Sentenza n. 128/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 87/1953
- art. 17legge 87/1953
- art. 44legge 87/1953
- art. 76legge 87/1953
- art. 91legge 87/1953
- art. 92legge 87/1953
- art. 93legge 87/1953
- art. 94legge 87/1953
- art. 95legge 87/1953
- art. 97legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 46legge 87/1953
- art. 47legge 87/1953
- art. 54legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17, 44,
46, 47, 50, 54, 58, 76, dal 91 al 95 e 97 del disegno di legge
concernente l'ordinamento dei Comuni, approvato dal Consiglio regionale
della Regione Trentino-Alto Adige il 7 novembre 1962, promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 23
novembre 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 3 dicembre successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi
1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Feliciano Benvenuti,
per il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 23 novembre 1962 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su conforme delibera del Consiglio del 16
novembre, ha impugnato gli artt. 4, 17, 44, 46, 47, 50, 54, 58, 76, dal
91 al 95 e 97 del disegno di legge concernente l'ordinamento dei
Comuni, approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 7
novembre 1962, cui era stato rinviato dal Governo per il riesame a
norma dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto Trentino- Alto Adige.
Il ricorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 320 del 15 dicembre 1962 e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 25 dicembre 1962.
Nel ricorso il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, sostiene quanto segue:
L'art. 4 del disegno di legge suddetto disciplina l'uso della
lingua tedesca nei rapporti fra cittadini e pubblica Amministrazione,
ed invaderebbe quindi la competenza statale, cui è riservata la
potestà di legiferare nella materia dell'uso pubblico della lingua
tedesca. Ed anche se, in effetti, i commi secondo e successivi del
detto articolo riproducono le norme emanate dallo Stato con il D.P.R. 8
agosto 1959, n. 688, il vizio denunziato permane, giacché, in caso di
modifica della disciplina dell'uso del tedesco da parte dello Stato,
nascerebbe contrasto tra le norme regionali e le nuove norme statali.
L'art. 17 attribuisce alla Giunta regionale il potere di sciogliere
il Consiglio comunale "quando compia gravi o ripetute violazioni di
legge o non corrisponda all'invito della Giunta provinciale di
sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni, o quando non
sia in grado di funzionare". Ma tale potere sanzionatorio, secondo
l'Avvocatura, competerebbe soltanto allo Stato, trovando il suo
fondamento nella tutela di interessi di carattere generale coordinati
alla stessa funzionalità dell'ordinamento statale, e si configurerebbe
quindi come un potere politico collegato ai supremi organi dello Stato.
L'Avvocatura richiama in proposito la sentenza n. 40 del 1961 della
Corte costituzionale che avrebbe enunciato criteri restrittivi
nell'interpretazione dell'art. 43 dello Statuto della Regione Valle
d'Aosta, che pure attribuisce espressamente alla Giunta regionale il
potere di sciogliere i Consigli comunali, mentre nessuna facoltà del
genere è prevista nello Statuto Trentino-Alto Adige.
L'art. 44 stabilisce l'obbligo dei Comuni e degli altri enti locali
di fornire alla Regione ed alle Provincie dati statistici ed
informazioni e di eseguire indagini per conto della Regione e delle
Provincie medesime. Ma, afferma l'Avvocatura, la Corte costituzionale
con la sentenza n. 52 del 1961 ha stabilito la competenza dello Stato
in materia di rilevazioni demografiche e statistiche in genere, e
specie per quelle che comportano un obbligo di informazione a carico
dei cittadini.
Gli artt. 46, 47 e 54, i quali riguardano, rispettivamente, la
composizione e le attribuzioni dell'amministrazione comunale
straordinaria, la sostituzione da parte di questa di eletti a speciali
funzioni e l'esclusività del controllo sostitutivo e straordinario
sugli organi attribuiti alla Giunta regionale e alle Giunte
provinciali, sarebbero evidentemente connessi per materia con l'art.
17, e risulterebbero egualmente viziati di illegittimità
costituzionale.
L'art. 50, prosegue l'Avvocatura nel ricorso, al primo comma,
stabilisce che le deliberazioni della Giunta e dei Consigli comunali
diventano esecutive qualora, nel previsto termine, la Giunta
provinciale non ne richieda il riesame o se, in tale sede, vengano
confermate a maggioranza assoluta, ed aggiunge, al secondo comma, che
la deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità
già esistente nella prima deliberazione. Con ciò, secondo
l'Avvocatura, si verrebbe a violare il principio generale del diritto
dello Stato di annullamento degli atti illegittimi.
L'art. 54, poi, oltre che per l'accennata connessione per materia
con l'art. 17, risulterebbe altresì viziato di illegittimità
costituzionale sotto altro profilo, giacché, stabilendo l'esclusività
del controllo sugli atti e sugli organi comunali da parte della Giunta
regionale e di quelle provinciali, finirebbe con l'attribuire alle
Giunte medesime anche il potere generale di annullamento spettante
invece esclusivamente al Governo in forza dell'art. 6 del T.U. 3 marzo
1934, n. 383.
L'art. 58, continua l'Avvocatura, attribuisce al Presidente della
Giunta provinciale il potere di emanare ordinanze di carattere
contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed
igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica. Con ciò,
peraltro, secondo l'Avvocatura, sarebbe violato l'art. 46 dello Statuto
regionale che limita la competenza del Presidente della Giunta
provinciale alle sole materie della "sicurezza ed igiene pubblica".
L'art. 76 poi sottrarrebbe a qualsiasi controllo le delibere delle
Giunte comunali concernenti le spese necessarie per la conservazione
del patrimonio, quelle sostenute dall'economo, quelle periodiche e
quelle relative a fondi a calcolo. Questa disposizione urterebbe così
contro quanto risulta dalla corrispondente legislazione dello Stato,
circa la generalità del controllo di legittimità.
Secondo l'Avvocatura, inoltre, con gli artt. da 91 a 95, il disegno
di legge impugnato avrebbe posto un'organica disciplina delle
contravvenzioni alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed
alle ordinanze emesse dal Sindaco, stabilendo la pena di lire 5.000 di
ammenda, salva diversa disposizione di legge, regolando i casi e la
procedura per l'oblazione e per l'inoltro dei verbali al Pretore, e
dettando altresì disposizioni circa la notifica del decreto di
condanna, sui diritti relativi e sulla ripartizione dei proventi delle
ammende.
Queste disposizioni, rileva l'Avvocatura, incidono nelle materie
penale e processuale sottratte alla competenza regionale. Ed anche se
si tratta di una materiale recezione delle norme statali
corrispondenti, in caso di modifica della disciplina relativa da parte
dello Stato verrebbe indubbiamente a verificarsi un contrasto fra la
nuova disciplina statale e gli articoli in esame.
Infine l'art. 97, attribuendo agli elettori la facoltà di
promuovere le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che
spettino al Comune, innanzi tutto darebbe all'azione popolare una
configurazione diversa da quella prevista dalle leggi statali,
consentendola appunto agli elettori anziché ai contribuenti; inoltre,
inciderebbe sulla materia del diritto processuale, riservata allo
Stato, e sembrerebbe altresì limitare l'azione popolare ai soli
procedimenti giurisdizionali amministrativi, esorbitando, anche sotto
tali aspetti, dalla competenza legislativa regionale.
Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo dichiararsi
costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullarsi, tutti
gli articoli come sopra impugnati del suddetto disegno di legge
regionale.
2. - La Regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Benvenuti e
Giorgio Franco, previa deliberazione della Giunta regionale del 27
novembre 1962, si è costituita in giudizio, depositando le deduzioni
nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1962.
La Regione resiste al ricorso osservando, quanto all'articolo 4 del
disegno di legge impugnato, che l'articolo si limita a riportare
testualmente le disposizioni dello Statuto e delle norme di attuazione
sull'uso della lingua tedesca. Il che, mentre da un lato si
spiegherebbe con l'esigenza sistematica di raccogliere tutte le
disposizioni concernenti l'ordinamento comunale in una legge di
notevole importanza e proporzioni come quella in esame, dall'altro,
nulla aggiungendo e nulla togliendo alla disciplina della materia,
escluderebbe la natura di norma regionale autonoma del detto art. 4. In
senso analogo avrebbe già deciso la Corte costituzionale con la
sentenza n. 23 del 1957.
Né varrebbe obbiettare, come fa l'Avvocatura, che una eventuale
modifica della disciplina dell'uso della lingua tedesca da parte dello
Stato potrebbe portare ad un contrasto tra l'emananda disciplina e
l'art. 4 in esame. Invero, secondo la Regione, il primo comma dello
stesso art. 4 stabilisce che la regolamentazione dell'uso del tedesco
è dettata "ai sensi degli artt. 84 e 85 dello Statuto Trentino-Alto
Adige, nonché delle norme di attuazione dello stesso Statuto di cui al
D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688", onde ogni variazione della detta
disciplina statale in materia dovrebbe automaticamente comportare la
corrispondente variazione nella disciplina regionale. Che se poi
variassero le norme statutarie, a maggior ragione non potrebbe
ipotizzarsi alcun contrasto con la disciplina regionale, giacché le
nuove norme costituzionali non potrebbero non sovrapporsi a tutte le
norme di legge, statali e regionali, vigenti in materia.
In relazione all'impugnativa dell'art. 17, la Regione, pur senza
nascondersi la delicatezza della questione concernente l'esclusiva
spettanza allo Stato del potere sanzionatorio di scioglimento delle
amministrazioni comunali, contesta la tesi dell'Avvocatura rilevando
che alla Regione, in virtù dell'art. 5, n. 1, dello Statuto, spetta la
potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento dei Comuni,
onde, ai sensi dell'art. 13 dello stesso Statuto, che attribuisce alla
Regione, nelle materie ed entro i limiti della potestà legislativa, la
corrispondente potestà amministrativa, dovrebbero anche ritenersi
trasferiti alla Regione i poteri sostitutivi con i quali si esercita il
controllo anche politico sugli enti locali. Né varrebbe richiamarsi
alla sentenza n. 40 del 1961 della Corte costituzionale, menzionata
dall'Avvocatura, perché essa concerne una decisione relativa alla
Regione Valle d'Aosta, non estensibile quindi analogicamente alla
questione in esame. Comunque, in quella sentenza, la Corte
costituzionale si sarebbe limitata a riconoscere allo Stato il potere
di scioglimento dei Consigli comunali "per motivi di ordine pubblico",
in relazione ai quali soltanto sarebbe lecito parlare di poteri
sanzionatori di natura politica. Pertanto, siccome le ipotesi di
scioglimento previste nell'art. 17 impugnato riflettono invece motivi
di diversa natura, ed essenzialmente tecnici e funzionale, in relazione
ai quali sarebbe arbitrario richiamarsi a poteri di natura politica,
dovrebbe escludersi qualsiasi violazione della sfera di competenza
statale.
Circa l'art. 44, osserva la Regione che la sentenza n. 52 del 1961,
cui l'Avvocatura si richiama, per affermare che spetta solo allo Stato
la competenza per tutto ciò che riguarda le rilevazioni demografiche e
statistiche in genere, in realtà, oltre ad escludere che le Regioni e
le Provincie con autonomia legislativa siano sottoposte al parere
vincolante dell'Istituto centrale di statistica per la progettazione e
per l'attuazione di ricerche statistiche, avrebbe riconosciuto alla
Provincia di Bolzano poteri in materia di indagini statistiche quale
mezzo al fine dell'esercizio della potestà legislativa provinciale,
stabilendo un'esclusione solo per quelle materie su cui insistono
interessi statali, o che si svolgono in un campo che la Costituzione e
la legge riservano allo Stato o ad altri enti diversi della Provincia.
Pertanto, poiché nel disegno di legge impugnato non si
conterrebbero riferimenti alla materia demografica, riconosciuta fra
quelle di interesse statale con la detta sentenza, l'eccezione
dell'Avvocatura sarebbe infondata, potendosi al più ritenere viziate
quelle future disposizioni che, in attuazione dell'art. 44, ordinassero
indagini statistiche su materie di interesse dello Stato.
Per quanto riguarda poi tutti gli altri articoli come sopra
censurati nel ricorso, osserva preliminarmente la Regione che essi non
hanno formato oggetto di rinvio da parte del Governo a norma dell'art.
49 dello Statuto Trentino-Alto Adige, e che pertanto, da un lato, il
disegno di legge dovrebbe ritenersi definitivamente approvato in detti
articoli, o dall'altro, dovrebbe comunque ammettersi che alle
disposizioni ivi contenute il Governo ha fatto acquiescenza.
Passando al merito riflettente questi articoli, osserva che la
censura di illegittimità sollevata contro il secondo comma dell'art.
50 del disegno di legge prescinde dall'esistenza del "principio
generale della impugnabilità degli atti amministrativi" il quale
verrebbe meno solo di fronte al potere generale di annullamento
spettante al Governo a norma dell'art. 6 della legge comunale e
provinciale del 1934.
Comunque, la censura medesima non terrebbe conto del meccanismo del
controllo di merito mediante richiesta di riesame, che non
consentirebbe, nella fase della deliberazione confermativa in sede di
rinvio del provvedimento amministrativo respinto, l'ulteriore esercizio
di un potere di controllo di legittimità.
Riguardo all'art. 54, la Regione nega che con esso si sia voluto
attribuire agli organi regionali il potere di annullamento spettante al
Governo a norma dell'art. 6 della legge comunale e provinciale del
1934, ed all'uopo precisa che la norma impugnata si riferisce
esclusivamente al controllo della Giunta regionale e delle Giunte
provinciali, ossia al solo controllo amministrativo, onde resterebbe
escluso il controllo politico extra ordinem di cui al citato art. 6
della legge comunale e provinciale del 1934.
Anche in relazione all'art. 58, la Regione nega che con esso si
siano attribuiti alle autorità provinciali poteri più ampi di quelli
previsti dallo Statuto. Infatti, poiché l'art. 46 dello Statuto
attribuisce poteri di ordinanza contingibile ed urgente "in materia di
igiene pubblica e sicurezza pubblica", sarebbe indubitabile che in tale
previsione rientrino anche i poteri di ordinanza in quei casi che
richiedono un pronto intervento dell'autorità in relazione
all'edilizia (ad es. ordine di demolizione di edificio pericolante),
senza che per questo possa configurarsi la violazione lamentata
dall'Avvocatura.
Infine, per quanto riguarda gli articoli da 91 a 95, la Regione
rileva che essi riproducono fedelmente le disposizioni in materia
contenute nella legge comunale dello Stato. Aggiunge poi che,
comunque, l'Avvocatura, a parte talune inesattezze terminologiche e
sostanziali (nel ricorso si confonderebbero, a dire della Regione,
sanzioni penali ed amministrative, e si parlerebbe di interferenze
della legge sul diritto processuale civile, anziché penale), avrebbe
omesso di precisare l'oggetto della censura ed incorrerebbe quindi
nella inammissibilità del motivo di impugnazione.
Analogamente, in relazione all'art. 97 nel ricorso si muoverebbero
censure incomprensibili, per cui resterebbe oscuro l'oggetto del
ricorso, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Conclude pertanto la difesa della Regione chiedendo la reiezione
del ricorso.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria
illustrativa con cui si ribadiscono e sviluppano le censure mosse alle
disposizioni del disegno di legge impugnato.
In particolare, quanto all'art. 4, l'Avvocatura insiste
nell'affermare che non tratterebbesi di puro e semplice rinvio alle
norme statali vigenti in materia di uso pubblico della lingua tedesca,
bensì di una normazione autonoma fondata su una asserita competenza
regionale, ed aggiunge che lo Statuto contiene la regolamentazione
completa dell'uso della lingua tedesca, onde non potrebbe farsi luogo
al riguardo che a norme di attuazione, di esclusiva competenza statale,
anche in vista dell'art. 84 dello Statuto stesso, che espressamente
riserva a leggi dello Stato la disciplina della materia. E
l'Avvocatura, in proposito, si richiama alla giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenze nn. 1 e 46 del 1961).
Quanto all'art. 17, l'Avvocatura precisa che lo Statuto speciale
del Trentino-Alto Adige non prevede, a differenza di quello della
Regione Valle d'Aosta, un potere di scioglimento dei Consigli comunali
da parte delle autorità regionali, ma, con gli artt. 5, n. 1, e 13, si
limiterebbe a riconoscere alla Regione un potere di controllo sugli
atti delle amministrazioni comunali, e non sulle persone.
Quanto all'art. 44, l'Avvocatura osserva che, data l'ampia portata
delle disposizioni ivi contenute, esso deve considerarsi attributivo
agli organi regionali di una competenza generale circa le rilevazioni e
indagini statistiche, mentre, con la sentenza n. 52 del 1961, la Corte
avrebbe solo riconosciuto un limitato potere al riguardo alla
Provincia, con esclusione delle materie di interesse statale.
L'Avvocatura contesta poi, in fatto e in diritto, l'eccezione di
inammissibilità formulata dalla Regione sulla base dell'asserita
omissione della richiesta di riesame per gli artt. 50, 54, 58, 76, 91
a 95, 97 del disegno di legge in esame. La contesta, in fatto,
affermando che "il Governo formulò, per numerosissime disposizioni del
disegno di legge, osservazioni da tenere presenti in sede di riesame
del disegno di legge". La contesta, in diritto, sostenendo che non
risulterebbero previste sanzioni di inammissibilità per il caso in cui
il Governo non abbia specificamente indicato, nella richiesta di
rinvio, i motivi di illegittimità di singole norme della legge
regionale. Ed infatti, secondo l'Avvocatura, mentre il motivo del
rinvio investirebbe il disegno di legge nella sua unità, denunciandone
l'eccesso dai limiti della competenza regionale, il ricorso successivo
avrebbe lo scopo di precisare l'impugnativa, e solo in esso il Governo
sarebbe tenuto a specificare quali sono le disposizioni di legge
viziate. Invero, solo negli artt. 23, 31, 34 della legge 11 marzo
1953, n. 87, sul funzionamento della Corte costituzionale, concernenti
il procedimento relativo alle questioni di legittimità costituzionale,
sarebbe prevista la specifica indicazione delle disposizioni impugnate,
mentre nulla di simile risulterebbe dagli artt. 127 della Costituzione
e 49 dello Statuto speciale, che regolano la speciale procedura del
rinvio con richiesta di riesame dei disegni di legge regionali.
L'Avvocatura insiste poi sui rilievi formulati a carico
dell'articolo 50, precisando che l'esclusione ivi prevista del
controllo di legittimità riguarderebbe atti non ancora divenuti
definitivi, per effetto del rinvio operato dall'organo di controllo ai
fini di un riesame di merito, onde a torto la difesa della Regione
parlerebbe, nella specie, di inoppugnabilità dell'atto amministrativo.
Quanto all'art. 54 l'Avvocatura, oltre alla già eccepita
attribuzione alla Regione del potere generale di annullamento, che
spetterebbe invece esclusivamente al Governo, lamenta altresì che con
il detto articolo si attribuirebbero alla Regione i controlli anche
sugli organi del Comune, esclusi invece dalla competenza regionale.
Circa gli artt. 91 a 95, nel ribadire le già esposte censure,
precisa che in essi sarebbero stabilite sanzioni indubbiamente di
carattere penale e non amministrativo, trattandosi di "ammende" per cui
è prevista "l'oblazione" e, secondo i casi, l'invio del verbale di
contravvenzione al Pretore.
Per il resto, l'Avvocatura si richiama a quanto esposto nelle
precedenti deduzioni.
4. - Anche la difesa della Regione ha presentato una memoria
illustrativa, con la quale ribadisce e sviluppa ampiamente le deduzioni
svolte in precedenza.
In particolare, quanto all'art. 4, pur non contestando la
competenza esclusiva dello Stato in materia di disciplina dell'uso
della lingua tedesca, afferma che nulla vieterebbe che una norma
gerarchicamente subordinata, come quella regionale in esame, ripeta,
per maggior chiarezza, le norme superiori alle quali si uniforma, quali
appunto sarebbero le norme statutarie e di attuazione trasfuse
nell'art. 4.
Quanto all'art. 17, afferma che lo scioglimento dei Consigli
comunali rientrerebbe nella competenza sull'ordinamento dei Comuni
attribuita dall'art. 5, n. 1, dello Statuto alla Regione Trentino-Alto
Adige, in quanto nel concetto di "ordinamento"dovrebbe ricomprendersi
ogni potere normativo inteso a regolare la vita dell'ente dalla nascita
all'estinzione, così come appunto è previsto dalla legge comunale e
provinciale. Ciò sarebbe confermato dal fatto che le norme di
attuazione dello Statuto hanno attribuito alla Regione Trentino-Alto
Adige il potere di scioglimento delle amministrazioni degli enti di
assistenza e beneficenza, pur essendo la competenza regionale in
materia "niente di diverso" da quella sull'ordinamento dei Comuni.
Ed in proposito la difesa della Regione ricorda altresì che la
Sicilia ha disciplinato lo scioglimento dei consigli comunali con la
legge regionale concernente il "regime degli enti locali".
Né avrebbe rilievo il fatto che, nella materia dell'ordinamento
dei Comuni, la Regione Trentino-Alto Adige ha una potestà legislativa
secondaria, giacché con ciò si dovrebbe solo ritenere che la Regione
è tenuta, in materia, a seguire criteri analoghi a quelli stabiliti
dalle leggi dello Stato, ma pur sempre nell'esercizio di una sua
competenza legislativa. Ed anche se, nell'ordinamento statale, lo
scioglimento dei consigli comunali è disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, da ciò potrebbe evincersi solo la
rilevanza del provvedimento, ma non l'esclusività della competenza
dello Stato, giacché si tratterebbe di un decreto di natura
formalmente e sostanzialmente amministrativa, e, come tale, rientrante
nella competenza spettante alla Regione a norma degli artt. 5, n. 1, e
13 dello Statuto.
Né potrebbe osservarsi che lo scioglimento è riservato allo Stato
secondo i principi della legislazione statale, onde a questi dovrebbe
uniformarsi la legislazione concorrente della Regione Trentino-Alto
Adige. Secondo quest'ultima, infatti, non da qualsiasi legge statale,
in quanto sancisca poteri degli organi governativi, potrebbe desumersi
un principio di riserva del genere. Inoltre la competenza degli organi
amministrativi prevista da leggi statali anteriori allo Statuto non
potrebbe considerarsi come principio vincolante per il legislatore
regionale, in vista della strumentalità dell'attribuzione stessa, che
necessariamente, per tale sua natura, deve essere contingente e
destinata a mutare col cambiamento delle strutture costituzionali ed
amministrative.
Quanto all'art. 50, la Regione precisa che, secondo il sistema di
controllo mediante la richiesta di riesame ivi prevista, è stabilito
che il controllo di legittimità delle deliberazioni dei consigli e
delle giunte comunali deve avvenire sulla prima deliberazione, con le
modalità ed i termini all'uopo dettati dalla stessa legge, onde
sarebbe ovvio l'escluderlo in relazione a quei vizi che non siano stati
rilevati in quella sede e, eventualmente, seguitino ad affettare la
seconda deliberazione adottata dai predetti organi in sede di riesame.
Ciò sarebbe confermato dall'art. 48 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, che sancisce il principio secondo cui la nuova deliberazione può
essere annullata solo per vizi di legittimità attinenti alla sua
regolarità formale, il che escluderebbe la possibilità di
riesaminare, in questa fase, i profili di illegittimità della prima
deliberazione.
Quanto all'art. 58, osserva la Regione che il contenuto del potere
di ordinanza di urgenza attribuito dallo Statuto del Trentino-Alto
Adige (art. 46) ai Presidenti della Giunta provinciale dovrebbe
intendersi in conformità dei criteri informatori dell'istituto
stabiliti nella legislazione statale, che fa riferimento anche alle
materie dell'"igiene, polizia e edilizia". Onde la mancanza di
esplicita menzione di tali materie nella norma statutaria non potrebbe
significare esclusione delle stesse, tanto più che ciò che
caratterizza i provvedimenti ex art. 46 dello Statuto Trentino-Alto
Adige sarebbe appunto la contingibilità, cioè l'impossibilità di una
esauriente precisazione preventiva, onde la qualificazione delle
relative materie avrebbe più che altro carattere indicativo. Inoltre
la distinzione delle ordinanze a seconda delle materie - sicurezza e
igiene pubblica, di competenza del Presidente della Giunta provinciale,
da un lato, polizia locale ed edilizia, che, esclusa la competenza del
Presidente della Giunta regionale, dovrebbe spettare al Commissario del
Governo, dall'altro - sarebbe contraria ad una visione armonica ed
unitaria delle competenze in materia e si rivelerebbe comunque
praticamente inattuabile.
D'altra parte, se l'art. 46 dello Statuto si riferisce
espressamente alla sicurezza ed igiene pubblica, senza espressamente
menzionare la sanità, che invece figura, accanto alla sicurezza, fra i
motivi che legittimano l'emanazione delle ordinanze nella legge
comunale e provinciale, non può dedursene l'intenzione di escludere
tali motivi dall'ambito delle ordinanze d'urgenza perché non potrebbe
trovarsi al riguardo alcuna giustificazione, mentre ne rimarrebbe
vulnerata l'unità dell'istituto, così come è tradizionalmente e
pacificamente inteso sulla base dell'ordinamento vigente.
Quanto all'art. 76, la Regione osserva che nella legge in esame,
l'intero sistema delle procedure amministrative in materia di bilancio
dei Comuni è stato semplificato (artt. 22, n. 3; 42; 71; 81), e che
in particolare alle giunte (art. 22, n. 2) sarebbe demandata, in
materia di erogazione della parte ordinaria delle spese, una funzione
di rigida esecuzione della volontà del consiglio. Il che escluderebbe
l'obbligatorietà del controllo anche secondo i principi della
legislazione statale. A maggior ragione tale esclusione risulterebbe
giustificata, secondo la Regione, ove si consideri che le spese
contemplate nell'art. 76 sono indispensabili e di modesta entità. E,
in ogni caso, il principio della generalità del controllo di
legittimità sulle deliberazioni comunali sarebbe oggi notevolmente
attenuato in virtù della legge 9 giugno 1947, n. 530, con cui si è
stabilita la regola della presunzione di validità delle deliberazioni
delle giunte e dei consigli comunali in sostituzione della concreta,
formale manifestazione di volontà dell'organo di controllo, costituita
in precedenza dal così detto "visto di legittimità"del Prefetto.
Nella procedura di controllo, invero, assumerebbe oggi funzione
preminente la pubblicazione della delibera nell'albo comunale, in base
alla quale resterebbe in ogni caso garantita la possibilità di
annullamento delle deliberazioni illegittime in sede di esame da parte
della Giunta provinciale "mediante l'istituto della denuncia, che
resterebbe aperto ad ogni cittadino".
Quanto agli articoli da 91 a 95 la Regione insiste nell'affermare
che si tratterebbe di una pura e semplice recezione delle norme
statali, tendente unicamente a conferire la massima completezza al
testo legislativo regionale. E, d'altra parte, la preminenza delle
norme statali rispetto a quest'ultimo, escluderebbe il pericolo di
contrasti fra la legge regionale e le eventuali norme modificate dalla
legge statale.
Osserva infine la Regione, che nessuna eccezione di illegittimità
costituzionale è stata sollevata contro gli articoli da 125 a 129
della legge siciliana sull'ordinamento degli enti locali, che,
similmente a quella in esame, riproduce le norme penali dettate in
materia di contravvenzione ai regolamenti comunali dagli artt. 106 a
110 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934. Considerato in diritto :
1. - La censura mossa contro l'art. 4 del disegno di legge
regionale in esame è fondata.
Non vi è dubbio che la materia dell'uso della lingua tedesca nella
vita pubblica della Regione Trentino-Alto Adige rientri nella
competenza legislativa dello Stato. La Corte costituzionale ha
chiaramente riconosciuto tale principio con la sentenza n. 46 del 1961,
la quale ha rilevato come il Costituente abbia inteso affidare solo
allo Stato la disciplina dell'uso della lingua tedesca, e ciò allo
scopo di meglio effettuare il coordinamento fra l'esigenza della
protezione delle caratteristiche etniche e dello sviluppo culturale di
quel gruppo alloglotto e l'altra della parità di trattamento con gli
altri gruppi. Desumeva questo la Corte dall'art. 84 dello Statuto, che
ha fatto rinvio alle disposizioni dello Statuto stesso ed alle leggi
speciali della Repubblica per la regolamentazione dell'uso della lingua
tedesca nella vita pubblica: "formula questa comprensiva di tutte le
manifestazioni le quali implichino contatti con uffici pubblici o con
enti dipendenti o collegati con lo Stato".
Vero è che l'impugnato art. 4 riproduce la regolamentazione
dell'uso della lingua tedesca quale è posta dagli artt. 84 e 85 dello
Statuto e dal D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, concernente norme di
attuazione dello Statuto in materia di uso della lingua tedesca:
regolamentazione che riflette appunto l'uso del tedesco sia nei
rapporti dei cittadini di lingua tedesca con gli organi ed uffici
pubblici locali, sia nello svolgimento dei compiti istituzionalmente
affidati agli organi ed uffici stessi. Onde obbietta la difesa della
Regione che, riportando l'art. 4 le citate disposizioni statutarie e le
norme del decreto presidenziale, per soddisfare ad una esigenza
puramente sistematica di raccogliere nella organica legge regionale
sull'ordinamento dei Comuni anche le disposizioni sull'uso pubblico
della lingua tedesca, la censura perderebbe ogni valore. Ma
l'obiezione non ha fondamento, perché, se è pur vero che riproducendo
esattamente il contenuto delle norme statali, nulla il disegno di legge
regionale ha innovato per quanto riguarda la concreta disciplina della
materia, nel senso che non ha posto norme diverse per contenuto da
quelle vigenti, è peraltro da ritenere che, non limitandosi la
disposizione ad un puro e semplice richiamo alle norme statali, ma
riproducendone autonomamente il contenuto, sia pure in forma testuale,
la Regione ha fatto proprie le regole relative, esercitando in ordine
ad esse la propria potestà legislativa e imprimendo quindi alle stesse
una forza di legge ulteriore e diversa da quella originaria, cioè la
forza di legge regionale. Onde appare esatto il rilievo
dell'Avvocatura circa la possibilità che un eventuale mutamento della
disciplina statale non trovi riflesso nella legge regionale, appunto
per la delineata autonomia delle norme in questa contenute.
Né vale richiamarsi alla sentenza n. 23 del 1957 della Corte, per
sostenere l'irrilevanza della disciplina di cui all'art. 4 impugnato.
È vero che la detta sentenza ha ritenuto che l'art. 4 della legge
regionale sarda 16 luglio 1956, che reca disposizioni relative
all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, quando
stabilisce che, circa le attribuzioni dei consorzi, "si applicano
integralmente le norme di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 13 luglio
1954, n. 747, e quelle di cui al D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449", non
invade la sfera di competenza legislativa dello Stato, perché
"trattasi di un richiamo che nulla aggiunge e nulla toglie alla
disciplina legislativa esistente in virtù di queste norme". Ma è
chiaro che, in quel caso, si era di fronte ad una fattispecie
sostanzialmente diversa da quella in esame. Invero la norma regionale
esaminata nella sentenza n. 23 ora menzionata si limita ad un semplice
richiamo delle leggi statali che regolano la materia, citate
esclusivamente negli estremi necessari per la loro identificazione, con
l'evidente intenzione di semplicemente rinviare l'interprete alla
disciplina posta dalle norme statali "come tali", senza operare quella
reazione materiale della normazione statale che invece è stata
indubbiamente posta in essere con l'impugnato art. 4 del disegno di
legge regionale in esame, e tanto meno quindi quella modificazione
delle norme statali in norme regionali che, invece, l'art. 4 impugnato
ha provocato. Né soddisfa la giustificazione di carattere sistematico
accennata dalla difesa della Regione, in quanto, in un testo
legislativo riguardante l'ordinamento dei Comuni, la normazione
contenuta nell'art. 4, che concerne l'uso della lingua tedesca nei
rapporti con tutti gli enti pubblici operanti nella Regione, appare
quanto meno non necessaria, dato che la materia è completamente
regolata dalle leggi statali.
2. - Riguardo all'impugnativa dell'art. 17, si osserva che la tesi
della difesa della Regione non è attendibile, non potendosi ritenere
esatta l'affermazione su cui essa si fonda, secondo la quale, spettando
alla Regione in virtù dell'art. 5 dello Statuto la potestà
legislativa concorrente in materia di ordinamento dei Comuni, ed in
virtù dell'art. 13 dello Statuto stesso la corrispondente potestà
amministrativa, dovrebbe ritenersi attribuito alla Regione, in toto,
ogni potere di controllo sulle amministrazioni comunali, ivi compreso
quindi il potere sanzionatorio estrinsecantesi nello scioglimento dei
Consigli comunali in caso di gravi o ripetute violazioni di legge, di
mancata adesione all'invito della Giunta provinciale di sostituire la
Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni, o di impossibilità di
funzionamento.
È noto, infatti, che il potere di rimozione dei sindaci e di
scioglimento delle amministrazioni comunali e provinciali per motivi di
ordine pubblico e di persistente violazione di legge era attribuito
dalla legge comunale e provinciale del 1915 (rispettivamente, artt. 149
e 323) al Governo del Re, ed era attuato con decreto reale, e cioè
dell'organo che si trovava al vertice della gerarchia statale. Ora
tale potere, che spetta ugualmente al Governo, viene esercitato con
decreto del Presidente della Repubblica, che è il "Capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale" (Costituzione, art. 87). Si rende
evidente, quindi, la somma importanza annessa dalla legge dello Stato a
tale forma di intervento che, per incidere sul funzionamento di organi
elettivi pubblici operanti in seno ad enti autarchici, come il sindaco,
il Consiglio comunale e quello provinciale, incide anche sui
fondamentali diritti dei cittadini.
Né par dubbio che i casi di scioglimento dei Consigli comunali
indicati nella norma impugnata rientrino o siano riconducibili al
concetto di ripetuta violazione di legge che giustifica lo scioglimento
nelle norme statali, poiché rispondono allo stesso interesse della
preservazione della legalità che sta alla base di quelle norme.
Perciò, siccome ai sensi dell'art. 5, n. 1, dello Statuto
Trentino-Alto Adige la Regione ha competenza legislativa in materia di
ordinamento dei Comuni appunto "entro i limiti dei principi stabiliti
dalle leggi dello Stato", devesi concludere che la materia dello
scioglimento dei Consigli comunali nei casi indicati nella norma
impugnata resta esclusa dalla competenza legislativa regionale.
Non può, in contrario, aver rilevanza l'art. 48, n. 5, dello
Statuto, che attribuisce alla Provincia la "vigilanza e tutela" sulle
amministrazioni comunali, giacché tale espressione non può riferirsi
al particolare tipo di controllo in esame che, per le peculiari ragioni
che lo provocano, attinenti direttamente alla salvaguardia dei principi
di legalità e di funzionalità degli organi operanti in seno ad enti
autarchici, attinge all'interesse generale dello Stato nella sua
unità, e trascende la sfera cui si riferiscono la "vigilanza e la
tutela", che riflettono i consueti schemi di controllo, sia pure anche
repressivo e sostitutivo, e si differenziano da quel controllo
straordinario che coinvolge così profondi mutamenti nella vita del
Comune.
A questi concetti si riferiva la Corte costituzionale quando
affermava, con la sentenza n. 14 del 1960, che è "interesse generale,
cui non può non riconoscersi importanza essenziale e fondamentale...,
la tutela dell'ordine giuridico derivante dall'osservanza delle leggi,
che obbliga tutti i cittadini e, innanzi tutto, i pubblici poteri ed i
pubblici enti ed istituti": onde - prosegue la sentenza - "se lo Stato
non può disinteressarsi dell'ordine pubblico, non può certamente
rimanere indifferente di fronte a persistenti violazioni di legge". E
bisogna ricordare anche la sentenza n. 24 del 1957 della Corte, che ha
escluso la competenza della Regione sarda in materia di controllo sugli
organi dei Comuni e delle Provincie, sulla basilare considerazione che
i provvedimenti che colpiscono le persone... "sono espressione di un
potere sostanzialmente disciplinare e quindi presuppongono un rapporto
di supremazia gerarchica sia pure improprio dell'ente al quale
appartiene l'organo di controllo, sull'ente controllato,... di per sé
inconciliabile con le nozioni di autonomia ed autarchia che sono
proprie del Comune e della Provincia, e perciò può essere
riconosciuto ed affermato soltanto se sia stato eccezionalmente imposto
da una norma di legge".
Applicando questi concetti alla specie in esame, e non potendosi
ravvisare nello Statuto Trentino-Alto Adige la norma di legge che
imponga il detto rapporto, deve, anche per questa via, ritenersi
fondata la censura mossa nel ricorso.
Non sembra poi che la sentenza n. 40 del 1961 - che la difesa della
Regione oppone -, con la quale la Corte, esaminando il conflitto di
attribuzione sorto tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta in relazione
allo scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher, deliberato da
quella Giunta regionale per motivi di ordine pubblico, ebbe a
riconoscere che "lo scioglimento degli organi degli enti locali deve
competere alla Regione quando causa del provvedimento sia la
persistente violazione della legge, ed allo Stato quando la causa
risieda nella tutela dell'ordine pubblico", possa recare argomento alla
tesi della Regione, giacché riflette lo specifico ordinamento
costituzionale statutario della Valle d'Aosta, il quale espressamente
reca, tra l'altro, all'art. 43, l'attribuzione del potere di
scioglimento dei Consigli comunali alla Giunta regionale, a differenza
di tutti gli altri Statuti speciali.
Gli artt. 46 e 47 del disegno di legge impugnato, siccome
riguardano materia strettamente connessa a quella dell'art. 17, in
quanto disciplinano l'esercizio dell'amministrazione comunale
straordinaria, seguono evidentemente la sorte della norma da cui sono
retti; e pertanto, ritenuta illegittima quella per gli ora detti
motivi, eguale vizio deve in essi riconoscersi, in base alla richiesta
dell'Avvocatura e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
3. - L'impugnativa dell'art. 44 è anch'essa da ritenersi fondata.
In sostanza l'Avvocatura lamenta che quest'articolo violerebbe la
competenza dello Stato in materia di rilevazioni demografiche o
statistiche in genere, ponendo a carico dei Comuni e degli enti ed
istituti locali l'onere di fornire alla Regione ed alle Provincie dati
statistici ed informazioni che interessano le medesime o che si
riferiscono alle attività dei Comuni e degli enti ed istituti locali,
e di eseguire le indagini che in merito vengono loro affidate dalla
Regione o dalla Provincia.
Ora la Corte, con la sentenza n. 52 del 1961, ha segnato chiari
limiti alla potestà della Provincia e della Regione di imporre
indagini o richiedere prestazioni di dati statistici, delineando
l'esclusione di tali poteri ogni volta che essi tocchino materie su cui
insistano anche interessi statali o si svolgano in un campo che la
Costituzione o la legge riservano allo Stato o ad enti derivanti da
quelli regionali. Ed in base a tale criterio ha ritenuto esclusa dalla
competenza provinciale la raccolta di dati demografici, sulla
considerazione della statualità del censimento e del servizio
anagrafico.
La norma impugnata, nella sua attuale generica formulazione, non
pone praticamente limiti alla facoltà di richiesta di dati statistici
e di indagini relative, attribuita alla Regione o alla Provincia, che
sono genericamente autorizzate a pretendere "dati statistici ed
informazioni che interessano le medesime", ed a richiedere le relative
indagini.
La mancanza di qualsiasi precisazione in ordine al contenuto della
facoltà così attribuita, si traduce nella possibilità che le
richieste, oltreché spaziare nei campi più diversi, si possano
riferire a materie, con valore generale e ufficiale, che riguardino i
fini e gli effetti delle statistiche di interesse statale, e perciò di
competenza statale, che esulano quindi dalla competenza della Regione
della Provincia.
Di talché non par dubbio che, nella sua attuale formulazione, la
norma impugnata abbia invaso la competenza dello Stato e, come tale,
debba essere dichiarata illegittima.
4. - Rispetto agli altri articoli, la difesa della Regione ha
rilevato, nelle sue deduzioni, che essi non avrebbero formato oggetto
di rinvio da parte del Governo al Consiglio regionale; ma, a parte ogni
indagine circa la fondatezza di tal rilievo, sta di fatto che
l'Avvocatura afferma, e non è contraddetta dalla difesa della Regione,
che il disegno di legge avrebbe dato luogo, in sede di rinvio, a
numerosissime osservazioni, riguardanti appunto i vari articoli, da
tener presenti per il riesame da parte del Consiglio regionale. In
siffatte condizioni, ritiene la Corte che convenga passare all'esame
degli articoli stessi.
La censura relativa all'art. 50 non si appalesa fondata.
Il sistema di controllo fissato nel disegno di legge in esame in
relazione alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali
prevede un controllo di legittimità, che si attua mediante un potere
di annullamento, da parte della Giunta provinciale, esercitabile entro
quindici giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi
alla Giunta provinciale, decorso inutilmente il quale termine le
delibere diventano esecutive (art. 49). È previsto, inoltre, un
controllo di merito che si esplica mediante una richiesta di riesame
che può essere rivolta dalla Giunta provinciale alla Giunta o al
Consiglio comunale, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.
Ove, nonostante la richiesta, l'organo competente riconfermi la
deliberazione, essa diventa esecutiva, dopo la pubblicazione, e salvo
il controllo di legittimità. E, aggiunge la disposizione in esame:
"la deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità
già esistente nella prima deliberazione".
Pertanto vi sono due distinte fasi di controllo, l'una riguardo
alla legittimità, l'altra relativa al merito, che si svolgono ciascuna
secondo le testé descritte diverse modalità. In particolare è da
notare che l'esercizio del controllo di legittimità è previsto
indipendentemente dalla richiesta di riesame, riservata invece al
controllo di merito, e che la possibilità di pronunciare
l'annullamento si esaurisce nel termine di quindici giorni dal
ricevimento della delibera. Invece il controllo di merito, cui si
riferisce l'art. 50, si snoda nella doppia fase della richiesta di
riesame, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera, e della rinnovazione della deliberazione, confermativa o meno
di quella rinviata.
Ora, l'avere escluso che nella fase di controllo di merito, e
precisamente in relazione alla deliberazione confermativa di quella
rinviata, possano rilevarsi quei vizi di legittimità che eventualmente
già si trovassero nella prima deliberazione, equivale, in sostanza, a
dire che il vizio di legittimità che non sia rilevato nella fase di
controllo di legittimità della prima deliberazione non può essere
rilevato nella fase di controllo di merito, ove seguiti a sussistere
nella seconda deliberazione. Il che equivale altresì a dire che il
vizio di legittimità che non sia stato rilevato nei modi e nei termini
di legge, nella sua appropriata sede di controllo, è sottratto oramai
al sindacato. Il che sembra in armonia con i principi accolti in
materia di controllo di legittimità degli atti amministrativi;
giacché se è vero che l'annullabilità degli stessi per i vizi
relativi è alla base del nostro ordinamento amministrativo, è anche
vero che sono tassativamente stabiliti termini e modi per il relativo
esercizio, in violazione dei quali il controllo non può essere
effettuato.
Né può dirsi che la disposizione in esame interferisca, come
sembra sostenga l'Avvocatura, con il potere generale di annullamento
spettante al Governo in base all'art. 6 del T. U. 3 marzo 1934, n.
383, che si muove in tutt'altro campo di quello cui si riferisce la
disposizione impugnata, inserita nel contesto di quelle che comunemente
formano il sistema normativo dei controlli ordinari di legittimità e
di merito delle deliberazioni dei Consigli comunali. Il controllo
generale in parola, infatti, è nato ed opera "con la precipua funzione
di contribuire a mantenere, nonostante la molteplicità degli organismi
dotati di varia autonomia, il carattere unitario della pubblica
Amministrazione della quale costituisce un mezzo di autotutela", e
pertanto "non attiene all'organizzazione dei Comuni e delle Provincie e
neppure al sistema di controllo su di essi", tanto che "non può
ritenersi né cessato nei confronti degli enti locali del Trentino-Alto
Adige, né trasferito alla Regione" (sentenza della Corte n. 23 del
1959).
5. - Queste ultime considerazioni escludono altresì la fondatezza
della censura mossa contro l'art. 54 del disegno di legge, secondo cui
"i controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti ed
istituti locali, nonché i poteri di inchiesta, di controllo
sostitutivo e di controllo straordinario sugli organi attribuiti dalla
presente legge, dalle norme di attuazione dello Statuto e da leggi
speciali regionali e provinciali alla Giunta regionale od alla Giunta
provinciale sostituiscono tutti i poteri di controllo esercitati da
qualsiasi altra autorità e sotto qualsiasi forma". Ed in effetti, dal
testo della norma sembra indubitabile che con essa il legislatore
regionale abbia inteso riferirsi esclusivamente a quei controlli
ordinari (salvo il controllo straordinario sugli organi, di cui si
dirà) che, con la legge in esame, sono attribuiti appunto alla Giunta
regionale o alla Giunta provinciale, fra i quali ovviamente non può
farsi rientrare, come teme l'Avvocatura dello Stato, il menzionato
potere generale di annullamento di cui all'art. 6 della legge comunale
e provinciale, per le sopra cennate caratteristiche che lo
differenziano dagli altri mezzi di controllo sui Comuni e le Provincie
nella Regione Trentino-Alto Adige.
Il detto art. 54, peraltro, nella parte in cui trae fondamento
dalla attribuzione alla Regione dei poteri di "controllo straordinario"
di cui all'art. 17, è connesso a questo, e quindi, in tale parte, in
ordine alla quale è rilevabile la detta correlazione, segue
evidentemente le sorti dell'art. 17. Pertanto, a norma dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, devesi dichiarare la illegittimità
del riferimento al controllo straordinario sugli organi.
6. - Quanto all'art. 58, l'Avvocatura ha rilevato che esso sarebbe
in contrasto con l'art. 46 dello Statuto, che attribuisce al Presidente
della Giunta provinciale la facoltà di adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica
nell'interesse delle popolazioni di uno o più Comuni, in quanto
prevederebbe a favore del Presidente della Giunta provinciale più ampi
poteri di quelli statutari, estendendo il potere di ordinanza "in
materia di edilizia, polizia locale ed igiene pubblica".
Ma tal rilievo non è fondato, in quanto è agevole osservare che
la norma statutaria si ricollega alle norme consimili contenute nella
legge comunale e provinciale (artt. 20 e 55 della legge com. e prov.
1934), che attribuiscono al Prefetto poteri di ordinanza in materia di
edilizia, polizia locale e igiene per motivi di sanità o di sicurezza
pubblica, interessanti l'intera Provincia o più Comuni della medesima
(si veda, in proposito, sentenza della Corte costituzionale n. 72 del
1961), sostituendo la competenza del Presidente della Giunta
provinciale a quella del Prefetto. Onde l'omissione nello Statuto
delle materie "edilizia" e "polizia", su cui fonda appunto la sua
censura l'Avvocatura, non può ritenersi come mirante ad escludere
dall'ambito delle competenze del Presidente della Giunta provinciale
quelle materie, che formano invece parte integrante della competenza
affidata al Prefetto, e che pertanto è presumibile che il legislatore
costituente, sia pure con formula incompleta, abbia voluto
integralmente trasferire al Presidente della Giunta regionale. D'altra
parte non sarebbe logico ritenere escluse dalla detta competenza la
polizia locale, che invece l'art. 16 dello Statuto attribuisce proprio
al detto Presidente, e l'edilizia, che, come è dimostrato dal testo
della legge comunale e provinciale (art. 20, sopra richiamato), il
legislatore già aveva ritenuta strettamente collegata a quella della
polizia locale e dell'igiene, nel perseguimento dei fini di sanità e
sicurezza pubblica, allora come ora perseguiti attraverso l'istituzione
del potere d'ordinanza in questione.
7. - Per quanto riguarda l'art. 76 del disegno di legge impugnato,
è da rilevare che questo articolo, al secondo comma, dispone che "sono
impegnate e liquidate dalla Giunta comunale, nei limiti di competenza,
le spese necessarie per la conservazione del patrimonio, quelle
sostenute dall'economo, quelle ricorrenti periodicamente e quelle
relative a fondi a calcolo", e che le relative deliberazioni sono "non
soggette a controllo".
Quest'ampia formulazione della norma non lascia adito a dubbi sul
suo significato, nel senso che ad essa non può attribuirsi altro
contenuto se non quello di sottrarre ad ogni controllo, e quindi anche
a quello di legittimità, le deliberazioni medesime, le quali, anche se
attinenti alle speciali categorie di spese sopra elencate, sono pur
sempre deliberazioni della Giunta comunale e riguardano la disposizione
del pubblico danaro.
È noto che, secondo l'art. 97 del T.U. della legge comunale e
provinciale, modificato dall'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530,
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, non soggette a
speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nei
modi di legge e l'invio al Prefetto, il quale, "entro venti giorni dal
ricevimento, deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che
ritenga illegittime". Ciò vuol dire che, secondo la legge dello Stato,
è prevista una funzione di vigilanza, affidata al Prefetto, tendente
ad accertare la conformità alla legge delle deliberazioni stesse.
Ora, anche se la formula della legge del 1947 ha innovato sulle
disposizioni del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 in
materia, che prevedevano un atto positivo di riconoscimento della
legittimità, consistente nel cosiddetto visto prefettizio di
legittimità, è certo che, tanto nelle disposizioni abrogate ora
citate, quanto in quelle attualmente in vigore, è sostanzialmente
enunciato un principio di carattere generale, secondo cui le
deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono tutte soggette
ad un controllo di legittimità.
Onde la potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento dei Comuni, che è prevista dall'art. 5, n. 1,
dello Statuto nei limiti, fra l'altro, come già è stato ricordato,
"dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato", deve indubbiamente
essere conforme al principio suddetto.
Deve, d'altra parte, aggiungersi che, a norma dell'art. 48, n. 5,
dello Statuto Trentino-Alto Adige, compete alla Giunta provinciale "la
vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali". Tale
disposizione costituzionale risulterebbe violata dalla norma in esame,
la quale, sottrae appunto una zona dell'amministrazione comunale alla
vigilanza suddetta, nell'ambito della quale non può non rientrare il
riscontro della legittimità delle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta comunale, inteso nella sua portata generale sopra accennata.
Deve, dunque, essere dichiarata la illegittimità dell'art. 76.
In conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata anche la
illegittimità costituzionale del richiamo alle delibere di cui
all'art. 76, contenuto nel primo comma dell'art. 49, con il quale si
intende escludere l'invio alla Giunta provinciale delle delibere in
parola, sulle quali devesi appunto esercitare il controllo di
legittimità.
8. - In relazione alla censura, secondo cui gli articoli da 91 a 95
della legge regionale in esame, riproducenti pressoché letteralmente
la normazione statale in materia di contravvenzioni ai regolamenti
comunali, e che, secondo l'Avvocatura, avrebbero così operato una
illegittima reazione materiale della normazione stessa, vertente in
materia sottratta alla competenza regionale, si richiama, innanzi
tutto, quanto innanzi si è accennato circa gli effetti della reazione
materiale di norme statali nella legislazione regionale.
Non sembra infatti che, nella specie, possa dubitarsi che
realmente, come nel caso dell'art. 4 sopra esaminato, il legislatore
regionale, riproducendo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del
T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, modificate dall'art.
9 della legge 9 giugno 1947, n. 530, abbia fatto propria la relativa
disciplina, convertendo in norme regionali le regole relative.
Ma, a parte ciò, i detti articoli del disegno di legge riguardano
la materia penale e processuale: dall'art. 91, che stabilisce la pena
dell'ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, agli artt.
92 e 93, che regolano i vari casi ammessi ad oblazione, all'art. 94,
che fissa la procedura per il caso di mancata oblazione, con
particolare riferimento all'invio degli atti al Pretore, all'art. 95,
che detta i criteri per la ripartizione dei proventi delle ammende,
assegnandoli in parte al Comune ed in parte agli agenti accertatori.
Ed è noto che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale (v. sentenze n. 6 del 1956; n. 1 del 1957; n. 21 del
1957; n. 23 del 1957; n. 39 del 1957; n. 58 del 1959; n. 23 del 1961;
n. 90 del 1962), è ormai indubitabile l'esistenza di una riserva
assoluta di legge statale in materia penale e processuale. In
particolare la Corte ha anche, da ultimo, ritenuto che le Regioni non
possono garantire penalmente l'osservanza delle proprie norme rinviando
alle sanzioni stabilite da leggi dello Stato (sentenza n. 58 del 1959),
e ha deciso pure che non possono disporre circa la destinazione dei
proventi delle ammende (sentenza n. 39 del 1957). Onde può affermarsi
che gli ora indicati articoli del disegno di legge impugnato
concernenti materia penale e processuale eccedono la competenza
regionale e sono pertanto illegittimi.
9. - Per quanto riguarda, infine, le censure mosse contro l'art.
97, si osserva che il rilievo della loro indeterminatezza, mosso dalla
difesa della Regione, non ha consistenza. L'Avvocatura chiaramente ha
osservato che la norma impugnata avrebbe dato all'azione popolare una
configurazione diversa da quella prevista nelle leggi statali,
attribuendola agli elettori, anziché ai contribuenti, e limitandola
alla sola giurisdizione amministrativa, e che comunque invaderebbe una
sfera di competenza riservata allo Stato, trattandosi di disciplina di
materia di diritto processuale civile.
I motivi della censura sono quindi riconducibili ad un evidente
eccesso della competenza legislativa della Regione, giacché questa,
nell'esercitarla, è tenuta a rispettare i principi stabiliti dalle
leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto); onde eccede dalla competenza
stessa (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 30 del 1959) non soltanto
se legifera in materie non comprese nell'elencazione delle norme di
competenza statutaria, ma anche quando la Regione emana disposizioni
legislative in contrasto con i detti principi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri contro la Regione Trentino-Alto Adige, riguardante il disegno
di legge 7 novembre 1962 sull'ordinamento dei Comuni:
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 17, 44,
76, secondo comma, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del detto disegno di legge;
dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale degli artt. 46 e
47; del riferimento al controllo straordinario sugli organi, contenuto
nell'art. 54; e del richiamo alle delibere di cui all'art. 76,
contenuto nel primo comma dell'art. 49;
dichiara non fondata l'impugnazione degli artt. 50, 54 (salvo la
dichiarazione di illegittimità, di cui sopra, del riferimento al
controllo straordinario sugli organi) e dell'art. 58.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte