Sentenza n. 128/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1966 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1267/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta
di bollo, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1965 dal Pretore
di Pieve di Cadore nel procedimento civile vertente tra Crisci Vincenzo
e Corte Pause Edoardo, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13
novembre 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 27 febbraio 1965, emessa nel procedimento civile
per risarcimento di danni, vertente fra Crisci Vincenzo e Corte Pause
Edoardo, il Pretore di Pieve di Cadore - in accoglimento della istanza
della difesa del convenuto - ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267,
recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, assumendo che
l'aumento della medesima nella misura unica di lire 400 per ogni foglio
violerebbe l'art. 53 della Costituzione.
L'ordinanza premette che il gettito derivante da tale aumento è
stato destinato, con altra disposizione legislativa (art. 9, lett. a e
b, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, contenente norme sul
trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed
in quiescenza) alla copertura di una spesa dello Stato del tutto
distinta dall'attività processuale. Fa quindi richiamo alle sentenze
di questa Corte n. 45 del 4 aprile 1963, e n. 30 del 18 marzo 1964, per
dedurne, da un lato, che la spesa per la carta bollata, attenendo al
costo del processo, ed essendo misurabile per ogni singolo atto,
potrebbe lecitamente gravare sulla parte interessata, dall'altro lato,
che le spese dello Stato, riguardanti interessi generali, ivi compresa
l'organizzazione dei servizi giudiziari, debbono gravare
indistintamente su tutta la collettività. Nel caso in esame, il
gettito dell'aumento dell'imposta di bollo è stato espressamente
destinato alla copertura delle spese che hanno il carattere di
generalità, riguardando non soltanto l'organizzazione dei servizi
giudiziari, ma tutto il complesso delle retribuzioni dei funzionari.
Pertanto, secondo l'ordinanza, l'importo del bollo costituisce una
imposta; e per le imposte, deve ritenersi applicabile l'art. 53 della
Costituzione.
L'ordinanza non chiarisce i motivi per cui ritiene che la norma
impugnata violi l'art. 53 della Costituzione, ma si sofferma soltanto
sul principio della progressività del sistema tributario, sancito dal
capoverso del detto articolo. Il Pretore non si nasconde che la
questione potrebbe apparire infondata, atteso che essa viene sollevata
per una soltanto delle varie norme concorrenti a formare il sistema
fiscale, e questa Corte con la sentenza n. 12 del 15 marzo 1960, ha
affermato che il principio della progressività riguarda il sistema
tributario in genere e non i singoli tributi. Adducendo però che una
ipotetica, sistematica violazione di questo principio, attuata nelle
singole leggi istitutive dei vari tributi, porterebbe ad una violazione
dell'art. 53, ritiene che non sia inammissibile il controllo
costituzionale delle medesime e chiede una ulteriore pronuncia della
Corte in riferimento al caso denunziato.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13
novembre 1965. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che l'ordinanza
non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della proposta
questione, non potendo costituire valutazione di tale rilevanza il
semplice riferimento all'applicazione al processo in corso della norma
impugnata.
Nel merito, l'Avvocatura assume che la questione è del tutto
infondata: è fuori di dubbio - osserva - che il tributo corrisposto
mediante l'impiego della carta bollata costituisce, nel nostro
ordinamento, non una tassa ma una imposta, per la quale la scelta dei
presupposti, rimessa al criterio discrezionale del legislatore, può
essere determinata da un complesso di considerazioni economiche,
politiche, tecniche, finanziarie ed anche extra fiscali: ed a nulla
rileva la destinazione che lo Stato dà al conseguente ricavato. Considerato in diritto :
L'ordinanza di rimessione solleva la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267,
facendo riferimento, in modo impreciso, all'art. 53 della Costituzione,
e limitandosi a sostenere che, contrariamente a quanto ha già deciso
questa Corte, un controllo di legittimità dovrebbe essere ammesso su
ogni singolo tributo per accertare se sia rispettato il principio di
progressività, sancito dalla norma costituzionale.
Sulla rilevanza di siffatta questione per la decisione di una
controversia civile in materia di risarcimento di danni, l'Avvocatura
generale dello Stato prospetta seri dubbi, che tuttavia possono essere
superati tenendo presente che il Pretore ha esposto, sia pure
succintamente, le ragioni per le quali ritiene di dovere accertare se,
nel procedimento in corso, debbano essere applicate le nuove norme di
legge sull'aumento dell'imposta di bollo; ragioni che si sottraggono al
sindacato di questa Corte.
La questione è destituita di qualsiasi fondamento. Non è il caso
di discutere se il bollo, che è un mezzo di riscossione di pubbliche
entrate, appartenga alla categoria delle tasse, oppure a quella delle
imposte. È concordemente riconosciuto, infatti che i proventi delle
imposte possono essere destinati dal legislatore alla copertura, tanto
delle spese generali, quanto di quelle relative al costo dei
particolari servizi anche quando per questi siano previste delle tasse
che non diano un gettito sufficiente; correlativamente, nulla esclude
che una parte del provento di una tassa, utilizzato per esigenze di
carattere generale.
Dal che deriva che il precetto costituzionale dell'art. 53 non
vieta che "la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte
indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede
la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da
chi ne provoca l'attività" (sentenza n. 30 del 18 marzo 1964).
Del pari evidenti sono le ragioni per le quali la norma
costituzionale non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri
diversi da quello della progressività, ma si limita a dichiarare che
il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere
progressivo. Ed invero - nella molteplicità e varietà di imposte,
attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico
tributario - non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista
tecnico, all'adattamento al principio della progressività, che -
inteso nel senso dell'aumento di aliquota col crescere del reddito -
presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di
ogni contribuente. Pertanto il principio della progressività,
applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre diverse
imposte, non può riguardare quelle di bollo.
Il precetto costituzionale della progressività ha un fine politico
sociale, che potrà essere attuato, nei limiti consentiti dalle
particolari esigenze, ricorrendo di preferenza a tipi di tributi i
quali consentano di fare gravare maggiormente il carico sui redditi
personali più elevati, e rendano quindi la partecipazione di ciascuno
alle spese pubbliche adeguata alla capacità contributiva individuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante
provvedimenti in materia di imposta di bollo, sollevata in riferimento
all'art. 53 della Costituzione, con ordinanza 27 febbraio 1965 del
Pretore di Pieve di Cadore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte