Sentenza n. 129/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 66legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, quinto
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di previdenza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1970 dal tribunale di Genova nel
procedimento per la dichiarazione di fallimento della società Gattmar,
iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Antonio Giorgi, per l'INPS, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso della procedura fallimentare della società Gattmar a
r.l. il giudice delegato ammetteva al passivo il credito dell'avv.
Federico Brondi per prestazioni professionali e quello dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale per contributi insoluti, con la
generica formula d'uso di ammissione in sede privilegiata, e quindi
senza alcuna precisazione sul grado dei rispettivi privilegi.
Lo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice, diveniva
definitivo.
Prima della formazione dello stato di ripartizione dell'attivo
veniva pubblicata la legge 30 aprile 1969, n. 153, che conferisce ai
crediti per contributi degli enti previdenziali il primo posto
dell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 del codice civile, in
luogo del sedicesimo di cui essi prima godevano e che, con disposizione
transitoria, stabilisce che la nuova norma si applica anche ai crediti
sorti anteriormente e il cui privilegio sia già stato fatto valere,
purché la procedura relativa sia ancora in corso.
Allorché il giudice delegato formò lo stato di riparto, collocò
perciò al primo grado il credito dell'INPS che, per l'ammontare,
veniva così ad assorbire l'intero compendio dell'attivo.
L'avv. Brondi, che per l'innanzi godeva di privilegio più
favorevole, perché al suo credito spettava il quattordicesimo posto,
faceva pervenire le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 110 legge
fallimentare.
Nelle osservazioni e, sul rigetto di esse, nel successivo reclamo
al Collegio, di cui all'art. 26 stessa legge, egli sosteneva, in primo
luogo, che il nuovo ordine dei privilegi stabilito nel secondo comma
dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969, non poteva applicarsi in quel
procedimento, non dovendosi ritenere "ancora in corso" in una procedura
fallimentare la fase di accertamento dei crediti e dei relativi
privilegi dopo che sia esaurita la fase della formazione e della
verifica dello stato passivo. In via subordinata, poi, e per l'ipotesi
in cui si fosse ritenuto che, per effetto del quinto comma dell'art.
66 della detta legge n. 153, il nuovo ordine di privilegi sia
applicabile anche nelle procedure fallimentari nelle quali la fase di
verifica e di accertamento del passivo sia già conclusa, lo stesso
avvocato Brondi sollevava eccezione di illegittimità costituzionale
della norma suddetta, con riferimento agli artt. 24, comma primo e
secondo, e 3 della Costituzione, in quanto quella norma, pur variando
l'ordine dei privilegi, non tutelava il creditore danneggiato dalla
variazione, ammettendolo a proporre quelle contestazioni dalle quali
fosse decaduto ma che egli, quando il suo credito era poziore, non
aveva avuto, per mancanza di interesse, né ragione né possibilità
giuridica di proporre.
Il tribunale di Genova, con ordinanza di rinvio in data 12 febbraio
1970, respingeva la tesi del ricorrente, ma riteneva rilevante e non
manifestamente infondata la proposta questione di legittimità
costituzionale, introducendo così il relativo giudizio incidentale.
Avanti la Corte si è costituito l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sostenendo la inammissibilità della questione di
costituzionalità, per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio a
quo avrebbe potuto a suo dire essere risolto indipendentemente
dall'esame della questione anzidetta, col rigetto della domanda
dell'avv. Brondi, per mancanza di interesse a proporla, stante che il
suo credito privilegiato, per essere preceduto nel piano di riparto da
un credito dell'Esattore di maggiore importo, sarebbe rimasto in ogni
caso incapiente.
Nel merito l'INPS sostiene la infondatezza della questione, perché
anche contro il credito privilegiato dell'INPS, benché allora graduato
posteriormente al suo, l'avv. Brondi avrebbe sempre potuto proporre la
contestazione la quale, per altro, non avrebbe potuto però essere
accolta, in quanto il credito dell'INPS era fondato su decreti
ingiuntivi non opposti e costituenti perciò giudicato.
Nel giudizio ha proposto intervento la Presidenza del Consiglio dei
ministri che sostiene la infondatezza della dedotta questione di
costituzionalità, per il motivo che la legge sopravvenuta non sarebbe
applicabile al caso, perché la intervenuta esecutività dello stato
passivo, in cui i crediti dei quali si tratta erano stati collocati,
avrebbe determinata, con la collocazione di essi in sede privilegiata,
anche la definitività del giudizio sul grado del privilegio a ciascuno
di essi spettante; giudizio che, pertanto, la nuova legge non avrebbe
potuto mutare.
All'udienza, la difesa dell'INPS si è riportata alle già assunte
conclusioni, mentre, l'Avvocatura dello Stato, preso atto
dell'orientamento espresso al riguardo dalla Corte di cassazione, ha
concluso come l'Istituto assicuratore, chiedendo che venisse dichiarata
infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale di
Genova. Considerato in diritto :
1. - L'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione
degli ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di sicurezza
sociale, modifica, innovando profondamente la disciplina del codice
civile, il grado del privilegio dei crediti per retribuzioni ed
indennità dovute ai prestatori di lavoro subordinato e dei crediti per
contributi dovuti ad enti, istituti e fondi speciali che gestiscono
determinate forme di assicurazione obbligatoria, disponendo che tali
crediti siano rispettivamente trasferiti dal quattordicesimo al
sedicesimo grado, al primo posto nell'ordine di prelazione previsto
dall'art. 2778 del codice civile. Lo stesso art. 66, nel quinto comma,
stabilisce poi che le norme in esso contenute si applicano anche ai
crediti sorti e fatti valere anteriormente all'entrata in vigore della
legge, purché sia ancora in corso la relativa procedura.
L'ordinanza di rimessione assume che quest'ultima disposizione,
riferita ad una procedura fallimentare in cui sia stato già reso
esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano
di riparto (artt. 97 e 110 l.f.), viola il diritto di difesa e il
principio costituzionale di eguaglianza, perché non prevede alcuna
forma di tutela per quei creditori che, non avendo titolo, per mancanza
di interesse, a contestare, durante la fase di verificazione dello
stato passivo, l'ammissione dei crediti assistiti da privilegi di grado
inferiore, si trovano, in sede di ripartizione dell'attivo, in cui è
esclusa ogni contestazione dei crediti ammessi, definitivamente
posposti a quegli altri creditori cui il citato art. 66 ha attribuito
un grado poziore.
2. - La difesa dell'INPS ha eccepito la inammissibilità della
questione proposta dal tribunale di Genova, sostenendo che essa sarebbe
irrilevante nel giudizio a quo, dal momento che il credito della parte,
nei confronti della quale l'ordinanza di rinvio prospetta la violazione
degli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, sarebbe
rimasto comunque insoddisfatto, anche a prescindere dalla applicazione
della norma impugnata.
L'eccezione non appare fondata.
Ed invero, la circostanza che il credito in questione è preceduto
in sede di graduazione da un credito fiscale di tale entità da
assorbire in ogni caso la somma da ripartire, non solo attiene ad una
situazione di fatto che nel tempo è suscettibile di essere modificata,
ma si presenta anche del tutto estranea alle rispettive posizioni delle
parti nel procedimento camerale da cui è sorto il giudizio incidentale
dinanzi a questa Corte.
Pertanto il giudizio sulla rilevanza espresso dal tribunale di
Genova in relazione a quel procedimento, appare congruamente motivato,
e, in quanto tale, esso è insindacabile in questa sede.
3. - È noto che l'applicazione dell'art. 66, quinto comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle procedure fallimentari in cui sia
stato già approvato lo stato passivo, ma non sia ancora divenuto
definitivo il piano di riparto, ha dato luogo, in dottrina e in
giurisprudenza, a valutazioni e decisioni contrastanti. Secondo
l'orientamento, divenuto prevalente dopo le decisioni emesse dalla
Corte di cassazione, l'approvazione dello stato passivo, non esaurendo
la procedura fallimentare, non preclude l'applicazione della nuova
disciplina. Ciò sul presupposto che, nel processo fallimentare,
l'accertamento del privilegio che assiste il credito ammesso al passivo
si svolge in due fasi: nella prima, di verificazione dello stato
passivo, l'indagine è limitata alla esistenza delle cause di
prelazione in sé considerate, senza alcuna comparazione con i
privilegi che assistono i crediti concorrenti; nella seconda, di
ripartizione dell'attivo, in cui si procede invece alla graduazione dei
privilegi e alla conseguente reciproca collocazione dei crediti,
secondo il grado spettante a ciascuno di essi.
4. - Con riferimento alla articolazione di tale accertamento in due
fasi, e alla efficacia comunemente attribuita al decreto di
approvazione dello stato passivo (art. 96 l.f.), che preclude ogni
contestazione sulla esistenza del credito e delle cause di prelazione
che lo assistono, la difesa dell'INPS sostiene che, se un creditore
concorrente non ha esercitato tempestivamente in quella sede il diritto
di impugnazione nei confronti dei crediti ammessi, deve subire le
conseguenze della sua inattività, ivi comprese quelle prodotte da una
modificazione legislativa concernente il grado dei privilegi, che
intervenga prima che si concluda la fase di ripartizione dell'attivo.
Tale rilievo, se è valido per quei creditori che pur avendone
interesse, non si sono opposti all'ammissione di determinati crediti,
non è pertinente per quegli altri creditori che, in rapporto a quei
crediti la cui ammissione non pregiudicava la soddisfazione della loro
pretesa, tale interesse non avevano. Il che appunto si verifica nel
caso dei creditori privilegiati che, per carenza di interesse, non
possono contestare crediti chirografari né crediti privilegiati
assistiti da un privilegio di grado inferiore.
5. - Solo che si tengano presenti l'orientamento giurisprudenziale
sulla applicazione dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969, e i
principi generali sopra ricordati sull'interesse ad agire, risulta
evidente il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione.
Quella norma, infatti, nel disporre che la modifica del grado dei
privilegi si applica anche nelle procedure ancora in corso al momento
dell'entrata in vigore della legge, altera sostanzialmente, quando sia
già intervenuto il decreto di esecutività dello stato passivo, il
meccanismo del processo fallimentare, perché, pur incidendo in modo
tanto rilevante sulla situazione anteriore, non propone alcun rimedio
per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella
disposizione, non potevano opporsi all'ammissione dei crediti previsti
dall'art. 66, preclusioni che, irrimediabilmente, incidono sulla loro
posizione processuale. Il che determina una situazione che è in
contrasto con la garanzia di un regolare e normale svolgimento del
contraddittorio.
Pertanto la norma impugnata non assicura ai creditori, cui più
volte si è fatto riferimento, il diritto di difesa in modo adeguato ed
effettivo e crea altresì una disparità di trattamento fra i suddetti
creditori e tutti gli altri che fin da principio erano collocati
posteriormente a quelli cui la legge ha ora conferito un privilegio di
grado poziore.
Deve, quindi, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art.
66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in
cui non prevede, nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso
esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano
di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del
privilegio a contestare i crediti fruenti prima di un privilegio
inferiore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, quinto
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente norme in materia
di previdenza sociale, nella parte in cui non prevede che i titolari di
crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore
all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti
che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro
nel grado del privilegio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte