Ordinanza n. 127/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 77legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore
di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Indrieri
Francesco, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1988, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1988 il Pretore di
Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27, comma
terzo, e 3, comma secondo della Costituzione,
che rappresentava il Pretore nell'ordinanza l'inapplicabilità
alla fattispecie in esame delle sanzioni sostitutive di cui al
procedimento ex art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a causa
dell'elevato minimo edittale della pena;
che uguale ostacolo - secondo il Pretore - il detto minimo
opponeva all'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui
all'art. 53 della stessa legge, eccezion fatta per quella della
semidetenzione;
che un siffatto trattamento sanzionatorio edittale doveva,
perciò, considerarsi eccessivo e del tutto sproporzionato in
relazione a talune concrete manifestazioni della fattispecie, in
ordine alle quali veniva a risultare impeditivo rispetto alle
finalità di rieducazione del condannato e di risocializzazione,
così violandosi il principio di cui all'art. 27, comma terzo, della
Costituzione;
che, peraltro, pari violazione veniva a verificarsi quanto
all'art. 3 della Costituzione a causa dell'irragionevolezza di un
minimo così elevato, specie se confrontato con quelli di altre
fattispecie molto più gravi dell'oltraggio;
che, pertanto, il Pretore, lamentando che già in una precedente
analoga questione aveva, fra l'altro, adombrato il riferimento
all'art. 27 della Costituziuone, e per gli stessi motivi, senza che
la Corte si fosse sul punto pronunziata, chiedeva declaratoria
d'illegittimità costituzionale dell'articolo impugnato, nella parte
in cui prevede il minimo della pena nella misura di mesi sei di
reclusione;
che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio
davanti alla Corte;
considerato che il Pretore chiede l'intervento della Corte sul
sistema sanzionatorio, riservato al potere discrezionale del
legislatore, salvo le eccezionali ipotesi in cui la sanzione
comminata abbia a risultare di per sé palesemente irrazionale ed
arbitraria rispetto al disvalore della fattispecie, così come
formulata e voluta dal legislatore nel quadro generale della sua
politica legislativa;
che peraltro, se quel minimo edittale e lo stesso disvalore
della fattispecie, possono in qualche misura non più corrispondere
all'attuale stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore
della Costituzione repubblicana, compete al legislatore avvertirlo e
deciderlo, come questa Corte ha già rilevato (cfr. in particolare
sentenza 19 luglio 1968 n. 109, nonché sentenza 28 novembre 1972 n.
165);
che, per quanto si riferisce all'impossibilità di far luogo a
talune sanzioni sostitutive, si tratta evidentemente di una
conseguenza di quanto sopra, dato che il legislatore, avendo
attribuito alla fattispecie quel certo astratto disvalore e
determinate conseguenze sanzionatorie, ritenute ad esso congrue,
dette conseguenze si riverberano poi necessariamente anche
sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive;
che, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di questa
Corte, il fine rieducativo e risocializzante della pena, ex art. 27,
terzo comma, della Costituzione va riferito alla fase di esecuzione
della pena, che la recente legislazione ha, infatti, adeguato ai più
moderni concetti del trattamento penitenziario (cfr. sentenze n. 119
del 1975; n. 143 del 1974; n. 18 del 1973, n. 22 del 1971), in guisa
che, per tutte queste ultime ragioni, la precedente pronunzia aveva
ritenuto assorbente il profilo concernente il parametro di cui
all'art. 3 della Costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli
artt. 27, comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 23 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte