Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1976

Altra decisione · depositata il 20/05/1976 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 del testo

unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio

1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86 del

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte stessa,

approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, promosso con ordinanza

emessa il 3 luglio 1973 dalla Corte dei conti - Sezione III

giurisdizionale per le pensioni civili - su ricorso di Dazzani Laura

contro il decreto del Direttore generale degli Istituti di previdenza

16 marzo 1968 n. 10779, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19

giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Rilevato che, con ordinanza 3 luglio 1973 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 22 aprile 1974), la Corte dei conti (Sezione III

giurisdizionale per le pensioni civili), nel giudizio innanzi ad essa

promosso con ricorso di Dazzani Laura, ha sollevato - in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 75

del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12

luglio 1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86

del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte stessa,

approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, "in quanto commina la

sanzione della decadenza dei ricorsi in materia pensionistica ordinaria

per abbandono e lascia al potere del Procuratore generale di chiedere o

meno la fissazione dell'udienza";

che il giudice a quo, a sostegno della non manifesta infondatezza

della sollevata questione, con riferimento all'art. 3 Cost., per

disparità di trattamento tra categorie omogenee di cittadini, osserva

che nei giudizi in materia pensionistica di competenza dell'autorità

giudiziaria ordinaria e del Consiglio di Stato "l'estinzione del

processo per inattività delle parti o per perenzione o per abbandono,

estingue il rapporto processuale ma non l'azione", mentre nei giudizi

in materia pensionistica davanti alla Corte dei conti, tenuto conto del

termine perentorio di 90 giorni posto dall'art. 63 del citato t.u. n.

1214 del 1934 e dall'art. 72 del citato r.d. n. 1038 del 1933,

"sostanzialmente non solo si estingue il rapporto processuale

instaurato, ma si consuma addirittura l'azione, dato che il cittadino,

dopo la dichiarazione di abbandono del ricorso, non può più

riproporre l'azione, con conseguente perdita totale ed irreparabile del

suo diritto";

che lo stesso giudice a quo ravvisa altro profilo di possibile

incostituzionalità del citato art. 75, "nella disparità delle

situazioni processuali che si verificano tra coloro che ricorrono alla

Corte dei conti nella materia della pensionistica di guerra e coloro

che ricorrono alla stessa Corte nella materia della pensionistica

ordinaria", in quanto l'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585,

dispone, per le pensioni di guerra, che il Procuratore generale chieda

la fissazione dell'udienza di discussione, con la conseguenza che il

ricorrente, dispensato da tale onere processuale, non può incorrere

nella sanzione dell'abbandono del ricorso, mentre, per i ricorsi in

materia di pensioni ordinarie, non è previsto eguale obbligo del

Procuratore generale e, quindi, ove il ricorrente non presenti la

domanda di fissazione dell'udienza o non compia altro atto di procedura

per il corso di un anno, il suo ricorso si ha per abbandonato;

che ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento

viene ravvisato dall'ordinanza di rimessione nell'art. 6 del r.d. 6

febbraio 1942, n. 50, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in

materia di pensioni di guerra l'obbligo di avvertenza agli interessati

del possibile loro incorrere nella decadenza per abbandono del ricorso,

ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dal citato

art. 75, con discapito dei ricorrenti in materia di pensioni ordinarie,

ai quali non è prescritto si rivolga eguale avvertimento.

Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione, nelle more del

presente giudizio, sono intervenute tre sentenze della Corte

costituzionale, dichiarative della illegittimità costituzionale di

norme sulla cui base il giudice a quo ha svolto le sopra richiamate

censure; e precisamente:

a) per quanto concerne il dedotto rilievo che nei giudizi in

materia di pensioni avanti la Corte dei conti si opera con l'istituto

dell'abbandono, non soltanto la estinzione del rapporto processuale, ma

sostanzialmente anche la decadenza dall'azione, attesa la perentorietà

del termine di 90 giorni, prescritto dai citati artt. 63 del tu. n.

1214 del 1934 e 72 del r.4. n. 1038 del 1933, la sentenza n. 8 del 1976

che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli

medesimi, nella parte in cui stabiliscono il termine anzidetto per la

presentazione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi

diritto al trattamento di quiescenza;

b) per quanto concerne la dedotta mancanza, per i ricorsi in

materia di pensioni ordinarie, dell'obbligo a carico del Procuratore

generale di chiedere la fissazione dell'udienza di discussione, la

sentenza n. 131 del 1975, la quale - considerato che in tutti i giudizi

davanti alla Corte dei conti relativi a pensioni sia ordinarie sia di

guerra, gl'interessati possono agire personalmente senza obbligo di

patrocinio legale, e che una siffatta disciplina postula l'impulso

ufficiale nello svolgimento del processo, dato che le relative norme

richiedono per la loro osservanza cognizioni tecniche che non possono

normalmente presumersi nei diretti interessati - ha dichiarato la

illegittimità costituzionale del citato art. 20 della legge n. 585 del

1971, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in materia di pensioni

di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione

dell'udienza, con ciò restando modificati i citati artt. 77 e 86 del

r.d. n. 1038 del 1933, che attribuivano allo stesso Procuratore

generale, in materia di pensioni ordinarie, la mera facoltà di tale

richiesta;

c) per quanto concerne, infine, la dedotta mancanza dell'obbligo di

avvertire i ricorrenti in materia di pensioni ordinarie del possibile

loro incorrere nella decadenza per abbandono, la sentenza n. 85 del

1975, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato

art. 6 del r.d. n. 50 del 1942, nella parte in cui esclude per i

ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza"

relativa alla decadenza in cui gl'interessati incorrono ove lasciano

inutilmente trascorrere il termine stabilito dal citato art. 75 del

t.u. n. 1214 del 1934;

che, alla stregua delle sopravvenute dichiarazioni di

illegittimità costituzionale delle norme, con richiamo alle quali sono

state svolte nella ordinanza di rimessione le censure mosse al citato

art. 75 del t.u. n. 1214 del 1934, si rende necessaria una nuova

valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della proposta

questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo

esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte