Sentenza n. 129/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1968 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b,
del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1967 dal
pretore di Viareggio nel procedimento di esecuzione vertente tra
l'Esattoria comunale di Viareggio e Pallesi Emma, iscritta al n. 201
del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 271 del 24 ottobre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione
del Giudice Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo promosso da
Pallesi Emma, madre dell'esecutato Ongini Paolo, nei confronti
dell'Esattoria comunale di Viareggio, il pretore di quella città, con
ordinanza del 1 marzo 1967, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) in relazione al combinato
disposto degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, ritenendo la
questione rilevante e non manifestamente infondata.
Si assume nell'ordinanza che, sebbene il principio di eguaglianza
debba ritenersi rispettato se norme diverse regolano situazioni
diverse, non potrebbe, tuttavia, il legislatore dettare norme
differenti in relazione alle sole condizioni personali dei cittadini,
in tema di facoltà di agire in giudizio, dato che questa facoltà è
riconosciuta a "tutti e sempre", rispettivamente dagli artt. 24 e 113
della Costituzione.
Il pretore afferma di rendersi conto che la norma denunciata è
preordinata al soddisfacimento di apprezzabili esigenze di sana
amministrazione e di difesa dell'interesse pubblico contro possibili
fraudolenti simulazioni dei debitori di imposta, ma soggiunge che tali
ragioni di politica legislativa non sono sufficenti a sottrarre la
disposizione al sindacato di legittimità costituzionale.
A riguardo rileva che "nel campo dei diritti privati" la legge ha
adottato la limitazione dei mezzi di prova, con l'art. 621 del Codice
di procedura civile, la cui norma discriminatoria troverebbe legittimo
fondamento nell'art. 3 della Costituzione, analogamente a quella
posta, nella materia fiscale, dalle lett. a e c dell'art. 207 del
citato T.U., relativa all'impugnabilità dell'opposizione di terzo, per
la particolare situazione dei beni assoggettati all'esecuzione (lett.
a) e per il particolare rapporto preesistente fra il terzo ed il fisco
(lett. c).
Secondo il pretore accade, invece, in conseguenza dell'applicazione
della norma denunciata che, ove due beni mobili pignorati per
esecuzione fiscale nella casa del debitore di imposta siano rivendicati
l'uno da un terzo e l'altro da un prossimo congiunto del debitore,
soltanto al primo è accordata la tutela giurisdizionale del diritto di
proprietà, che è negata al secondo, in contrasto con le suindicate
norme costituzionali.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 ottobre 1967.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b
del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte
dirette), sollevata dal pretore di Viareggio, è stata già esaminata e
dichiarata non fondata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, la cui violazione, unitamente a quella del
successivo art. 113, è stata posta a base delle attuali censure.
Per ciò che riguarda, pertanto, l'assunta violazione dei primi due
citati articoli della Carta costituzionale, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata, non avendo l'ordinanza di
rimessione addotto, né ravvisando la Corte argomenti che inducano ad
adottare, una diversa soluzione.
La sentenza n. 42 del 1964, escludendo la violazione del diritto di
difesa (art. 24 Cost.), ha aggiunto che la norma denunziata, in quanto
determina l'oggetto sul quale può essere esercitata l'azione esecutiva
dell'esattore, s'inquadra nel sistema delle garanzie patrimoniali
dell'obbligazione tributaria; ha natura sostanziale; trova la sua ratio
nella finalità - riaffermata dalla stessa ordinanza del pretore di
Viareggio - di evitare fraudolenti simulazioni dirette a sottrarsi al
pagamento delle imposte; ed ha il suo fondamento nel potere del
legislatore di determinare i limiti del diritto di proprietà.
Sulla base di tali criteri (ai quali si richiamano le ordinanze nn.
105 e 106 del 1964, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza
della questione anche sotto il profilo testé indicato), la sentenza n.
93 dello stesso anno ha ritenuto insussistente la violazione del
principio di eguaglianza, non considerando né arbitrario né
ingiustificato il fatto che la norma denunziata escluda che
all'esattore possa opporsi un diritto di proprietà su di un bene,
lasciato nella casa di abitazione dal debitore di imposta, da chi sia
con questo legato da un rapporto di parentela o di affinità entro il
terzo grado.
Tali argomenti hanno come comune presupposto la natura sostanziale
della disposizione denunziata, e, dal mometo che siffatta natura non è
contestata neppure nell'ordinanza di rimessione, sono sufficienti ad
escludere la fondatezza della questione anche con riferimento all'art.
113 della Costituzione.
Invero, se allo scopo di garantire la realizzazione coattiva di un
credito dell'Amministrazione finanziaria, la legge ha compresso un
diritto soggettivo inerente alla proprietà del bene, sottoposto alla
esecuzione esattoriale, non puo essere poi invocata avverso
quest'ultima una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal
diritto sostanziale.
Che poi la tutela prevista dall'art. 113 sussista nei limiti entro
i quali nella specie siano presenti delle posizioni giuridiche
soggettive ai sensi del diritto sostanziale, non può esser contestato,
né lo è stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D. P. R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), proposta con ordinanza
del pretore di Viareggio 1 marzo 1967, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'anzidetta norma, proposta con la stessa ordinanza, in riferimento
all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1968:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte