Sentenza n. 127/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 209Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 5r.d. 1949/1940
- art. 9r.d. 1949/1940
- art. 15r.d. 1949/1940
- art. 4r.d.l. 2138/1938
usata come parametro
citata
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 9r.d.l. 2138/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209 del
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il T.U. sulle imposte
dirette, dei commi terzo e quarto dell'articolo unico del R.D. L. 28
novembre 1938, n. 2138, e degli artt. 4, 5, 9 e 15 del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio
1962 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra
Nicolosi Francesco e l'Esattoria delle imposte dirette di Catania,
iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicolosi Francesco;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Nicolosi Francesco
e l'Esattoria delle imposte dirette di Catania in materia di contributi
agricoli unificati, il Pretore di Catania, con ordinanza del 13
febbraio 1962, notificata e comunicata, rispettivamente, il 28 e il 19
febbraio 1962, e pubblicata come in epigrafe, ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, contenente il T.U. sulle imposte dirette, in
riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione;
b) dei commi terzo e quarto dell'articolo unico del R.D. L. 28
novembre 1938, n. 2138, e degli artt. 4, 5, 9 e 15 del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949, in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della
Costituzione.
Sul primo punto, nell'ordinanza di rinvio, si osserva: premesso
che gli artt. 24 e 113 della Costituzione affermano il principio che
tutti i cittadini possono chiedere la tutela giurisdizionale dei loro
diritti sia nei confronti di altri privati che nei confronti dello
Stato e degli altri enti pubblici minori, l'art. 209 del T.U. sulle
imposte dirette, non ammettendo le opposizioni previste dal Codice di
procedura civile, limiterebbe il diritto sancito negli artt. 24 e 113
della Costituzione.
Sul secondo punto si afferma che i commi terzo e quarto
dell'articolo unico del decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138,
relativo agli accertamenti ed alle riscossioni dei contributi agricoli
unificati e gli artt. 4, 5, 9 e 15 del R.D. 24 settembre 1940, n.
1949, concernenti le modalità di accertamento di tali contributi,
sarebbero costituzionalmente illegittimi:
a) perché in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, secondo
il quale tutti gli elementi costitutivi della imposizione tributaria
devono essere determinati per legge e non possono essere lasciati alla
discrezionalità o all'arbitrio del potere esecutivo;
b) perché i commi terzo e quarto dell'articolo unico del R.D. L.
n. 2138 del 1938 non determinano i "principi ed i criteri" da
osservarsi dal potere esecutivo nella emanazione di norme ad esso
delegate, come prescrive l'art. 76 della Costituzione;
c) perché le Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del R.D. n.
1949 del 1940 ed il Ministro, di cui è cenno nell'articolo 15 dello
stesso decreto, eserciterebbero una potestà normativa non prevista
dalla legge di delega del 1938, e che oggi sarebbe illegittima perché
sopravviverebbe ed opererebbe in violazione dell'art. 77 della
Costituzione.
La parte privata - la sola che si è costituita nel presente
giudizio - aderisce, nelle sue deduzioni depositate il 2 maggio 1962,
ai motivi dell'ordinanza di rinvio e li sviluppa.
Quanto all'art. 209 del T.U. sulle imposte dirette, sostiene la sua
illegittimità perché in contrasto con gli artt. 24 e 113 della
Costituzione. Vero è che il precedente art. 208 consente al debitore
di ricorrere all'Intendente di finanza, ma questo ricorso non può
considerarsi giurisdizionale, sia perché in questo caso non si
instaura un vero e proprio contraddittorio, sia perché l'Intendente di
finanza non è un organo giurisdizionale.
Dalla eventuale declaratoria di illegittimità dei commi secondo e
terzo dell'art. 209, discenderebbe, come conseguenza, l'illegittimità
anche del primo comma, nella parte in cui consente di sospendere
l'esecuzione nella sola ipotesi della opposizione di terzo.
Circa la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, la
parte dichiara di non ignorare che con la sentenza n. 53 del 1961, in
tema di norme sull'assegno bancario, la Corte ha, tra l'altro,
affermato il principio secondo il quale non può essere motivo di
illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione
l'inosservanza di questa o quella norma dell'art. 76 della
Costituzione. Dal quale principio può dedursi che prima dell'entrata
in vigore della Costituzione, una legge di delegazione poteva anche non
avere quei requisiti che oggi la Costituzione richiede. E quindi,
qualora la delega conferita al Governo fosse stata "consumata" con
decreto definitivo prima dell'attuale Costituzione, quel provvedimento
legislativo delegato va considerato costituzionalmente ineccepibile
anche oggi, se ineccepibile era, quanto alla sua formazione, nel
momento in cui fu emanato.
Ma dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il Governo non può
più emettere decreti aventi valore di legge, valendosi "ancora" di una
legge di delegazione che, anche se ineccepibile allorché venne
emanata, sarebbe da considerare costituzionalmente illegittima, oggi,
perché carente dei requisiti di cui all'art. 76 della Costituzione.
Diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere una sopravvivenza di
validità del vecchio ordinamento.
Ora, la misura dei contributi per cui è sorto il presente giudizio
è stata fissata con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1957, n. 853, sulla base della delega contenuta nel decreto-legge n.
2138 del 1938, la quale delega, essendo carente dei requisiti di cui
all'art. 76 della Costituzione, è da considerarsi, oggi,
costituzionalmente illegittima. Considerato in diritto :
1. - Con sentenza 3 luglio 1962, n. 87, la Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209,
secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, in
riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione; con successive
ordinanze del 15 novembre 1962, nn. 101 e 102, ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione in riferimento anche allo art.
24, primo comma, ed all'art. 76 della Costituzione; dichiarazioni
confermate con successive ordinanze.
Poiché nell'ordinanza in oggetto, che denunzia l'intero testo
dell'art. 209, non sono stati esposti argomenti nuovi che meritino un
riesame, le precedenti decisioni della Corte devono essere confermate,
con la conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza della
questione.
2. - Secondo l'ordinanza, il terzo ed il quarto comma dell'articolo
unico del R.D. L. 28 novembre 1938, n. 2138, sarebbero in contrasto con
l'art. 76 della Costituzione, per non essere stati determinati i
principi ed i criteri da adottarsi nell'emanazione delle norme
delegate.
Per dimostrare l'infondatezza della questione, basterà richiamare
quanto da ultimo ha deciso la Corte con la sentenza n. 47 del 29 maggio
1962, con la quale è stato riaffermato che non può essere motivo di
illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione
la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e
segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e di
criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo.
La parte privata vorrebbe che fosse incluso nell'esame della
questione sollevata dal Pretore anche quello della legittimità del
D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, che sarebbe stato emesso, dopo l'entrata
in vigore della Costituzione, sulla base di una delega (quella
contenuta nel decreto-legge del 1938) ormai decaduta, perché carente
dei requisiti prescritti dall'art. 76. Ma è da osservare che tale
questione non trova alcun riscontro nell'ordinanza di rimessione, né
vi si può ritenere più o meno implicitamente compresa, giacché il
predetto decreto non fu emanato in base alla delega contenuta nel
decreto-legge del 1938, al quale hanno fatto seguito altre due leggi di
delegazione in questa materia: leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14
aprile 1956, n. 307.
3. - Per quel che attiene agli artt. 4, 5, 9 e 15 del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949, è da ricordare che gli artt. 4 e 5 sono stati
dichiarati illegittimi con la sentenza n. 65 del 7 giugno 1962.
Rispetto a queste due disposizioni la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata, essendo già cessata l'efficacia
delle due norme.
Quanto all'art. 9 dello stesso decreto, è da notare che non
sussiste un contrasto tra tale disposizione e le norme costituzionali
indicate nell'ordinanza.
Ciò appare manifesto nei riguardi di tutti i commi dell'articolo,
eccezion fatta per il penultimo comma, rispetto al quale occorrerà
esporre qualche particolare considerazione. I primi cinque ed il
settimo ed ultimo comma dell'articolo disciplinano la compilazione dei
ruoli e le loro variazioni. Non c'è nulla di diverso dai normali
sistemi di formazione e di variazione dei ruoli tributari; e pertanto
non c'è alcuna attribuzione agli organi amministrativi né di poteri
normativi né di poteri che eccedano quelli che spettano di consueto
agli uffici preposti alla formazione dei ruoli.
Maggiore attenzione merita la questione relativa al penultimo comma
dell'articolo - il sesto - il quale attribuisce al Ministro il potere
di determinare annualmente, con decreto, le spese dovute per
l'accertamento: spese che, insieme con quelle per la riscossione,
vengono iscritte in aumento all'importo dei contributi.
La questione è delicata anche se la soluzione potrebbe apparire
oggi meno impegnativa dopo l'abrogazione di questa norma per effetto
dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, giacché, in tal modo, i
dubbi che si potrebbero nutrire circa l'eccessiva larghezza dei poteri
attribuiti al Ministro sono stati, per l'avvenire, opportunamente
eliminati.
Tuttavia, la disposizione esaminata sotto lo stretto profilo della
legittimità costituzionale, non può essere censurata, pur essendo
auspicabile che, nel futuro assetto della materia, resti fermo il
sistema derivante dalla già disposta abrogazione.
Il Ministro, fissando l'ammontare delle spese di accertamento, non
compie opera legislativa, ma pone in essere un atto amministrativo che
consiste essenzialmente in un accertamento,
Questo atto non comporta esercizio di poteri arbitrari. Il
Ministro è tenuto ad accertare le spese nel loro effettivo contenuto e
non potrebbe apportare aumenti o diminuzioni al risultato di tale
accertamento. Gli interessati possono sicuramente impugnare davanti
all'organo giurisdizionale competente il decreto del Ministro.
Vero è che si presenterebbe al ricorrente la grave difficoltà di
procurarsi e di addurre prove idonee a dimostrare che il Ministro abbia
errato o abbia esorbitato; ma questa difficoltà non significa
impossibilità e soprattutto non significa insindacabilità. Data la
natura di quest'atto del Ministro, esso dovrebbe essere preceduto da
adeguata istruttoria e accompagnato da congrua motivazione.
In conclusione, l'accertamento del Ministro ha dei precisi limiti,
rappresentati dall'effettività delle spese: limiti che, anche nello
stretto ambito del sindacato di legittimità dell'atto amministrativo,
sono identificabili.
4. - È palese l'illegittimità del primo comma dell'art. 15 del
R.D. n. 1949, secondo cui il Ministro può, quando particolari
circostanze lo rendano necessario ed opportuno, rivedere sia le
deliberazioni delle commissioni di cui all'art. 5, sia gli elenchi ed
i ruoli dei contributi come gli elenchi dei lavoratori.
Questa norma che conferisce al Ministro un potere, che è
eccezionale rispetto a quello legittimamente attribuito allo stesso
Ministro in sede di ricorso, contrasta con l'art. 23 della
Costituzione, in quanto l'esercizio di quel potere - a parte la nessuna
sua giustificazione - è esente da ogni limite, giacché l'accertamento
delle "particolari circostanze", che rendono "necessario ed opportuno"
il provvedimento, affidato, senza alcun vincolo, al soggettivo
apprezzamento dell'organo ministeriale, resta in un campo che può
sconfinare in quello dell'arbitrio e che si sottrae, di fatto, anche al
sindacato del giudice della legittimità degli atti amministrativi.
Qualche dubbio potrebbe suscitare il secondo comma dello stesso
art. 15, il quale dispone che il Ministro può, quando eccezionali
circostanze lo rendano necessario ed opportuno, sospendere la
riscossione dei ruoli.
La norma, tuttavia, non può dirsi illegittima, giacché il potere
di sospendere la riscossione dei ruoli, quando casi gravi lo impongano,
non rappresenta una figura abnorme nel nostro sistema legislativo.
Trattasi di un potere di ordinanza, che, come la Corte ha avuto
occasione di chiarire rispetto ad altri tipi di ordinanza, riveste i
caratteri dell'atto amministrativo: non sussiste, pertanto, il
denunziato contrasto con l'art. 77 della Costituzione. Il dubbio sulla
legittimità della norma che prevede questa ordinanza è dato
unicamente dal fatto che la norma stessa non pone adeguati limiti
all'esercizio del potere. Il dubbio, però, può essere superato
considerando che l'atto non può essere arbitrario e non può non
trovare limiti analoghi a quelli posti dalle disposizioni che regolano,
i casi di sospensione della riscossione delle entrate fiscali.
La norma (a parte la sua manifesta opportunità in vista dei casi
purtroppo frequenti di disastri naturali e di altri eventi perturbatori
nel campo agricolo) meriterebbe di essere conservata, pur essendo
augurabile che in occasione di una revisione legislativa della materia,
l'esercizio di questo potere di ordinanza sia circondato da idonee
garanzie, atte a stabilire adeguate remore alla possibilità di
arbitri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e
degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949;
b) non fondata la questione dell'articolo unico del R.D. L. 28
novembre 1938, n. 2138, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
e la questione dell'art. 9, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e
settimo comma, del detto R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione;
c) non fondate, nei sensi della motivazione, le questioni degli
artt. 9, sesto comma, e 15, secondo comma, dello stesso R.D. 24
settembre 1940, n. 1949;
d) l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15
del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte