Sentenza n. 129/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 341/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
28 marzo 1968, n. 341 (Riapertura dei termini per il riconoscimento
delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di
decorazioni al valor militare) promosso con ordinanza emessa il 4
giugno 1976 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente
tra l'INPS e Fantechi Renzo, iscritta al n. 596 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del
20 ottobre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Fantechi Renzo e dell'INPS e l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano;
uditi l'avv. Paolo Boer per l'INPS e l'avvocato dello Stato Stefano
Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile-promosso, con ricorso 25
settembre 1974 al Pretore di Firenze, Giudice del Lavoro, da Fantechi
Renzo nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
al fine di ottenere la pensione di anzianità revocata dal 1 agosto
1972, data di decorrenza - il Tribunale di Firenze, Sezione del Lavoro,
in grado di appello, con ordinanza pronunciata nell'udienza 4 giugno
1976, ritenne rilevante ai fini della decisione della causa e non
manifestamente infondata la questione, sollevata dal Fantechi nella
stessa udienza, di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28
marzo 1968, n. 341 "nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal
diritto al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio
militare coloro che risultino comunque titolari di posizioni
assicurative anche anteriori all'ultimo conflitto", in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del
20 ottobre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti ed
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Fantechi Renzo, con deduzioni depositate il 26 giugno 1976, ha
chiesto che la questione sia decisa "come di giustizia". L'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, con deduzioni depositate il 9
novembre 1976, ha chiesto che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto di intervento depositato
il 9 novembre 1976, ha chiesto che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevante ai fini della
decisione della causa e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341
"nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto al
riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare
coloro che risultino comunque titolari di posizioni assicurative anche
anteriori all'ultimo conflitto", in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Ha premesso che la contestazione tra le parti verteva sulla
sussistenza del diritto del Fantechi al riscatto, ai fini
previdenziali, del periodo di servizio militare ai sensi del citato
art. 6 legge n. 341 del 1968, riscatto, con conseguente riconoscimento
della pensione, già concesso al Fantechi dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale sul Fondo speciale di previdenza degli
autoferrotranvieri e, poi, revocato dallo stesso Istituto, per la
coesistenza, nel periodo riscattato, di altra posizione assicurativa
presso l'assicurazione generale obbligatoria.
Ha precisato che l'INPS aveva fondato la propria difesa sul testo
del menzionato art. 6, secondo cui il riscatto era consentito, in
genere, agli ex combattenti iscritti alla assicurazione obbligatoria di
invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa
"soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto", mentre il Fantechi era
titolare di altra posizione assicurativa anteriore al conflitto. Ha
rilevato che con tale tesi difensiva l'Istituto aveva modificato e
ampliato la posizione prima assunta in sede amministrativa allorché,
con una interpretazione estensiva dello stesso art. 6 suggerita da
circolare del Ministero del lavoro, aveva opposto al Fantechi la sola
coesistenza della posizione assicurativa nel periodo riscattabile.
Ha osservato che all'art. 6 non poteva attribuirsi l'ampio
significato, suggerito dalla citata circolare ministeriale, di
riconoscere la facoltà di riscatto anche agli ex combattenti titolari
di posizione assicurativa anteriore ai periodi riscattabili. Ha
ritenuto che la "ratio legis" dell'art. 6 dovesse identificarsi nella
tutela accordata a coloro i quali, per esserne stati impediti a cagione
della loro qualità di combattenti o patrioti, non avevano potuto
costituirsi una posizione assicurativa durante l'ultimo conflitto;
pertanto il negare la stessa tutela a quei soggetti che, pur essendosi
trovati nella siessa situazione di impossibilità, erano titolari di
posizioni assicurative anteriori al conflitto, che non dessero titolo
ad analoghi effetti previdenziali, si sarebbe tradotta in una
arbitraria disparità di trattamento in danno di questi ultimi: e tale
disparità, che non sembrava trovare alcuna giustificazione nelle
finalità della speciale normativa, potrebbe violare il principio
dell'art. 3 della Costituzione.
2. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha eccepito
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 legge n. 341 del 1968 perché del tutto irrilevante ai fini
della decisione della causa.
Ha affermato che la controversia è sorta unicamente per la
coesistenza di una duplice utilizzazione dei medesimi periodi di
servizio militare, coesistenza determinata dai versamenti di contributi
nell'assicurazione generale obbligatoria effettuati dalla soc. Piaggio
e dal Ministero dell'Aeronautica e relativi agli stessi periodi poi
riscattati dal Fantechi, a norma dell'art. 6 legge n. 341 del 1968, al
fine di ottenere la pensione del fondo speciale di previdenza per gli
autoferrotramvieri. Ha sostenuto che tra le parti non è sorto mai
contrasto sulla interpretazione del menzionato art. 6 legge n. 341 del
1968, inteso sempre da esso Istituto, conformemente al parere del
Ministero del Lavoro, nel senso che il beneficio compete anche ai
soggetti che avevano una posizione assicurativa già in atto prima
della fine dell'ultimo conflitto.
L'eccezione non è fondata.
Questa Corte ha costantemente affermato che il giudizio sulla
rilevanza di una questione di legittimità costituzionale rientra nella
primaria competenza del giudice "a quo"; e che la motivazione
dell'ordinanza di rinvio sul punto della rilevanza è suscettibile di
sindacato soltanto quando risulti chiaramente viziata nella
impostazione e nel procedimento e ne derivi, pertanto, l'evidente
esclusione del carattere di necessaria pregiudizialità della questione
di legittimità costituzionale rispetto alla decisione di merito
(sentenze n. 19 del 1978; n. 174 del 1980; n. 42 del 1981).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché nell'ordinanza
di rinvio-come chiaramente risulta dal suo contenuto, sopra esposto-il
Tribunale di Firenze ha in modo specifico ed adeguato motivato sulla
rilevanza.
Peraltro, la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale è di tutta evidenza in quanto, come ha osservato il
Tribunale di Firenze nell'ordinanza di rinvio e risulta dagli atti
della causa, l'INPS, in sede amministrativa, riconobbe al Fantechi,
già assicurato prima del conflitto mondiale, il beneficio previsto
dall'impugnato art. 6; poi, revocò tale beneficio e la conseguente
pensione di anzianità corrispostagli; infine nel giudizio davanti al
Pretore sostenne, per la prima volta, che la norma citata richiedeva,
per l'esercizio della facoltà di riscatto, una iscrizione
all'assicurazione obbligatoria effettuata dopo la fine del conflitto.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge
n. 341 del 1968, ritenuta rilevante, non è fondata perché tale norma,
correttamente intesa, non determina alcuna disparità di trattamento
tra gli ex combattenti.
Questa Corte condivide la interpretazione della norma impugnata
contenuta nel parere del Ministero del Lavoro e nella circolare
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, interpretazione
disattesa dal Tribunale di Firenze, che ha dato alla stessa norma un
contenuto limitativo.
Il Ministero del Lavoro - nel rispondere ai varii quesiti formulati
dall'INPS in tema di applicazione dell'art. 6 legge n. 341 del 1968 -
espresse, nella nota 16 gennaio 1969, il parere che, attese le
finalità della disposizione in argomento, il beneficio, previsto dallo
stesso articolo, spettasse anche ai soggetti che - essendo titolari di
posizione assicurativa costituita prima dell'inizio dei periodi di
servizio militare od equiparati riscattabili - avrebbero avuto diritto
all'accreditamento figurativo dei periodi stessi, a norma dell'art. 56,
lett. a, n. 1, r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero a norma degli artt.
7 e 8 legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tale interpretazione aderì
prontamente l'lNPS, come risulta dalla circolare 11 marzo 1969,
riconoscendo la facoltà di optare per il riscatto, previsto dalla
norma in esame, agli ex combattenti ed assimilati già assicurati prima
del servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale.
Della norma così intesa ha sempre dato applicazione l'INPS, il
quale, nella citata circolare, precisò che il requisito indispensabile
e sufficiente per la concessione del beneficio del riscatto era
rappresentato dalla esistenza, nella posizione assicurativa del
richiedente, di una contribuzione obbligatoria posteriore al termine
del servizio militare da riscattare. Lo stesso Istituto così ha
consentito il riscatto a tutti gli ex combattenti che avessero versato
contribuzione obbligatoria successivamente al termine del servizio
militare prestato, anche se nel contempo fossero risultati titolari di
posizione assicurativa precedente il termine di tale servizio.
Il requisito di iscrizione alla assicurazione obbligatoria
"soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto" è stato, quindi,
considerato dall'INPS, fino alla controversia con il Fantechi,
soddisfatto dalla esistenza di posizione assicurativa dopo il termine
del conflitto stesso.
La suddetta interpretazione del Ministero del Lavoro e dell'INPS
deve considerarsi quella più aderente alla "ratio" della norma.
Invero la norma in esame ha ampliato i benefici previsti per gli ex
combattenti poiché ha attribuito, per la prima volta, ai periodi di
servizio militare tutti gli effetti dell'inizio di periodo di
assicurazione, così innovando la disciplina allora vigente (articoli
citati 56, lett. a, n. 1, r.d.l. n. 1827 del 1935; 7 e 8 legge n. 55
del 1958), che riconosceva i periodi di servizio militare utili solo
dopo la costituzione della posizione assicurativa.
I contributi pagati dagli ex combattenti per il riscatto dei
periodi di servizio militare sono, quindi, considerati contributi
effettivi al pari di quelli corrisposti in relazione ad una vera e
propria attività lavorativa subordinata Questo particolare beneficio
non può considerarsi, nell'intenzione del legislatore, in mancanza di
una specifica espressa previsione contraria, escluso per gli altri
combattenti, già assicurati prima del conflitto, aventi pari titolo di
merito verso la Patria. Non può ritenersi che il legislatore, nel
formulare la norma in esame, non abbia tenuto presente la citata
normativa in materia previdenziale, che consentiva l'utilizzazione dei
periodi di servizio militare solo ai fini della misura della pensione
(art. 56, lett. a, n. 1, d.r.l. n. 1827 del 1935; artt. 7 e 8 citata
legge n. 55 del 1958) e non anche per il perfezionamento del diritto
alla pensione, come riconosce, invece, la norma impugnata ed è
avvenuto nel caso di specie concernente il Fantechi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341
(riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei
partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor
militare) proposta dal Tribunale di Firenze, con ordinanza 4 giugno
1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte