Ordinanza n. 128/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, primo
capoverso e comma primo, del codice penale, promosso con l'ordinanza
emessa il 10 gennaio 1983 dal Tribunale di Genova nel procedimento
penale a carico di Tripodi Rocco, iscritta al n. 443 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 295 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe
indicata, ha riproposto questione di legittimità costituzionale
dell'art. 542, comma secondo, cod. pen. - che, limitatamente ai delitti
contro la libertà sessuale (tra cui quello di violenza carnale, per il
quale nella specie si procede) e di corruzione di minorenni, stabilisce
che "la querela proposta è irrevocabile" - per contrasto con l'art. 3
della Costituzione:
questione già decisa, nel senso della non fondatezza, con
precedente sentenza n. 216 del 1974;
che, all'uopo, il giudice a quo si è appellato alle "modificazioni
del costume e 'della società, intervenute dopo la sentenza della
Corte", che avrebbero superato la concezione della donna " soggetto
più debole" presupposta dalla norma denunciata; ed ha sottolineato che
"la riforma del diritto di famiglia" e soprattutto la recente
abrogazione (con l. n. 442/1981) della causa speciale di estinzione del
reato, relativa al matrimonio riparatore, rispecchiano l'evoluzione
sopra accennata e dimostrano la volontà del legislatore di uniformarsi
all'avvenuto mutamento del costume sociale";
che, in via gradata, lo stesso Tribunale ha denunciato il comma
primo del predetto art. 542 - che subordina la punibilità dei delitti
in questione alla querela della persona offesa - prospettando l'ipotesi
che la lamentata disparità di trattamento possa venire
alternativamente eliminata con l'equiparazione degli stessi ai delitti
perseguibili d'ufficio;
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, eccependo che la prima questione sarebbe
destituita di fondamento e la seconda inammissibile o (in subordine)
anch'essa infondata.
Considerato, relativamente alla prima impugnativa, che questa
Corte, con la ricordata sentenza n. 216 del 1974, ha già escluso
l'illegittimità dell'art. 542, comma secondo, cod. pen., affermando
che restano valide le argomentazioni fornite in proposito nella
relazione del ministro guardasigilli all'atto della predisposizione del
vigente codice penale, secondo cui la irrevocabilità della querela
realizza, in questo caso, lo scopo di non dare adito a "turpi
accomodamenti e ripugnanti estorsioni" e trova comunque "la sua
giustificazione nell'interesse pubblico di evitare che il promovimento
dell'azione penale possa essere subordinato a fini diversi da quelli
perseguiti dall'ordinamento"; e che, su questa base, la Corte ha poi
dichiarato la manifesta infondatezza dell'impugnativa in esame, con le
ordinanze n. 75 del 1975 e n. 42 del 1978:
che non si ravvisano motivi per discostarsi da tale soluzione, né
questi sono offerti dalle argomentazioni solo apparentemente "nuove", e
comunque inconferenti, svolte nell'ordinanza di rimessione; che,
infatti, le pretese "modificazioni del costume e della società" e le
innovazioni normative, concernenti la posizione della donna, sono
invocate sull'erroneo presupposto che l'irrevocabilità della querela
sia stata stabilita ad esclusiva tutela di questa; laddove il
regolamento normativo dell'art. 542 c. 2 c.p. (per l'indole dei reati
contemplati, che annoverano, tra l'altro, la corruzione dei minori) non
richiede necessariamente la condizione femminile del soggetto passivo
delle corrispondenti azioni criminose;
che, in particolare, l'intervenuta abrogazione della speciale causa
estintiva sub art. 544 c.p. non contraddice (e semmai conferma) la
richiamata finalità di "evitare accomodamenti";
che, comunque, la direzione in cui andrebbe, secondo il giudice a
quo, attuata la reductio ad legitimitatem è di segno opposto a quella
dei nuovi orientamenti legislativi e sulla linea invece dell'art. 336
del codice abrogato, da cui motivatamente ebbe a discostarsi il
legislatore del 1930: il che conferma che la questione proposta si
colloca sul piano esclusivo delle opzioni legislative e non delle
scelte necessitate da precetti costituzionali;
che, d'altra parte, la seconda questione di costituzionalità
dell'art. 542, comma primo, è manifestamente inammissibile: poiché -
come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato - nel caso di
specie la querela è stata ritualmente proposta, e perciò nessun
effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da un'eventuale
modificazione normativa che sostituisca alla attuale disciplina quella,
a carattere generale, della perseguibilità d'ufficio del delitto
ascritto all'imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 542, comma primo, cod. pen., in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 542, comma secondo, cod. pen., in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte