Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648,

comma secondo, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1970 dal pretore di Vibo Valentia

nel procedimento civile vertente tra Barbuto Domenica ed altro e

D'Amato Vincenzo, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16

settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Epis Enrico e la ditta Molteni

Ruggero, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo,

del codice di procedura civile, che fa obbligo al giudice istruttore di

concedere, in pendenza di opposizione, l'esecuzione provvisoria del

decreto ingiuntivo se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per

l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni;

che nei relativi giudizi dinanzi a questa Corte nessuna delle parti

si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri;

che i giudizi promossi dalle suddette ordinanze possono essere

riuniti avendo ad oggetto la medesima questione.

Considerato che questa Corte, con sentenze n. 62 del 1 giugno 1966

e n. 17 del 12 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata, in

riferimento agli stessi articoli 3 e 24 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo,

del codice di procedura civile;

che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che possano

indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura

civile, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dai pretori

di Vibo Valentia e di Bergamo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenze n. 62 del 1

giugno 1966 e n. 17 del 12 febbraio 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte