Ordinanza n. 129/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo
comma, del codice di procedura civile in relazione all'art. 430 dello
stesso codice promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra s.n.c.
Scatolificio Mosca e I.N.P.S. iscritta al n. 709 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso del giudizio di appello, promosso con
ricorso depositato il 17 gennaio 1990, contro una sentenza del Pretore di Genova in materia di lavoro, pubblicata il 23 dicembre 1988 e
non notificata, il Tribunale di Genova, con ordinanza 23 maggio 1990,
ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma,
cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in cui prevede
che il termine di un anno per l'impugnazione decorre dalla
pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del
deposito (avvenuta, nella specie, il 17 gennaio 1989);
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S.
(appellato) chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una
dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza;
Considerato che la questione, già sollevata dal medesimo
Tribunale con ordinanza di identico tenore in data 24 gennaio 1990,
è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 584 del 1990, in
quanto mira a una sentenza modificativa del sistema normativo
eccedente i poteri di questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc.
civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte