Sentenza n. 13/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Mario Cosatti
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella Cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 46 del Registro
ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
provvedimento dell'Assessore per le Finanze della Regione siciliana in
data 26 luglio 1955, n. 62296, che accoglie il ricorso di Salvatore
Liberato nell'interesse proprio e del padre Giuseppe in materia di
tassa di registro.
Udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avv. Pietro Virga per
la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel febbraio 1955 Salvatore Liberato, nell'interesse proprio e del
padre Giuseppe, presentò istanza per revisione dell'accertamento di
valore agli effetti della tassa di registro compiuto dall'Ufficio di
Cefalù, accertamento rimasto definitivo per la mancata opposizione nei
termini prescritti.
L'Assessore per le finanze della Regione siciliana, richiamando
l'ultimo comma dell'art. 34 della legge del registro 30 dicembre 1923,
n. 3269, in accoglimento della detta istanza, ridusse il valore
accertato con provvedimento 26 luglio 1955, n. 62296.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso 20 marzo 1956,
notificato il giorno stesso al Presidente della Regione e depositato il
giorno successivo nella cancelleria di questa Corte costituzionale, ha
elevato conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana
in ordine al ricordato provvedimento dell'Assessore, che costituirebbe
invasione da parte della Regione della sfera di competenza assegnata
dalla Costituzione allo Stato con violazione degli artt. 14, 15, 17 e
20 dello Statuto siciliano nonché degli articoli 23 e 119 della
Costituzione in relazione all'art. 36 dello Statuto medesimo.
L'Avvocatura dello Stato deduce:
a) che gli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto non prevedono
attribuzione alla Regione di potestà legislativa né primaria né
concorrente in materia tributaria, onde ai sensi della prima parte del
primo comma dell'art. 20 non può riconoscersi alla Regione potestà
amministrativa propria in materia, poiché tale potestà è attribuita
solo nelle materie tassativamente indicate nei richiamati artt. 14, 15
e 17;
b) che neppure l'art. 36 dello Statuto attribuisce direttamente
alla Regione potestà legislativa tributaria, in quanto ciò sarebbe
in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna
prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
dello Stato, e con l'art. 119, secondo il quale alle Regioni sono
attribuiti con legge dello Stato tributi propri e quote di tributi
erariali;
c) che non può la Regione esercitare potestà amministrativa in
contrasto con le leggi dello Stato, che vietano in materia di tassa di
registro la riforma di atti di accertamento divenuti inoppugnabili per
mancata tempestiva opposizione;
d) che, infine, non può riconoscersi alla Regione potestà
amministrativa ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art.
20 dello Statuto, poiché tale potestà potrebbe essere esercitata solo
nell'ambito e con l'osservanza delle leggi dello Stato e solo secondo
le direttive del Governo che in materia tributaria non sono state
impartite; che trattasi, comunque, di norma ad efficacia differita che
non può, almeno per ora, trovare applicazione.
Concludendo, l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte voglia
dichiarare che per la Regione siciliana ogni attribuzione in materia di
tributi erariali spetta allo Stato e che ad esso spetta la decisione di
ricorsi in materia di tassa di registro e voglia in conseguenza
annullare l'atto dell'Assessore regionale.
Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dagli avvocati
Pietro Bodda, Giuseppe Chiarelli, Pietro Virga e Giuseppe Guarino, si
è costituito in giudizio depositando deduzioni il 9 aprile 1956.
La difesa della Regione eccepisce, in via pregiudiziale, che il
ricorso deve ritenersi irricevibile in quanto non risulta notificato in
termini al soggetto direttamente interessato nell'atto medesimo.
Eccepisce di poi l'inammissibilità del ricorso rilevando:
a) che in esso, movendo dalla considerazione che l'atto di cui
trattasi sarebbe stato compiuto dall'autorità regionale in
applicazione di una legge statale ma non secondo direttive del Governo
dello Stato, si adombra un vizio dell'atto che costituirebbe violazione
di legge e non incompetenza e sarebbe quindi estraneo al presupposto di
un conflitto di attribuzione.
b) che nel ricorso si enuncia la tesi che l'attività
amministrativa prevista dalla seconda parte del comma primo dell'art.
20 dello Statuto avrebbe natura di attività statale delegata; ma,
seguendo tale tesi, verrebbe ugualmente meno il presupposto di un
conflitto di attribuzione che non può configurarsi tra due organi di
natura parimenti statale;
c) che nel ricorso stesso viene posta in rilievo una violazione
della legge statale sulla tassa di registro, ma per tal via parimenti
si perverrebbe a denunciare un vizio di violazione di legge in senso
stretto e non un conflitto di attribuzione.
La difesa assume inoltre che alla Regione siciliana, in base
all'art. 36 dello Statuto, compete in materia tributaria potestà
legislativa primaria ed esclusiva, che può essere esercitata non solo
in ordine a tributi di nuova istituzione ma anche a quelli preesistenti
e che trova limiti solo nel secondo comma del citato art. 36 (imposte
di produzione, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto). Da tale
piena potestà discende quella amministrativa, che, strettamente
correlativa a quella legislativa (articoli 118 della Costituzione e 20
dello Statuto siciliano), spetterebbe alla Regione anche se - ammesso e
non concesso - la potestà legislativa in materia fosse solo
concorrente e secondaria; ciò discenderebbe sia dal principio della
autonomia e dal disposto dell'art. 118 della Costituzione, sia dalla
considerazione che una potestà legislativa complementare dovrebbe
essere ricondotta alla lettera i, dell'art. 17 dello Statuto e
troverebbe quindi un nesso anche formale con il disposto dell'art. 20.
Né si potrebbe, infine, ritenere che la potestà amministrativa
della Regione per l'applicazione delle leggi statali sia sospesa in
attesa di apposite e specifiche direttive da parte del Governo, perché
esse, anche nell'ipotesi di mancata espressa formulazione, debbono
rinvenirsi sia pure implicitamente nella legislazione vigente.
Concludendo, la difesa chiede che la Corte voglia dichiarare
inammissibile il ricorso e comunque respingerlo, dichiarando la
competenza in materia della Regione.
L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 5
ottobre 1956, confuta anzitutto l'eccezione pregiudiziale sollevata
dalla Regione e interpretata come omessa notificazione al soggetto
privato interessato all'atto, osservando sostanzialmente che nei
giudizi del genere non vi è ingresso per le parti private poiché la
legge determina esattamente i soggetti legittimati ad agire e resistere
e cioè quelli che hanno posizione costituzionale rispetto alla
controversia.
Per quanto riguarda le questioni generali di merito circa le
potestà legislativa e amministrativa della Regione siciliana in
materia tributaria, l'Avvocatura si richiama alle argomentazioni svolte
in occasione di altro ricorso in materia tributaria già discusso
dinanzi a questa Corte nell'udienza del 17 ottobre 1956. Ribadisce il
concetto che, qualunque soluzione venga data alle questioni di cui
sopra, è inammissibile che organi regionali decidano ricorsi avverso
atti degli Intendenti di finanza, tanto meno riformando atti di
accertamento divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva opposizione
o invadendo il settore del contenzioso tributario.
Insiste pertanto nelle conclusioni e richieste enunciate nel
ricorso.
Con memoria depositata il 18 ottobre 1956 la difesa della Regione
precisa l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità, riferendola alla
mancata tempestiva notificazione del ricorso all'autorità che ha
direttamente emanato il provvedimento, e cioè all'Assessore regionale,
e svolge quanto già enunciato nelle prime deduzioni. Ne riassume i
punti essenziali, ponendo in evidenza il concetto che è a fondamento
della propria tesi: l'art. 36 dello Statuto, a differenza del regime in
materia delle altre Regioni attua un sistema di separazione attribuendo
allo Stato la disciplina esclusiva di alcune imposte e attribuendo alla
Regione quella esclusiva delle altre imposte. E da tale potestà
legislativa discende, come connessa, la potestà amministrativa.
A sua volta insiste nelle conclusioni e richieste di cui alle prime
deduzioni.
Alla pubblica udienza il sostituto avvocato generale dello Stato e
la difesa della Regione, richiamandosi alle deduzioni scritte,
confermano le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Nel presente giudizio sono state sollevate dalla difesa della
Regione siciliana eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di
inammissibilità del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri: di irricevibilità, per quanto si riferisce alla omessa
notificazione del ricorso all'Assessore per le finanze della Regione;
di inammissibilità, sotto il triplice profilo precisato in narrativa
(eccezioni queste che in sostanza si presenterebbero più propriamente
come argomenti di merito).
L'eccezione di irricevibilità nel senso indicato e le prime due
eccezioni di inammissibilità per le quali mancherebbe il presupposto
di un conflitto di attribuzione, poiché nel ricorso si adombrerebbero
vizi del provvedimento consistenti in violazione di legge in senso
stretto - in quanto emesso non secondo direttive del Governo o in
quanto emesso nell'esercizio di attività statale delegata -, sono
state già sollevate negli stessi termini nel giudizio per la
risoluzione di conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Regione
siciliana deciso con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957.
La Corte respinge tali eccezioni richiamandosi ai motivi enunciati
in quella sede e che qui conferma.
La difesa della Regione ha sollevato una terza eccezione di
inammissibilità con formulazione che è particolare al presente
giudizio, ma che può in sostanza riportarsi alle formulazioni di cui
sopra: poiché nel ricorso si fa riferimento a violazione di legge
statale sulla tassa di registro, anche per tale via, secondo la difesa,
si perverrebbe a denunciare un vizio di violazione di legge in senso
stretto e non un conflitto di attribuzione.
La Corte respinge anche l'eccezione in tal modo enunciata, in
quanto l'accenno fatto nel ricorso ad eventuale violazione della legge
sulla tassa di registro non sposta l'oggetto del ricorso in
discussione, con il quale viene dedotta la mancanza di ogni potere da
parte dell'Assessore regionale a comunque emanare provvedimenti in
materia.
2. - Per quanto ha tratto alle questioni di carattere generale
relative alla competenza legislativa e amministrativa della Regione in
materia tributaria, anch'esse proposte sotto gli stessi aspetti nel
ricordato giudizio, la Corte parimenti si riporta alla citata sentenza
del 17 gennaio 1957, facendo espresso riferimento ai motivi che la
sorreggono, ivi ampiamente denunciati e svolti.
3. - Resta quindi da risolvere la specifica questione che forma
oggetto di merito del ricorso in esame.
Si tratta di stabilire se l'Assessore per le finanze della Regione
aveva o meno competenza a provvedere su una istanza diretta ad ottenere
la revisione di un accertamento di valore compiuto dall'Ufficio del
registro di Cefalù agli effetti appunto della tassa di registro. Nel
ricorso si deduce che all'Assessore regionale non può riconoscersi
alcun potere al riguardo.
Per decidere la prospettata questione, la Corte deve richiamare i
principi generali fissati con la ricordata sua sentenza in ordine alla
competenza legislativa e amministrativa della Regione in materia
tributaria e farne applicazione al caso in esame.
In quella sentenza si afferma che il generico riconoscimento alla
Regione di potestà legislativa e amministrativa non comporta anche il
trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali. La
Regione, nonostante l'autonomia che le è stata attribuita, resta pur
sempre inquadrata nell'unità dello Stato come dispone l'art. 1 dello
Statuto siciliano; onde non è ammissibile che essa venga a sostituire
lo Stato nelle funzioni e negli organi senza che siano intervenute
particolari norme legislative dirette ad attuare tale passaggio. In
coerenza a tali criteri è infatti intervenuto il decreto legislativo
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1948, n. 507, che ha
stabilito una disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo
Stato e la Regione siciliana; sono intervenute varie leggi statali, che
hanno conferito agli organi regionali attribuzioni già di competenza
di organi statali.
Il rapporto di imposta si svolge attraverso anche le fasi di
accertamento e di riscossione, che sono concettualmente distinte pur se
sincrone in alcuni casi: la seconda riguarda essenzialmente il
materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la prima
consiste negli atti necessari per la determinazione e la valutazione
dei presupposti e dei vari elementi del debito di imposta e involge non
solo apprezzamenti ma anche questioni giuridiche spesso delicate
relative alla natura del tributo, all'applicazione dell'aliquota, alla
posizione personale del contribuente.
Non vi è dubbio che il provvedimento dell'Assessore per le
finanze, con il quale è stato ridotto il valore accertato agli effetti
della tassa di registro, incide tipicamente sulla fase di accertamento.
Ora per quanto concerne tale fase - a differenza di quanto riguarda
quella di riscossione - non sono intervenute disposizioni legislative
che abbiano attuato e disciplinato il passaggio alla Regione di
funzioni e di organi statali.
In base quindi alle premesse considerazioni e applicando al caso in
esame i principi sopra richiamati, il provvedimento 26 luglio 1955, n.
62296, emesso in tale materia dall'Assessore regionale si appalesa
costituzionalmente illegittimo. E pertanto il provvedimento stesso,
avendo invaso la sfera di competenza riservata allo Stato, deve essere
annullato ai sensi degli articoli 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul confitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione
siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con
ricorso 20 marzo 1956, in relazione al provvedimento dell'Assessore
regionale per le finanze 26 luglio 1955, n. 62296, con il quale è
stata accolta un'istanza intesa ad ottenere revisione di accertamento
di valore in materia di tassa di registro:
respinge le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità
proposte dalla difesa della Regione;
dichiara la competenza dello Stato per l'esercizio della facoltà
di revisione di accertamento di valore agli effetti della tassa di
registro e
annulla il provvedimento dell'Assessore per le finanze della
Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 62296, su indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte