Sentenza n. 129/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15,
numeri 3 e 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1972 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione I civile - sul ricorso elettorale di Cinelli
Orazio contro Calomino Antonio, iscritta al n. 24 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 55 del 28 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1973 dal tribunale di Torino sul
ricorso elettorale di Dauro Luigi contro Jona Luciano, iscritta al n.
253 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
3) ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dal tribunale di Spoleto sul
ricorso elettorale del Prefetto di Perugia contro Spoletini Raffaele,
iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973;
4) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal tribunale di Paola sui
ricorsi elettorali riuniti di Basile Carmelo ed altri contro Valenza
Giuseppe ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo
1974;
5) ordinanza emessa il 2 maggio 1973 dal tribunale di Lucera sul
ricorso elettorale di Ippolito Vincenzo ed altro contro Follieri Libero
Giulio ed altri, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10
luglio 1974.
Visti gli atti di costituzione di Jona Luciano, di Valenza Giuseppe
e di Di Bianco Antonio;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In riferimento all'art. 51 della Costituzione, che garantisce
a tutti i cittadini il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive, la Corte di cassazione, sezione prima civile, con
ordinanza 3 luglio 1972, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, n. 3, ultima parte, del t.u. delle leggi
sulle elezioni comunali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), il quale
sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale degli amministratori
di enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del
Comune. Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma, non contestabile
nel principio che esprime - in quanto volto a evitare un conflitto di
interessi - , sarebbe illegittima nella parte in cui omette di
determinare il momento nel quale la causa di ineleggibilità debba
spiegare il suo effetto ostativo all'assunzione e all'esercizio della
carica, momento che non può essere rapportato che a quello in cui il
conflitto diventi reale e concreto: il che non si verifica se non in un
momento successivo a quello stesso delle elezioni, ma senza che la
norma lo precisi. Il che determinerebbe conseguenze dannose sulla
portata del diritto costituzionalmente garantito, il quale potrebbe
restare, in sede di applicazione della norma, tanto compresso quanto
dilatato oltre i limiti segnati dalla causa di ineleggibilità.
Nessuno si è costituito o è intervenuto in questo giudizio.
2. - Per motivi sostanzialmente analoghi, il tribunale di Lucera,
con ordinanza emessa il 2 maggio 1973, ha denunciato la illegittimità
costituzionale della citata disposizione di cui al n. 3 dell'art. 15
del d.P.R. n. 570 del 1960, con riferimento, oltre che all'art. 3,
anche all'art. 51 della Costituzione. Anche il tribunale di Lucera
osserva al riguardo che la norma impugnata pone in essere una uniforme
disciplina delle cause di ineleggibilità che appare ingiustificata e
comunque in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza
costituzionale che più volte ha affermato la necessità di contenere e
delimitare rigorosamente quelle cause in relazione alle esigenze di
pubblico interesse cui esse sono preordinate.
Nemmeno in questo giudizio vi è stata costituzione di parti.
3. - Il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 30 marzo 1973
nel procedimento relativo al ricorso proposto da Dauro Luigi nei
confronti di Jona Luciano, ha impugnato, pure con riferimento agli
artt. 3 e 51 della Costituzione, ma sotto altro profilo, l'art. 15, n.
3, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570. Secondo il tribunale, tale norma
dovrebbe ritenersi illegittima per difetto di tipizzazione, di
determinatezza e di precisione, sia in ordine alla espressione "enti,
istituti od aziende", sia con riguardo alla nozione di "vigilanza".
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il prof. Luciano
Jona che, con deduzioni depositate in cancelleria il 6 agosto 1973,
sostiene la illegittimità costituzionale della norma impugnata con
argomentazioni analoghe a quelle contenute nella ordinanza di rinvio.
4. - Allo stesso ordine di censura è ispirata l'ordinanza emessa
il 27 giugno 1973 dal tribunale di Spoleto, che ha denunciato la
illegittimità costituzionale del citato art. 15, numeri 3 e 7, con
riferimento all'art. 51 della Costituzione. Secondo il giudice a quo,
le ipotesi di ineleggibilità formulate nelle norme impugnate sembrano
tanto late, generiche e polivalenti da causare notevoli perplessità
interpretative e da consentire la loro estensione anche ai casi che
potrebbero essere ritenuti non oggetto della effettiva previsione
voluta dal legislatore.
Nessuna delle parti si è costituita in giudizio.
5. - Nei confronti dell'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570, e sempre nella parte in cui contempla la ineleggibilità a
consigliere comunale degli amministratori di enti sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza da parte del Comune, è stata proposta altra
questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 51
e 3 della Costituzione, ma sotto altro profilo, dal tribunale di Paola,
con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 nel procedimento relativo ai
ricorsi riuniti proposti da Frassetti contro Leta, da Frassetti contro
Di Bianco e da Basile e Tricarico contro Valenza.
Il tribunale, rispetto agli impedimenti all'esercizio del diritto
di elettorato passivo, costituiti dall'essere il soggetto interessato
amministratore di un ente sovvenzionato o sottoposto a vigilanza del
Comune, ritiene che occorra distinguere tra quegli enti che, per la
loro natura o per gli scopi cui tendono o per altro motivo, si trovino
in una situazione di effettivo, e, se non attuale, almeno potenziale,
conflitto di interessi con il Comune, e quegli altri enti rispetto ai
quali non si può nemmeno ipotizzare l'esistenza di una posizione di
conflitto perché perseguono fini analoghi o compresi in quelli stessi
perseguiti dal Comune.
Ora, poiché la indistinta e indifferenziata causa di
ineleggibilità, prevista dalla norma impugnata, non terrebbe conto
della predetta essenziale differenziazione, né con riferimento alla
natura degli enti né con riguardo al tipo di interessi in concreto
perseguiti, il giudice a quo opina che la norma denunciata si presenti
ultronea rispetto alla stessa ratio contemplata dal legislatore e sia
perciò in contrasto con i precetti costituzionali contenuti negli
artt. 51 e 3 della Costituzione.
Nel presente giudizio si sono costituiti i resistenti Giuseppe
Valenza e Antonio Di Bianco, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore
Foderaro, che con deduzioni del 30 luglio 1973 e successiva memoria del
28 giugno 1974 ha sviluppato, anche con riferimento alle singole
posizioni delle parti, le censure prospettate nella ordinanza di
rinvio.
6. - Tutte le menzionate ordinanze sono state ritualmente
notificate comunicate e pubblicate. Considerato in diritto :
1. - Poiché le cinque ordinanze indicate in epigrafe denunziano le
stesse disposizioni di legge, le cause da esse promosse possono essere
riunite e decise con unica sentenza.
2. - Tutte le ordinanze di rinvio sollevano il dubbio che la norma
contenuta nell'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
contrasti con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. In ordine ai motivi
del dedotto contrasto, i giudici a quo non prospettano però un unico
ordine di censure, ma sostengono volta a volta che le cause di
ineleggibilità previste in quella norma siano costituzionalmente
illegittime sotto tre profili diversi: 1) per la loro indeterminatezza
circa il momento in cui deve verificarsi l'effetto ostativo; 2) per la
imprecisione concettuale della loro terminologia; 3) per l'assenza di
una concreta posizione conflittuale con gli interessi che si intendono
tutelare. Il tribunale di Spoleto, poi, denuncia, solo con riferimento
all'art. 51 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 15, n. 7,
del decreto n. 570 del 1960, estendendo anche alle cause di
ineleggibilità previste da questa disposizione la censura di
indeterminatezza e di imprecisione terminologica.
Le diverse questioni di legittimità presentano comunque un nucleo
comune risolventesi nell'affermazione che le predette cause di
ineleggibilità sembrano ledere, senza apprezzabili ragioni, o, quanto
meno, oltre il limite del necessario, il diritto garantito
costituzionalmente ad ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. A sostegno di tale
assunto, tutte le ordinanze ricordano i precedenti della giurisprudenza
di questa Corte in materia di ineleggibilità a cariche elettive,
facendo riferimento in particolare al principio desunto dall'art. 51
Cost., secondo il quale l'eleggibilità rappresenta la regola e la
ineleggibilità l'eccezione (sent. n. 46 del 1969), e traendo da esso
la conseguenza che le cause di ineleggibilità devono essere
interpretate restrittivamente e possono trovare applicazione solo entro
i limiti rigorosamente segnati dalla ratio delle norme che le
determinano.
3. - Individuato il motivo ispiratore delle tre questioni
sottoposte all'esame della Corte, può ora procedersi alla disamina
analitica di esse.
La prima, proposta dalla Corte di cassazione e dal tribunale di
Lucera, fonda il motivo di incostituzionalità nella impossibilità di
desumere dalla norma denunziata, con la necessaria precisione, il
momento al quale deve essere rapportato l'effetto ostativo della causa
di ineleggibilità relativa al consigliere eletto che rivesta la carica
di amministratore di ente dipendente, sovvenzionato o sottoposto alla
vigilanza del Comune.
Ritengono in proposito le ordinanze di rinvio che tale causa di
ineleggibilità apparirebbe ultronea ed irrazionale, se, nella sua
applicazione, essa fosse ritenuta operante fin dal momento delle
elezioni, e non già da quello, ad esso successivo, dell'effettiva
insorgenza del conflitto tra gli interessi del Comune, e gli interessi
di altri enti, o del soggetto stesso.
Entro tali limiti, la questione risulta fondata.
In effetti, la norma non precisa in quale momento spieghi la sua
efficacia la causa di ineleggibilità: è, tuttavia, evidente che quel
momento non può coincidere con quello delle elezioni, perché queste
non determinano ancora l'investitura dell'eletto e non gli conferiscono
una posizione di potere, suscettibile di porre in essere quel conflitto
di interessi che la norma è diretta ad evitare.
D'altra parte, non può ammettersi che l'efficacia della causa
ostativa di ineleggibilità possa essere rapportata al momento in cui
il conflitto si manifesti in tutta la sua evidenza, quando cioè affari
concreti dell'ente dipendente, vigilato o sovvenzionato dal Comune
siano portati alla decisione, o anche soltanto alla discussione,
mediante iscrizione all'ordine del giorno, degli organi deliberanti del
Comune in cui sieda l'amministratore di quegli stessi enti nella sua
duplice qualità. È appena il caso di rilevare, in proposito, che un
conflitto determinante ineleggibilità, per essere rilevante, non deve
necessariamente essere attuale, bastando che sia anche soltanto
potenziale; la sua potenzialità, infatti, è già sufficiente a porre
in pericolo quegli interessi pubblici che si intendono tutelare
mediante la eliminazione della situazione di conflittualità. E non è
dubbio che il consigliere comunale, investito delle funzioni, si trovi,
in seno all'ente, in una posizione di potere che gli consente di
interferire nella conduzione degli affari del Comune, anche prima che
essi siano portati all'esame degli organi deliberanti.
Per risolvere dunque la proposta questione, occorre ricercare il
momento in cui i poteri, a seguito delle elezioni, vengono
effettivamente conferiti al consigliere neo-eletto. E tale momento,
secondo la Corte, non può essere che quello della convalida che, ai
sensi dell'art. 75 del t.u. delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, deve avvenire
nella seduta immediatamente successiva alle elezioni stesse.
Può pertanto concludersi che la causa di ineleggibilità di che
trattasi spiega efficacia solo con la convalida e può essere perciò
rimossa fino al momento in cui questa viene posta in votazione, nella
prima seduta consiliare.
4. - La seconda questione, proposta con le ordinanze dei tribunali
di Torino e di Spoleto, investe le disposizioni contenute nell'art. 15,
nn. 3 e 7. Le norme denunziate sarebbero illegittime per oscurità
della loro formulazione, per la loro genericità, polivalenza e
mancanza di tipizzazione, tanto che esse determinerebbero notevoli
perplessità circa il loro significato, consentendo errori di
applicazione con l'inclusione, o viceversa, l'esclusione, di
fattispecie che, probabilmente, dovrebbero restare rispettivamente
escluse o, al contrario, comprese nel dettato normativo.
In particolare, le ordinanze segnalano l'equivocità dei termini
"enti, istituti e aziende" (n. 3), in quanto non si potrebbe dedurre
dalle parole usate e dal loro coordinamento se, nella disposizione,
debbano o non ritenersi comprese le società, di cui pur si parla nel
n. 7, e lamentano l'equivocità del termine "vigilanza", inteso con
significato generico di sorveglianza, e quindi con accezione diversa e
più ampia di quella che esso ha nel diritto amministrativo.
La questione non è fondata.
I termini usati dal legislatore esprimono concetti sufficientemente
precisi per evitare erronee applicazioni. La faticosa elaborazione
della dottrina e della giurisprudenza ha già da tempo conferito a quei
termini un contenuto che può considerarsi delimitato in modo
soddisfacente: inoltre, non è escluso che l'interprete, con l'ausilio
dei comuni canoni ermeneutici, e alla luce dei principi costituzionali,
riesca a dar loro contorni ancora più netti e maggiore aderenza alla
molteplice varietà dei casi che possano presentarsi nell'esperienza.
Ma questo è essenzialmente compito del giudice, a tutti i livelli;
avendo invece la Corte la funzione di porre a confronto la norma, nel
significato comunemente ad essa attribuito, con le disposizioni della
Costituzione, per rilevarne eventuali contrasti e trarne le conseguenze
sul piano costituzionale.
5. - La terza ed ultima questione è quella proposta dal tribunale
di Paola, il quale ritiene che l'art. 15, n. 3, sia illegittimo nella
parte in cui, all'interno della categoria degli enti dipendenti,
vigilati o sovvenzionati dal Comune, non introduce una distinzione, che
sarebbe invece essenziale, tra enti le cui finalità possono collidere
e quelli i cui scopi sono - benché solo parzialmente - coincidenti con
quelli perseguiti dal Comune (es. ECA; Pro-loco).
La questione non è fondata.
È ovvio che nel dettato, come nella ratio, della disposizione, il
conflitto determinante la situazione di ineleggibilità non è
originato dal contrasto degli scopi perseguiti dagli enti in questione
giacché questi - in via generale - debbono ritenersi tutti ugualmente
volti a soddisfare i bisogni della comunità. Ciò che rileva, invece,
è quel contrasto di interessi che si realizza quando gli
amministratori di enti dipendenti, sovvenzionati o vigilati dal Comune,
divengono amministratori anche di questo ente, cumulando la posizione
di destinatari di ordini, di benefici o di controlli con quella di
direzione, di erogazione e di vigilanza. Il che è inconcepibile, non
solo sul piano della logica comune, ma anche di quella giuridica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3,
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, limitatamente alla parte in- cui considera
ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati
dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione;
2) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 15, nn. 3 e 7, dello stesso decreto
presidenziale, proposte con le ordinanze in epigrafe, dai tribunali di
Torino, Spoleto e Paola, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO-ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte