Sentenza n. 129/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1969 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.lgs. 348/1944
- art. 12d.lgs. 348/1944
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 348 e dell'art. 12 del decreto
legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, recanti provvedimenti in materia
di imposta generale sull'entrata, promosso con ordinanza emessa il 19
ottobre 1967 dal tribunale di Milano nei procedimento civile vertente
tra la società Commercio industria lubrificanti e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 55 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del
18 maggio 1968.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze
dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1967 nel procedimento civile
vertente tra la Società Commercio industria lubrificanti
(S.A.I.C.I.L.) e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il
tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 del decreto legislativo 19 ottobre 1944
n. 348, e 12 del decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469,
concernenti il conferimento al Ministro per le finanze della facoltà
di disporre la corresponsione dell'imposta sulle entrate, derivanti dal
commercio di alcuni prodotti e dallo svolgimento di talune attività,
mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari,
calcolato in base a dichiarazione del soggetto, o mediante
l'applicazione di aliquote o quote condensate, determinate in rapporto
al presunto numero degli atti economici imponibili.
Osserva nell'ordinanza il tribunale che le cennate disposizioni mal
si concilierebbero con la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della
Costituzione, ove è stabilito che le prestazioni a carico dei
cittadini, ivi compresi i tributi, possono essere imposte solo in base
alla legge, riserva che rappresenterebbe l'accoglimento in sede
costituzionale del principio di legalità in materia tributaria.
Invero, prosegue l'ordinanza, perché siffatto principio sia
rispettato, occorrerebbe che, nel conferimento di una potestà
tributaria secondaria, quale si avrebbe nella specie, la previsione
legislativa sia sufficientemente precisa in ordine ai soggetti passivi,
ai presupposti di fatto ed alle aliquote massime della imposizione
stessa. Ciò che non potrebbe dirsi nelle ipotesi in esame, in cui si
attribuirebbe invece all'organo del potere esecutivo la facoltà di
stabilire di volta in volta diversi criteri della base imponibile.
L'ordinanza, notificata il 2 marzo 1968, è stata comunicata nei
modi di legge ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968.
L'Avvocatura osserva che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte costituzionale, la riserva di legge di cui all'art. 23 della
Costituzione, secondo cui l'istituzione del tributo deve avvenire "in
base alla legge", sarebbe osservata anche nel caso in cui sia rinviata
a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o di
presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità
tecnica. Tale criterio risponderebbe, d'altra parte, esattamente
all'esigenza che gli Enti impositori, per il miglior conseguimento dei
fini istituzionali, e in attuazione del principio della capacità
contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, debbono essere
necessariamente investiti della potestà di sviluppare e di rendere
determinati gli elementi del rapporto tributario enunciati dalla legge,
la quale ben potrebbe limitarsi, quindi, a fissare i caratteri
essenziali dell'obbligazione tributaria o la base giuridica per la loro
determinazione, mediante criteri idonei a circoscrivere la
discrezionalità della Pubblica Amministrazione dell'esercizio del
potere di imposizione.
Le norme impugnate risponderebbero a tali concetti, giacché, in
sostanza, con esse si attribuirebbe al Ministro soltanto il potere di
stabilire speciali modalità di pagamento del tributo, con l'osservanza
peraltro, di precisi limiti, indicati dalle norme stesse, sia per
quanto riguarda le singole entrate, tassativamente previste, sia per
quanto riguarda la misura del tributo, la cui aliquota condensata
dovrebbe riflettere l'incidenza che l'imposta, in misura normale
avrebbe nei passaggi imponibili che, effettuano in media, i prodotti
considerati.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione come
sopra sollevata. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata
dall'ordinanza del tribunale di Milano, avrebbe base nella non
rispondenza all'art. 23 della Costituzione (riserva di legge per
l'imposizione di prestazioni patrimoniali) degli artt. 10 del decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e 12 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469,
che, in materia di imposta generale sull'entrata, conferiscono al
Ministro per le finanze la facoltà di emanare, in determinati casi,
decreti che, per la discrezionalità della valutazione della base
imponibile, per i presupposti di fatto, i soggetti passivi
dell'imposizione e le aliquote massime, non troverebbero preciso
riferimento nella predetta normativa.
2. - La questione non è fondata.
Va osservato che il principio costituzionale, secondo cui
l'imposizione di prestazioni patrimoniali è autorizzata solo "in base
alla legge", esprime una riserva di legge soltanto relativa. La stessa
formula espressa nell'art. 23 della Costituzione in sostituzione di
altra formula più restrittiva, dapprima proposta, è indicativa di
questo concetto.
La giurisprudenza di questa Corte (dalle sentenze nn. 4, 30 e 122
del 1957 alle recenti n. 99 del 1968 e nn. 21 e 72 del 1969) è
costante nel ritenere che non contrasti con l'art. 23 della
Costituzione l'assegnazione ad organi amministrativi dei compiti, non
soltanto meramente esecutivi (quali di fissare forme e termini per il
pagamento di un'imposta come previsto dall'art. 26 del R.D.L. 3 giugno
1943, n. 452) bensì anche dei compiti di determinare elementi,
presupposti, o limiti, variamente individuabili, di una prestazione
imponibile, in base a dati ed apprezzamenti tecnici.
Unica condizione è che siano preventivamente indicati, ed in modo
sufficiente, i criteri direttivi di base o le linee generali da servire
per delimitare la discrezionalità nella produzione di fonti secondarie
della disciplina.
Verificandosi questa condizione, è da ritenere rispettato il
principio di legalità dell'imposizione e sono altresì da ritenere
soddisfatte quelle esigenze pratiche che il sistema palesa meritevoli
di considerazione.
Questi criteri generali, applicati in particolare ai due decreti
impugnati, conducono ad escluderne l'incostituzionalità.
Premesso che la questione proposta con l'ordinanza dà rinvio è
limitata al punto concernente l'osservanza della riserva di legge va
osservato che le norme in esame determinano particolari categorie di
atti economici in relazione a quegli appartenenti alle singole
categorie, le cui entrate sono passibili d'imposta, circoscrivendo
così a priori l'ambito delle facoltà consentite al Ministro (quanto
nel secondo decreto n. 469 del 1946 poteva apparire di generica
ampiezza nell'indicazione di entrate per vendite al pubblico di
qualunque materia, merce o prodotto è, poi, venuto meno, per effetto
di nuove disposizioni della legge 18 dicembre 1959, n. 1070).
Inoltre, è da considerare che il sistema di imposizione mediante
aliquote e misura delle stesse è delineato negli articoli da 1 a 5 che
precedono, nel decreto legislativo luogotenenziale n. 348 del 1944,
l'art. 10 impugnato (il successivo decreto n. 469 del 1946 contiene
solo una estensione delle categorie assoggettabili).
Si ha, quindi, un collegamento tra atti normativi primari, cui solo
spetta imporre tributi, e successivi provvedimenti ministeriali, che ne
dipendono, al fine concreto di attuarne gli scopi, in base ad elementi,
individuabili nel tempo, di natura tecnico-economica, e come tali
discrezionalmente valutabili.
Tutto, compresa la fissazione della aliquota, si svolge e deve
svolgersi sulla base di un procedimento indicato dalla legge e,
perciò, immune da contraddizione sia al principio di legalità, sia a
quello del riferimento alla capacità contributiva. Né ciò trova
smentita nel fatto che il sistema consente di ricorrere a presunzioni,
poiché il ricorso a tale metodo, che non può che ritenersi basato su
elementi positivi, da cui derivare presunzioni qualificate, è
giustificato in materia fiscale perché rappresenta il conseguimento di
una verità giuridica, in caso di fatti reali di difficile accertamento
(sentenza n. 99 del 1968).
D'altra parte, ad integrazione dei suesposti concetti, non è da
trascurare che, nel quadro del sistema, rientra la garanzia data dalla
possibilità del controllo giurisdizionale sulla legittimità dei
provvedimenti ministeriali anche per contrastare eventuali esorbitanze
di valutazione sotto le condizioni, forme e termini di cui ai decreti
legislativi 27 dicembre 1946, n. 469, e 3 maggio 1948, n. 799.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale -
sollevata con ordinanza 19 ottobre 1967 del tribunale di Milano in
riferimento all'art. 23 della Costituzione - dell'art. 10 del D.L.Lgt.
19 ottobre 1944, n. 348, recante "provvedimenti in materia di imposta
generale sull'entrata" e dell'art. 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946,
n. 369, recante "nuovi provvedimenti in materia di imposta generale
sull'entrata".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1969:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte