Sentenza n. 128/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 266/1993
- art. 1legge 421/1992
citata
- art. 76legge 421/1992
- art. 117legge 421/1992
- art. 118legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo
comma, lettere b) e d), 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, recante "Riordinamento del Ministero della sanità, a norma
dell'art. 1, primo comma, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421", promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 1
settembre 1993, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto
al n. 50 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avv. dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 1 settembre 1993 la Regione
Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei
confronti degli artt. 1, terzo comma, lett. b) (limitatamente alle
parole "verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti
dalle Regioni"); 1, terzo comma, lett. d); 5 e 6 (nella parte in cui
prevede come organi periferici del Ministero della sanità gli uffici
veterinari per gli adempimenti CEE) del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, recante "Riordinamento del Ministero della sanità, a
norma dell'art. 1, primo comma, lett. h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421", per violazione degli artt. 76, 117, 118, e dei commi
secondo e terzo della VIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione.
Nel ricorso si premette che l'art. 1, primo comma, lett. h), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), ha delegato il Governo ad "emanare, per rendere piene
ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni e alle
Province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e
coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello
Stato per la sanità pubblica" e che, in attuazione di tale delega,
è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
La Regione ricorrente afferma che tale decreto, anziché "rendere
piene ed effettive" le funzioni delle Regioni, ha di fatto ampliato
le attribuzioni del Ministero e degli istituti da esso dipendenti,
invadendo la sfera di competenza costituzionale attribuita alle
Regioni e ponendosi, di conseguenza, in contrasto con gli artt. 117 e
118 della Costituzione, nonché con i criteri direttivi della delega,
conferita con l'art. 1, primo comma, lett. h), della legge n. 421 del
1992.
2. - In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la lesione
lamentata verrebbe a derivare dall'art. 1, terzo comma, lett. b), del
decreto n. 266, ove si attribuisce al Ministero della sanità una
funzione di "verifica comparativa dei costi e dei risultati
conseguiti dalle Regioni", funzione destinata a consentire un
controllo statale non previsto dalla Costituzione sull'attività
sanitaria delle stesse Regioni.
In secondo luogo, l'art. 1, terzo comma, lett. d), del decreto
legislativo n. 266, nel definire le funzioni del Ministero della
sanità con espressioni estremamente generiche ("sanità pubblica,
sanità pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti"),
non avrebbe attuato in modo corretto la direttiva contenuta nell'art.
1, primo comma, lett. h), della legge di delegazione n. 421, ove si
stabilisce che al Ministero spettano, oltre alle funzioni di
indirizzo e coordinamento, solo le ulteriori "funzioni attribuite
dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica". La legge delega
esigerebbe, infatti, che le ulteriori funzioni appartenenti al
Ministero della sanità, oltre a quella di indirizzo e coordinamento,
siano specificamente identificate dalle leggi dello Stato che volta a
volta ne attribuiscono l'esercizio al Ministero, mentre questo non si
verificherebbe nella norma impugnata a causa della vaghezza e della
genericità del suo contenuto.
In terzo luogo, la Regione rileva che l'art. 5 del decreto
legislativo n. 266 prevede l'istituzione di una Agenzia statale per i
servizi sanitari regionali, dotata di personalità giuridica,
sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità e destinata a
svolgere compiti di "supporto delle attività regionali, di
valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi
ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella
gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di
trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia
sanitaria". Secondo la ricorrente, anche in questo caso saremmo in
presenza di vere e proprie funzioni di controllo sull'attività delle
amministrazioni regionali in materia sanitaria, funzioni affidate ad
un organismo statale e che, non trovando fondamento nella disciplina
costituzionale relativa ai controlli dello Stato sulle Regioni,
sarebbero in grado di ledere gravemente le attribuzioni regionali.
Inoltre, l'attività di controllo relativa alla valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini
verrebbe a duplicare l'attività di controllo attribuita (anch'essa
illegittimamente) al Ministero della sanità dall'art. 1, comma
terzo, lett. b).
Infine, passando ad esaminare l'art. 6 del decreto legislativo in
questione, la Regione sottolinea che tale norma prevede come organi
periferici del Ministero della sanità, tra gli altri, gli "uffici
veterinari per gli adempimenti CEE". Tale previsione ricalca quella
già espressa nel decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27
(Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione
della legislazione veterinaria e zootecnica) e nel decreto del
Ministro della sanità 18 febbraio 1993 (Determinazione di funzioni e
compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità), atti
impugnati dalla stessa Regione davanti a questa Corte rispettivamente
con il ricorso n. 18 del 1993 e con il ricorso per conflitto di
attribuzioni n. 14 del 1993.
Sostiene in proposito la ricorrente che - come già accaduto con
il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e con il decreto del
Ministro della sanità del 18 febbraio 1993 - anche l'art. 6 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elencando tra gli organi
periferici del Ministero della sanità gli "uffici veterinari per gli
adempimenti CEE", avrebbe determinato una riappropriazione da parte
dello Stato di funzioni amministrative già trasferite e spettanti
alla sfera regionale.
Dopo aver ricordato che l'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, ha trasferito interamente alla competenza regionale le funzioni
in materia di controllo e vigilanza veterinaria - mentre l'art. 30
dello stesso d.P.R. n. 616 ha riservato allo Stato soltanto le
funzioni concernenti "i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera" - la Regione
Lombardia sottolinea che, in relazione ai residui compiti di
profilassi internazionale in materia veterinaria, lo Stato ha
conservato un apparato periferico costituito dagli uffici veterinari
di confine, di dogana interna, di porto e di aeroporto di cui al
d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614. Senonché il decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 27, nel disciplinare i controlli veterinari interni
in conformità alle direttive comunitarie, avrebbe attribuito a
taluni dei ricordati uffici statali - ribattezzati "uffici veterinari
del Ministero della sanità per gli adempimenti degli obblighi
comunitari" - competenze di vigilanza e di controllo veterinario
spettanti alle Regioni, dal momento che le attività di tali uffici
non avrebbero alcun riferimento con i rapporti internazionali, ma
realizzerebbero, nel quadro della normativa comunitaria, forme di
controllo interno sul rispetto della legislazione veterinaria. A sua
volta, l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
menzionando gli "uffici per gli adempimenti CEE" distintamente dagli
"uffici veterinari di confine, porto e aeroporto", renderebbe
evidente come si sia inteso creare uffici periferici del Ministero
distinti e con competenze diverse rispetto agli uffici disciplinati
dal d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614. Il Governo avrebbe così tentato -
in violazione dei criteri espressi nella delega conferita con l'art.
1, primo comma, lett. h), della legge n. 421 del 1992 nonché in
violazione degli artt. 117, 118 e VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione - di ampliare e potenziare l'apparato
periferico del Ministero della sanità, le cui originarie funzioni di
profilassi internazionale veterinaria risulterebbero ridotte per
effetto della realizzazione del mercato unico e del conseguente
abbattimento delle frontiere fra gli Stati della Comunità.
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
Nella memoria di costituzione si afferma preliminarmente che il
decreto impugnato non avrebbe vanificato il fine indicato dalla legge
di delegazione in ordine all'esigenza di garantire pienezza ed
effettività delle funzioni regionali in materia sanitaria, dal
momento che le competenze statali sarebbero state delineate nel
rispetto di tale direttiva, pur senza, di contro, ignorare le
peculiarità che verrebbero a connotare in termini più ristretti
l'autonomia regionale in questo settore. In particolare, l'Avvocatura
rileva che - anche in base alla giurisprudenza della Corte
costituzionale - l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sebbene
compresa nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione, non si
risolverebbe in una materia pienamente assimilabile agli altri
settori di competenza regionale e ciò sia per la particolare
intensità dei limiti cui sono in tal campo sottoposte la
legislazione e l'amministrazione regionali, sia per le peculiari
forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia
per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce fra le
varie specie di enti ed organismi cooperanti ed interagenti nella
materia medesima.
Sarebbero, pertanto, infondate le censure indirizzate nei
confronti dell'art. 1, terzo comma, lett. b), del decreto legislativo
n. 266, in connessione con l'art. 5 dello stesso decreto. Tali
disposizioni non implicherebbero, infatti, l'istituzione di nuovi
controlli sulla attività e sugli atti delle Regioni, mentre, di
contro, in materia di assistenza sanitaria, l'autonomia regionale
risulta subordinata al rispetto di livelli delle prestazioni che
vanno assicurati con uniformità su tutto il territorio nazionale, a
garanzia del diritto alla salute e delle compatibilità della spesa
pubblica.
Priva di consistenza sarebbe anche la censura proposta contro la
lett. d) dell'art. 1, terzo comma, del decreto impugnato. Al riguardo
l'Avvocatura ricorda che la legge delegante n. 421 del 1992 ha
espressamente riservato al Ministero le funzioni attribuite dalle
leggi dello Stato per la sanità pubblica, mentre per quanto riguarda
il settore della "nutrizione ed igiene degli alimenti", non
esisterebbero argomenti per dubitare della sua pertinenza allo Stato.
Infine, con riferimento alla censura formulata nei confronti
dell'art. 6, nella memoria si richiamano le difese già prospettate
nei ricorsi relativi al decreto legislativo n. 27 del 1993 ed al
decreto ministeriale 18 febbraio 1993. In particolare, la difesa
dello Stato contesta che nella precedente disciplina il carattere
statale delle competenze in materia di controlli veterinari potesse
derivare soltanto dal luogo del loro esercizio (posti di confine),
sottolineando di contro come la CEE - al fine di garantire gli Stati
membri da possibili pregiudizi agli interessi sanitari conseguenti
all'apertura delle frontiere interne - abbia introdotto, con apposite
direttive, nuove misure compensative e sostitutive da applicarsi
all'interno dei territori nazionali.
La diversa dislocazione territoriale delle attività richieste
alle autorità degli Stati membri non avrebbe, quindi, mutato la
sostanza delle funzioni in tema di profilassi già spettanti allo
Stato né avrebbe inciso sulle ragioni che tuttora giustificano
l'attribuzione di tali funzioni alla competenza statale.
La Presidenza del Consiglio chiede pertanto alla Corte di
dichiarare infondate le questioni proposte. Considerato in diritto
1. - Formano oggetto dell'impugnativa proposta dalla Regione
Lombardia alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 30
giugno 1993 n. 266 - recante "Riordinamento del Ministero della
sanità, a norma dell'art. 1, comma primo, lett. h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421" - e, in particolare, l'art. 1, comma terzo,
lett. b) (limitatamente alle parole "verifica comparativa dei costi e
dei risultati conseguiti dalle Regioni), l'art. 1, comma terzo, lett.
d), l'art. 5 e l'art. 6.
Tali disposizioni vengono censurate con riferimento agli artt. 76,
117, 118 ed ai commi secondo e terzo dell'VIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione sul presupposto che:
a) l'art. 1, comma terzo, lett. b), nell'attribuire al
Ministero della sanità una funzione di "verifica comparativa dei
costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni", avrebbe introdotto
una forma di controllo sull'attività regionale in materia sanitaria
non prevista dalla Costituzione;
b) l'art. 1, comma terzo, lett. d), nell'attribuire allo stesso
Ministero le funzioni in materia di "sanità pubblica, sanità
pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti", avrebbe
adottato una definizione delle competenze statali non compatibile con
la delega espressa dall'art. 1, primo comma, lett. h), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e suscettibile, pertanto, di invadere la
competenza spettante alle Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118, in
materia di assistenza sanitaria;
c) l'art. 5, nell'istituire una Agenzia per i servizi sanitari
regionali, con compiti di supporto delle attività regionali, di
valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi e di
segnalazione di disfunzioni e sprechi, avrebbe anch'esso introdotto
funzioni di controllo sull'attività regionale non fondate nella
Costituzione e suscettibili di menomare l'autonomia regionale;
d) l'art. 6, nell'elencare tra gli organi periferici del
Ministero della sanità gli uffici veterinari per gli adempimenti
CEE, avrebbe confermato l'esistenza di uffici periferici del
Ministero diversi da quelli di confine, di dogana interna, di porto e
di aeroporto elencati nel d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, affidando
agli stessi funzioni che - in quanto non attinenti alla "sfera dei
rapporti internazionali" e della "profilassi internazionale" (di cui
all'art. 6, comma primo, lett. a), della legge 23 dicembre 1978 n.
833) - risulterebbero già trasferite e, comunque, spettanti alla
competenza regionale.
2. - Le questioni non sono fondate.
Va in primo luogo escluso che le competenze conferite al Ministero
della sanità dall'art. 1, comma primo, lett. b) del decreto
legislativo n. 266 del 1993 in ordine alla "verifica comparativa dei
costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni" - così come le
attribuzioni riconosciute all'Agenzia per i servizi sanitari
regionali dall'art. 5, comma primo, dello stesso decreto in ordine ai
"compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione
comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini
e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle
riserve personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento
dell'innovazione e della sperimentazione in materia sanitaria" -
siano tali da configurare forme di controllo in senso proprio diverse
da quelle delineate in sede costituzionale e, pertanto, suscettibili
di limitare indebitamente l'autonomia regionale.
Le funzioni in esame, anche quando presentano un contenuto di
valutazione dell'attività regionale, non comportano, infatti - a
differenza di quanto accade nell'attività di controllo in senso
tecnico - un riesame di tali attività in vista dell'adozione di
specifiche misure destinate a incidere (anche con effetti
paralizzanti) nella sfera del soggetto controllato, quanto a
raccogliere elementi informativi e di comparazione in grado di
orientare lo Stato (e, in particolare, il Ministero della sanità) ai
fini della determinazione delle scelte di politica sanitaria
nazionale funzionali al miglioramento della qualità dell'assistenza.
Si tratta, dunque, di funzioni collegate a quell'attività di
"coordinamento del sistema informativo sanitario" che viene
richiamato dallo stesso art. 1, primo comma, lett. b) del decreto
legislativo n. 266 tra le competenze statali e che, se pur
strumentali, risultano necessarie sia rispetto al fine
dell'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie sia rispetto ai
compiti riservati allo Stato in tema di programmazione sanitaria, di
determinazione degli "standards" delle prestazioni da assicurare
uniformemente sul territorio nazionale, nonché di distribuzione
della spesa pubblica tra le diverse aree territoriali, alla luce
degli indirizzi fissati, ai fini del riordinamento del Servizio
sanitario nazionale, dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Né si potrebbe, di contro, affermare che tra le funzioni in esame
- assegnate rispettivamente al Ministero ed all'Agenzia - sussista
una sovrapposizione tale da dar adito ad una incompatibilità, una
volta che si tenga presente che le attività di valutazione
comparativa svolte dai due organismi, oltre ad essere orientate su
piani diversi, concorrono ad arricchire e completare il quadro delle
conoscenze utili ai fini delle scelte politiche ed amministrative da
adottare tanto a livello statale che regionale, nel rispetto del
principio di cooperazione tra Stato e Regioni ripetutamente affermato
da questa Corte anche con riferimento al settore in esame (v. sentt.
nn. 356 del 1992; 279 del 1992; 49 del 1991; 338 del 1989).
3. - In secondo luogo va riconosciuta l'infondatezza della censura
formulata nei confronti dell'art. 1, comma terzo, lett. d) del
decreto legislativo in esame, in relazione al fatto che la
genericità delle espressioni adottate con tale disposizione al fine
di individuare le funzioni ministeriali sarebbe tale da violare
l'indirizzo espresso dall'art. 1, comma primo, lett. h), della legge
n. 421 con riferimento alle funzioni da riservare al Ministero della
sanità. Se è vero, infatti, che la norma in questione pecca di
genericità - quando fa riferimento, per individuare le funzioni
riservate allo Stato, alla "sanità pubblica, sanità pubblica
veterinaria, nutrizione ed igiene degli alimenti" - è anche vero che
la stessa non incorre in un eccesso rispetto all'oggetto delimitato
nella legge di delegazione, dove si individua la sfera residuata al
Ministero, oltre che nelle funzioni di indirizzo e coordinamento, in
"tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità
pubblica". Risulta evidente, infatti, che la norma delegata - sia
attraverso il richiamo generico alle funzioni in tema di "sanità
pubblica" sia attraverso la specificazione, nell'ambito di questa
categoria più generale, delle funzioni in tema di "sanità pubblica
veterinaria" e di "nutrizione ed igiene degli alimenti" - non ha
nulla aggiunto o modificato rispetto alla riserva enunciata nella
norma di delegazione, con riferimento alle singole leggi dello Stato
che hanno, di volta in volta, riservato al Ministero funzioni in tema
di sanità pubblica. Mancano, pertanto, i presupposti dell'eccesso di
delega che viene denunciato sotto il profilo in esame.
4. - Infondata si prospetta, infine, la censura formulata nei
confronti dell'art. 6, con riferimento alla conferma, espressa con
tale disposizione, della presenza, nell'apparato periferico del
Ministero della sanità, degli uffici veterinari per gli adempimenti
CEE già istituiti, in attuazione della direttiva CEE 89/608, con il
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 e regolati nelle loro
competenze dal decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1993.
La Regione Lombardia, con tale censura, ricalca sostanzialmente i
motivi di impugnativa già enunciati sia nel ricorso n. 18 del 1993,
proposto avverso alcune norme del decreto legislativo n. 27 del 1993,
sia nel ricorso per conflitto di attribuzioni n. 14 del 1993,
proposto nei confronti del decreto del Ministro della sanità 18
febbraio 1993: ricorsi già decisi da questa Corte con le sentenze
nn. 382 e 458 del 1993.
Con queste sentenze le doglianze prospettate dalla Regione
Lombardia - sotto profili analoghi a quelli enunciati nel ricorso in
esame - sono state disattese in base alla motivazione che: a) pur in
presenza del mercato unico europeo e del superamento dei controlli
doganali di frontiera, l'esistenza di uffici veterinari per gli
adempimenti CEE, come uffici statali, conserva il suo fondamento
nella riserva statale sanzionata dall'art. 6, lett. a) della legge n.
833 del 1978 in tema di "rapporti internazionali" e di "profilassi
internazionale" in materia veterinaria, una volta constatato che le
funzioni conferite agli uffici stessi mirano ad "assicurare, in
rapporto alla Comunità ed agli altri Stati membri, il sistema dei
controlli unitariamente e complessivamente considerato, ed a
garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la
Commissione CEE" (sent. 382 del 1993); b) nell'ambito della
"profilassi internazionale" di cui all'art. 6 lett. a) della legge n.
833, deve ritenersi compreso anche il sistema dei controlli
veterinari disciplinati dalle direttive comunitarie, ove si consideri
che, in relazione alla specialità della materia, la dizione
"internazionale" adottata da questa norma va intesa nel significato
più comprensivo di "esterna al territorio nazionale", venendo così
a includere anche i rapporti tra gli Stati membri della Comunità
(sent. 458 del 1993).
Tali argomentazioni non possono non valere anche rispetto alla
censura in esame, che è riferita, pur nella diversità della
disposizione impugnata, allo stesso oggetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, terzo comma, lett. b); 1, terzo comma, lett. d); 5 e 6
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, primo comma, lett. h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione degli artt. 76,
117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi
secondo e terzo, della Costituzione; questioni sollevate dalla
Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte