Sentenza n. 127/1994
Altra decisione · depositata il 07/04/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
citata
- art. 5legge 394/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
24 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 28 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro
delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con quello
delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, recante
"Modalità di versamento, tramite delega agli uffici postali,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" ed iscritto al n. 22
del registro conflitti 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la
Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 24 giugno 1993,
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
ordine al decreto del ministro delle finanze, di concerto con il
ministro del tesoro e con quello delle poste e delle
telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, recante "Modalità di
versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 30 aprile 1993 - nella parte in cui (art. 5) prevede che
l'amministrazione postale debba riversare all'ufficio provinciale
della cassa regionale siciliana di Palermo il 12,60 per cento
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese versata, ai sensi del
d.l. 30 settembre 1992 n. 394, convertito con modificazioni nella
legge 26 novembre 1992, n. 461, dalle società di persone operanti
nel territorio della regione, e che la maggior quota dell'87,40 per
cento debba, invece, confluire alla tesoreria provinciale dello Stato
di Palermo.
Tale disposizione sarebbe, ad avviso della ricorrente, in
contrasto con gli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2
delle relative norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074), che attribuiscono alla regione siciliana tutte
le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo
che il relativo gettito sia espressamente destinato con apposite
leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari
finalità, contingenti o continuative, dello Stato, specificate nelle
leggi stesse.
Si osserva in proposito nel ricorso che il d.l. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992,
n. 461 - che ha istituito in via provvisoria una imposta sul
patrimonio netto delle imprese -, non contiene alcuna espressa
disposizione volta a destinare la nuova entrata tributaria alla
copertura di oneri connessi al soddisfacimento di specifiche
finalità dello Stato. Pertanto, l'imposta introdotta dal citato
decreto-legge spetterebbe, nei limiti del gettito riscosso nel
territorio siciliano, a quella regione. Ne conseguirebbe la
illegittimità dell'art. 5 del decreto ministeriale impugnato nella
parte in cui esso applica alla nuova imposta patrimoniale i criteri
di ripartizione del gettito dell'Ilor, dettati dall'art. 3 della
legge n. 41 del 1986 (12,6 per cento dei versamenti effettuati
nell'ambito della regione siciliana attribuito direttamente alla
regione stessa, restante gettito acquisito al bilancio dello Stato).
Tale applicazione sarebbe avvenuta con una "evidente forzatura dei
limiti dell'attività regolamentare di esecuzione fissati dall'art.
3, sesto comma, del d.l. n. 394 del 1992". Questo, infatti, dispone
che l'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei
termini e con le modalità previste per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, o, in mancanza, dell'imposta
locale sui redditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al
concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di
credito oppure all'ufficio postale.
Le modalità dell'esecuzione dei versamenti sono stabilite con
decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del
tesoro per i versamenti mediante delega alle aziende di credito e di
concerto con il ministro del tesoro e quello delle poste e
telecomunicazioni per i versamenti mediante delega agli uffici
postali.
La impugnata disposizione ministeriale non troverebbe, dunque,
secondo la ricorrente, fondamento alcuno nel decreto legge citato,
che non solo non prevede riserva totale o parziale del gettito
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese al bilancio statale,
ma non opera alcuna discriminazione di competenza con riferimento ai
soggetti di imposta, limitandosi a menzionare le singole imposte sui
redditi solo quanto al sistema di versamento.
Conseguentemente, la Regione conclude per l'annullamento della
citata disposizione per le stesse ragioni per le quali, con
precedente conflitto (Reg. confl. n. 15 del 1993), aveva già
impugnato il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, che
regola l'ipotesi di versamento diretto mediante delega alle aziende
di credito dell'imposta sul patrimonio netto dovuta dalle società di
persone disponendone la ripartizione tra Stato (87,40 per cento) e
Regione Sicilia (12,60 per cento).
In via subordinata, ove il citato art. 3, sesto comma, del d.l. n.
394 del 1992 fosse interpretato nel senso che l'assimilazione della
disciplina di riscossione della nuova imposta patrimoniale a quella
relativa alle imposte sui redditi implichi la devoluzione allo Stato
di una quota del tributo versato delle società di persone operanti
nell'ambito del territorio della regione pari a quella del gettito
Ilor, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale della
stessa norma per violazione degli artt. 36 dello statuto regionale
siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che con il
disposto dell'art. 3, n. 6 del decreto-legge n. 394 del 1992, il
legislatore avrebbe inteso specificare che le norme sull'Ilor si
applicano solo ove non siano applicabili quelle sull'Irpef e
sull'Irpeg, assimilando in tale modo la riscossione della nuova
imposta, se dovuta dalle persone fisiche, all'Irpef, se dovuta dalle
persone giuridiche, all'Irpeg, se dalle società di persone all'Ilor,
che è la sola imposta sui redditi alla quale tali società sono
soggette. Pertanto, legittimamente il decreto impugnato avrebbe
determinato la ripartizione della nuova imposta tra Stato e regione
siciliana nella stessa misura prevista per la ripartizione dell'Ilor.
Ne conseguirebbe la conformità della disposizione impugnata al
dettato legislativo, secondo il quale le somme riscosse a titolo di
tributo dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche vanno
interamente alla regione, mentre quelle riscosse dalle società di
persone vanno ripartite tra Stato e regione perché così vanno
ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor.
Né potrebbe ravvisarsi, secondo l'Avvocatura, alcuna
irrazionalità nel sistema, in quanto con le somme riscosse a titolo
di Ilor lo Stato fa fronte agli impegni della finanza derivata a
favore degli enti territoriali e delle regioni, e pertanto, con
l'attribuzione all'Erario della quota di imposta patrimoniale
riscossa dalle società di persone si è voluto concorrere a
finanziare quell'importante settore degli oneri dello Stato.
Infondata sarebbe, infine, ad avviso dell'autorità intervenuta,
la questione di legittimità costituzionale sollevata in via
subordinata dalla regione nei confronti dell'art. 3, sesto comma, del
decreto legge n. 394 del 1992, per mancanza di contrasto con le norme
dello statuto regionale siciliano e delle relative norme di
attuazione che escludono l'Ilor dalle imposte devolute interamente
alla regione. Considerato in diritto
1. - Il conflitto del quale è investita la Corte implica la
soluzione di un quesito che involge l'art. 5 del decreto del ministro
delle finanze di concerto con il ministro del tesoro e con quello
delle poste e delle telecomunicazioni del 17 dicembre 1992
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993). Tale
decreto, che regola le modalità di riscossione con versamento
tramite delega agli uffici postali dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese, dispone, tra l'altro, all'art. 5 che l'amministrazione
postale deve riversare all'ufficio provinciale della cassa regionale
il 12,60 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese -
introdotta dal d.l. n. 394 del 1992 - dovuta dalle società di
persone operanti nel territorio della regione siciliana, e che la
maggior quota dell'87,40 per cento deve confluire alla tesoreria
provinciale dello Stato di Palermo. Si deduce che le anzidette
disposizioni violerebbero le attribuzioni della Regione Sicilia
garantite dagli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 delle
relative norme di attuazione in materia finanziaria.
2. - Della questione si è già occupata la Corte, in relazione
all'ipotesi della riscossione della stessa imposta sul patrimonio
netto delle imprese tramite delega alle aziende di credito.
Con decisione 23 novembre 1993, n. 411, la Corte rilevò che il
d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito un'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, all'art. 3, n. 6, dispone che tale
imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e
con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ovvero dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi,
da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della
riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio
postale. Le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e
la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione
finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreti del
ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Rilevò inoltre la Corte che tale norma disciplina soltanto la
fase della riscossione dell'imposta, come si evince dall'insieme
delle sue disposizioni, che regolano i termini e le modalità dei
versamenti da parte dei contribuenti, demandando ad appositi decreti
ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle
attestazioni di pagamento, nonché sulle modalità per l'esecuzione
dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e
documenti all'amministrazione finanziaria per i conseguenti
controlli.
Deve, infatti, ritenersi - osservava, al riguardo, la Corte - che
il rinvio alle modalità di riscossione dell'Irpef, Irpeg ed Ilor,
non può correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalità
di ripartizione di tali imposte fra Stato e regioni, avendo le
rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente
distinte per forza, contenuto e principi. E ciò tanto più con
riferimento alla Regione Sicilia, riguardo alla quale la disciplina
contenuta nelle norme di attuazione dello statuto esige, per la
devoluzione allo Stato di tributi riscossi nella Regione, esplicite
norme di destinazione dell'imposta a finalità particolari.
Donde l'illegittimità, e il conseguente annullamento, dell'art.
4, secondo comma, lett. a) e b), del decreto del ministro delle
finanze 17 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
dell'8 marzo 1993), avente ad oggetto "modalità di versamento
diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul
patrimonio netto dell'impresa", che attribuisce allo Stato l'87,40
per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese versata
nella Regione Sicilia dalle società di persone.
2. - Le anzidette considerazioni sono pienamente applicabili al
decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del
tesoro e con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del
17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 1993, il quale regola la riscossione dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese attraverso delega agli uffici postali.
Ne consegue che anche l'art. 5 di detto decreto, nella parte in
cui attribuisce allo Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese riscossa nel territorio siciliano, è
illegittimo e va annullato.
Non esplica alcun rilievo nella vicenda la norma posta dall'art.
16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante "interventi correttivi di finanza pubblica" la quale riserva,
tra l'altro, all'erario il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n. 394 del 1992, costituendo il titolo di acquisizione allo
Stato del predetto gettito.
Tale disposizione, che trova applicazione dal 1 gennaio 1994 (art.
17), è, infatti, al di fuori del presente giudizio, dovendo il
conflitto in esame essere deciso in base alla normativa preesistente,
nella vigenza della quale è stato emanato il decreto impugnato,
relativo alle modalità di riscossione dell'imposta, tramite delega
agli uffici postali.
Pertanto, va dichiarata la non spettanza allo Stato del potere di
disporre l'acquisizione all'erario dell'87,40 per cento del gettito
delle imposte sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle
società di persone operanti nel territorio della regione siciliana,
e, conseguentemente, va annullato, per la parte relativa, l'impugnato
decreto ministeriale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, in sede di disciplina delle
modalità di riscossione tramite delega agli uffici postali, nel
territorio della Regione Sicilia, della imposta sul patrimonio netto
delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, disporre l'acquisizione dell'87,40
per cento del gettito della stessa;
Pertanto annulla l'art. 5 del decreto del ministro delle finanze,
di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993, avente ad oggetto
"modalità di versamento diretto mediante delega agli uffici postali
dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa" nella parte in cui
dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito di
tale imposta riscosso nel territorio della Regione Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte