Sentenza n. 127/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 22legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso
con ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione prima civile - nel procedimento civile vertente
tra Raccuglia Michele e il fallimento della società Raccuglia e
Maltese, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con istanza 20 ottobre 1969 Raccuglia Michele, socio della fallita
società di fatto Raccuglia Michele e Maltese Laura, chiese al giudice
delegato di promuovere l'estensione del fallimento a Signorelli Nicola.
Il giudice delegato rigettò l'istanza. Il Raccuglia propose ricorso,
che venne rigettato dal tribunale di Napoli con decreto 6 luglio 1970.
Contro questo decreto il Raccuglia propose reclamo alla Corte di
appello di Napoli, la quale, con decreto 19 gennaio 1971, confermò il
provvedimento impugnato, avendo ritenuto inammissibile il reclamo del
fallito per difetto di legittimazione, dato che solo il curatore del
fallimento, quale unico titolare del potere di chiedere l'estensione
del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, era legittimato ad
impugnare il decreto di rigetto della domanda di estensione del
fallimento. Avverso tale decreto della Corte di appello il Raccuglia
propose ricorso per cassazione.
La Corte suprema di cassazione, con ordinanza 15 ottobre 1973 -
ritenuta l'ammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art.
111 della Costituzione - ha sollevato, di ufficio, la questione di
legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 147 della legge
fallimentare - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
sotto il profilo che tale norma non attribuisce al fallito la
legittimazione a proporre istanza al tribunale per la dichiarazione di
fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
Dopo avere richiamato la sentenza 16 luglio 1970, n. 142 - con la
quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale del
citato art. 147 della legge fallimentare nella parte in cui non
consentiva al creditore di chiedere la estensione del fallimento ai
soci illimitatamente responsabili - ha osservato che l'evoluzione degli
orientamenti giurisprudenziali è nel senso di maggiore riconoscimento
e, in definitiva, di un ampliamento della tutela giurisdizionale della
situazione giuridica del fallito, con la soppressione di limitazione
derivante da una concezione assoluta della compressione subita dallo
stesso per effetto della dichiarazione di fallimento. Ha, poi, rilevato
che al fallito, nella ipotesi della sua ammissione ad esercitare i
diritti di istanza ex art. 147 della legge fallimentare, non verrebbe
concessa, in via immediata e diretta, la possibilità di incidere sulla
sua situazione patrimoniale, il che sarebbe assai difficilmente
conciliabile con il sistema del diritto positivo, ma verrebbe soltanto
attribuita la facoltà di interloquire circa l'estensione del
procedimento fallimentare con azione dall'esterno, volta ad
identificare le dimensioni oggettive e soprattutto soggettive di tale
procedimento.
Ha aggiunto che la suddetta facoltà, eventualmente attribuita al
fallito, costituirebbe, in definitiva, solo il perpetuarsi di quella
libera facoltà che il debitore, non ancora fallito, ha, in base
all'art. 6 della legge fallimentare, di chiedere la dichiarazione del
proprio fallimento o del fallimento di una ritenuta società di fatto
tra esso debitore ed altri soggetti. Ha concluso rilevando che è
seriamente dubitabile che il sistema degli artt. 3 e 24 della
Costituzione sia rispettato dal menzionato art. 147 della legge
fallimentare, che inibisce, senza giustificazione né morale, né
tecnico- giuridica, la difesa giurisdizionale di un sicuro diritto
sostanziale quale quello di affermare la esistenza di condebitori
solidali, sui quali anche incombe il dovere di pagare i comuni
creditori, per di più con un chiaro rapporto interno, in forza del
quale può dirsi che il fallito si presenti ufficialmente come
creditore di quei soggetti.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del
20 marzo 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte le parti non si sono
costituite, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147,
secondo comma, del. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
"sotto il profilo che tale norma nega al fallito la legittimazione a
proporre istanza al tribunale fallimentare per la dichiarazione di
fallimento dei soci illimitatamente responsabili" è stata sollevata
dalla Corte di cassazione con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, rilevando che questa Corte, con sentenza 16 luglio 1970,
n. 142, dichiarò l'illegittimità costituzionale di detta norma nella
parte in cui negava "al creditore interessato la legittimazione a
proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci
illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del r.d.
predetto".
2. - Il riferimento alla citata sentenza n. 142 del 1970 postula la
precisazione dei limiti della questione in essa decisa quali si
desumono dal dispositivo alla luce della motivazione. In tale sentenza
questa Corte, nell'interpretare il secondo comma dell'art. 147,
osservò: "la disposizione si suole ricondurre al criterio che domina
il processo fallimentare, per cui, messo questo in movimento, non v'è
azione del creditore che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di
tale principio non deve togliere al creditore la legittimazione a
proporre istanze al giudice fallimentare a tutela del proprio
interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare".
Ora la distinzione tra "azione che non debba essere inserita nel
processo" e "legittimazione a proporre istanze a tutela del proprio
interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare"
esclude che tale legittimazione abiliti il creditore a proporre prove
come in un processo ordinario. Questa Corte, in coerenza con tale
premessa, precisò che "la istanza del creditore non sbocca in una di
quelle azioni esecutive individuali, che, per il carattere generale del
concorso fallimentare, sono vietate dall'art. 51 legge fallimentare, ma
intende dare al procedimento concorsuale la sua giusta dimensione; deve
necessariamente esercitarsi mediante ricorso al tribunale, così come
è prescritto nell'art. 6 della legge stessa, e non viene perciò a
turbare le linee del procedimento o a modificarne i principi, così
come non turba queste linee e non ne modifica i principi la domanda del
curatore ammessa nella stessa norma denunciata".
Escluso, dunque, che la istanza del creditore, ai sensi del secondo
comma dell'art. 147, abbia carattere di azione, che permetta, nella
fase sommaria del procedimento in cui è consentita a termini dell'art.
6, l'ammissibilità di prove - deve ritenersi che il tribunale possa
pronunciare a termini dell'articolo 5 (legge fallimentare) la
dichiarazione di fallimento ogni qualvolta, ma soltanto, gli risultino
esistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per
tale pronuncia. E, se è consentita una sommaria delibazione
sull'esistenza di requisiti che rivelino, per la loro manifestazione
nei confronti di terzi, una responsabilità patrimoniale del soggetto
alla stregua della disciplina del fallimento, dell'impresa e delle
società, non può ritenersi senza violazione dell'art. 24 della
Costituzione e della disciplina menzionata una dichiarazione di
fallimento che ritenga accertata, in mancanza di un'indagine
probatoria, l'esistenza di requisiti che non rivelino, con esteriore
manifestazione, il loro carattere qualificante.
Con la precisazione di tali limiti deve ritenersi fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma
(legge fallimentare), sollevata dalla Corte di cassazione e concernente
l'ammissibilità dell'istanza di fallimento proposta dal fallito. Gli
effetti, che gli artt. 42 e 43 (legge fallimentare) importano sulla
disponibilità dei beni da parte del fallito e sulla sua legittimazione
processuale attiva e passiva relativamente ai rapporti patrimoniali
compresi nel fallimento, giustificano, a termini degli artt. 3 e 24
della Costituzione, la pronuncia di illegittimità, come ritenuto per
l'ammissibilità dell'istanza proposta dal creditore con la suindicata
sentenza di questa Corte.
In conseguenza della decisione adottata deve anche dichiararsi, a
termini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla
costituzione e sul funzionamento di questa Corte, l'illegittimità
dell'art. 22 (legge fallimentare), nella parte in cui non legittima il
fallito a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha
respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento del socio a
termini del secondo comma dell'art. 147 (legge fallimentare).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare),
nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la
dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare,
nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo
contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la
dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.
Cos' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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