Sentenza n. 128/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e artt. 92 e 95 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito); art. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971 n. 825 (delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Imperia sul ricorso proposto da Rigoni Alfonso e C.
iscritta al n. 542 del registro ordinanze '84 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 19 marzo 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Bresolin
Luciano, iscritta al n. 850 del registro ordinanze '84 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 15 marzo 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Belluno sul ricorso proposto dalla Latteria Turnaria
cooperativa, iscritta al n. 859 del registro ordinanze '84 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 11 novembre 1981, la Commissione tributaria di
primo grado di Imperia aveva sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
per contrasto con i principi fissati dall'art. 10, comma secondo, n. 11
della legge-delega 9 ottobre 1971 n. 825, e perciò in violazione degli
Ma, l'art. 55 comma terzo del citato decreto anche per contrasto
con l'art. 3 Cost..
La questione era sorta a seguito del ricorso interposto da tale
Alfonso Rigoni, rappresentante della società di fatto "Alfonso Rigoni
e C.", avverso avviso di accertamento, notificatogli il 6 agosto 1980
dall'ufficio II.DD. di Imperia, che gli aveva contestato la mancata
presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta per l'anno
1974; e ciò, pur avendo egli corrisposto, nel corso dell'anno
predetto, ai suoi dipendenti emolumenti per Lit. 3.952.000.
Conseguentemente gli veniva richiesto il pagamento delle ritenute
d'acconto calcolate nella complessiva somma di Lit. 149.000, oltre alla
pena pecuniaria di Lit. 105.000 per il mancato pagamento. Sosteneva,
invece, il ricorrente di aver regolarmente provveduto al versamento
delle ritenute d'acconto, e produceva a riprova copie delle relative
ricevute. Tutto si riduceva, perciò, all'omessa presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta sul mod. 770, avvenuto per mera
dimenticanza degli impiegati addetti per cui eccessiva sembrava al
Giudice tributario la pretesa, sancita dall'impugnato art. 47, di
sottoporre il cittadino a nuovo pagamento dell'imposta già versata.
Per tal modo, infatti, una semplice omissione formale, veniva
equiparata nella sanzione al doloso comportamento di chi omette per
celare l'evasione. Una siffatta indiscriminata equiparazione di
trattamento sanzionatorio veniva a violare apertamente - secondo
l'ordinanza - il criterio direttivo della "migliore commisurazione
delle sanzioni alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle
violazioni", prescritta dal n. 11 del comma secondo dell'art. 10 della
legge delega, rendendo incompatibili con tale direttiva gli artt. 47,
primo comma e 55 del decreto n. 600/1973.
In particolare, poi, l'art. 55 appariva nel suo terzo comma in
contrasto anche con l'art. 3 Cost., nella parte in cui ammetteva
l'oblazione della pena pecuniaria (nella misura di un sesto del massimo
della pena), se la violazione era stata constatata in occasione di
accessi, ispezioni o verifiche, eseguite ai sensi dell'art. 33 del
decreto stesso, e non quando essa veniva contestata per accertamento
d'ufficio, o addirittura quando era lo stesso contribuente a renderla
nota mediante tardiva presentazione.
Questa Corte, tuttavia, con sentenza 30 settembre 1983 n. 310,
restituiva gli atti al giudice a quo affinché avesse ad accertare la
permanenza della rilevanza per l'ipotesi che il ricorrente si fosse
avvalso della presentazione di dichiarazione integrativa, ai sensi
della sopravvenuta l. 12 febbraio 1983 n. 27 che ha convertito con
modificazioni il d.l. 15 dicembre 1982 n. 916.
Con ordinanza 8 febbraio 1984, la detta Commissione tributaria,
accertato che il ricorrente non si era avvalso nei termini della
normativa citata, per cui le già sollevate questioni permanevano
tuttora rilevanti, ritrasmetteva gli atti a questa Corte per il
giudizio su di esse.
Come già nel precedente giudizio, interveniva nuovamente
l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza e difesa del
Presidente del Consiglio dei ministri, che chiedeva dichiararsi
l'infondatezza della questione.
Ribadiva, infatti, l'Avvocatura che l'entità oggettiva e
soggettiva della violazione, cui la sanzione va commisurata, non è
limitata al danno corrispondente al mancato pagamento dell'imposta, ma
va riferita ad ogni aspetto dell'interesse pubblico al puntuale
adempimento di tutti gli obblighi tributari. Nella specie, la denuncia
del sostituto d'imposta ha anche lo scopo di consentire l'esatta
tassazione dei redditi del contribuente sostituito, redditi di cui
l'omissione della dichiarazione rende problematico l'accertamento: si
giustificherebbe, perciò, il rigore che il decreto usa
indiscriminatamente per ogni specie di omissione.
D'altra parte, l'art. 54 del decreto contiene i principi per la
determinazione in concreto della pena pecuniaria, che fanno riferimento
alla gravità del danno e alla personalità dell'autore. Di tal ché la
Commissione aveva la possibilità di differenziare in concreto la
sanzione per il caso di semplice omissione formale, evitando una
censura che il decreto non meritava. Secondo l'Avvocatura, infatti,
appartiene alla discrezionalità del legislatore la scelta fra la
comminazione in astratto di pene diverse a seconda della gravità delle
violazioni, o l'affidamento della differenziazione alla concreta
irrogazione della pena attraverso il gioco di circostanze.
2. - Con ordinanza 7 maggio 1979 la Commissione tributaria di primo
grado di Bassano del Grappa aveva ordinato la sospensione del processo
promosso con ricorso 14 novembre 1977 dal dr. Luciano Bresolin, nella
sua qualità di Curatore della Ditta Bosio Carlo - Camiceria Carlo's,
già corrente in Bassano del Grappa, dichiarata fallita con sentenza 9
febbraio 1977 dal Tribunale locale.
Il dr. Bresolin si era opposto all'accertamento notificatogli dal
locale Ufficio II.DD. il 12 settembre precedente, per avere egli omesso
di effettuare e versare la ritenuta di acconto su parte degli
emolumenti corrisposti a vari professionisti nell'anno 1974, e
all'irrogazione di ben cinque conseguenti sanzioni, di cui due per
violazioni dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e tre per
infrazioni agli artt. 92 e 95 del d.P.R. stessa data n. 602.
Il Giudice Tributario, rilevando che ambo i decreti erano stati
emanati dal Governo sulla base della legge di delegazione 9 ottobre
1971 n. 825, e precisamente, per quanto riguardava gli articoli
impugnati, in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge
stessa, osservava che in detta norma non esistevano per il Governo
precisi punti di riferimento. Infatti, secondo l'ordinanza, se da un
lato il legislatore aveva prescritto "la migliore commisurazione delle
sanzioni alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle
violazioni", dall'altro, però, non sarebbe stato dettato alcun
criterio direttivo per realizzare la detta finalità. E poiché la
stessa Commissione Tributaria aveva già investito questa Corte di
identica questione con precedente ordinanza n. 213/77, decideva di
sospendere il giudizio attuale in attesa che la Corte si pronunciasse
sulla questione già sollevata.
Questa Corte, però, con la già citata sentenza n. 310/83, aveva
restituito gli atti affinché la rilevanza fosse rivalutata in
relazione alla l. 12 febbraio 1983 n. 27. La Commissione riprendeva
allora il giudizio e, constatato che il ricorrente non aveva utilizzato
la normativa predetta, con ord. 19 marzo 1984 (n. 850/84) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. n.
600/1973 e degli artt. 92 e 95 del d.P.R. n. 602 del 1973; e ciò in
quanto l'art. 10, comma secondo, n. 11 della legge delega, sulla base
del quale quegli articoli erano stati emanati dal Governo, non era
compatibile, per i motivi sopra enunciati, con gli artt. 23 e 76 Cost.
Interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che
chiedeva dichiararsi l'infondatezza della sollevata questione.
Nell'ampio e motivato atto d'intervento l'Avvocatura rilevava che,
a parte quanto dedotto dalla Commissione in ordine alle sanzioni penali
che, non essendo oggetto del giudizio, rendevano quella parte
irrilevante, il Giudice a quo avrebbe preso in esame solo alcuni dei
criteri dettati dal legislatore, finendo così per avere una visione
incompleta e fuorviante del problema. Infatti, precetti e sanzioni,
lungi dall'essere rimessi all'arbitrio del legislatore delegato, sono
già presenti, quanto ai primi, nelle norme sui tributi nuovi, o
riformati e, quanto alle seconde, in quelle stabilite in via generale
dall'ordinamento tributario.
Ne consegue che la discrezionalità concessa al Governo è ben
circoscritta alla scelta dei precetti da sanzionare e a quella fra le
varie sanzioni predeterminate: il tutto poi subordinato alla necessità
della prescritta commisurazione tra entità della violazione e gravità
della sanzione.
3. - Pressoché identiche a quelle appena riferite sono le
questioni che risollevava la Commissione Tributaria di primo grado di
Belluno con ordinanza 15 marzo 1984, dopo avere accertato - a seguito
della richiamata sentenza n. 310/1983 di questa Corte - che il
contribuente non si era avvalso della normativa di sanatoria, e che
perciò le eccezioni prospettate con la precedente ordinanza 6 marzo
1981 erano da ritenersi tuttora rilevanti sotto i profili segnalati.
Esse avevano avuto origine dal ricorso proposto dalla Latteria
Turnaria Cooperativa di Frontin, in comune di Trichiana (BL) avverso
l'avviso di accertamento 6 maggio 1980 dell'Ufficio locale II.DD. che,
contestando la mancata presentazione della dichiarazione mod. 770
relativa al 1977, aveva irrogato una pena pecuniaria di Lit. 797.000,
pari al doppio importo delle ritenute I.R.P.E.F. dovute dalla
Latteria, quale sostituto d'imposta relativa alla retribuzione
corrisposta ad un dipendente. La ricorrente sosteneva di avere
regolarmente provveduto alle ritenute mensili, che aveva puntualmente
versato, come risultava dai 12 bollettini di versamento trasmessi in
risposta ad un questionario inviato dall'Ufficio; l'omessa
presentazione del modello 770 era dovuta ad erronea interpretazione
della legge da parte dell'Associazione Cooperativa che aveva assunto
l'incarico di provvedervi; anche qui, in altri termini, una infrazione
puramente formale.
Nella motivazione l'ordinanza di remissione denunziava la
violazione dell'art. 76 della Costituzione da parte dell'art. 10 n. 11
della legge n. 825 del 1971 nonché un eccesso di delega in cui sarebbe
incorso il d.P.R. n. 600 del 1973, il cui art. 47 non risulterebbe
conformato alla migliore commisurazione delle sanzioni alla effettiva
entità oggettiva e soggettiva delle infrazioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniva anche in
questo, come già nel precedente giudizio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato che, ribadendo i precedenti
rilievi, chiedeva declaratoria d'infondatezza. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Commissione Tributaria di Bassano del
Grappa, di cui al n. 2 della narrativa, pur impugnando norme emanate
dal legislatore delegato, in realtà rivolge censura d'illegittimità
costituzionale esclusivamente e direttamente all'art. 10, comma
secondo, n. 11 della legge di delegazione 9 ottobre 1971 n. 825, per
asserita incompatibilità nei confronti degli artt. 23 e 76 Cost..
Afferma, infatti, testualmente l'ordinanza che i decreti delegati
"visti a monte, cioè in rapporto alla legge di delegazione n. 825/71,
art. 10, punto 11, vanno censurati perché tale legge appare viziata di
validità costituzionale".
La Corte, tuttavia, non prende in considerazione le non poche
censure riguardanti le pene detentive, perché manifestamente eccedenti
i limiti di rilevanza propri della questione proposta: gli articoli dei
decreti delegati, infatti che, per il detto rapporto con la legge
delega, sono stati impugnati, riguardano esclusivamente sanzioni
amministrative pecuniarie.
Analoga questione propone anche la Commissione Tributaria di
Belluno.
Tutto ciò precisato, deve dirsi che la sollevata questione non è
fondata.
È da escludersi, infatti, che - come sostiene il giudice
tributario - la delega in parola possa essere addirittura definita "in
bianco" perché attribuirebbe al potere delegato "un illimitato potere
di scelta dei tipi di sanzione utilizzabili per punire gli illeciti, e
di classificazione dei fatti cui estende l'applicazione": e ciò, in
quanto indeterminati o assenti sarebbero i criteri direttivi.
Come questa Corte ha rilevato in sentenza n. 111/1986, occorre
guardarsi da prospettive particolari che, avulse dal contesto del
complesso generale del sistema, danno un concetto erroneo e riduttivo
dei principi fissati dal legislatore delegante. Questi, infatti, ha
assegnato al potere delegato un compito ben preciso, consistente
nell'adeguazione della preesistente disciplina delle sanzioni
tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava. Ma non è vero
che nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella delle sanzioni
da adottare il legislatore delegante non abbia indicato criteri e non
abbia posto limiti al Governo. Quelle scelte, infatti, restano
subordinate ad un preciso criterio indicato nella delega: quello,
cioè, di commisurare e graduare le sanzioni alla entità delle
violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della
situazione preesistente; e ciò nella prospettiva di un perfezionamento
del sistema sanzionatorio.
Costretto, pertanto, fra scelte obbligate su oggetti predeterminati
e precisi criteri di scelta, non si può affermare che il legislatore
delegato non abbia la strada segnata da principi e criteri direttivi:
giusta le indicazioni del dettato costituzionale.
Deve dirsi, infine, che inconferente è il riferimento all'art. 23
Cost., essendo pacifico, per la stessa ordinanza di rimessione, che le
prestazioni di cui ivi si parla sono nella specie stabilite per legge.
2. - Con le ordinanze delle Commissioni Tributarie di Imperia e di
Belluno si lamenta, ancora, che l'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 600, non abbia rispettato i principi e i criteri dettati
dall'art.10, comma secondo, n. 11 della legge delega più volte citata,
per tal modo violando gli artt. 76 e 77 Cost. La Commissione di Imperia
fa inoltre riferimento all'art. 55 del d.P.R. n. 600 che violerebbe la
legge di delegazione e si porrebbe anche in contrasto con l'art. 3
Cost. La situazione di fatto è comune alle due ordinanze ed è
rappresentata dalla mancata presentazione della dichiarazione di
sostituto d'imposta, relativa all'I.R.P.E.F., sul mod. 770, nonostante
fossero state effettuate le ritenute, tuttavia regolarmente versate
all'erario.
Sostengono i remittenti che le sanzioni previste per siffatte
situazioni violerebbero i criteri dettati dal citato articolo della
legge delega perché, lungi dal commisurare le sanzioni stesse alla
effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni, il
legislatore delegato avrebbe comminato una non diversificata sanzione
tanto per il caso in esame quanto per quello in cui la ritenuta
d'acconto non fosse stata effettuata o, se effettuata, non fosse stata
versata.
Rilievo che, per verità, sembrerebbe prima facie avere un qualche
fondamento, quando però non si rifletta alla ratio cui sono ispirati
gli obblighi che la legge impone al sostituto d'imposta.
La dichiarazione, infatti, prevista nel mod. 770, non mira soltanto
ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al
sostituito, ma ha altresì valore cognitivo, in quanto consente agli
uffici di apprendere che il sostituito possiede fonti di reddito,
mettendoli conseguentemente in grado di verificare l'esistenza e
l'entità delle dichiarazioni che egli a sua volta è obbligato a
rendere, ed eventualmente a procedere agli accertamenti del caso.
Sotto questo riguardo, quindi, non si tratta - come si sostiene -
di una mera violazione formale, ché anzi essa riveste un notevole
rilievo sostanziale, tale da corrispondere ai principi di adeguata
commisurazione in relazione alla situazione di pericolo che l'omissione
viene a determinare per gli interessi dell'Erario. Peraltro, il giudice
tributario ben può tenere conto, nella determinazione della pena in
concreto, anche dei principi dettati dall'art. 54 dello stesso decreto
che fa riferimento alla gravità del danno o del pericolo e alla
personalità dell'autore.
3. - Quanto, infine, alla questione concernente l'impugnazione
dell'art. 55 del decreto in esame, sollevata soltanto dalla Commissione
Tributaria di Imperia, con riferimento all'art. 3 Cost., deve rilevarsi
che il giudice tributario non ha speso una sola parola per
giustificarne la rilevanza in ordine al caso di specie: tanto più che
non spiega né se né come si renderebbero applicabili alla specie i
benefici previsti dal terzo comma, dell'art. 55, ove questa Corte li
giudicasse estensibili oltre l'ipotesi ivi prevista.
La questione, pertanto, così come proposta è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 47 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 92 e 95 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, questione promossa dalle Commissioni Tributarie di Bassano del
Grappa (r.o. n. 850/84) e di Belluno (r.o. n. 859/84);
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione
ed in relazione all'art. 10, comma secondo, n. 11 della legge 9 ottobre
1971, n. 825, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalle
Commissioni Tributarie di Imperia (r. o. n. 524/84) e di Belluno (r.o.
n. 859/84);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
di Imperia (r.o. 524/84).
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte