Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1984

Altra decisione · depositata il 30/04/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 1/1977
  • art. 5legge 1/1977
  • art. 47legge 1/1977
  • art. 48legge 1/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47,

cpv., 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 16 e 17 novembre 1976 dalla Sezione di

sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Messina sulle

istanze di Vaccaro Notte Calogero e Federico Francesco, iscritte ai nn.

506 e 507 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;

2) quattro ordinanze emesse il 17 novembre 1976 dalla Sezione di

sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina nei procedimenti di

sorveglianza proposti da Bonafede Mario, Cricelli Giuseppe, Catanzaro

Pietro e Castrogiovanni Vincenzo, iscritte ai nn. 623, 624, 625 e 626

del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con quattro ordinanze emesse il 16 - 17 novembre 1976

(ma pervenute alla Corte soltanto l'8 giugno ed il 1 luglio 1983), la

Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 cpv.,

48 ultimo comma, e 54 ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354

(sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui escludono misure

alternative alla detenzione per i condannati che abbiano

precedentemente commesso un reato della stessa indole: per contrasto

con gli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della

Costituzione;

che, con altre due ordinanze (pure esse in data 17 novembre 1976 ed

analogamente pervenute il 1 luglio 1983), la stessa Sezione di Messina

ha denunciato i predetti artt. 47 cpv. e 54 ultimo comma l. 1975 n.

354, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con specifico

riguardo al profilo di esclusione della "liberazione anticipata" per i

condannati per il delitto di rapina;

e che, nei relativi giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza di tali

questioni.

Considerato che i sei giudizi vanno riuniti e congiuntamente

decisi;

che, nel frattempo, è stata emanata la legge 12 gennaio 1977, n. 1

(di modifica dell'ordinamento penitenziario), i cui artt. 4 e 5 hanno,

rispettivamente, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 della legge

impugnata, eliminando (per le misure alternative in genere) la

condizione ostativa della precedente commissione di un reato della

stessa indole ed abrogato l'art. 54 ult. comma stessa legge, che

prevedeva (con riguardo al precedente art. 47) cause di non ammissione

al beneficio della liberazione anticipata;

che, di conseguenza, in relazione a tutti i richiamati giudizi

vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perché, alla luce di tale

ius superveniens, riesamini la rilevanza delle questioni sollevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza

presso la Corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte