Sentenza n. 129/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo
comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) in relazione all'art. 2943, commi primo ed
ultimo, codice civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dal Tribunale di Ascoli Piceno
nel procedimento civile vertente tra Simonetti Maria Paola e INAIL
iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Pretore di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra Righetti Silvano e INAIL iscritta al
n. 358 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione di Simonetti Maria Paola, di
Righetti Silvano e dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Sante Assennato per Simonetti e Righetti e Antonino
Catania per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1979 (notificata il 22 e
comunicata il 28 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 210
del 1 agosto 1979 e iscritta al n. 450 R.O. 1979) nel procedimento
civile in grado di appello tra l'infortunata Simonetti Maria Paola e
l'INAIL, il Tribunale di Ascoli Piceno ha giudicato la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo ("L'azione per
conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel
termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della
manifestazione della malattia professionale") d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rilevante in
quanto nella specie la manifestazione del danno, che si assumeva essere
conseguenza diretta dell'infortunio verificatosi il 31 agosto I973, era
avvenuta in data 25 giugno 1976 con la richiesta dell'assicurata per il
conseguimento delle prestazioni previdenziali oltre il termine
triennale di prescrizione previsto dal citato art. 112 comma primo
d.P.R. 1124/1965, e, in riferimento all'art. 38 comma secondo Cost.,
non manifestamente infondata perché la coincidenza tra l'infortunio e
il verificarsi del danno induce a far decorrere il termine di
prescrizione dalla data dell'infortunio anche nel caso in cui il danno
siasi manifestato in epoca successiva alla data dell'infortunio
(questione che, ad avviso del giudice a quo, assumerebbe aspetti del
tutto analoghi all'altra decisa con sent. 8 luglio 1969, n. 116 della
Corte costituzionale).
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti a) l'avv. Franco
Agostini giusta delega in margine all'atto depositato il 21 giugno
1979, con il quale si è riservato di svolgere nell'interesse della
Simonetti deduzioni poi sviluppate nella memoria depositata il 23
aprile 1986 in cui ha tra l'altro richiamato l'art. 2935 c.c. per il
quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere, b) gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo
Graziani per l'INAIL giusta procura speciale per notar Festa depositata
il 21 agosto 1979 in una con l'atto di deduzioni, in cui hanno
argomentato per la infondatezza della questione giusta deduzioni poi
sviluppate nella memoria depositata il 23 aprile 1986 nella quale hanno
tra l'altro richiamato la C. cost. 18 gennaio 1977 n. 33 e
l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione che le si è
uniformato.
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 (notificata il 6 e
comunicata il 19 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 262
del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 358 R.O. 1982) nel procedimento
civile vertente tra Righetti Silvano, il quale aveva instato per la
corresponsione di rendita corrispondente al grado di riduzione
complessiva delle sue attitudini al lavoro in conseguenza di malattia
professionale, e l'INAIL, il Pretore di La Spezia ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dal
Righetti, di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3
Cost. e con riferimento all'art. 2943 comma primo e quarto c.c.,
dell'art. 112 comma primo d.P.R. 1124/1965, in quanto la norma
impugnata - interpretata dalla prevalente giurisprudenza nel senso che
il termine triennale di prescrizione in essa contemplato può essere
interrotto solo dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il
giudizio e non da ogni altro atto che valga a costituire in mora il
debitore - discriminerebbe i lavoratori assicurati contro infortuni e
malattie professionali rispetto alla generalità degli altri cittadini
e determinerebbe inoltre la decorrenza e la possibilità di scadenza
del termine prescrizionale nel periodo ricompreso tra il deposito del
ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro e la emanazione, da
parte del giudice, del decreto di fissazione dell'udienza.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti: a) gli avv.ti Carlo
Graziani e Francesco Caputo giusta procura speciale 28 aprile 1982 per
notar Festa depositata sotto la data del 12 ottobre 1982 in una con
l'atto con il quale hanno nell'interesse dello INAIL svolto deduzioni
(poi sviluppate nella memoria depositata il 16 aprile 1986) intese a
motivare in via preliminare l'inammissibilità per essere le impugnate
disposizioni interpretate in guisa idonea a dire inammissibile
l'incidente e comunque l'infondatezza della proposta questione; b)
l'avv. Franco Agostini giusta procura in margine all'atto depositato il
4 febbraio 1983, con il quale ha svolto nell'interesse del Righetti
argomentazioni (poi sviluppate nella memoria depositata il 21 aprile
1986) intese in via preliminare a prospettare che le disposizioni
impugnate possono essere interpretate in guisa tale da non offrire esca
a sospetto d'incostituzionalità e, in via principale, a comprovarne
l'incostituzionalità.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
l'avv. Assennato giusta delega dell'avv. Agostini per la Simonetti e il
Righetti e l'avv. Catania per l'INAIL hanno argomentato per le
contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :
4. - La connessione obiettiva tra le norme sospettate di
illegittimità costituzionale dal Tribunale di Ascoli Piceno e dal
Pretore di La Spezia induce a procedere a congiunta deliberazione nella
quale non può questa Corte tener conto delle argomentazioni scritte e
orali svolte nell'interesse del Righetti la cui difesa si è
tardivamente costituita.
5. - Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ravvisato violazione
dell'art. 38 comma secondo ("I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria") Cost. in ciò che l'art. 112 comma primo d.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124 (riprodotto supra 1.1.), con statuire che il
termine di tre anni, fissato per la prescrizione dell'azione diretta a
conseguire le prestazioni assicurative, prenda a decorrere dal giorno
dell'infortunio, si applica anche all'ipotesi - verificatasi nella
specie controversa - in cui il danno si manifesti solo in tempo
successivo a quello dell'infortunio.
Senonché l'interpretazione dell'art. 112 comma primo che ha
indotto il Tribunale di Ascoli Piceno a provocare l'incidente in esame
è disattesa dal dominante orientamento esegetico che, prendendo le
mosse dalla C. cost. 116/1969 resa nella contigua materia delle
malattie professionali, è da vario tempo avviato nel senso che il
termine prescrizionale di tre anni prende a decorrere dalla
manifestazione del danno provocato dall'infortunio. Ne segue che la
questione sollevata dal giudice a quo va dichiarata infondata in quanto
l'art. 112 comma primo è da interpretare in guisa tale che il termine
triennale prenda a decorrere dalla data della manifestazione del danno
provocato dall'infortunio.
6. - La giurisprudenza dell'organo giudiziario, cui nel campo delle
norme sottordinate compete il magistero della nomofilachia, ha a chiare
note rescritto che il tema della prescrizione della azione diretta a
conseguire le prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro
e malattie professionali è dominato dal solo art. 112 comma primo e
pertanto non residua spazio per l'art. 2943 comma primo e quarto c.c.,
per modo che infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali
possono interrompere il corso della prescrizione sol con domanda
giudiziale di esercizio dell'azione e non anche con ogni altro atto che
valga a costituire in mora il debitore.
Le possibilità in minor misura riservate a infortunati e affetti
da malattie professionali rispetto ai creditori per altri titoli non
costituiscono di per sé violazione del principio di eguaglianza
perché l'esigenza di non ritardare oltre il triennio l'accesso alla
giustizia è giustificata dalla necessità di non rendere più ardua,
se non impossibile, la ricerca dei fatti e la ricostruzione delle
situazioni nelle quali si sostanziano infortuni sul lavoro e malattie
professionali: peculiarità che non si riscontrano nella generalità
dei rapporti credito-debitori.
Ma se violazione del principio di eguaglianza non era lecito
ipotizzare nei primi anni di applicazione del testo unico del 1965, in
cui ben sarebbesi potuto replicare all'infortunato sul lavoro e
all'affetto da malattia professionale che lasciasse trascorrere il
triennio senza proporre domanda giudiziale: "chi è causa del suo mal
pianga se stesso", il rito speciale del lavoro introdotto dalla l. 11
agosto 1973, n. 533, con separare l'imploratio iudicis offici dalla
vocatio in ius e con subordinare la notificazione al convenuto del
ricorso introduttivo del giudizio alla prolazione del decreto pretorile
di fissazione dell'udienza di discussione - separazione non svuotata di
pratico contenuto per impossibilità di anticipare con gli strumenti
interpretativi previsti nell'art. 12 d. prel. c.c. al primo elemento
della fattispecie a formazione successiva nella quale s'inquadra la
domanda giudiziale descritta nel rito speciale del lavoro - vieta di
addossare all'infortunato sul lavoro e all'affetto da malattia
professionale i tempi della prolazione del decreto pretorile di
fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale non si
può effettuare la vocatio in ius.
Niun dubbio che, se questa Corte non sancisse la parziale
incostituzionalità dell'art. 112 comma primo nei termini del
dispositivo che va a dettare, il trattamento riservato agli infortunati
sul lavoro e agli affetti da malattie professionali sarebbe in notevole
grado deteriore rispetto a quello della comune dei creditori: da un
lato sarebbe ad essi preclusa la utilizzazione dei mezzi stragiudiziali
previsti nell'art. 2943 comma primo e quarto c.c. e dall'altro lato
sarebbero astretti ad integrare la propria iniziativa giudiziale con la
fissazione, da parte dell'adito pretore, della udienza di discussione
tra la quale - dispone il novellato art. 415 comma quarto c.p.c. - e
la notificazione del ricorso al convenuto "non devono decorrere più di
sessanta giorni".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 450/1979 e 358/1982,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in
riferimento all'art. 38, comma secondo Cost., con ordinanza in
epigrafe, dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) interpretato nel
senso che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si
prescriva nel termine di tre anni decorrente nell'ipotesi in cui il
danno si manifesti in tempo successivo all'evento dal tempo della
manifestazione del danno e non dal tempo dell'infortunio;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma
primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede
che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le
prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del
deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella
cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del
ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di
discussione.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte