Sentenza n. 129/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 246/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25,
terzo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di imposta
sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 dicembre 1970 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Del Mayno Giulia e il
Comune di Varazze, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12
maggio 1971;
2) ordinanza emessa il 5 maggio 1972 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile Vertente tra Cambiaso Rosa Pierina e il
Comune di Savona, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15
novembre 1972.
Visti gli atti di Costituzione di Del Mayno Giulia e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze di identico contenuto emesse il 27 dicembre 1970
e il 5 maggio 1972, rispettivamente nei procedimenti civili vertenti
tra Del Mayno Giulia e il Comune di Varazze e tra Cambiaso Rosa Pierina
e il Comune di Savona, la Corte d'appello di Genova ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo,
della legge 5 marzo 1963, n. 246, per contrasto con le norme contenute
negli artt. 53, comma primo, e 136, comma primo, della Costituzione.
In ordine al primo motivo d'incostituzionalità nelle ordinanze si
osserva che la tassazione straordinaria a carico delle società di
capitali e dei soggetti aventi un patrimonio di aree edificabili di
valore globale superiore ai cento milioni, prevista dalla norma
impugnata, può aver luogo, con carattere obbligatorio, solo nel caso
in cui il Comune impositore abbia legittimamente e congiuntamente
esercitato le facoltà previste dai precedenti due commi dello stesso
articolo e precisamente nel caso in cui sia stata fissata la data di
riferimento dell'imposta (fino al 1 gennaio del decimo anno anteriore a
quello di adozione della delibera - comma primo) e l'applicazione
retroattiva dell'imposta a carico di coloro che hanno alienato aree
posteriormente alla data di riferimento, ma prima dell'entrata in
vigore della legge (comma secondo).
Questo sistema di imposizione, unitariamente concepito nella
formulazione originaria dell'art. 25, si presenterebbe ora monco di una
sua componente, giacché la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità
del comma secondo del citato articolo (sent. n. 44 del 1966). La
caducazione di questa norma dovrebbe quindi comportare
l'incostituzionalità riflessa del terzo comma. Diversamente verrebbe
ad istituirsi una diversità di trattamento, ai fini della capacità
contributiva, tra il soggetto che abbia realizzato ed utilizzato
l'incremento prima dell'entrata in vigore della legge ed il soggetto
che abbia la mera titolarità di un cespite: il che contrasterebbe con
la volontà del legislatore ch'era quella di considerare equipollenti
le due ipotesi.
L'applicazione della norma impugnata, implicando una sia pur
limitata efficacia del secondo comma (dichiarato incostituzionale),
comporterebbe inoltre la violazione del principio di cui all'art. 136
Cost. secondo il quale la norma di legge dichiarata incostituzionale
"cessa di avere efficacia" nella totalità dei suoi effetti e delle sue
implicazioni.
Nel giudizio promosso con la prima ordinanza è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato e si è costituita la parte
privata, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Allorio e
Ferruccio Carboni Corner.
Nel giudizio cui si riferisce la seconda ordinanza si è invece
costituita la sola parte privata - rappresentata e difesa dagli
avvocati Antonio Emanuele Granelli ed Ignazio Granelli - che ha però
depositato fuori termini le proprie deduzioni.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 25 maggio
1971, l'Avvocatura rileva anzitutto che la norma ora impugnata ha già
formato oggetto di esame, proprio in riferimento all'art. 53 Cost.,
nella precedente sentenza n. 44 del 1966 della Corte ed il fatto che in
detta occasione non ne fu dichiarata l'illegittimità conseguenziale ex
art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, starebbe a dimostrare che la
Corte non ritenne rilevante, sotto l'aspetto costituzionale, il
collegamento esistente tra il secondo comma dell'art. 25, dichiarato
illegittimo, ed il successivo terzo comma. Comunque la difficoltà di
coordinamento venutasi a creare tra le norme rimaste in vigore è
problema che può e deve essere risolto dal giudice ordinario in base
ai comuni canoni dell'ermeneutica.
Ma, a parte tali rilievi, ad avviso dell'Avvocatura, il terzo comma
dell'art. 25 può ben applicarsi prescindendo dall'applicazione del
secondo comma, ma ricollegandosi semplicemente al primo, rimasto in
vigore. Vi sarebbe, infatti, una chiara differenza tra le ipotesi
disciplinate nei due commi in questione. Nel secondo comma era prevista
la imposizione retroattiva di alienazioni di aree fabbricabili avvenute
prima della istituzione del tributo e quindi su rapporti da tempo
esauriti i cui effetti economici potevano non presentare alcuna
positiva incidenza nella capacità contributiva dei soggetti colpiti;
nel terzo comma, invece, l'imposta è diretta a colpire non atti
pregressi di alienazione o di diretta utilizzazione di aree
fabbricabili, ma il maggior valore acquistato nel tempo dalle aree
secondo i principi fissati dalla legge.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura per l'infondatezza della sollevata
questione.
Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 28 maggio
1971, la difesa della Del Mayno Giulia osserva preliminarmente che i
profili di incostituzionalità dedotti dal giudice a quo rivestono
carattere di novità. Questione identica a quella ora in esame era
stata proposta dalla Commissione tributaria comunale di Savona, ma la
Corte non entrò nel merito della stessa poiché pronunciò sentenza di
inammissibilità (sent. 73 del 1969). Profili di incostituzionalità
del tutto diversi da quelli ora prospettati ebbe invece ad esaminare la
Corte con la precedente sentenza n. 44 del 1966 ed il fatto che in
detta occasione non fu pronunciata l'incostituzionalità del comma
terzo dell'art. 25 della legge n. 246 del 1963, ai sensi dell'art. 27
della legge n. 87 del 1953, non può essere interpretato come implicita
dichiarazione di legittimità costituzionale della norma ora
denunciata.
Passando al merito della questione, la difesa rileva che la
tassazione ai sensi del terzo comma dell'art. 25 consegue all'esercizio
di entrambe le facoltà previste dai precedenti commi. L'imposta
straordinaria, pur non avendo in sé carattere retroattivo, forma
tuttavia un unico ed inscindibile sistema con l'imposizione dei
pregressi atti di realizzo, di tal che, venuta meno quest'ultima, il
presupposto della prima ha perso ogni idoneità ad esprimere quella
capacità contributiva che la titolarità di aree era venuta
acquistando.
Da ciò la violazione dell'art. 53 Cost. giacché l'applicazione
del terzo comma, dissociata dalla tassazione ex comma secondo, si
risolverebbe in un prelievo non più giustificabile in termini di
capacità contributiva.
Fondato, ad avviso della difesa, è anche il motivo di
incostituzionalità in riferimento all'art. 136 della Costituzione. Ed
invero l'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al terzo comma
presuppone e postula l'efficacia ed operatività del comma secondo, di
una disposizione cioè che, a seguito della sua acclarata
incostituzionalità, ha cessato di avere efficacia. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe sollevano la medesima
questione di legittimità costituzionale; i relativi giudizi,
congiuntamente discussi alla pubblica udienza, vanno pertanto riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Secondo il giudice a quo l'imposizione straordinaria sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili prevista dall'art. 25,
comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, a carico delle società
di capitali e dei soggetti aventi un patrimonio di aree superiore a 100
milioni si fondava, nell'originaria formulazione dell'articolo
impugnato, sul necessario presupposto del congiunto esercizio da parte
del Comune impositore di entrambe le facoltà previste dai primi due
commi dello stesso articolo (retrodatazione del termine di riferimento
e applicazione retroattiva del tributo alle passate alienazioni); dalla
dichiarata incostituzionalità del comma secondo (sent. n. 44 del 1966)
deriverebbe l'incostituzionalità riflessa del comma terzo ora
impugnato per contrasto con l'art. 53, comma primo, della Costituzione,
giacché si sarebbe venuta a determinare una diversità di trattamento,
ai fini della capacità contributiva, tra il soggetto che abbia
realizzato o utilizzato l'incremento di valore dell'area prima
dell'entrata in vigore della legge e il soggetto che abbia, invece,
conservato la sola titolarità dell'area.
Assume inoltre il giudice a quo che, stante il nesso di
conseguenzialità tra i primi due ed il terzo comma dell'art. 25,
l'applicazione di quest'ultimo implicherebbe una sia pur limitata
efficacia del comma secondo dichiarato incostituzionale, sicché si
prospetterebbe l'ulteriore dubbio di costituzionalità in relazione
all'art. 136, comma primo, Cost. ai sensi del quale la norma
dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia nella totalità
dei suoi effetti e delle sue implicazioni.
3. - I motivi di incostituzionalità sopra enunciati non sono
fondati.
Con la ricordata sentenza n. 44 del 1966 la Corte, nel decidere la
questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 25 della
legge n. 246 del 1963, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ebbe a
dichiarare l'incostituzionalità del solo comma secondo rilevando che
la facoltà dallo stesso prevista di sottoporre ad imposizione anche
coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la data di
riferimento e quella di entrata in vigore della legge dava luogo ad
un'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti senza che l'efficacia
retroattiva della norma fosse sorretta da alcuna razionale presunzione
che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato
fossero rimasti nella sfera patrimoniale del soggetto. Nella stessa
sentenza venne, per contro, espressamente dichiarata non fondata
l'eccezione di incostituzionalità del terzo comma dell'art. 25,
osservandosi che nella ipotesi da esso prevista l'aumento di valore che
l'imposta colpisce è esistente nella sfera patrimoniale
dell'intestatario dell'area fabbricabile al momento della deliberazione
istitutiva dell'imposta straordinaria, ragion per cui il rapporto che
deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva non deve in
questo caso considerarsi spezzato.
Dopo aver ricordato la sostanziale diversità dei motivi posti a
base della differente pronuncia, occorre ora vedere se, venuto meno il
comma secondo dichiarato incostituzionale sia o non suscettibile di
autonoma applicazione l'imposizione straordinaria prevista dal comma
terzo del ripetuto art. 25.
Osserva in propostito la Corte che non sussiste l'asserita
connessione ed interdipendenza tra le due forme di imposizione.
Dal testo originario dell'art. 25 risulta che a taluni Comuni era
data facoltà (comma primo) di retrodatare fino a dieci anni la data di
riferimento; era altresì riconosciuta la facoltà (comma secondo) di
applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che
avessero alienato aree fabbricabili tra la predetta data e quella di
entrata in vigore della legge; era, infine, fatto obbligo (comma terzo)
di assoggettare a imposta straordinaria i soggetti indicati dall'art. 3
intestatari di aree fabbricabili alla data di istituzione del tributo.
Ora è di tutta evidenza la completa autonomia delle due
imposizioni e la netta distinzione dei rispettivi presupposti. Nella
prima si ha un'applicazione retroattiva del tributo all'incremento di
valore realizzato con l'alienazione dell'area; nella seconda, invece,
viene sottoposto a tassazione il plusvalore verificatosi a favore di
quei soggetti che hanno conservato la proprietà delle aree nel periodo
intercorrente tra la data di riferimento fissata ai sensi del primo
comma o tra quella di posteriore acquisto e la data della deliberazione
istitutiva dell'imposta.
L'accertata autonomia delle due imposizioni consente perciò di
affermare che la dichiarazione d'incostituzionalità del comma secondo
relativo alla tassazione retroattiva delle alienazioni di aree
edificabili non costituisce impedimento all'applicazione dell'imposta
in via straordinaria prevista dal terzo comma per quei Comuni che si
siano avvalsi della facoltà ad essi concessa dal primo comma di
retrodatare la data di riferimento.
Queste argomentazioni valgono ovviamente anche ad escludere la
sussistenza del denunciato contrasto con l'articolo 136 Cost.; la norma
dichiarata costituzionalmente illegittima con la indicata sentenza ha
cessato di avere efficacia, mentre valida ed operante permane
l'imposizione in via straordinaria di cui al terzo comma dell'art. 25
essendo essa disgiunta e non presupponendo in alcun modo l'operatività
della norma travolta con la precedente pronuncia di
incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla
"Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili", sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla
Corte di appello di Genova, in riferimento agli artt. 53, comma primo,
e 136, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte