Sentenza n. 129/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo
comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1983 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di
Salerno, sul ricorso proposto da Colucci Raffaele e Amministrazione
Provinciale di Salerno ed altri, iscritta al n. 879 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 60 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione di Salerno, con ordinanza emessa il 14 aprile 1983 nel
giudizio promosso da Raffaele Colucci per l'annullamento delle
operazioni elettorali del giorno 8 e 9 giugno 1980 e dell'atto di
proclamazione degli eletti relativi al rinnovo del Consiglio
provinciale di Salerno, collegio di Pontecagnano-Faiano, ha
sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 53,
secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali).
Premesso che a fondamento della domanda il ricorrente adduceva
l'omessa vidimazione delle liste elettorali prima che fosse iniziato
lo spoglio dei voti in taluni seggi, secondo quanto previsto
dall'art. 53 del d.P.R. citato, il giudice a quo osserva che
l'articolo 2, lettera c), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n.
240, nel prescrivere tutti gli adempimenti da effettuarsi prima dello
spoglio dei voti, nulla più dispone sulla necessità della
vidimazione delle liste. La portata innovativa di tale disposizione -
e, correlativamente, abrogativa della precedente - deve peraltro
ritenersi limitata al caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni politiche ed amministrative, dato l'inequivoco riferimento
in tal senso operato dal titolo del testo legislativo in questione
che, tra l'altro, consente chiaramente di individuare quali norme
sono in ogni caso applicabili (come, ad es., l'art. 1) e quali,
invece, solo allorché le consultazioni siano contemporanee (come gli
artt. 2, 3, 4 e 5). Da qui una diversità di disciplina in ordine
alla necessità della vidimazione delle liste da parte del presidente
del seggio e di due scrutatori - alla cui omissione consegue la
nullità delle votazioni - del tutto priva di ragionevolezza posto
che la (scarsa) rilevanza garantistica dal legislatore evidentemente
attribuita a quell'adempimento formale nel caso in cui le elezioni
politiche ed amministrative si svolgano in unico contesto temporale
non giustifica più una diversa disciplina allorché le consultazioni
elettorali amministrative avvengano separatamente.
La sollevata questione - conclude il giudice a quo - non può
infine considerarsi già risolta dalla Corte costituzionale che, con
sentenza n. 43 del 1961, ritenne bensì la norma costituzionalmente
legittima ma in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost.; e che,
in quella sede, operò inoltre il raffronto tra elezioni
amministrative e politiche, concludendo che la non prevista nullità
delle votazioni per omessa vidimazione delle liste è, per le
elezioni politiche, giustificata dalla considerazione che le
eventuali invalidità delle operazioni elettorali sono deferite al
giudizio del Parlamento.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la
questione venga dichiarata manifestamente infondata siccome basata
sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera c), del d.l. n. 161
del 1976, abbia abrogato la norma denunciata nella parte in cui
prevede la vidimazione delle liste, con riguardo al caso di
contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative e politiche.
All'omesso richiamo, da parte del d.l. n. 161 del 1976, delle norme
sulla vidimazione e di tutte quelle non direttamente connesse con
l'abbinamento delle elezioni amministrative con quelle politiche non
può invero attribuirsi alcuna portata abrogativa, posto che il
provvedimento normativo mirava soltanto a coordinare lo svolgimento
contemporaneo delle operazioni elettorali, apportando le sole
modifiche necessarie per stabilire l'ordine cronologico dei vari
adempimenti. Della immanente vigenza della disposizione denunciata
costituirebbe poi un sintomo la circostanza che, pur dopo l'entrata
in vigore del d.l. n. 161 del 1976, l'adempimento delle liste
elettorali continua ad essere previsto negli stampati predisposti per
i seggi elettorali anche nel caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni politiche ed amministrative. Considerato in diritto
1. - L'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
prevede che, al termine delle votazioni per l'elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, le liste degli elettori "prima che si
inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della
votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due
scrutatori e chiuse in piego sigillato...".
Il 20 giugno 1976 si svolsero contemporaneamente le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché dei
consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei
consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e
dei consigli comunali.
Nell'imminenza di tali molteplici consultazioni ed in ragione
della loro concomitanza venne emanato il d.l. 3 maggio 1976, n. 161,
convertito con l. 14 maggio 1976, n. 240, il cui art. 2 - alla
lettera c) - prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento di
elezioni politiche ed amministrative, il seggio, ultimate le
operazioni di riscontro dei voti, "procede alla formazione dei plichi
contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede
avanzate".
Il giudice a quo rileva che quest'ultima disposizione non
contempla più l'adempimento della vidimazione e ne fa discendere
l'intervenuta abrogazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960 in
tutti i casi in cui le elezioni amministrative e politiche si
svolgano simultaneamente.
In tale ipotesi, l'omessa vidimazione delle liste, in quanto non
espressamente prescritta, non sarebbe più causa di nullità, in ciò
evidenziandosi una irrazionale difformità di disciplina rispetto
alle consultazioni elettorali amministrative che si tengono
indipendentemente dalle altre. Tale diversità di regime integrerebbe
il denunciato vizio di illegittimità costituzionale.
2. - Dai lavori preparatori della l. 14 maggio 1976, n. 240, che
ha convertito il d.l. 3 maggio 1976, n. 161, risulta la natura
tecnica del provvedimento legislativo, finalizzato ad uniformare
taluni adempimenti organizzativi, in precedenza diversamente
disciplinati a seconda del tipo di elezione, onde consentire il
contemporaneo svolgimento di molteplici consultazioni: non a caso
l'art. 2 della citata l. n. 240 del 1976 rinvia alla futura
emanazione di un testo unico la sistemazione organica della materia.
Il procedimento elettorale è risultato semplificato, ma nessun
intervento abrogativo è stato effettuato circa l'adempimento della
vidimazione delle liste.
Questa consiste nella sottoscrizione di ciascun foglio da parte
del presidente e di due scrutatori; è tradizionalmente prevista
nell'ordinamento sin dal T.U. n. 5821 del 1889: mediante tale
attività il seggio attesta di aver identificato l'elettore e
certificato il suo voto proprio su quella lista che era stata
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale. La vidimazione
ha perciò finalità di accertamento, al pari di quella, ad esempio,
che la legge richiede al notaio per il libro-giornale dell'impresa
(art. 2216 c.c.) o per i fogli sui quali è redatto il testamento
olografo (art. 620 c.c.), nonché al pretore mandamentale per
ciascuna pagina dei registri dello stato civile (art. 20, r.d. 9
luglio 1939, n. 1238).
Con tale adempimento, in conclusione, si tende ad impedire che si
verifichino sostituzioni o manipolazioni delle liste successivamente
alla conclusione delle votazioni: la vidimazione garantisce la
certezza e regolarità delle liste medesime onde consentire le
operazioni di riscontro dei voti e si colloca perciò prima di
queste.
Viceversa l'art. 2 d.l. n. 161 del 1976, come ha statuito il Cons.
giust. amm. reg. Sicilia nella sentenza n. 170 del 5 dicembre 1984,
ha riguardo al momento - cronologicamente successivo - dell'iter
procedimentale elettorale in cui, già effettuato il riscontro, sulla
base di liste perciò vidimate, devono essere formati i plichi, dei
quali, per le anzidette esigenze di coordinamento, è prescritta la
confezione in unico contesto anziché, dispersivamente, alla fine di
ogni singola consultazione.
Deve perciò escludersi che la norma del 1976 abbia portata
abrogatrice delle disposizioni che prevedono modalità tipiche dei
singoli procedimenti elettorali ed in particolare dell'art. 53,
d.P.R. n. 570 del 1960. L'esigenza accertativa delle liste permane
comunque anche in caso di elezioni abbinate: essa è sempre tutelata
attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per
ogni tipo di elezione che non può mai venire meno, rileva il giudice
sopra citato, sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si
tratti di consultazioni contestuali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali"), sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte