Presidente del Consiglio dei
ministri istitutivi, rispettivamente, della autorità di bacino
dell'Adige e di quella dell'Isonzo (nonché Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione) per violazione degli artt. 117, 118 e
125 della Costituzione, in relazione a vari articoli del d.P.R. n.
616 del 1977 (4, 66, 69 quarto comma, 71, 73, 79, 80, 81, 82, 87, 88,
89, 90, 91 e 101).
La ricorrente, nel lamentare una propria sotto-rappresentazione
negli organi delle autorità di bacino rispetto all'interesse
obiettivo che la stessa regione avrebbe all'attività di tali nuovi
organi (interesse ritenuto maggiore di quello di altre regioni o
delle province autonome che hanno una rappresentanza pari o,
addirittura, più elevata), ritiene che la configurazione delle
autorità di bacino, quale risulta dagli atti impugnati,
confermerebbe e renderebbe evidenti, sul piano della organizzazione
del potere amministrativo, i vizi di costituzionalità rilevati con
un precedente ricorso proposto contro la legge n. 183 del 1989. Oltre
a ciò, la stessa regione fa presente che l'attività istruttoria
degli atti impugnati è stata svolta ad opera del Ministero dei
lavori pubblici, di modo che ne risulterebbero violate le previsioni
della legge n. 183 del 1989 che non consentirebbero la configurazione
di una sfera di competenza esclusiva da parte di detto Ministero.
Anche in questi giudizi non si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - I conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia
autonoma di Trento e dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in
epigrafe sono stati sollevati a seguito dell'emanazione di tre
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tutti del 10
agosto 1989, con i quali sono state costituite le "autorità di
bacino" dei fiumi Po, Adige e Isonzo (nonché Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione), ai sensi degli artt. 12 e 14 della
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo).
Dal momento che i conflitti di attribuzione in esame riguardano
atti di contenuto analogo emanati in forza delle stesse disposizioni
di legge, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - La Provincia autonoma di Trento contesta il potere del
Presidente del Consiglio, esercitato con i decreti di costituzione
delle autorità di bacino del fiume Po e del fiume Isonzo, di
individuare come componente del "comitato istituzionale" il
presidente della Regione Trentino-Alto Adige anziché il presidente
della provincia stessa e di indicare come membri del "comitato
tecnico" e della "segreteria tecnico-operativa", rispettivamente,
funzionari e dipendenti della suddetta regione anziché funzionari e
dipendenti della Provincia di Trento. Secondo la ricorrente, il
potere del Presidente del Consiglio dei ministri oggetto di
contestazione sarebbe stato illegittimamente esercitato in quanto la
provincia è stata estromessa dalla composizione delle autorità di
bacino del Po e dell'Isonzo a favore della Regione Trentino-Alto
Adige, nonostante che i poteri delle predette autorità incidano su
materie riservate alle proprie competenze, e non già su quelle
attribuite all'anzidetta regione.
Il ricorso va accolto.
La legge sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989) - dopo
aver disciplinato, all'art. 12, le autorità di bacino di rilievo
nazionale stabilendone le competenze e la composizione - ha disposto
all'art. 32, secondo comma, che "per quanto attiene all'Autorità del
bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti
delle giunte regionali e ai funzionari regionali, si intendono
effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte
provinciali e ai funzionari delle province interessate". In letterale
ossequio a tali norme, i decreti impugnati, nell'individuare i membri
degli organi costituenti le "autorità di bacino" del Po e
dell'Isonzo, hanno indicato i rappresentanti della Regione
Trentino-Alto Adige, anziché quelli della Provincia autonoma di
Trento, pur essendo quest'ultima, per estensione del territorio e
natura delle competenze incise, l'ente direttamente interessato.
In realtà, come questa Corte ha precisato in una sentenza
adottata in occasione di un recentissimo giudizio di legittimità
costituzionale promosso, fra gli altri, dalla stessa Provincia
autonoma di Trento (v. sent. n. 85 del 1990), l'art. 32, secondo
comma, non può essere interpretato in modo puramente letterale, dal
momento che la sua evidente ratio è quella di sostituire ogni
riferimento a rappresentanti regionali con l'indicazione di
rappresentanti provinciali in relazione a ciascun bacino le cui
autorità esercitino poteri interferenti con competenze attribuite
alle province autonome invece che alla regione. Sulla base di questa
premessa la stessa Corte ha precisato che il riferimento al bacino
dell'Adige operato dall'art. 32, secondo comma, deve esser
considerato come esemplificativo di una norma più generale, per la
quale "ogni riferimento fatto dalla legge n. 183 del 1989 ai
presidenti e ai funzionari delle regioni deve intendersi esteso ai
presidenti e ai funzionari delle province autonome ogni volta che
venga in questione un bacino al quale le province stesse siano
interessate".
Poiché i bacini idrografici dei fiumi Po e Isonzo ricomprendono
porzioni di territorio della Provincia autonoma di Trento e poiché i
poteri delle relative autorità di bacino interferiscono con
competenze che gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige assegnano alla predetta provincia, e non già
alla regione, si deve concludere che non spetta allo Stato costituire
le autorità di bacino del Po e dell'Isonzo senza individuare, per la
composizione dei relativi organi, rappresentanti della Provincia
autonoma di Trento anziché quelli della Regione Trentino-Alto Adige.
Di conseguenza, vanno annullati in parte qua il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, intitolato
"Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po", nonché quello
dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in pari
data, dal titolo "Costituzione dell'autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione".
3. - Contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da ultimo menzionato, nonché contro quello, emanato in pari data,
per la costituzione della "autorità di bacino" del fiume Adige, ha
proposto ricorso per conflitto di attribuzione la Regione Veneto. La
ricorrente contesta l'illegittimità dei predetti decreti in quanto,
per un verso, prevedono una composizione delle autorità di bacino
che sottorappresenterebbe la partecipazione regionale e, per altro
verso, sarebbero frutto di un'istruttoria compiuta esclusivamente dal
Ministero dei lavori pubblici in asserito contrasto con le previsioni
della legge n. 183 del 1989.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Sotto il primo dei profili indicati, la Regione Veneto non
contesta il cattivo esercizio di un potere statale o vizi propri dei
decreti impugnati, ridondanti in lesione di attribuzioni
costituzionalmente riservate alle regioni, ma, attraverso
l'impugnazione dei predetti decreti, prospetta, in realtà, questioni
di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 12 e 14 della
legge n. 183 del 1989, sulle quali questa Corte si è già
pronunziata con la sentenza n. 85 del 1990. E, poiché è
giurisprudenza ormai costante (v. sentt. nn. 78 del 1971, 28 del
1979, 245 del 1988 e 337 del 1989) che, in sede di conflitto di
attribuzione, non sia possibile impugnare atti amministrativi al solo
scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte
della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti
impugnati - violazioni che si sarebbero potute far valere, nei
termini stabiliti (art. 2 Legge cost.le 9 febbraio 1948, n. 1), nel
processo di legittimità costituzionale in via principale -, non
resta che dichiarare l'inammissibilità, sotto questo profilo, dei
ricorsi proposti dalla Regione Veneto.
Il ricorso è parimenti inammissibile anche sotto l'ulteriore
profilo della asserita violazione degli artt. 12 e 14 della legge n.
183 del 1989, poiché il rilievo che l'istruttoria per l'adozione dei
decreti impugnati sia stata svolta in contrasto con le predette
disposizioni - le quali imporrebbero una ponderazione e una equa
composizione degli interessi statali con quelli regionali - non
comporta, di per sé, la prospettazione di una lesione di
attribuzioni costituzionalmente garantite. Infatti, a parte che
questa Corte ha escluso che gli artt. 12 e 14 della legge n. 183 del
1989 possano essere interpretati nel modo proposto dalla ricorrente
(v. sent. n. 85 del 1990), è indubbio che i predetti articoli, nel
caso di specie, non possano essere considerati come norme integrative
di parametri costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione di cui in
epigrafe:
dichiara che non spetta allo Stato costituire le "autorità di
bacino" del Po e dell'Isonzo (nonché Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione) senza individuare come componenti dei relativi
organi il presidente e funzionari della Provincia autonoma di Trento
in luogo del presidente e di funzionari della Regione Trentino-Alto
Adige e annulla, conseguentemente, in parte qua, i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati
"Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po" e "Costituzione
dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione";
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati
dalla Regione Veneto in relazione ai Decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 intitolati "Costituzione
dell'autorità di bacino del fiume Adige" e "Costituzione
dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione", in riferimento agli artt. 117, 118 e
125 della Costituzione, come attuati dagli artt. 4, 66, 69 quarto
comma, 71, 73, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 101 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte