Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27

dicembre 1991 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento

penale a carico di Gelli Licio ed altri, iscritta al n. 746 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Giuseppe Pesce ed

altri 104 indagati, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria -

chiamato a pronunciarsi su richieste di riesame proposte da indagati

avverso decreti di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Palmi - ha sollevato, con ordinanza del 27

dicembre 1991 (R.O. n. 746/1992), questione di legittimità

costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma

settimo, del codice di procedura penale per violazione degli artt.

97, primo e secondo comma, 24, 111, primo comma, e 3 della

Costituzione;

che nell'ordinanza di rinvio il Tribunale remittente afferma

che, nel termine di dieci giorni previsto dagli artt. 324 e 309 del

codice di procedura penale per il riesame delle ordinanze che

dispongono una misura coercitiva, è stato possibile portare a

compimento solo il giudizio, relativamente più urgente, riguardante

i ricorsi degli indagati sottoposti a custodia cautelare

(cinquantotto su sessantadue), mentre è risultato impossibile

completare la procedura ed adottare una decisione su quattro ricorsi

presentati da indagati non sottoposti a misura coercitiva personale;

che la mancata adozione di una decisione sarebbe dovuta alla

particolare complessità dei procedimenti, all'esiguità

dell'organico di magistrati e personale ausiliario della seconda

sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria ed ai tempi

ridottissimi - e perciò sospetti di illegittimità costituzionale -

concessi al collegio giudicante dagli artt. 324 e 309 del codice di

procedura penale;

che le norme impugnate sarebbero innanzitutto in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione, perché - secondo il giudice remittente

- il principale interesse dell'indagato nel nuovo rito è " quello di

conseguire una decisione del giudice del riesame certo il più

possibile rapida, ma prima ancora .. accuratamente ponderata", mentre

il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di

riesame (decorrente dalla ricezione degli atti da parte del

Tribunale) risulterebbe meramente teorico e del tutto inadeguato, da

un lato perché eroso dalle operazioni, a volte particolarmente

complesse, di notificazione agli imputati ed ai loro difensori degli

avvisi della data fissata per l'udienza e, dall'altro, perché l'art.

309, nono comma, del codice di procedura stabilisce che gli atti

restano depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza "con

conseguente preclusione per i componenti del collegio di riesame di

prenderne visione e di curarne lo studio";

che inoltre le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 97

della Costituzione non essendo conforme al precetto di buon andamento

dell'amministrazione una organizzazione del lavoro giudiziario

caratterizzata da rilevanti disfunzioni connesse al regime della

comunicazione e della notificazione degli avvisi "la cui inosservanza

comporta la nullità del procedimento camerale e .. la conseguente

perenzione della misura cautelare ex art. 309, ultimo comma, del

codice di procedura penale";

che la normativa denunciata si porrebbe, sempre secondo il

giudice remittente, in contrasto anche con il precetto dettato

dall'art. 111, primo comma, della Costituzione sia perché la

facoltà riconosciuta all'indagato di indicare i motivi della

richiesta di riesame non contestualmente alla presentazione del

ricorso e la conseguente possibilità che il collegio sia investito

della cognizione dei motivi di riesame solo all'udienza camerale

ostacolerebbero l'adempimento dell'obbligo di motivazione

dell'ordinanza collegiale, sia perché le norme impugnate -

consentendo al Tribunale del riesame di annullare o riformare il

provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati

o di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella

motivazione del provvedimento stesso - renderebbero necessario che il

Tribunale del riesame, dopo aver ricevuto gli atti il giorno

dell'udienza, debba prendere visione dell'intero incartamento

processuale a pochi giorni di distanza dalla scadenza del termine;

che, infine, vi sarebbe un contrasto delle norme impugnate con

il principio di ragionevolezza, essendo "i mezzi apprestati

(essenzialmente temporali) ... evidentemente inadeguati ai fini pur

vincolanti prescritti (esame delle motivazioni dedotte e rinvenimento

di altre presenti agli atti ed ignote alle parti)";

che, ad avviso del giudice remittente, la Corte potrebbe

risolvere la questione di legittimità costituzionale fissando la

decorrenza del termine di dieci giorni previsto per il riesame dalla

data dell'udienza e non più come attualmente avviene "dalla

ricezione degli atti";

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile ed, in subordine, infondata;

Considerato che, in base al combinato disposto dell'art. 309,

decimo comma, e 324, settimo comma, del codice di procedura penale,

la mancata adozione, nel termine di dieci giorni dalla ricezione

degli atti, della decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame

di un provvedimento di sequestro determina l'immediata caducazione

del provvedimento impugnato;

che - contrariamente a quanto assume il giudice remittente - la

previsione di un termine perentorio per l'adozione della decisione

sulla richiesta di riesame non può dirsi lesiva del diritto di

difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ma realizza, al

contrario, una forma di tutela del soggetto che ha impugnato il

sequestro, evitando che questi possa essere in alcun modo danneggiato

da inadempienze o ritardi dell'autorità giudiziaria;

che neppure può dirsi violato l'art. 97 della Costituzione

giacché le disfunzioni e gli intralci all'attività giudiziaria

lamentati nell'ordinanza di rimessione costituiscono - per

riconoscimento dello stesso giudice a quo - il frutto di deficienze

dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario nonché di

carenze organizzative degli uffici coinvolti nella procedura di

riesame, ma non sono direttamente imputabili alle norme denunciate;

che le disposizioni procedurali impugnate non si pongono in

contrasto con l'art. 111, primo comma, della Costituzione giacché

non rendono impossibile la motivazione della decisione adottata, che

deve essere correlata ai tempi a disposizione del Tribunale ed alle

complessive modalità di svolgimento della procedura di riesame;

che la fissazione di un termine di dieci giorni, decorrente

dalla data di ricezione degli atti, non si presenta irragionevole in

relazione alle operazioni che devono essere svolte dal giudice del

riesame, tanto più ove si consideri che

le norme impugnate hanno considerevolmente elevato il termine di tre

giorni (prorogabile per altri tre) già previsto per la procedura di

riesame dall'art. 263- ter del codice di procedura penale abrogato;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma

settimo, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte