Sentenza n. 127/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 283/1901
- art. 7legge 283/1901
- art. 8legge 283/1901
- art. 9legge 283/1901
- art. 1legge 283/1901
- art. 1r.d.l. 1459/1926
applicata al caso
- art. 1legge 1415/1928
citata
- art. 2r.d.l. 1459/1926
- art. 3r.d.l. 1459/1926
- art. 6r.d.l. 1459/1926
- art. 3legge 1415/1928
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,
7, 8 e 9 legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e
sul patrocinio legale nelle preture), nonché degli artt. 1, commi
primo, secondo e terzo del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme
riguardanti i patrocinatori legali), e dell'art. 1 della legge 28
giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture), in
riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma
quinto, Cost., promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dal pretore di Salò nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Pelizzari Virgilio e Hofman
Victor ed altra iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno
1980;
2) ordinanza emessa il 13 aprile 1981 dal Tribunale di Pistoia
sull'istanza proposta da Casubolo Giuseppe iscritta al n. 476 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 25 giugno 1981 dal Pretore di Padova nel
procedimento civile vertente tra Furegon Giuseppe e Vavalle Roberto
iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa il 28 luglio 1983 dal Tribunale di Pisa
sull'istanza proposta da Pantani Andrea iscritta al n. 95 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 190 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento di opposizione all'esecuzione di
convalida di sfratto davanti al pretore di Salò, nel quale gli opposti
Hofman Victor e Tonolini Matilde si erano costituiti col ministero di
un patrocinatore legale abilitato al patrocinio ai sensi dell'art. 7
della l. 7 luglio 1901, n. 283, il pretore, su iniziativa di parte, con
ordinanza emessa il 9 febbraio 1980, sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), e 7 della legge
suindicata - i quali consentono, nei comuni sede soltanto di pretura,
l'esercizio del patrocinio davanti al pretore, sia in materia civile
che penale: a) ai notai, ai laureati in legge ovvero a chi abbia
superato determinati esami di detta facoltà; b) alle persone di
incensurata condotta, fornite di licenza liceale o di istituto tecnico
o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, o
agli ex funzionari di cancelleria o di segreteria presso le autorità
giudiziarie, abilitate con decreto del Tribunale adottato in camera di
consiglio - per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 33, quinto
comma, Cost..
Premesso che la questione è rilevante, per la sua incidenza sulla
ritualità della costituzione in giudizio degli opposti, osserva
l'ordinanza che cardini dell'ordinamento delle professioni di avvocato
e di procuratore, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono: l'iscrizione
all'albo professionale (art. 1) ed il possesso della laurea in
giurisprudenza (art. 17, n. 4). Nella medesima legge, il patrocinio
legale davanti alle preture nel distretto della corte d'appello è
previsto, per gli iscritti nel registro speciale dei praticanti,
soltanto in rapporto al tirocinio professionale e per un periodo di
tempo limitato a quattro anni dalla legge (art. 8).
Per contro, le disposizioni di cui agli artt. 6, lett. b), e 7 l.
n. 283/1901 consentono il patrocinio illimitato, nei comuni sede
soltanto di pretura, anche a non laureati (nella specie il
patrocinatore era un cancelliere in pensione) con abilitazione concessa
dal tribunale con provvedimento amministrativo.
Ne deriva la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto
l'esercizio della stessa professione, avanti all'organo giudiziario di
base, non può essere disciplinato da norme contrastanti fra loro, con
l'effetto di porre sullo stesso piano professionisti con titolo di
studio diverso; soggetti a regole disciplinari ben determinate gli uni
ed estremamente vaghe gli altri (dovere di "probità e delicatezza"
previsto dall'art. 9 della l. n. 283/1901); con diverso regime
previdenziale (per i patrocinatori non v'è possibilità di
pensionamento).
Va inoltre considerato - sempre ad avviso del pretore - che mentre
nella legge professionale forense il patrocinio davanti al pretore è
strutturato quale fatto temporaneo e finalizzato ad un tirocinio
pratico, nella l. n. 283/1901 tale patrocinio ha natura stabile e
definitiva, il che, se era giustificabile agli albori del secolo, in
relazione alla limitata competenza del pretore, non appare più
compatibile con la struttura attuale della pretura, caratterizzata da
un contenzioso di crescente complessità e di illimitata competenza.
Appare inoltre violato - prosegue l'ordinanza - l'art. 33, quinto
comma, Cost., atteso che, per l'evoluzione della legislazione e per la
crescente importanza e complessità del contenzioso civile e penale
davanti al pretore, non può ritenersi consentita la deroga al
principio della necessità dell'esame di Stato per il conseguimento
dell'abilitazione professionale, ritenuta ammissibile dalla Corte
costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1963 e con successiva
ordinanza n. 75 del 1976, in base al rilievo che davanti al pretore le
parti possono stare in giudizio di persona, poiché tale possibilità
è subordinata comunque ad una autorizzazione del giudice ed appare
ormai puramente teorica.
Nessuna parte privata si è costituita. È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha contestato la fondatezza
della questione.
Osserva l'Avvocatura, circa il preteso contrasto con l'art. 3
Cost., che la posizione degli abilitati al patrocinio ex artt. 6,
lett. b), e 7 l. n. 283/1901 è differenziata rispetto a quella dei
procuratori legali, in quanto i primi possono patrocinare soltanto nei
comuni ove non esiste che la pretura, mentre i procuratori possono
operare davanti ai pretori dell'intero distretto di corte d'appello, e,
in tale ambito, davanti a tutti gli organi giudiziari non supremi. È
quindi del tutto ragionevole che solo per questi ultimi l'ordinamento
pretenda una maggiore preparazione ed una più accurata qualificazione
professionale. Alla segnalata differenza di posizione si ricollega poi
la diversità di disciplina, nell'ambito della quale appare irrilevante
la diversità di trattamento pensionistico.
Quanto all'asserito contrasto con l'art. 33, quinto comma, Cost.,
la sua sussistenza è già stata esclusa dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 58 del 1963 (ribadita con l'ordinanza n. 75 del 1976).
Né vale opporre l'accresciuta difficoltà del contenzioso pretorile,
in quanto trattasi di circostanze sopravvenute, la cui valutazione
rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore.
2. - Il pretore di Padova, nel corso di procedimento civile tra
Furegon Giuseppe e Vavalle Roberto, in cui l'attore era patrocinato da
persona abilitata con provvedimento del Tribunale di Padova, adottato
ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 283/1901, con ordinanza emessa
il 25 giugno 1981 sollevava d'ufficio questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della l. n. 283/1901 e della
legge 28 giugno 1928, n. 1415, che le predette norme tiene ferme, in
riferimento agli artt. 33, quinto comma, e 24, secondo comma, Cost.,
ritenendola rilevante, per la sua incidenza sullo ius postulandi del
procuratore costituito, e non manifestamente infondata.
Osserva l'ordinanza che, consentendo le norme denunciate alle
persone abilitate la possibilità di esercizio del patrocinio avanti al
pretore in via generale e senza la necessità della autorizzazione
prevista per la difesa personale dall'art. 82 c.p.c., ed essendo quella
del patrocinatore un'opera intellettuale professionale in tutto
identica a quella degli avvocati e procuratori, non si vede perché i
primi debbano essere esonerati dall'esame di Stato prescritto per i
secondi, sicché appare violato l'art. 33, quinto comma, Cost.,
diversamente da quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 58 del 1963.
Nel caso di procedimento penale, per reato per il quale è
obbligatoria l'assistenza del difensore (art. 125 c.p.p.), la
attribuzione del patrocinio a persone di cui non si è accertata
l'idoneità ad esercitarlo appare inoltre in contrasto con l'art. 24,
secondo comma, Cost., in quanto il diritto alla difesa deve essere
inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.
Né vale richiamare i criteri di ragionevolezza, sottesi alla
normativa denunciata, enunciati dalla ricordata sentenza n. 58 del
1963, poiché essi appaiono ormai incompatibili con l'avvenuto
accrescimento della competenza civile e penale dei pretori, e non
giustificati dalla difficoltà, non più sussistente, di reperire un
difensore nei piccoli comuni dotati della sola pretura.
Del resto, va altresì sottolineata l'assurdità di una disciplina
che consente, mediante l'ammissione al patrocinio, lo esercizio della
professione a persone per le quali sarebbe ormai preclusa, a causa del
mancato superamento, nel termine di quattro anni dall'iscrizione
all'albo dei praticanti, dell'esame di procuratore legale (ipotesi,
questa, ricorrente nella specie).
Nessuna parte privata si è costituita. È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della
questione.
L'Avvocatura contesta la violazione dell'art. 33, quinto comma,
Cost., in base alle stesse argomentazioni già riassunte al n. 1.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.
in relazione ai giudizi penali, si eccepisce l'irrilevanza del profilo
di illegittimità ai fini della decisione di merito, dovendo il pretore
decidere una causa civile.
Si osserva, infine, che l'ammissione al patrocinio di persone che,
già iscritte all'albo dei praticanti procuratori, non abbiano superato
nei termini l'esame di procuratore, deriva da una mera occasionalità
di fatto.
3. - Il Tribunale di Pistoia, nel corso del procedimento in camera
di consiglio instaurato da Casubolo Giuseppe, laureato in
giurisprudenza, per conseguire l'abilitazione al patrocinio ai sensi
dell'art. 7 della l. n. 283/1901, con ordinanza emessa il 13 aprile
1981, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, lett. b), 7 e 9 della l. n. 283/1901, nonché degli
artt. 1, primo comma, 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, e
dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento
all'art. 33, quinto comma, Cost., ritenendola rilevante, in quanto
incidente sulla concessione o meno dell'abilitazione, e non
manifestamente infondata.
Il giudice remittente osserva che, in base alle norme denunciate,
da ritenere tuttora in vigore, il patrocinatore è abilitato ad
esercitare, davanti alle preture site in comuni ove non esiste il
tribunale, con provvedimento adottato dal tribunale a seguito di
procedimento in camera di consiglio, previo accertamento
dell'incensurata condotta e del possesso di determinati titoli di
studio (o di servizio), senza indagini sulla idoneità professionale
dell'aspirante.
Il patrocinatore abilitato, in base al vigente ordinamento, svolge
una attività professionale accomunata, almeno in alcuni degli aspetti
più caratterizzanti, a quella dell'avvocato e del procuratore, anche
se limitata ai giudizi pretorili nei comuni non sede di tribunale.
Ciò comporta, specie ove si consideri l'estensione attuale della
competenza del pretore in materie di rilevante importanza sociale e di
complessa disciplina giuridica (lavoro, locazioni ecc.), l'esigenza di
un elevato livello di preparazione tecnica, che il superamento
dell'esame di Stato ex art. 33, quinto comma, Cost., è idoneo a
garantire.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, instando
per la dichiarazione di infondatezza della questione, in base alle
osservazioni già riferite nel n. 1.
4. - Il Tribunale di Pisa, provvedendo in camera di consiglio
sull'istanza presentata da Pantani Andrea, diretta a conseguire
l'abilitazione al patrocinio presso la pretura di S. Miniato ex art. 7
l. n. 283/1901, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7 e 9 l. n. 283/1901, nonché
degli artt. 1, primo comma, 2 e 3 del R.D.L. n. 1459/1926 e dell'art. 1
della l. n. 1415/1928, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 33,
quinto comma, e 24, secondo comma, Cost., ritenendola rilevante, in
quanto il suo accoglimento impedirebbe la concessione della
abilitazione, e non manifestamente infondata.
L'ordinanza, dopo aver richiamato le ordinanze del Pretore di
Salò, in data 9 febbraio 1980, del Pretore di Padova, in data 25
giugno 1981, e del Tribunale di Pistoia, in data 13 aprile 1981, in
precedenza ricordate, fa proprie le argomentazioni ivi svolte al fine
di denunciare: la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., in
quanto i patrocinatori sono ingiustificatamente esenti (in relazione
all'attuale vasta competenza pretorile) dall'esame di Stato; la
violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., per l'insufficienza
della difesa tecnica garantita da persone la cui idoneità
professionale non sia stata vagliata nelle forme previste dal suddetto
art. 33, quinto comma, Cost.; la violazione dell'art. 3, primo comma,
Cost., per essere posti sullo stesso piano, ai fini dell'esercizio
della professione davanti al pretore, professionisti soggetti a regime
diverso (sul punto viene sostanzialmente riassunta l'ordinanza del
Pretore di Salò, alla quale si rinvia).
È intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha contestato la fondatezza della questione, svolgendo
argomentazioni eguali a quelle sopra riferite. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze sopra indicate riguardano questioni fra loro
identiche o connesse, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti
e definiti con unica sentenza.
2. - Sono impugnate davanti a questa Corte le norme dettate dagli
artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283
(concernente gli onorari dei procuratori ed il patrocinio legale nelle
preture) nonché quelle, dirette a tener ferme le prime, dettate
dall'art. 1, comma primo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459
(contenente norme riguardanti i patrocinatori legali) e dall'art. 1
della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (recante norme per il patrocinio
innanzi alle preture), nonché quelle dettate dagli artt. 2 e 3 del
suindicato R.D.L. n. 1459 del 1926, in quanto applicabili ai
patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della suddetta l. n. 283 del
1901.
È cioè indubbiata la legittimità costituzionale delle norme
suindicate, le quali disciplinano l'esercizio del patrocinio legale
davanti alla pretura, la cui sede non sia sede di tribunale o di
capoluogo di provincia, riservandolo a soggetti iscritti, sulla base di
requisiti culturali di vario grado, in un albo formato presso la
pretura stessa, sia pure in alternativa all'esercizio del patrocinio
legale da parte degli avvocati e procuratori, che ha carattere giù
generale.
Si assume, in primo luogo, da tutte le ordinanze che il detto
esercizio professionale, pur essendo qualitativamente omogeneo rispetto
a quello proprio degli avvocati e procuratori, è ingiustificatamente
attribuito a categorie professionali diverse nei requisiti e nel
trattamento normativi ed è altrettanto ingiustificatamente esonerato
dall'esame di Stato imposto dalla legge professionale forense in
conformità dell'art. 33, comma quinto, Costituzione.
Secondo due delle ordinanze (quella del Pretore di Padova e quella
del Tribunale di Pisa) la carenza di un controllo mediante esame di
Stato sull'adeguatezza tecnica dei detti esercenti il patrocinio legale
importerebbe altresì lesione del diritto alla difesa assicurato
dall'art. 24, comma secondo, Cost..
La prima questione è posta in relazione a due parametri
interferenti fra loro: quelli costituiti rispettivamente dall'art. 33,
comma quinto, e dall'art. 3, comma primo, Cost.. Ciò in conformità
all'impostazione data al problema da questa Corte con la sentenza n. 58
del 1963, secondo la quale la prescrizione dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale può essere derogata solo
per un giustificato motivo.
La questione è fondata.
Quando la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a
dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali,
dà essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico
dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un
controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola.
Ma in tal caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la
mancata elevazione di esso a livello di esame di Stato ai sensi
dell'art. 33, comma quinto, Cost. va giustificata razionalmente.
Tale, come si è accennato, è il presupposto argomentativo della
sentenza di questa Corte sopra richiamata, la quale ha ravvisato il
giustificato motivo della esenzione nella minore difficoltà tecnica
che l'attività difensiva presenterebbe nelle cause davanti al pretore,
contrassegnate da scarsa importanza in connessione con la facoltà di
autodifesa data alla parte. E nel medesimo senso argomenta l'Avvocatura
dello Stato quando ravvisa una giustificazione della deroga - e in pari
tempo della disciplina differenziata - nella ridotta competenza delle
preture minori di cui si tratta.
Ma tali motivi più non ricorrono o non hanno più il valore
giustificativo ad essi attribuito.
Va considerato infatti:
che nelle cause davanti al pretore la parte può assumere
l'autodifesa soltanto se autorizzata;
che, comunque, l'autodifesa - ammessa in materia penale solo per
limitate ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) - implica che la parte possa
scegliere fra autodifesa e difesa tecnica, non già che, se presceglie
la difesa "tecnica", questa possa essere sprovvista di garanzie per
quel che riguarda la sua "tecnica" adeguatezza;
che il criterio discretivo costituito dalla presumibile maggior o
minor frequenza di liti di scarsa importanza è estrinseco rispetto al
tipo di esercizio professionale, al tipo di processo e al tipo di
competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza
distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di
tribunale o capoluoghi di provincia e le altre;
che in ogni caso la competenza del pretore è andata gradualmente
aumentando, per qualità e quantità (cfr. fra l'altro: r.d. 15 gennaio
1934, n. 56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle sedi ove
manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere delle
assemblee condominiali; art. 700 c.p.c. sui provvedimenti di urgenza;
l. 15 luglio 1966, n. 604, l. 20 maggio 1970, n. 300 e l. 11 agosto
1973, n. 533, in tema di lavoro; l. 23 maggio 1950, n. 253, l. 1
maggio 1955, n. 368 e l. 27 luglio 1978, n. 392, in tema di locazioni
urbane; l. 25 luglio 1966, n. 571 e l. 31 luglio 1984, n. 399,
sull'aumento dei limiti di competenza del pretore; l. 31 luglio 1984,
n. 400, sulla competenza penale del pretore);
che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della
non facile reperibilità nei centri minori di avvocati e procuratori,
derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i
mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che già da tempo
è divenuto inattuale.
D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi
degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implica una
qualche valutazione, non può considerarsi equipollente dell'esame di
Stato prescritto dall'art. 33, comma quinto, Cost., che implica una
prova tecnica, circondata da particolari garanzie.
4. - Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio
del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo
dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente
di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati
e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di
qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga
all'art. 33, comma quinto, e così violazione del medesimo e dell'art.
3, comma primo, Cost..
Le norme impugnate vanno dunque dichiarate illegittime in
riferimento ai due detti parametri, mentre rimane assorbita la
questione di illegittimità delle stesse in riferimento all'art. 24
Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti relativi alle ordinanze in epigrafe,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b),
7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, comma
secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge
28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette
disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli artt. 2 e 3 del
R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori
di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte