Sentenza n. 128/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1987 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 26 maggio
1984 n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti
d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983) e della legge 9 ottobre
1974 n. 632 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra
la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma
il 18 gennaio 1973), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre
1985 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Sciacca
Antonino, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima s.s. dell'anno
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 26 novembre
1984, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della
legge 26 maggio 1984, n. 225, in relazione agli artt. 31 e 27, terzo
co., Cost., nella parte in cui, ratificando il relativo trattato,
ammette l'estradizione del minore verso gli Stati Uniti, anche per
gli Stati nei quali la condizione minorile non è tutelata come nel
sistema italiano. Questa Corte, con sentenza n. 220 del 1985
dichiarava inammissibile la questione stessa ritenendo che il quesito
fosse astratto e che la Corte di Cassazione, agli effetti della
rilevanza, non avesse preso in esame la disciplina del processo
penale minorile nello Stato di New York né la situazione anche di
diritto sostanziale ivi riservata ai minorenni, dato che
l'estradizione veniva richiesta per lo Stato predetto.
2. - Con ordinanza 22 novembre 1985 la Corte di Cassazione
risollevava la questione di legittimità costituzionale della legge
26 maggio 1984, n. 225, ratificatrice del detto trattato di
estradizione Italia-U.S.A. investendo questa volta anche la legge 9
ottobre 1974, n. 632 che ratificava il precedente trattato
Italia-U.S.A. firmato a Roma il 18 gennaio 1973; il tutto sempre in
relazione agli artt. 31 e 27, terzo co. Cost., e nella parte in cui
tali trattati consentono l'estradizione del minore anche in quegli
Stati della Confederazione nei quali la minore età è diversamente
fissata o diversamente tutelata dal sistema italiano.
Al riguardo, la Corte di Cassazione faceva questa volta
riferimento ad un documento contenuto nel fascicolo degli atti
processuali allegati, che dichiarava di considerare probante alla
stregua di una pubblicazione scientifica o di una raccolta commentata
di leggi e responsi giurisprudenziali; si tratta precisamente della
relazione del District Attorney della Contea di Qeens della città e
Stato di New York, autenticata dal Segretario di Stato.
Da tale relazione risulta come nell'ordinamento di quello Stato il
trattamento dei minori trovi una sua collocazione particolare non
già in sede di cognizione sibbene in sede di applicazione della pena
e delle misure alternative, in fase, cioè, di esecuzione.
Dal che discenderebbe la prima divergenza dal sistema italiano
nella evidente inscindibile correlazione sostanziale e processuale,
posto che il problema del giudizio sul minore non è soltanto di
indulgenza o di metodo di recupero sociale, ma di imputabilità.
Nel sistema italiano la condizione del minore è prima di tutto un
interrogativo intorno alla sua capacità d'intendere e di volere e
quindi sulla sua idoneità ad essere soggetto attivo e responsabile
del rapporto processuale e destinatario utile d'un monito punitivo.
Rinunziare a questo principio della "non presunzione"
d'imputabilità (il quale si contrappone alla presunzione inversa,
che sussiste per l'imputato maggiorenne, del quale la carenza di
capacità d'intendere e di volere va dimostrata con riferimento a
cause eccezionali e singolari) significherebbe, per uno Stato che
abbia fra i suoi cardini costituzionali la tutela dell'età del
minore, una grave lesione della sua sovranità statutaria.
La seconda notevole differenza fra il sistema dello Stato
confederato e quello italiano, starebbe nell'ambivalenza della
condizione psichica del minore; fra i sedici e i diciannove anni
nello Stato di New York si è minori per i reati minori, ma si è
adulti per i reati di sangue e violenza e per quelli commessi con
armi o attinenti alle armi. Il che rappresenterebbe una vulnerazione
del principio proprio del sistema italiano, secondo il quale la
capacità d'intendere e di volere è un tutto inscindibile che
attiene alle strutture psichiche del soggetto e che non si atteggia
in modo variabile secondo la gravità dei fatti.
3 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto, ma fuori
termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato. Considerato in diritto
1. - La Corte di Cassazione ripropone correttamente il quesito di
cui alla precedente ordinanza. L'attuale provvedimento, infatti, fa
ora riferimento alle disposizioni che regolano nello Stato di New
York il trattamento processuale del minore che delinque, richiamando
la relazione del District Attorney allegata al fascicolo d'ufficio, e
ne mette in luce gli aspetti che ritiene incompatibili con i principi
della nostra Costituzione. Del resto, le disposizioni della legge
processuale statale, che il District Attorney commenta, sono poi
riportate nello stesso fascicolo con l'attestazione di autentica del
Senato degli Stati Uniti, talché il riferimento poteva essere
operato direttamente ad esse.
Con l'attuale ordinanza, poi, la Corte rimettente, oltre al
Trattato di estradizione in vigore, impugna altresì la l. 9 ottobre
1974, n. 632 che ratificava il precedente Trattato Italia-U.S.A.
firmato a Roma il 18 gennaio 1973.
Solo ora è, perciò, possibile procedere al giudizio di merito,
non potendo avere nessuna rilevanza che gli aspetti di diritto
comparato, che l'ordinanza mette adesso perspicuamente in luce, già
figurassero, benché non richiamati, negli atti del procedimento di
estradizione. Questa Corte ha più volte ribadito che gli elementi
che sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal
contesto della motivazione dell'ordinanza stessa, e non possono
essere indicati nemmeno per relationem. Mentre la precedente
ordinanza non li aveva né richiamati né discussi, limitando la
motivazione a dissertare, in polemica con il Procuratore Generale,
sul valore programmatico dell'art. 31 Cost.
2. - La questione, così come ora prospettata, è fondata. Nessun
problema per quanto è genericamente previsto in ordine all'età: lo
Sciacca, interessato alla procedura di estradizione, aveva anni
sedici e mesi dieci al momento della commissione dei fatti, e perciò
è considerato minore, così come sarebbe stato nel nostro
ordinamento. Deve, anzi, rilevarsi che, quanto all'età, l'imputato
è avvantaggiato, dato che, per il titolo U, art.720- 10 n.1, del
codice processuale penale dello Stato in parola, l'imputabilità
diminuita ha inizio con il sedicesimo anno, anziché con il
quattordicesimo (art. 98 cod. pen. it.), e perdura fino ai diciannove
anni non compiuti, mentre nel nostro ordinamento si ferma al
diciottesimo anno (art. 98 cit.).
Tuttavia, nello Stato di New York non tutti i minori che
delinquono hanno diritto ad essere considerati delinquenti minorili
(art. 720-10 cit., n. 2). Se la condanna riguarda un delitto di
categoria A-1 o A-2, il minore perde tale diritto e viene trattato
come adulto. Si parla di condanna perché il trattamento particolare
per i minori ha inizio soltanto in fase esecutiva, dove la condanna
inflitta al minore viene sostituita da un cd. "accertamento
applicabile al delinquente minorile".
Ciò significa, in altri termini, che la fase del giudizio è
comune tanto ad adulti quanto a minori, e che l'imputabilità è
presunta per entrambi. Soltanto dopo la sentenza di condanna, se il
minore ultrasedicenne ed infradiciannovenne non risulterà avere
commesso uno dei reati delle più gravi categorie, sarà ammesso al
trattamento particolare e la condanna verrà sostituita dal predetto
"accertamento applicabile al delinquente minorile".
Antony Sciacca è accusato, fra l'altro, di due omicidi di secondo
grado che, ai sensi dell'art. 125-25, sono delitti di categoria A-1.
Non solo, ma fra le plurime imputazioni che la giuria gli ha mosso
nel capo d'accusa, vi sono anche quelle di "rapina di primo grado"
(due capi), "tentata rapina di primo grado" (due capi), e "possesso
illecito di arma, di secondo grado": reati tutti rientranti nella
categoria dei così detti "delitti a mano armata", i quali pure,
indipendentemente dall'omicidio di secondo grado, privano il minore
del trattamento di delinquente minorile (articolo 720-10, comma 2,
par. a), sub par. ii), dir. proc. pen. Stato di New York).
Solo nel caso in cui il minore, commettendo i reati assieme ad
altri, avesse avuto nei fatti minima partecipazione, potrebbe
ugualmente godere del particolare trattamento nonostante la gravità
dei reati. Ma lo Sciacca risulta dall'imputazione essere proprio
l'autore dello sparo che cagionò la morte, e non è quindi
prevedibile che la sua partecipazione venga considerata di secondaria
importanza: tanto asserisce, del resto, nella sua relazione lo stesso
District Attorney.
La conseguenza della esposta situazione giuridica è ormai
manifesta.
Lo Sciacca non godrebbe di alcuna particolare tutela nello Stato
di New York a causa della sua minore età. Egli verrebbe giudicato
dagli organi giudiziari ordinari come se fosse adulto, e la sua
imputabilità verrebbe presunta senza alcun previo accertamento.
Nella successiva fase esecutiva non avrà la speciale procedura e il
particolare trattamento penitenziario previsto per i minori, ma sarà
associato agli ordinari e severi Istituti di pena propri dei
delinquenti adulti.
3. - Quanto sopra non può essere ritenuto compatibile con i
principi che regolano nella Costituzione della nostra Repubblica la
tutela della gioventù. Già il fatto che l'infradiciottenne
ultrasedicenne venga considerato imputabile tout court rappresenta
una grave deroga al nostro ordinamento, tale da incidere addirittura
sopra più generali guarentigie costituzionali rispetto a quelle
proprie dei minori. L'art. 98, primo co., cod. pen. esclude
l'imputabilità del minore degli anni diciotto, se prima non si
dimostri che è capace d'intendere e di volere. Nello Stato di New
York, invece, la presunzione d'imputabilità espone il minore al
rischio di subire processo e condanna penale nonostante l'incapacità
d'intendere e di volere: il che significa che, nei casi più gravi,
essendo privato dell'accertamento applicabile nel caso di delinquenza
minorile, sarà soggetto altresì all'espiazione della pena negli
Istituti penitenziari, nonostante possa non essersi reso conto di
quanto commetteva, o non avere avuto sufficiente volontà per
resistere agli impulsi criminogeni, e perciò nemmeno capacità
psichica per recepire il contenuto rieducativo della pena.
Appare evidente che tutto questo, prima che nei riguardi dell'art.
31, mostra incompatibilità ancora più radicale e ancora più a
monte, e cioè in relazione ai commi primo e terzo dell'art. 27 Cost.
Deve escludersi, infatti, la personalità della responsabilità
penale, sancita dal primo comma dell'art. 27 Cost., in chi non abbia
capacità d'intendere e di volere. Parte della dottrina penalistica
(peraltro, non più prevalente) nutre ancora dubbi che il principio
citato presupponga anche la colpevolezza (ma non invece, chi ritiene
che, nonostante la diversa collocazione nel codice penale, sussista
uno stretto rapporto fra imputabilità e colpevolezza): certamente,
però, nessuno dubita che la personalità della responsabilità
penale postuli la capacità d'intendere e di volere quel certo
comportamento cui è collegata l'offesa. Anche la cosidetta
"responsabilità oggettiva", infatti, tuttora contemplata dal codice
penale sostanziale vigente, presuppone alla base quanto meno la
coscienza e volontà degli atti da cui scaturisce l'evento-contenuto
del reato.
Né la pena può "tendere alla rieducazione del condannato", come
esige il terzo comma dello stesso articolo, se questi non è in grado
d'intenderne il contenuto rieducativo, né di volere la sua stessa
risocializzazione.
Basterebbe già questo, perciò, per escludere che la sorte
assicurata al minore delinquente nello Stato di New York sia
compatibile con i principi fondamentali della penale responsabilità
e della funzione della pena contemplati dalla nostra Costituzione.
Ma questa Corte si è già ampiamente pronunziata anche circa il
valore che assume l'ultimo comma dell'art. 31
Cost., per il quale la tutela dei minori si pone tra gli interessi
costituzionalmente garantiti (sent. n. 25 del 1965;
16 e 17 del 1981; 222 del 1983). Già nella prima delle citate
sentenze la Corte aveva rilevato che la particolare
struttura della giustizia minorile "è diretta in modo specifico alla
ricerca delle forme più adatte per la rieducazione
dei minorenni". Successivamente, poi, la Corte si è esplicitamente
richiamata alla "necessità di valutazioni del giudice
fondate su prognosi individualizzate in ordine alle prospettive di
recupero del minore deviante", questo essendo
"l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento
nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost." (sent. n. 46
del 1978 e 222 del 1983). A tale scopo, la Corte ha indicato
l'inderogabile necessità che il minore sia sottoposto al giudizio di
un collegio giudicante dalla "particolare struttura composto, accanto
ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale,
scelti fra i cultori della biologia, psichiatria, antropologia
criminale, pedagogia, psicologia", e che a lui sieno attribuite "le
peculiari garenzie che assistono l'imputato nell'iter processuale
davanti all'organo specializzato". Tanto che, per adeguare
definitivamente il processo minorile alla linea dei principi
costituzionali, la Corte ha ritenuta ormai carente di giustificazione
la residua deroga alla competenza dei Tribunali minorili, che
consentiva di processare i minori davanti ai giudici ordinari, quando
alla commissione del delitto avevano partecipato maggiorenni.
Conseguentemente la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità
costituzionale della residua parte dell'art. 9 d.l. n. 1404 del 1934.
Senza dire che la disposizione normativa dello Stato di New York
che, per i delitti più gravi, non riconosce ai minorenni il diritto
di trattamento processuale e sostanziale previsto per i delinquenti
minori di età è in aperta contraddizione anche nei confronti
dell'art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966,
che l'Italia ha ratificato con l. 25 ottobre 1977, n. 881. Secondo il
citato articolo la procedura penale applicabile ai minorenni dovrà
tener conto, senza distinzioni, della loro età e dell'interesse a
promuovere la loro rieducazione.
4. - Il trattato di estradizione 13 ottobre 1983 porta all'art.
XXIV n. 3 una norma transitoria, per la quale le pratiche di
estradizione in corso al momento dell'entrata in vigore del trattato
restano regolate dal trattato precedente.
Il trattato attualmente vigente è entrato in vigore con lo
scambio delle ratifiche: e perciò, in data sicuramente successiva
all'entrata in vigore della legge di ratifica 26 maggio 1984, n. 225
che è avvenuta il giorno successivo. La procedura di estradizione
concernente il minore Sciacca si è iniziata con richiesta
dell'ottobre 1982, e quindi essa era già in corso quando l'attuale
trattato entrava in vigore.
Ne discende che il Trattato applicabile è soltanto quello firmato
a Roma il 18 gennaio 1973 fra Italia e U.S.A., ratificato dall'Italia
con l. 9 ottobre 1974, n. 632: sono le norme di quest'ultimo,
pertanto, che vanno esaminate sul punto, per valutarne la
compatibilità con i principi sopra enunciati. Orbene, la sola norma
che contempli l'estradizione dei minori è l'art. VIII, il quale
dispone che, qualora la Parte richiesta ritenga che "l'estradizione
sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione del
minore, può raccomandare alla Parte richiedente di revocare la
domanda di estradizione, precisandone le ragioni".
Tutta la tutela del minore, contenuta nel trattato, è dunque
affidata ad una "raccomandazione" dipendente dai poteri discrezionali
dell'Esecutivo, e perciò soltanto eventuale: alla quale, peraltro,
corrisponde pari discrezionalità della Parte richiedente, che non è
obbligata a tenerne conto.
Ma, nella specie, come si è visto, la consegna del minore alla
giustizia dello Stato interessato alla richiesta porrebbe il giovane
al di fuori delle garenzie che a cittadini e residenti assicura la
Costituzione della Repubblica italiana.
L'illegittimità costituzionale della legge di ratifica, nella
parte in cui consente l'estradizione del minore anche nelle
denunziate situazioni, dev'essere, perciò, dichiarata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n.
632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di
estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio
1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed
infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte
richiedente non lo considera minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte