Sentenza n. 129/1996
Altra decisione · depositata il 24/04/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Senato della Repubblica
notificato il 23 gennaio 1996, depositato in Cancelleria il 1
febbraio 1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal Tribunale di Palermo -
sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale e dei provvedimenti di sequestro, nel procedimento penale
pendente nei confronti del sen. Carmine Mancuso, con la quale è
stata rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dai suoi
difensori in relazione alla dichiarazione di insindacabilità - ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - delle opinioni
espresse dallo stesso sen. Mancuso, deliberata dal Senato della
Repubblica nella seduta del 20 settembre 1995, ed iscritto al n. 3
del registro conflitti 1996.
Visti gli atti di intervento della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Paolo Barile e Marcello Gallo per il Senato
della Repubblica e Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a gravi
delitti di mafia, il senatore Carmine Mancuso, riferendosi ai
soccorsi prestati all'agente di scorta Lenin Mancuso, rimasto
mortalmente ferito nell'agguato teso al giudice Cesare Terranova,
profferì la seguente frase nei confronti del questore dott. Bruno
Contrada: "Contrada fa sì che gli agenti non lo soccorrano, infatti
viene soccorso semplicemente molto tempo dopo quando era molto più
dissanguato: era come se gli mettesse la mano in bocca per cercare di
non farlo respirare". Per queste parole è stato querelato dalla
persona offesa per il reato di diffamazione aggravata ai sensi
dell'art. 595, secondo comma, cod. pen.
Con ordinanza del 10 maggio 1994 il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarò manifestamente
infondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, sul riflesso che l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, non semplicemente nella
manifestazione di un'opinione. Conseguentemente ordinò la
restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso
del processo.
Ai sensi dell'allora vigente art. 3 del d.-l. 16 maggio 1994, n.
291, copia dell'ordinanza fu inviata, in data 25 novembre 1994, al
Presidente del Senato, e da questi al Presidente della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari. In data 21 luglio 1995 il
Presidente del Senato comunicò al Presidente della Sezione dei
g.i.p. di Palermo la delibera della Giunta di richiedere copia degli
atti processuali ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, nel
frattempo più volte reiterato fino al d.-l. 7 luglio 1995, n. 276,
in vigore a questa data. Nella seduta del 20 settembre 1995 il Senato
deliberò di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal sen. Mancuso, e
il Presidente ne informò, con lettera di pari data, il Presidente
della Sezione II penale del Tribunale di Palermo.
Con ordinanza in data 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo -
ritenuto che l'art. 68, primo comma, della Costituzione, prevede una
condizione di non punibilità, e non semplicemente, di
procedibilità, con conseguente inapplicabilità del combinato
disposto degli artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen., i
quali non contemplano tra le ipotesi di proscioglimento prima del
dibattimento la non punibilità dell'imputato - ha disposto
"procedersi al dibattimento, dovendo peraltro trovare tutela
l'interesse dell'imputato all'accertamento della sua totale
estraneità ai fatti di reato".
A seguito di tale provvedimento il Senato, nella seduta del 9
novembre 1995, ha deliberato di sollevare conflitto di attribuzione
contro il Tribunale di Palermo davanti alla Corte costituzionale.
2. - Nel ricorso, depositato il 28 dicembre 1995 - premesso che il
conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, il Senato
essendo organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, sia sotto il profilo oggettivo, trattandosi di
rivendica di un potere costituzionalmente garantito - si sostiene nel
merito (riproducendo l'opinione espressa dal Presidente della Giunta
nel trasmettere la proposta di deliberazione al Presidente del
Senato) che "nel momento in cui interviene la dichiarazione di
insindacabilità da parte della Camera competente, il procedimento
deve immediatamente cessare: la prosecuzione dello stesso
procedimento implicherebbe, infatti, che l'autorità giudiziaria
continui ad assoggettare al suo sindacato opinioni che non possono
essere soggette a sindacato a norma del dettato costituzionale".
Ad avviso del ricorrente il diniego di proscioglimento immediato
del sen. Mancuso lede le prerogative del Senato in quanto, senza
contestare il merito della delibera di insindacabilità, afferma
tuttavia la necessità del dibattimento per pervenire alla
dichiarazione di non punibilità dell'imputato. Si obietta che l'art.
68, primo comma, della Costituzione, non tanto prevede una condizione
di non punibilità, quanto qualifica il comportamento ricadente nel
suo ambito normativo come fatto non previsto dalla legge come reato,
di guisa che la declaratoria di proscioglimento avrebbe dovuto essere
immediatamente pronunciata a norma dell'art. 129, primo comma, cod.
proc. pen., mentre nessuna attinenza nella specie ha l'art. 469 dello
stesso codice.
Conclusivamente il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che
spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso mediante dichiarazioni
rese durante la trasmissione televisiva sopra rammentata, e
conseguentemente di annullare la citata ordinanza 16 ottobre 1995 del
Tribunale di Palermo.
3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di
consiglio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n.
87 del 1953, la Corte costituzionale, con ordinanza 11/12 gennaio
1996, n. 6, ha dichiarato ammissibile il ricorso, disponendo la
comunicazione dell'ordinanza al Senato e la notifica della medesima
insieme col ricorso al Tribunale di Palermo.
4. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Senato
della Repubblica con una memoria in cui riprende e sviluppa, con
riguardo alle sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, gli
argomenti esposti nel ricorso, precisando che, di fronte a una
pronuncia della Camera di appartenenza nel senso dell'applicabilità
dell'art. 68 della Costituzione, "l'autorità giudiziaria, anche se
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ha soltanto
la possibilità di contestare davanti a questa Corte i vizi in
procedendo o la manifesta illogicità della decisione della Camera.
Ma ove non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione, l'esito
del procedimento pendente a carico del parlamentare non può che
essere determinato dalle valutazioni effettuate dalla Camera di
appartenenza". Questo principio mette fuori causa il combinato
disposto degli artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen., sul
quale il Tribunale di Palermo ha ritenuto di fondare il provvedimento
impugnato.
5. - Ha spiegato intervento volontario la Camera dei deputati con
atto depositato il 6 febbraio 1996, sulla base della deliberazione
adottata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 1996.
L'interveniente si ritiene legittimato a stare in giudizio in ragione
della riferibilità indivisibile dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, della cui applicabilità si controverte, sia ai
componenti della Camera dei deputati che ai componenti del Senato, e
si richiama all'ordinanza n. 470 del 1995 che tale legittimazione ha
riconosciuto. Nel merito fa proprie le argomentazioni e le
conclusioni dedotte dalla difesa del Senato, integrandole con una
diffusa citazione della sentenza 12 marzo 1983 delle Sezioni unite
penali della Corte di cassazione, a sostegno della tesi che la norma
costituzionale esclude in radice la tutela giuridica, e quindi
giurisdizionale, degli interessi dei terzi, così che il giudice non
dovrebbe pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato,
ma semplicemente dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 la Corte si è riservata di
decidere sull'ammissibilità dell'intervento insieme col merito della
causa. Considerato in diritto
1. - Come risulta dalla narrativa di fatto, il Senato della
Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Tribunale
di Palermo chiedendo a questa Corte di statuire che "spetta ad esso
Senato affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Carmine Mancuso, mediante dichiarazioni rese durante lo svolgimento
della trasmissione televisiva messa in onda il 12 maggio 1993 sulla
rete Canale 5; e conseguentemente di annullare l'ordinanza, in data
16 ottobre 1995, del Tribunale di Palermo, che ha rigettato
l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa dell'imputato,
in relazione al procedimento per il reato di diffamazione, ex art.
595 cod. pen., pendente davanti a tale Tribunale".
2. - Sciogliendo la riserva formulata dalla Corte nell'udienza
pubblica del 19 marzo 1996, occorre dichiarare preliminarmente
l'ammissibilità dell'intervento in causa spiegato dalla Camera dei
deputati. È vero che il presente conflitto riguarda i poteri del
Senato e dell'autorità giudiziaria in ordine a un comportamento di
un membro del primo, e come tale parrebbe non interessare l'altro
ramo del Parlamento. Ma la materia del contendere è costituita
dalla posizione - assunta dal provvedimento giudiziale impugnato -
contrastante con la qualificazione giuridica della deliberazione del
Senato come causa immediatamente impeditiva della prosecuzione del
procedimento penalependente a carico del senatore Carmine Mancuso. È
incontestabile l'interesse comune dei due rami del Parlamento a
ottenere una sentenza che affermi l'inerenza di tale effetto alla
prerogativa parimenti attribuita ai loro membri dalla norma
costituzionale, ristabilendo gli equilibri costituzionali messi in
gioco, al di là del singolo caso, dal conflitto di attribuzione.
3. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con le sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, ha
interpretato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, nel senso
che esso attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di
valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto,
qualora sia ritenuta esercizio delle funzioni parlamentari, di
inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale, sempre
che il potere sia stato correttamente esercitato. Qualora reputi che
la delibera favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma,
sia il risultato di un esercizio non corretto del potere - per vizi
in procedendo oppure per omessa o erronea valutazione dei suoi
presupposti, in particolare per manifesta estraneità della condotta
del parlamentare al concetto di "opinione" o di "esercizio delle
funzioni" -, il giudice, al quale si è rivolta la persona lesa dalle
dichiarazioni diffamatorie contestate, può soprassedere alla
dichiarazione immediata di applicabilità dell'art. 68 sollevando
conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, con effetto
sospensivo del giudizio pendente davanti a lui.
Questa interpretazione della norma costituzionale, alla quale si è
conformato l'art. 2, comma ottavo, del d.-l. 12 marzo 1996, n. 116,
non è stata rispettata dal Tribunale. Pur senza contestare la
valutazione espressa dal Senato - contraria a quella dell'ordinanza
10 maggio 1994 del giudice per le indagini preliminari, che aveva
dichiarato la manifesta infondatezza dell'eccezione di applicabilità
dell'art. 68 della Costituzione - il Tribunale, con l'ordinanza 16
ottobre 1995, ha disposto la celebrazione del dibattimento motivando
con due argomenti: a) la condizione di non punibilità prevista
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, non rientra tra le
ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento contemplate dagli
artt. 129, secondo comma, e 469 cod. proc. pen.; b) deve trovare
tutela l'eventuale interesse del querelante (per evidente svista
designato nel testo dell'ordinanza come "imputato") all'accertamento
della sua totale estraneità ai fatti di reato attribuitigli.
Il primo argomento deduce la regola di decisione dalla
qualificazione dogmatica tradizionale dell'irresponsabilità sancita
dall'art. 68 come una figura di immunità personale avvicinabile alla
condizione di non punibilità: tesi non pacifica, alla quale si
contrappone la tesi della natura oggettiva dell'irresponsabilità,
che ravvisa nell'art. 68 una causa di esclusione dell'illecito. Ma,
quale che sia la dottrina preferibile circa la natura
dell'irresponsabilità dei membri del Parlamento per le opinioni
espresse nell'esercizio delle loro funzioni, è certo che alla
deliberazione della Camera di appartenenza che la riconosce è
coessenziale l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di
qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il
risarcimento dei danni. A ben vedere, nel caso di procedimento penale
già avviato, non è nemmeno in questione l'applicabilità dell'art.
129 cod. proc. pen. L'obbligo del giudice - quando non ritenga di
sollevare conflitto di attribuzione - di dichiarare immediatamente,
in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilità
dell'imputato, affermata dalla Camera di appartenenza, discende
direttamente dalla norma costituzionale.
L'argomento sub b) è lo stesso argomento sub a) riformulato in
termini sostanziali. Esso rovescia il bilanciamento di interessi
operato dal legislatore costituente. A tutela del principio
(corrispondente a un interesse generale della comunità politica) di
indipendenza e autonomia del potere legislativo nei confronti degli
altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 della Costituzione
sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si
ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni
espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle sue funzioni.
Questa prerogativa dei membri del Parlamento, poiché costituisce,
sul piano del diritto sostanziale, una causa di irresponsabilità
dell'autore delle dichiarazioni contestate, comporta, sul piano
processuale, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di prendere atto
della deliberazione parlamentare e di adottare le pronunce
conseguenti.
Il solo rimedio è dato dalla possibilità di controllo della Corte
costituzionale sulla correttezza della deliberazione: controllo che
il giudice può promuovere col mezzo del conflitto di attribuzione,
ancora proponibile nel caso in esame, non essendo previsto alcun
termine dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare la
celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico
del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del
dott. Bruno Contrada; conseguentemente annulla l'ordinanza emessa dal
detto Tribunale in data 16 ottobre 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.
Il presidente: FERRI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1996:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte