Sentenza n. 127/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 24 del
disegno di legge approvato il 19 luglio 1979 dall'Assemblea regionale
siciliana recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo
(ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda
siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla
cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese
artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)", promosso con
ricorso dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
notificato il 27 luglio 1979, depositato in cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1979;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'Avvocato Pietro Virga, per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 27 luglio 1979 il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 16, in riferimento all'art. 65 Cost., e
dell'art. 24, in riferimento all'art. 51 Cost., della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 1979, recante "Norme
riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale
della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST),
l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e
l'Ente acquedotti siciliani (EAS)" (promulgata con il n. 212 in data
14 settembre 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
Si assume in ricorso che il predetto art. 16, nella parte in cui
prevede che i membri del - e i candidati al - Parlamento non possono
ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci degli enti
di cui alla legge medesima e delle società cui gli enti stessi
partecipano direttamente o tramite società collegate, violerebbe
l'art. 65 Cost., che pone una riserva di legge statale in ordine ai
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore. Né varrebbe obiettare che precedenti leggi
regionali già prevedono la incompatibilità tra "l'ufficio di membro
del Parlamento" e le cariche in questione, con la sola esclusione di
quelle ricoperte nell'Ente acquedotti siciliani (EAS), giacché la
legge in esame - afferma il Commissario dello Stato - avrebbe
determinato una novazione della fonte normativa disciplinante le
incompatibilità, consentendo dunque di "riproporre per tutti i
predetti enti la questione di legittimità costituzionale".
In contrasto con l'art. 51 Cost. si porrebbe poi l'art. 24 della
stessa legge laddove prevede che gli amministratori, i componenti dei
collegi sindacali ed i revisori dei conti degli enti pubblici,
dipendenti dalla Regione, dall'articolo stesso menzionati (ESPI, EMS,
AZASI, IRCAC, CRIAS, AST, ESA, IRVV ed EAS) non sono eleggibili a
consiglieri provinciali e comunali di comuni con popolazione
superiore a 25.000 abitanti ove non cessino dalle rispettive funzioni
almeno novanta giorni prima del compimento del quinquennio dalla data
delle precedenti elezioni comunali e provinciali.
La Corte costituzionale - continua il ricorso - con sentenza n.
108 del 1969 ha infatti chiarito che l'esercizio della potestà
legislativa primaria attribuita alla regione Sicilia dall'art. 14,
lettera o), dello Statuto speciale d'autonomia (r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455), in materia di ordinamento degli enti locali, non può
dar vita a norme limitative del diritto d'elettorato passivo, qual è
disciplinato dalla legislazione elettorale statale, se non in
presenza di situazioni le quali siano esclusive per la Sicilia, ed in
ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela
di un interesse generale. Nella specie difetterebbe la prima
condizione, sicché la norma (che pur potrebbe essere "valutata dal
legislatore statale allo scopo di predisporre una disciplina unica ed
omogenea sul piano nazionale", attesi i lodevoli scopi che si
prefigge) violerebbe il principio di eguaglianza in materia
elettorale. Se tanto, peraltro, dovesse escludersi, la disposizione
sarebbe comunque censurabile sotto il diverso profilo della
irragionevole limitazione dell'ineleggibilità ai soli consigli
comunali e provinciali di comuni con popolazione superiore ai 25.000
abitanti, attesa l'uguale valenza che, anche nei comuni con
popolazione inferiore, assume la ratio della norma, mirante ad
evitare la possibile captatio benevolentiae degli elettori da parte
di soggetti che occupino determinate cariche.
2. - La Regione siciliana si è costituita in giudizio in persona
del suo Presidente, rilevando, quanto alle censure rivolte all'art.
16 della legge impugnata, che la disposizione è ripetitiva di altre
contenute in leggi regionali non impugnate nei termini (segnatamente,
dell'art. 21 della l.reg.sic. 21 dicembre 1973, n. 50) che
rimarrebbero tra l'altro in vigore quand'anche il ricorso non fosse
(in parte de qua) dichiarato inammissibile per acquiescenza; ed
inoltre che la norma non mira a modificare lo status dei membri del
Parlamento, ma si limita a stabilire i requisiti che debbono
possedere gli amministratori degli enti pubblici di nomina regionale,
ponendo un'incompatibilità già sancita dagli artt. 2 e 3 della
legge statale 13 febbraio 1953, n. 60, la quale, al fine di evitare
che i parlamentari possano essere interessati negli enti di carattere
economico, stabilisce l'incompatibilità tra l'ufficio di
parlamentare e le cariche di amministratori presso enti di tale
natura.
In ordine alle censure rivolte all'art. 24 si afferma che se la
(riconosciuta) potestà legislativa regionale in materia elettorale
dovesse intendersi come limitata a riproporre esclusivamente le
disposizioni statali, essa finirebbe con l'essere praticamente priva
di qualsiasi rilevanza; e, in secondo luogo, che un puntuale
riscontro nella legislazione statale si rinviene nell'art. 15, n. 3,
del T.U. per le elezioni comunali del 1967 (ma, rectius, del 1960)
laddove stabilisce che sono ineleggibili a consiglieri comunali gli
amministratori di enti sovvenzionati e, in genere, di enti erogatori
di pubblico denaro: nella specie, tutti gli enti considerati
dall'impugnata legge regionale non solo sono stati istituiti dalla
regione, ma dalla medesima sono sovvenzionati ed erogano, quindi,
denaro pubblico. Considerato in diritto
1. - In data 19 luglio 1979, l'Assemblea regionale siciliana
approvava un disegno di legge avente per oggetto "norme riguardanti
l'ente di sviluppo agricolo (ESA), l'istituto regionale della vite e
del vino (IRVV), l'azienda siciliana trasporti (AST), l'istituto
regionale per il credito alla cooperazione (CRIAS) e l'ente
acquedotti siciliani (EAS)". Ma il Commissario dello Stato presso la
regione siciliana, con ricorso notificato il 27 dello stesso mese di
luglio, impugnava, per sospetta violazione degli artt. 65 e 51 Cost.,
gli artt. 16 e 24 del suddetto atto normativo, che tuttavia, in
virtù dell'art. 29, cpv., dello Statuto siciliano, veniva dal
Presidente della regione egualmente promulgato e pubblicato nella sua
interezza - cioè, compresi i due articoli impugnati -, divenendo
così la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.
2. - L'art. 16 di tale legge stabilisce che "i membri del
Parlamento e quelli dell'Assemblea regionale siciliana, i candidati
al Parlamento ed all'Assemblea regionale siciliana, i presidenti e
gli assessori delle amministrazioni provinciali, i sindaci e gli
assessori dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, non
possono ricoprire la carica di amministratori, revisori o sindaci
degli enti di cui alla presente legge e delle società cui gli enti
stessi partecipano direttamente o tramite società collegate. La
decadenza dalla carica avviene automaticamente al verificarsi della
incompatibilità di cui sopra". Ed "enti di cui alla presente legge"
sembrano doversi ritenere anche l'ESPI (ente siciliano per la
promozione industriale), l'EMS (ente minerario siciliano) e l'AZASI
(azienda asfalti siciliani), i quali, benché non compresi nel titolo
della legge, sono tuttavia previsti dall'art. 24.
2.1. - Secondo il Commissario dello Stato, la trascritta
disposizione contrasterebbe - beninteso, nella parte riguardante i
membri del Parlamento ed i candidati ad esso -, sia con l'art. 65
Cost., sia con la giurisprudenza di questa Corte. L'art. 65 Cost.,
infatti, statuendo nel primo comma che "la legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore", va inteso - sostiene il ricorrente - nel senso che la
relativa potestà è riservata alla legge statale. Del resto, al
riguardo la Corte costituzionale ha già affermato (sentenza n. 60
del 1966) che "una fonte diversa da quella statale" non può "vietare
il cumulo di due cariche, delle quali una sia quella di membro del
Parlamento", in quanto "solo allo Stato spetta la competenza a
stabilire casi di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore". Vero è - si legge ancora nel ricorso - che in ordine agli
istituti ed enti pubblici, anche economici, analoga incompatibilità
è prevista dal combinato disposto degli artt. 7, lettera a), ed 1
della legge statale 24 gennaio 1978, n. 14, ma limitatamente alle
cariche di presidente e di vice presidente. Ed è altresì vero -
conclude il Commissario dello Stato - che l'incompatibilità in
oggetto era stata già disposta con leggi regionali anteriori, ma
tale constatazione non osterebbe alla proposizione del ricorso,
giacché la legge di cui si contesta la legittimità avrebbe operato
una "novazione della fonte della disciplina dell'incompatibilità
concernente questi enti".
2.2. - Da parte sua, la Regione, intervenuta nel giudizio, ha
eccepito nell'atto di intervento, ribadito nella successiva memoria
ed illustrato nella discussione orale che le norme impugnate col
ricorso de quo sarebbero ripetitive di norme contenute in leggi
precedenti e non impugnate a suo tempo, deducendone che, quindi, lo
Stato avrebbe prestato acquiescenza. A parte, poi, la considerazione
che, stante la mancanza del quid novi, non sarebbe nella specie
configurabile l'asserita novazione legislativa, la difesa della
Regione fa rilevare che in ogni caso le anteriori disposizioni
rimarrebbero pur sempre in vigore.
3. - La legge regionale siciliana 21 dicembre 1973, n. 50
effettivamente prevedeva (art. 21) una incompatibilità del tutto
identica a quella denunciata, ma solo relativamente all'AZASI,
all'EMS, all'ESA ed all'ESPI (non anche, perciò, relativamente agli
altri enti indicati nell'impugnata legge n. 212 del 1979). Prima
ancora, inoltre, l'incompatibilità era stata, sì, prevista
relativamente all'AST (l.r. 13 marzo 1950, n. 22, art. 7, primo
comma), all'IRVV (l.r. 16 luglio 1950, n. 64, art. 3, quinto comma,
n. 1) ed all'IRCAC (l.r. 7 febbraio 1963, n. 12, art. 15), ma
limitata ai membri del Parlamento (non anche ai candidati) ed alla
carica di membro del consiglio d'amministrazione (non anche a quelle
di sindaco e di revisore). E relativamente alla CRIAS,
l'incompatibilità dei parlamentari (non anche dei candidati al
Parlamento) era stata disposta (l.r. 27 dicembre 1954, n. 50, art. 8,
primo comma, lettera a) anche per la carica di sindaco, oltre che di
amministratore (ma non per quella di revisore). Infine, relativamente
all'EAS, l'incompatibilità risulta stabilita per la prima volta
proprio con la legge impugnata.
La rassegna che precede mostra quanto scarsa aderenza alla realtà
normativa abbia l'eccezione formulata dalla difesa della Regione,
secondo cui le norme in esame sarebbero meramente ripetitive di norme
anteriori ed induce a negare alla dedotta eccezione valore
preclusivo, dovendosi conseguentemente riconoscere ingresso al
ricorso. Il vero è che la legislazione siciliana non contiene una
disposizione di carattere generale che preveda - come prevede,
invece, la precitata legge statale n. 14 del 1978 l'incompatibilità
per tutti gli enti pubblici, anche economici, avendo preferito
stabilirla di volta in volta per i singoli enti con distinti atti
normativi. Acquista allora verosimiglianza la congettura che con la
legge impugnata il legislatore siciliano, in tanto ha preso in
considerazione contestualmente tutti gli enti ivi indicati, in quanto
intendeva, dettando per essi una disciplina uniforme, regolare
l'intera materia.
4. - Nel merito, questa Corte ritiene di dovere confermare
l'orientamento giurisprudenziale già espresso a riguardo dell'art.
65, primo comma, Cost. nella ricordata pronuncia, con la quale
sentenziò che spetta solo al legislatore statale - e che, quindi, è
precluso a quello regionale, anche se fornito di potestà legislativa
primaria in materia elettorale - di determinare le cause di
incompatibilità, oltre che di ineleggibilità, con l'ufficio di
deputato o di senatore. Ne consegue che l'impugnato art. 16 della
legge regionale siciliana n. 212 del 1979 non può sfuggire alla
sanzione di illegittimità costituzionale nelle parti in cui ha
disposto l'incompatibilità dei membri del Parlamento e dei candidati
ad esso con le cariche di amministratore, revisore o sindaco degli
enti pubblici contemplati nella predetta legge. Ed è appena il caso
di precisare che, risultando la suddetta riserva di legge palesemente
stabilita per consentire o vietare - cioè, per disciplinare - le
ipotesi di contemporaneo esercizio di due o più cariche (oltre che
l'accesso ad esse), la portata della statuizione costituzionale non
si proietta nell'ambito dell'autonomia privata.
5. - La stessa legge regionale n. 212 del 1979 stabilisce all'art.
24, primo comma, che "gli amministratori e i componenti dei collegi
sindacali ed i revisori dei conti" di tutti gli enti ivi previsti
"non sono eleggibili a consiglieri provinciali e comunali di Comuni
con popolazione superiore a 25 mila abitanti".
Anche a tale disposizione muove censura il Commissario dello
Stato, il quale riconosce che la ratio della norma va individuata
nella finalità di impedire l'inquinamento della competizione
elettorale mediante la captatio benevolentiae degli elettori da parte
dei candidati che rivestano le suddette cariche nei suddetti enti, ma
rileva che nella specie risulterebbe violato l'art. 51 Cost., cioè
il principio di eguaglianza in tema di accesso agli uffici pubblici
ed alle cariche elettive. La Corte costituzionale - così argomenta -
ebbe a statuire (sentenza n. 108 del 1969) che la regione siciliana,
pur nell'esercizio della potestà legislativa primaria spettantele in
materia elettorale a riguardo degli enti territoriali, non può
prevedere cause di ineleggibilità a consigliere comunale e
provinciale nuove e diverse da quelle previste dal legislatore
statale, salvo che non ricorrano situazioni esclusive per la Sicilia
o motivi adeguati e razionali. Nella specie - conclude il ricorrente
-, né il legislatore statale prevede analoga ineleggibilità, né
ricorrerebbero le suddette situazioni o i suddetti motivi, sicché la
deroga alla disciplina stabilita dallo Stato non troverebbe alcuna
giustificazione.
5.1. - È ben vero che, con la summenzionata sentenza, questa
Corte ha enunciato che la regione siciliana "non è in condizione di
prevedere nuove o diverse cause di ineleggibilità..., se non in
presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali
siano esclusive per la Sicilia..., ed in ogni caso per motivi
adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse
generale". La testé trascritta enunciazione non va, tuttavia, intesa
nel senso che comporti tale limitazione al legislatore siciliano, da
interdirgli ogni discrezionalità per quanto attiene
all'apprezzamento delle condizioni ambientali. Lo stesso ricorrente
Commissario dello Stato riconosce che l'ineleggibilità in oggetto è
stata disposta al fine di impedire la formazione di clientele
elettorali attraverso l'uso strumentale delle suddette cariche. Ed
allora, se si pone mente: per un verso, al fatto che tali cariche si
prestano di per sé - e nell'esperienza concreta si sono prestate - a
divenire centri di potere e, quindi, di raccolta di voti; per altro
verso, alle particolari misure adottate dal legislatore statale in
vari campi nel territorio della regione, la disposta ineleggibilità
appare amalgamarsi con esse e, quindi, sorretta da un'adeguata
giustificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della
legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212 ("Norme
riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale
della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST),
l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e
l'Ente acquedotti siciliani (EAS)"), limitatamente alle dizioni "i
membri del Parlamento" ed "i candidati al Parlamento";
b) dichiara l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale
siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevata in riferimento
all'art. 51 Cost. dal Commissario dello Stato per la regione
siciliana con ricorso del 26 luglio 1979 (reg. ric. n. 17 del 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte