Sentenza n. 129/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.P.R. 1844/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 dicembre
1960, n. 1844, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes
l'art. 15, primo comma, del regolamento del Fondo di assistenza
sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali, di trasporto e
spedizione, allegato al contratto collettivo nazionale 1 agosto 1957,
promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1971 dal pretore di Roma
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tayar Enzo e Franco e il
Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali,
iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972.
Visto l'atto di costituzione del Fondo assistenza sanitaria;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito l'avv. Gabriele Ciabattini, per il Fondo assistenza
sanitaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso dei procedimenti promossi da Tayar Enzo e Franco nei
confronti del Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende
commerciali, per ottenere il rimborso di alcune spese sanitarie
sostenute, il pretore di Roma, dopo aver ritenuto che gli attori non
avevano aderito a contratti collettivi di lavoro successivi al c.c.n.
del 1 agosto 1957, recepito nel d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1844, e che
i medesimi, benché non iscritti ad alcuna associazione sindacale
avevano diritto al rimborso previsto dagli artt. 2 e 5, comma primo
lett. a, del regolamento allegato al menzionato contratto, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 1844 del 1960
"nella parte in cui costituisce in norma giuridica" l'art. 15, primo
comma, del regolamento allegato al c.c.n. 14 agosto 1957.
La disposizione impugnata, che così testualmente recita: "Le
pratiche saranno esaminate collegialmente dal Comitato del Fondo il
quale, con i poteri discrezionali dei quali è investito, deciderà
insindacabilmente sull'accoglimento della richiesta e sull'entità
dell'erogazione da concedere a parziale ristoro delle spese sostenute",
sarebbe infatti in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 38, comma secondo,
101, 102 e 113 della Costituzione.
Tanto, secondo il pretore, deriverebbe dalla circostanza per cui la
disposizione denunziata attribuisce al Comitato del Fondo la decisione
insindacabile sull'accoglimento o meno della richiesta dell'assistito e
sul quantum da erogare, per giunta col limite - a quanto sembra
invalicabile - di un parziale ristoro delle spese sostenute
dall'assistito.
Il mezzo adoperato dal legislatore ordinario, non sarebbe adeguato
alle esigenze di vita del lavoratore in caso di malattia (art. 38,
comma secondo, della Costituzione), poiché il D.P.R. più volte
ricordato, costituendo in norma giuridica l'art. 15 del regolamento del
Fondo che a sua volta conferisce al Comitato di questo un potere, senza
alcun limite quanto all'uso (che meglio che discrezionale, dovrebbe,
perciò definirsi arbitrario) e solo limitato, in danno degli
assistiti, quanto al risultato - avrebbe abbandonato ad assoluta
incertezza la effettiva realizzazione del primario diritto del
lavoratore all'assistenza, pure inequivocabilmente riconosciuto dalla
Costituzione.
Anche sotto altri profili, la citata norma sembra viziata da
illegittimità costituzionale. Essa, infatti, sottrarrebbe il Fondo
all'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà economica nei
confronti degli assistiti, anche se regolarmente abbiano versato i
contributi prescritti (in contrasto con l'art. 2 della Costituzione);
creerebbe una situazione di disparità, con riferimento al diritto
all'assistenza sanitaria, tra la categoria dei dirigenti di aziende
commerciali e altre categorie di prestatori di lavoro per cui contratti
collettivi, validi erga omnes, hanno previsto criteri obiettivi e
predeterminati per la liquidazione di somme a titolo di assistenza, sia
pure integrativa di quella, già obbligatoria per legge, prestata
dall'INAM (disparità e discriminazione in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione); svuoterebbe di ogni contenuto, nel settore sociale in
esame, la potestà di alcuni soggetti di ottenere tutela
giurisdizionale del proprio diritto (in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione); costituirebbe un giudice speciale (violando l'articolo
102, comma secondo, della Costituzione), il quale, per giunta, non
deciderebbe secondo oggettivi criteri predeterminati per legge, ma
secondo mero arbitrio, così degradando la situazione giuridica
soggettiva dell'assistito da perfetto diritto soggettivo nei confronti
dell'ente assistenziale a mero interesse semplice (e ciò in contrasto
con l'art. 101 della Costituzione).
Se poi, infine, si volesse considerare il Fondo (riconosciuto con
d.P.R. 6 luglio 1957, n. 780) come persona giuridica di diritto
pubblico, perseguendo l'ente un fine (quello della previdenza ed
assistenza) che anche lo Stato persegue, gli atti emanati dal Comitato
del Fondo dovrebbero, per conseguenza, almeno ex parte subiecti,
considerarsi atti amministrativi. In tal caso la norma impugnata
contrasterebbe con l'art. 113 della Costituzione - sottraendo, col
dichiararla "insindacabile", la decisione del Comitato del Fondo ad
ogni sindacato giurisdizionale, per la tutela del diritto che da tale
decisione si pretenda leso.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Fondo di
assistenza sanitaria dirigenti aziende commerciali, rappresentato e
difeso dagli avvocati Gabriele Ciabattini e Valente Simi.
Il Fondo ha eccepito in primo luogo un difetto di rilevanza della
questione, stante che il pretore avrebbe sollevato una questione
relativa al quantum debeatur senza decidere, con sentenza, il punto
relativo all'an.
In merito ha concluso per l'infondatezza osservando che la lettera
dell'art. 15, nel quadro del regolamento, mostra prima di tutto che lo
"insindacabilmente" non riguarda il controllo giurisdizionale ad opera
del giudice, pienamente ammissibile, ma vale ad escludere qualsiasi
forma di ricorso o controllo nell'ambito del Fondo.
Si tratterebbe di una norma che assegna una competenza, ma che non
dice che gli atti posti in essere dal Comitato siano sottratti al
controllo da parte del giudice.
Né potrebbe sostenersi che l'investitura della competenza possa
considerarsi illegittima in quanto la valutazione sull'accoglimento e
sulla entità della liquidazione è normale presso tutti i Fondi
malattia ed il parziale ristoro è del pari presente in tutti, poiché
nessuno provvede al rimborso integrale delle spese.
Non vi sarebbe quindi alcun contrasto del suddetto articolo 15 del
regolamento del Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende
commerciali né con l'art. 2 della Costituzione, perché la prestazione
è sempre assicurata sia pure nei limiti del ristoro parziale ed è
anzi prevista la concessione urgente di acconti da parte del presidente
del Fondo (art. 15, secondo comma), né con l'art. 3 perché la
liquidazione è legata alla disponibilità dei mezzi, la quale è
imponente e consente un trattamento più favorevole di quello dei
lavoratori non dirigenti, né con gli artt. 24, 38, 101, 102 e 103
della Costituzione, in quanto non si nega il diritto e non ci si
sottrae al sindacato del giudice.
3. - La parte costituita ha presentato memorie, ampiamente
ribadendo le conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'impostazione dell'ordinanza del giudice a quo il
giudizio davanti a lui instaurato non può essere deciso senza che
venga risolta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1844, nel punto in cui
costituisce in norma giuridica l'art. 15, comma primo, del regolamento
del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende
commerciali, di trasporto e di spedizione, allegato al c.c.n. del 1
agosto 1957. Nell'ordinanza si motiva ampiamente in ordine
all'applicabilità della disposizione denunziata al caso di specie.
2. - La questione di legittimità costituzionale della normativa di
cui al citato articolo 15 del regolamento annesso al c.c.n. l. 19
agosto 1957 viene proposta dal giudice a quo sotto sette diversi
profili in quanto sarebbe in contrasto: a) con l'art. 38 della
Costituzione perché, disponendo l'erogazione di un parziale ristoro
delle spese sostenute non prevederebbe la somministrazione al
lavoratore di mezzi adeguati all'esigenza di vita in caso di
infortunio; b) con l'articolo 2 della Costituzione in quanto sottrae il
Fondo all'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà
economica nei confronti degli assistiti, anche se regolarmente abbiano
versato i contributi prescritti; c) con l'art. 3 della Costituzione in
quanto creerebbe una situazione di disparità, con riferimento al
diritto all'assistenza sanitaria, tra la categoria dei dirigenti di
aziende commerciali e altre categorie di prestatori di lavoro per cui
contratti collettivi validi erga omnes, hanno previsto criteri
obbiettivi e predeterminati per la liquidazione di somme a titolo di
assistenza, sia pure integrative di quella, già obbligatoria per
legge, prestata dall'INAM; d) con l'art. 24 della Costituzione in
quanto vuoterebbe di ogni contenuto, nel settore sociale in esame, la
potestà di alcuni soggetti di ottenere tutela giurisdizionale del
proprio diritto; e) con l'art. 102, comma secondo, della Costituzione
in quanto costituirebbe un giudice speciale; f) con l'art. 101 della
Costituzione in quanto a tale giudice sarebbe attribuito il potere di
decidere non secondo criteri oggettivi predeterminati per legge, ma
secondo mero arbitrio, degradando così la situazione giuridica
soggettiva dell'assistito da perfetto diritto soggettivo nei confronti
dell'ente assistenziale a mero interesse semplice; g) con l'art. 113
della Costituzione in quanto, ove si volesse considerare il Fondo come
persona giuridica di diritto pubblico e pertanto gli atti emanati dal
Comitato di questo come atti amministrativi almeno ex parte subiecti,
sottrarrebbe la decisione del predetto Comitato ad ogni sindacato
costituzionale, per la tutela del diritto che da tale decisione si
pretenda leso.
3. - Preliminarmente va esaminato se le clausole contrattuali
contenute nell'art. 15, comma primo, del regolamento del Fondo di
assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali, di
trasporto e di spedizione, allegato al c.c.n. del 1 agosto 1957 abbiano
assunto valore di norme legislative per effetto del d.P.R. 26 dicembre
1960, n. 1844.
La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 106 e 107 del 1962, 1
e 129 del 1963, ha espressamente chiarito che il legislatore, delegando
con la legge n. 741 del 1959 il governo ad emanare norme che rendessero
efficaci erga omnes le clausole contrattuali contenute nei contratti
collettivi fino ad allora stipulati, non ha inteso conferire il potere
di dar forza di legge a quelle clausole che fossero contrarie a norme
imperative preesistenti e tanto meno a precetti costituzionali.
Pertanto le questioni sollevate dall'ordinanza in epigrafe
risultano inammissibili giacché le clausole di cui al citato art. 15,
comma primo, del regolamento del Fondo, se contrarie a norme
costituzionali, devono essere considerate non recepite nel d.P.R. 26
dicembre 1960, n. 1844. Il relativo accertamento, involgendo una
questione di interpretazione, spetta al giudice ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1844, nella parte
relativa all'art. 15, comma primo, del regolamento del Fondo di
assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali di
trasporto e di spedizione, allegato al contratto collettivo nazionale
del 1 agosto 1957, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 38, comma
secondo, 101, 102 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte