Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Tribunale di Crotone

nel procedimento penale a carico di Nocita Francesco, iscritta al n.

307 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Lamezia

Terme nel procedimento penale a carico di Lo Scavo Vincenzino ed

altro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Crotone ed il Tribunale di Lamezia

Terme hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 448, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che

solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena

richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il pubblico ministero

abbia espresso il proprio dissenso;

che la dedotta violazione del principio di uguaglianza si fonda,

secondo il Tribunale di Crotone, sulla circostanza che l'indicata

disciplina determina un identico trattamento sanzionatorio anche nel

caso in cui il rito seguito sia quello ordinario, mentre ad avviso

del Tribunale di Lamezia Terme il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione va rinvenuto nella "disparità di trattamento rispetto

al provvedimento positivo emesso nel corso degli atti preliminari al

dibattimento", in quanto il giudice è chiamato "a decidere con un

materiale probatorio diverso rispetto a quello valutato dal P.M. e

normalmente previsto come sufficiente nel caso di consenso";

che la disposizione impugnata contrasterebbe anche, secondo i

giudici a quibus, con l'art. 97 della Costituzione giacché,

imponendosi la celebrazione del dibattimento e, quindi, "un

defatigante lavoro istruttorio potenzialmente non utile", rimane

insoddisfatta la funzione deflattiva tipica dei riti speciali a cui

si saldano gli effetti premiali sulla pena;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e

che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che, come precisa la Relazione al Progetto preliminare, la

disposizione oggetto di impugnativa ha inteso recepire le indicazioni

contenute nella sentenza di questa Corte n. 120 del 1984, con la

quale, offrendosi l'interpretazione secundum Constitutionem degli

artt. 77 e 78 della legge n. 689 del 1981 in tema di applicazione di

sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, si è ritenuto che

il parere del pubblico ministero fosse vincolante per il rito ma non

per il merito, con la conseguenza che, nel caso di parere negativo,

fosse precluso l'epilogo anticipato del procedimento, ma non

l'accoglimento della richiesta dell'imputato da parte del giudice,

una volta completato regolarmente il dibattimento;

che il petitum che i giudici a quibus mostrano di perseguire è

invece vo'lto a consentire l'"anticipazione" del provvedimento

decisorio sulla applicazione della pena richiesta dall'imputato, in

tal modo escludendo qualsiasi rilevanza al dissenso del pubblico

ministero ai fini della celebrazione del rito speciale;

che una siffatta prospettiva, peraltro, nell'affidare al giudice

il potere di surrogare ex officio la carenza di uno dei presupposti

del rito (il consenso del pubblico ministero), viene a porsi in

stridente autonomia non solo con la struttura pattizia che sta alla

base dello speciale procedimento che viene qui in discorso, ma,

soprattutto, con il principio di parità delle parti, posto che il

pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato"

del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla

prova, che ben può volgersi a dimostrare, fra l'altro, proprio la

fondatezza delle ragioni in base alle quali la stessa parte pubblica

non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione

della pena formulata dall'imputato;

che la disposizione oggetto di censura, pertanto, non può in

alcun modo ritenersi lesiva degli invocati parametri, rappresentando,

anzi, il frutto di un coerente disegno normativo volto a mantenere in

equilibrio fra loro i contrapposti diritti delle parti e le

attribuzioni del giudice;

e che, di conseguenza, la questione proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Crotone e dal Tribunale di Lamezia

Terme con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte