Sentenza n. 13/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1964 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
citata
- art. 8legge 1643/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale di 52 decreti
del Presidente della Repubblica, con i quali sono state trasferite
all'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) altrettante
imprese elettriche, promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta,
notificato l'11 aprile 1963, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro
ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 14 marzo 1963, n. 217;
2) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta,
notificato il 26 aprile 1963, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 4 maggio successivo ed iscritto al n. 6 del Registro
ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 29 marzo 1963, n. 340;
3) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta,
notificato il 28 giugno 1963, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 5 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro
ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710;
4) ricorsi del Presidente della Regione del Trentino- Alto Adige,
notificati il 31 maggio 1963, depositati nella cancelleria della Corte
costituzionale il 10 giugno successivo ed iscritti ai nn. 7, 8, 9 e 10
del Registro ricorsi 1963, avverso i DD. PP. RR. 18 aprile 1963, nn.
578, 593, 584 e 592;
5) ricorsi del Presidente della Regione del Trentino- Alto Adige,
notificati il 28 giugno 1963, depositati nella cancelleria della Corte
costituzionale il 5 luglio successivo ed iscritti ai nn. 12, 13,14,15 e
16 del Registro ricorsi 1963, avverso i DD.PP.RR. 16 maggio 1963, nn.
709, 711, 716,720 e 722; 6) ricorsi del Presidente della Regione del
Trentino- Alto Adige, notificati il 30 settembre 1963, depositati nella
cancelleria della Corte costituzionale il 9 ottobre successivo ed
iscritti ai numeri da 17 a 56 del Registro ricorsi 1963, avverso i DD.
PP. RR. 4 agosto 1963, nn. 1093, 1097, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106,
1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,
1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139,
1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 e 1156, e 21 agosto 1963, n.
1166.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Arturo Colonna e Gian Carlo Mattei Gentili, per
le Regioni, ed il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tre distinti ricorsi, di contenuto pressoché identico, salvi i
particolari riferimenti alle situazioni delle imprese trasferite,
notificati l'11 e 26 aprile e il 28 giugno 1963, il Presidente della
Valle d'Aosta ha impugnato i decreti presidenziali 14 marzo 1963, n.
217, 29 marzo 1963, n. 340, e 16 maggio 1963, n. 710, con i quali sono
state trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica,
rispettivamente, la "Società Idroelettrica Piemontese", la "Società
Dinamo" ed il "Consorzio elettrico del Buthier". La Regione, dopo
avere posto in rilievo la vitale importanza per l'economia della Valle
del regime delle acque (in proposito presenta una pubblicazione
tecnica), premette una esposizione dei precedenti relativi alla
situazione del demanio idrico nel suo territorio a cominciare dal
decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, con il quale fu
disposta la concessione gratuita alla Valle per 99 anni, con
possibilità di rinnovazione, di tutte le acque pubbliche esistenti
nella Valle. Con decreto legislativo del 23 dicembre 1946, n. 352, si
stabilì che la Valle provvede mediante un proprio ufficio ai servizi
concernenti le concessioni e utilizzazioni delle acque pubbliche. Con
lo Statuto speciale i poteri ed i diritti già attribuiti alla Regione
in tema di acque pubbliche furono ampliati e rafforzati. In proposito,
la Regione assume che, secondo l'interpretazione data dal Tribunale
delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, dal
Consiglio di Stato e da questa stessa Corte con la sentenza 27 gennaio
1958, n. 8, i poteri ed i diritti trasmessi dallo Stato alla Valle
sarebbero i seguenti:
a) in base all'art. 7, utilizzazione (anche diretta) a scopo
industriale e in particolare idroelettrico delle acque pubbliche
regionali, escluse soltanto quelle non comprese nella citata norma;
utilizzazione che non patisce altra limitazione se non quella stabilita
con l'art. 8 (utilizzazione nel territorio dello Stato secondo un
piano generale);
b) potestà di subconcessione da parte della Regione secondo la
precedura e le norme tecniche del T.U. del 1933 sulle acque, nei limiti
testé indicati: procedura e norme tecniche che non vincolano la
Regione nell'apprezzamento di merito e nell'esercizio delle sue
facoltà discrezionali (art. 8 dello Statuto);
c) subentro della Regione ai sensi dell'art. 7, terzo comma, dello
stesso Statuto in ogni caso di cessazione dell'uso o della concessione
delle acque escluse dalla concessione alla Valle;
d) imposizione e percezione di canoni per le subconcessioni di
derivazioni a scopo idroelettrico, entro certi limiti da stabilirsi dal
Governo dello Stato sentita la Giunta regionale (art. 9 dello Statuto)
e acquisizione dei nove decimi dei canoni percepiti dallo Stato per le
concessioni di derivazione a scopo idroelettrico (art. 12);
e) acquisizione al termine delle subconcessioni della proprietà
delle opere di presa e derivazione degli impianti idroelettrici ai
sensi dell'art. 25 del T.U. sulle acque (artt. 5-8 dello Statuto);
f) potestà di emanare norme legislative di integrazione e di
attuazione delle leggi della Repubblica ai sensi dell'art. 3, lett. d,
dello Statuto, per la disciplina dell'utilizzazione delle acque
pubbliche ad uso idroelettrico ed esercizio delle funzioni
amministrative già di spettanza degli organi statali, specie per
quanto concerne le istruttorie sulle domande di concessioni, la
formazione dei disciplinari, la vigilanza sull'utilizzazione delle
acque subconcesse (art. 4 dello Statuto).
In materia la Regione, con gli artt. 41-42 delle norme annesse alla
legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, concernente l'ordinamento dei
servizi regionali, regolò le funzioni dell'Assessorato dei lavori
pubblici, con particolare riferimento all'Ufficio acque.
Con legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, furono dettate le norme
procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche nella Valle,
stabilendo che la Regione esercita tutti i poteri e tutte le
attribuzioni già di pertinenza dello Stato e dando apposite norme sul
concreto esercizio di tali attribuzioni; in particolare si dispose che
per i sovracanoni a favore dei Comuni rivieraschi afferenti alle utenze
idroelettriche date in subconcessione provvede l'Amministrazione
regionale all'istruttoria ed alla proposta di liquidazione e di
ripartizione.
Notevole importanza la Regione assegna alla legge regionale 8
novembre 1956, n. 4, nel cui art. 1 si stabilì che la proroga di 15
anni disposta dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 42, si applica
nel territorio della Valle. E ciò in relazione ad una circolare del 5
maggio 1952 del Ministero dei lavori pubblici, la quale aveva
dichiarato che il nuovo modo di acquisto del diritto d'uso istituito
dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1550, appare incompatibile con la
norma costituzionale che accordò la concessione novantanovennale alla
Valle d'Aosta. Segue, nel ricorso, la menzione del lavoro compiuto
dall'Ufficio della Valle in questo settore ed una minuta esposizione
delle vicende subite dai rapporti tra la "Società Elettrica Piemonte"
e la Valle e lo stato di tali rapporti al momento della emanazione del
decreto, ora impugnato, concernente il passaggio all'E.N.E.L. della
S.I.P.: presenta gli atti salienti, relativi a detti rapporti, nonché
quelli riguardanti i provvedimenti regionali nei confronti della
"Società Dinamo" e del "Consorzio elettrico Buthier".
La narrativa di fatto si conclude con il ricordo dei lavori
parlamentari sulla legge 6 dicembre 1962, delle assicurazioni date dal
Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a
statuto speciale ed in particolare del riconoscimento, che si
leggerebbe nelle relazioni parlamentari di maggioranza sia alla Camera
dei Deputati che al Senato, circa il rispetto della concessione fatta
alla Valle con lo statuto di autonomia. La Regione presenta in
proposito alcuni atti del carteggio tra il Presidente regionale e due
parlamentari della Valle ed una nota dello stesso Presidente al
Ministero dell'industria del 29 gennaio 1963, con la quale si
prospettano i diritti della Valle nei riguardi dell'applicazione della
legge 6 dicembre 1962.
Prima di sintetizzare i motivi del ricorso ed esporre le
conclusioni giova dedicare un cenno alla parte essenziale della
premessa che il ricorso fa circa i rapporti fra le leggi nazionali
ordinarie e gli ordinamenti regionali.
Quando una legge statale ordinaria viene emanata in contrasto con
una legge regionale nel campo dei poteri e diritti costituzionalmente
protetti a favore della Regione, la legge nazionale deve essere
interpretata nel senso che essa non abbia voluto produrre effetti nel
territorio della Regione, specie quando la legge nazionale è
congegnata in modo che la sua attuazione è rimandata a provvedimenti
successivi e specialmente a successive leggi delegate. In questi casi
l'invasione della sfera di competenza della Regione avviene solo
attraverso la legge delegata che provvede a dare attuazione alla legge
precedente.
Ciò, secondo la Regione, si è verificato nel caso in esame. Con
la legge istitutiva dell'E.N.E.L. si sarebbero soltanto fissati i
principi ed i criteri direttivi dell'attuazione pratica della legge,
come si evincerebbe dall'art. 2, il quale stabilisce che il Governo è
delegato ad emanare le norme relative ai poteri del Comitato dei
Ministri e del Ministro per l'industria, le norme relative
all'organizzazione dell'E.N.E.L., ai limiti della sua attività, a
tutto quanto attiene ai trasferimenti e quant'altro previsto dalla
legge. L'art. 4, n. 10, prevede che nei decreti di trasferimento
potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti
all'ente.
Solo con i decreti di trasferimento si è verificata la situazione
in base alla quale la sfera di attribuzioni della Regione è stata
violata. Tale situazione non potrebbe essere regolarizzata se non
attraverso l'impugnazione in sede di legittimità e l'accertamento
della sua parziale incostituzionalità. Accertamento che, a sua volta,
si risolverebbe nella declaratoria di non applicabilità e di non
efficacia della legge impugnata nel territorio della Valle ed ai
rapporti giuridici dalla stessa costituiti. Cosicché in questi casi
l'incostituzionalità si identificherebbe con l'inapplicabilità della
legge nazionale ordinaria.
La Regione prosegue osservando che o si ritiene che la legge del
1962 non è stata fatta per violare i poteri- diritti della Valle e si
considera tale legge come non operante in quel territorio e allora non
sarebbe incostituzionale la legge bensì i decreti di trasferimento,
che dovrebbero essere considerati come emanati oltre i limiti della
delega; o si ritiene che i decreti di trasferimento sono nei limiti
della delega, ma in tal caso i decreti stessi sarebbero illegittimi per
vizio proprio perché, come leggi ordinarie, sarebbero in contrasto con
una legge costituzionale. In tal caso l'azione di incostituzionalità
investirebbe necessariamente anche la legge ed il decreto legislativo
presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, rispetto ai quali i decreti di
trasferimento altro non sarebbero che provvedimenti conseguenziali.
Sulla base di questa premessa la Regione ha concluso, chiedendo che
la Corte dichiari la incostituzionalità degli artt. 1-4 del decreto
presidenziale 14 marzo 1963, n. 217, e degli altri due decreti sopra
citati, in relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e al decreto
presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, e, in quanto occorre, dichiari la
incostituzionalità degli artt. 1, 4, nn. 5-9, 8 della legge 6
dicembre 1962 e degli artt. 2, 3,10 del decreto presidenziale 4
febbraio 1963, n. 36, in quanto incompatibili con l'ordinamento
particolare della Valle e quindi inapplicabili e inefficaci nel suo
territorio e ai rapporti giuridici costituiti dalla Regione stessa.
I motivi di queste conclusioni, possono riassumersi così:
1) La legge del 1962, creando un monopolio a favore dell'E.N.E.L.
ha travolto la potestà della Valle di utilizzare, anche direttamente,
o di subconcedere le acque pubbliche avute in concessione sulla base
della libera concorrenza e perfino della concorrenza eccezionale,
sancite dalle leggi sulle acque. La eliminazione anche in Valle d'Aosta
di questa possibilità di concorrenza o almeno la sua riduzione ai
pochi casi in cui, a fianco dell'E.N.E.L., rimangono ancora imprese
produttrici di energia elettrica ai sensi dell'art. 4, nn. 5, 6, 8,
svuoterebbe di contenuto e di pregio anche economico la potestà della
Regione di scegliere tra più domande di concessione quella che meglio
soddisfa gli interessi regionali, anche in relazione a quanto disposto
dalla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (artt. 3-4). La Valle ha
diritto e interesse di conservare integri i suoi poteri non foss'altro
nei confronti di quelle imprese pubbliche e private che, per la stessa
legge istitutiva dell'E.N.E.L., possono continuare a svolgere le
attività riservate all'E.N.E.L. medesimo e così in particolare nei
confronti delle aziende elettriche municipalizzate, le quali, a loro
volta, sono assoggettate a richiedere la concessione dell'esercizio
all'E.N.E.L. ed a sottomettersi ai capitolati che dallo stesso ente
saranno imposti (art. 10 del decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n.
36), mentre nell'ambito della Valle solo la Regione avrebbe il diritto
esclusivo di fissare con i suoi disciplinari le condizioni in cui
devono essere utilizzate le acque di sua spettanza. Ugualmente
pregiudicata resterebbe la posizione e l'interesse della Regione se
dovesse rimanere nella Valle la produzione marginale delle imprese
autoproduttrici di energia elettrica e quella dei produttori sino a 15
milioni di chilowattore, non potendo queste imprese minori sfruttare
adeguatamente tutte le acque regionali, che - secondo la Regione - sono
ancora capaci di produrre più di 2 miliardi di chilowattore. Né la
Regione può essere messa in condizione di dipendere esclusivamente o
quasi dall'E.N.E.L. per l'attuazione di questi nuovi impianti. 2)
L'art. 4 della legge dispone che gli enti istituiti dalle Regioni
potranno richiedere la concessione dell'esercizio di attività
menzionate al primo comma dell'art. 1, capovolgendo così, se la legge
sia applicata nella Valle, la situazione creata dalla legge
costituzionale, in forza della quale è la Valle che ha la potestà di
subconcedere - eventualmente anche all'E.N.E.L. - le acque regionali.
È chiaro che, senza le acque, nessun impianto idroelettrico può
funzionare e quindi non può essere esercitata alcuna attività di
produzione elettrica in impianti del genere. 3) L'art. 4, n. 9, della
legge n. 1643 dispone che nel trasferimento all'E.N.E.L. sono comprese
le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto, attinenti alla
produzione dell'energia elettrica e che le concessioni di derivazioni
per forza motrice trasferite all'ente e quelle accordategli dopo la sua
costituzione non hanno scadenza. La Regione assume che anche questa
norma sia in contrasto con i suoi diritti, sanciti dallo Statuto e
tradotti nella legge regionale 8 novembre 1956, n. 4. Poiché in
realtà le concessioni all'E.N.E.L. ricevono il carattere di
perpetuità, è da escludere che trattisi di trasferimento: in realtà
trattasi di una nuova concessione all'E.N.E.L., senza scadenza, previa
cessazione delle concessioni in atto. Ora, questa situazione è,
secondo la Regione, in contrasto con l'art. 7 dello Statuto, a norma
del quale la Regione subentra automaticamente ogni qualvolta si
verifica la cessazione dell'uso o della concessione di acque pubbliche
già assentite dallo Stato, con la conseguenza che solo la Regione può
ulteriormente disporne. In secondo luogo, per l'art. 7 della legge
regionale 8 novembre 1956, n. 4, nessuna cessione e quindi nessun
trasferimento di utenze può avvenire senza il nulla osta della
Regione. Infine, la Regione non potrebbe fare concessioni senza
scadenza, sia perché essa stessa gode di una concessione non perpetua,
sia perché alla scadenza delle sue subconcessioni la Regione ha
diritto di acquisire la proprietà delle opere di presa e derivazione
ai sensi dell'art. 25 del T.U. sulle acque ed in relazione al disposto
degli artt. 5-8 dello Statuto speciale.
4) Poiché la Regione trae la parte più cospicua delle sue entrate
dai canoni corrisposti dagli utenti delle sue acque, sia attraverso la
imposizione e percezione diretta di questi canoni, e relativi
sovracanoni e accessori, sia attraverso l'acquisizione dei nove decimi
dei canoni già imposti e percepiti dallo Stato per le sue concessioni,
la Regione ha interesse a vedere sfruttate tutte le acque concessele.
Quindi ogni provvedimento che comunque possa intralciare o rendere meno
facile e sicuro questo integrale sfruttamento non può non essere
lesivo del suo diritto. La Regione ha inoltre il diritto di fare
entrare al più presto nella concessione novantanovennale la maggior
quantità di acque pubbliche e quindi tutte quelle concesse dallo Stato
a terzi, e ciò anche per l'incremento che ne deriverebbe alle entrate
regionali. L'art. 8 della legge del 1962 si limita invece a disporre
che il Governo debba garantire alle Regioni entrate non inferiori a
quelle accertate nell'esercizio 1959-60 maggiorate del 10 per cento,
senza tener conto dei diritti già costituzionalmente sanciti a favore
della Valle non solo per le concessioni e subconcessioni in atto ma
anche per quelle che la Regione ha facoltà di dare in futuro, e senza
tener conto del diritto della Regione di pretendere dagli utenti
corrispettivi in natura (e cioè in energia elettrica), nonché dei
sovracanoni di cui all'art, 53 del T.U. sulle acque e di quelli imposti
dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.
Le stesse violazioni si ritrovano nel decreto presidenziale 4
febbraio 1963, n. 36, contenente le norme relative al trasferimento
all'E.N.E.L. delle imprese elettriche.
La Regione conclude affermando che se i trasferimenti effettuati
con le tre leggi-provvedimento impugnate dovessero effettuarsi,
l'E.N.E.L. si troverebbe senz'altro investito delle concessioni statali
e delle subconcessioni (e quanto alla S.I.P. anche degli impianti
"scoperti di concessione") di cui fruiscono le imprese trasferite, e
ciò senza scadenza ed in contrasto con i diritti della Regione, ed in
violazione del disposto della legge regionale 8 novembre 1956, con la
conseguenza di capovolgere i rapporti tra la Valle e l'E.N.E.L., il
quale potrebbe essere nella Valle soltanto un subconcessionario della
Regione.
Con le sue deduzioni, illustrate con unica memoria depositata il 22
gennaio 1964, l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha eccepito l'inammissibilità per
intempestività dei ricorsi, proposti oltre il termine di 30 giorni
previsto dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'art.
32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87: termine che decorreva dalla
pubblicazione della legge 6 dicembre 1962 nella Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 1962.
Non è sostenibile, ad avviso dell'Avvocatura, la tesi che soltanto
con i decreti di trasferimento delle imprese all'E.N.E.L. si sarebbe
operata l'effettiva invasione della sfera di competenza della Regione.
I decreti impugnati non avrebbero fatto altro che disporre singoli
trasferimenti e, cioè, dare un'attuazione concreta alle norme della
legge istitutiva dell'E.N.E.L. dalla quale, se esistenti, deriverebbero
direttamente ed esclusivamente le violazioni dei diritti della Regione.
Questa contiene, infatti, tutti gli elementi per una applicazione
integrale delle norme medesime. Ciò si evincerebbe, senza possibilità
di dubbio, dal primo comma dell'art. 1, il quale riserva all'E.N.E.L.
il compito di esercitare nel territorio nazionale, senza alcuna
limitazione regionale, l'attività di produzione, importazione,
esportazione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica.
Risulterebbe pure (come si fa notare nella memoria) dal raffronto
del primo col secondo ed il terzo comma dell'art. 5 della legge del
1962; dalle quali norme emerge che la legge si applica anche nei
confronti degli enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale. Da
ciò l'Avvocatura trae la conseguenza che se le imprese, a mezzo delle
quali gli enti pubblici istituiti dalle Regioni a statuto speciale
esercitavano attività riguardante la energia elettrica, sono come
tutte le imprese regionali del genere da trasferire all'E.N.E.L., a
maggior ragione si deve ritenere che le imprese private esistenti nelle
stesse Regioni siano oggetto di trasferimento.
Aggiunge l'Avvocatura che il termine di impugnativa comincia sempre
a decorrere dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e
non dalla sua entrata in vigore. Ciò significa che, appena stabilite
le norme della legge, queste debbano essere impugnate senza attendere
come termine a quo quello di vigenza della legge. A fortiori, non
potrebbe il termine avere inizio dalla data dei singoli provvedimenti
legislativi di esecuzione.
Né si potrebbe sostenere che il ricorso contro la legge del 1962
è stato proposto in via incidentale. Nel caso attuale non esiste un
giudizio nel quale sia parte la Regione ed in cui si contenda attorno
ad una pretesa o un diritto, per cui la risoluzione della controversia
postuli indispensabilmente la risoluzione della questione di
legittimità costituzionale di una norma. La Valle non ha proposto un
conflitto di attribuzione, ma ha impugnato in via diretta un
provvedimento legislativo delegato e non può, attraverso l'impugnativa
di una legge, proporre incidentalmente l'impugnativa di un'altra legge.
L'Avvocatura conclude dicendo che l'impugnativa diretta delle
leggi-provvedimento è inefficace, mentre l'impugnativa diretta della
legge del 1962 è tardiva.
Passando al merito, l'Avvocatura comincia con il contestare la tesi
della Regione, secondo cui questa Corte dovrebbe dichiarare non
l'incostituzionalità di varie norme legislative ma la inapplicabilità
di esse nel territorio regionale. L'Avvocatura fa rilevare che se la
legge è legittima, in quanto non viola le norme statutarie, dovrà
essere applicata nella Regione; se è illegittima, tale dovrà essere
dichiarata e ne conseguirebbe l'inapplicabilità.
L'Avvocatura sostiene che i poteri delle Regioni a statuto autonomo
incontrano sempre il duplice limite del rispetto dell'interesse
nazionale e della necessaria attuazione, anche nel territorio
regionale, delle riforme fondamentali della Repubblica, riforme fra le
quali devesi annoverare quella sulla nazionalizzazione delle imprese
elettriche.
Tali limiti riguardano sia la potestà legislativa che quella
amministrativa e naturalmente si ripercuotono in modo diretto sulle
potestà di carattere patrimoniale, come quelle stabilite, per ciò che
concerne le acque pubbliche, dall'art. 7 dello Statuto della Valle. Il
contenuto di tali potestà non può essere in contrasto con quanto
costituisce un limite alle potestà legislative ed amministrative.
Del resto, l'ultimo comma dello stesso art. 7 stabilisce che la
concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato
non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale. E
l'art. 8 dello Statuto dispone che l'utilizzazione delle acque deve
avvenire nel territorio dello Stato e secondo un piano generale.
La violazione dei diritti della Regione non esiste - secondo
l'assunto dell'Avvocatura - per un'altra ragione. I diritti e le
potestà della Valle non sono stati aboliti, ma solo limitati in quanto
le acque servano per gli scopi della produzione della energia
elettrica. Per tutto il resto permangono integri: così la Valle potrà
continuare ad utilizzare le acque ottenute in concessione
novantanovennale ed a subconcederle purché non siano oggetto di
domanda di utilizzazione a scopo idroelettrico e non siano richieste
dall'E.N.E.L., potrà continuare ad avere la facoltà di imporre e
percepire canoni per le subconcessioni di derivazioni d'acque a scopo
industriale e continuerà a percepire i nove decimi dei canoni relativi
a concessioni fatte dallo Stato. Infine, per i casi in cui non si
tratti della disciplina delle acque destinate all'E.N.E.L., la Regione
conserva la facoltà di emanare norme legislative di interpretazione e
di attuazione delle leggi della Repubblica e l'esercizio delle funzioni
amministrative già di spettanza degli organi dello Stato.
Passando all'esame dei vari motivi di doglianza, l'Avvocatura
contesta che il principio della libera concessione delle acque
stabilite dal T.U. sulle acque pubbliche sia un principio di carattere
costituzionale e neppure ha carattere costituzionale la legge regionale
che disciplina le concessioni. Nell'art. 8 dello Statuto regionale non
c'è alcun cenno del principio della "libera concorrenza".
Quel principio, non costituzionale, va applicato nel rispetto
dell'ordinamento giuridico nazionale e delle riforme economico-sociali
della Repubblica, anche nel quadro della nazionalizzazione di imprese o
di categorie di imprese che si riferivano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia.
La Regione non può pretendere che i suoi poteri costituiscano un
limite per l'applicazione della legge sulla nazionalizzazione delle
imprese elettriche. Questa deve attuarsi in pieno in tutto il
territorio nazionale, portando una deroga legittima, perché prevista
dallo Statuto, alle potestà della Regione.
Secondo l'Avvocatura, è arbitraria la tesi della Regione, secondo
cui siano venute a scadere le concessioni già assentite dallo Stato e
le subconcessioni regionali. Tutte le concessioni sono state trasferite
all'E.N.E.L. con i relativi rapporti giuridici.
La norma per la quale le concessioni trasferite all'E.N.E.L. non
hanno scadenza non è in contrasto con lo Statuto regionale, dato che
la concessione alla Regione era subordinata alla condizione che lo
Stato non intendesse farne oggetto di un piano di interesse nazionale.
La Regione poteva subentrare nelle concessioni solo quando le acque non
fossero state assoggettate dallo Stato ad un piano di interesse
nazionale, come è stato fatto con l'art. 4, n. 9, della legge del
1962.
L'Avvocatura prosegue affermando non esser vero che allo scadere
delle concessioni e delle subconcessioni la Regione sarebbe divenuta
proprietaria delle opere di raccolta, derivazione e regolazione ai
sensi dell'art. 25 del T.U. sulle acque pubbliche.
Lo Statuto regionale non avrebbe portato alcuna modifica al detto
art. 25 e d'altra parte ciò sempre secondo l'Avvocatura, sarebbe
pienamente conforme ad un elementare principio di diritto, dato che il
passaggio in proprietà delle opere anzidette sarebbe permanente mentre
le concessioni d'acqua cui le opere stesse si riferiscono sarebbero,
pur sempre, limitate nel tempo.
Né può sostenersi - prosegue l'Avvocatura - che sia violato
l'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1956, in quanto, a
prescindere dal fatto che, avendo la Regione soltanto potestà
legislativa secondaria e concorrente, le norme di legge regionale non
possono essere in contrasto con quelle dello Stato, sta di fatto che
nel caso in esame non si tratta di cessione ma di un rapporto giuridico
nuovo stabilito dallo Stato.
Non è esatto, infine, che la Regione non possa pretendere
dall'E.N.E.L., quanto è stato convenuto con la S.I.P., in quanto il
trasferimento comprende non soltanto le concessioni ma anche i relativi
rapporti giuridici; e non è esatto che la Regione non possa più
riscuotere i sovracanoni di cui all'art. 53 del T.U. sulle acque e
quelli imposti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.
Nella memoria l'Avvocatura mette ulteriormente in rilievo che la
norma dell'art. 3, lett. d, dello Statuto attribuisce alla Regione la
potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione
delle leggi della Repubblica per la disciplina dell'utilizzazione delle
acque pubbliche ad uso idroelettrico. Tale disciplina, che riguarda
ogni sorta di utilizzazione con tutte le conseguenze, non può essere
in contrasto né con le leggi statali vigenti né con quelle
sopravvenute. Ciò tanto più che le nuove leggi portano ad un
mutamento nel campo delle norme riguardanti i principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato, sono fondate su motivi di interesse nazionale e
contengono norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica (limiti questi che per l'art. 2 dello Statuto sono posti
anche per la potestà legislativa primaria della Regione).
I principi dell'ordinamento giuridico dello Stato non sono
immutabili rispetto all'epoca in cui lo Statuto regionale entrò in
vigore, ma possono essere mutati in dipendenza di nuove leggi dello
Stato. L'Avvocatura richiama in proposito la sentenza n. 7 del 24
gennaio 1958 di questa Corte.
Rileva infine che proprio ad una legge sopravvenuta si riferirebbe
l'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto valdostano, il quale dispone
che la concessione delle acque alla Regione è subordinata alla
condizione che lo Stato non intenda farne oggetto di un piano di
interesse nazionale.
Con unica memoria depositata il 21 gennaio 1964 la difesa della
Regione ha esposto ulteriori argomenti per illustrare le proprie tesi e
confutare quelle avversarie.
Sull'eccezione di inammissibilità ha ricordato le sentenze di
questa Corte, le quali, secondo la difesa regionale, avrebbero posto il
principio che l'impugnabilità per illegittimità costituzionale di
ogni singola legge o di ogni singolo atto avente forza di legge è la
regola, mentre eccezionali sono i casi di inammissibilità di tale
impugnazione per la mancata impugnazione di una legge precedente.
Viene poi esaminato il contenuto dei decreti di trasferimento, per
evincerne che essi non potrebbero essere considerati come aventi un
carattere meramente strumentale ed esecutivo o accessorio. Essi
comportano una notevole carica di discrezionalità politica e
legislativa. Sono, dunque, autonomi e quindi impugnabili anche senza la
previa impugnazione della stessa legge delegante.
Dopo un'ampia esposizione ed illustrazione dei precedenti
parlamentari della legge ed una disamina delle sue disposizioni, la
difesa regionale conclude con le seguenti proposizioni:
a) che l'invasione della sfera di competenza delle Regioni
interessate si è verificata soltanto con i decreti di trasferimento;
b) che la mancata impugnazione della legge non preclude
l'impugnazione dei decreti predetti, i quali oltre tutto hanno una loro
autonomia;
c) che in ogni caso non si può consentire che una legge ordinaria
raggiunga l'inammissibile effetto di modificare una legge
costituzionale solo per la decorrenza di un termine di impugnazione,
che fra l'altro, era per lo meno incerto se e da quando cominciava a
decorrere.
Si insiste poi e si illustra ulteriormente la tesi che i decreti di
trasferimento o sono illegittimi per diretta violazione delle norme
costituzionali o sono illegittimi per eccesso rispetto alla delega
contenuta nella legge del 1962.
Passando a confutare le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato,
la difesa regionale comincia col dichiarare che la Regione non avrebbe
nulla da obiettare al trasferimento all'E.N.E.L. purché rimanga fermo
il principio che l'E.N.E.L., sostituendosi alle imprese concessionarie
o subconcessionarie, non pretenda di avere maggiori diritti o minori
obblighi di quanti ne avessero le tre società sostituite nei confronti
della Regione.
L'incompatibilità tra la legge del 1962 e lo Statuto della Valle
non viene denunziata dalla Regione per porre ostacoli alla
nazionalizzazione ma per tutelare i propri diritti garantiti da norme
costituzionali.
Di fronte alla tesi della difesa dello Stato, imperniata sul
rispetto dei limiti derivanti dall'interesse nazionale e
dall'applicazione di una fondamentale riforma economico-sociale nella
Repubblica, la difesa regionale osserva che il limite sancito dagli
artt. 2-3 dello Statuto vale per la potestà legislativa e
amministrativa della Regione ma non per le norme dello Statuto stesso.
La legge del 1962 non può identificarsi con un piano di interesse
nazionale ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. L'E.N.E.L. non è lo
Stato. L'art. 7 si riferisce alle acque della Regione e vuole prevenire
una eventuale carenza della Regione nell'esercizio dei poteri affidati
alla Regione stessa dal successivo art. 8. Ma la Regione è stata
oltremodo diligente nell'esercizio di queste funzioni. Per illustrare
questa affermazione la memoria adduce fatti e circostanze.
Per quanto si riferisce alle singole obiezioni proposte dalla
Avvocatura ai motivi del ricorso, la difesa regionale osserva,
anzitutto, che con legge ordinaria il legislatore statale non ha potuto
né può privare la Regione della potestà attribuitale dallo Statuto
di utilizzare liberamente le acque concessele, sia direttamente sia
mediante subconcessione.
In ogni caso i decreti di trasferimento sono incostituzionali
perché non rispettano gli insopprimibili poteri e diritti della Valle
anche nei confronti dello stesso Ente nazionale per l'energia
elettrica.
Per quanto concerne il settore di produzione elettrica non soggetto
alla riserva a favore dell'E.N.E.L., per il quale anche la stessa
Avvocatura sembra condividere - sono parole della difesa regionale -
l'opinione di detta difesa, che la Regione conservi integri tutti i
suoi diritti e poteri, la difesa regionale osserva che sono sicuramente
incompatibili con lo Statuto e cioè con la potestà di subconcedere le
acque le disposizioni dell'art. 4, nn. 5, 6, 7, 8, e degli artt. 10,
11, 12, 13 del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963, n.
36. E sono anche per questo motivo incostituzionali i decreti di
trasferimento in quanto attribuiscono all'E.N.E.L. poteri di controllo
preventivo e successivo su tutto il settore di produzione elettrica non
soggetto alla nazionalizzazione e alla riserva.
In fine, ed in via di ipotesi assolutamente subordinata, la difesa
regionale assume che i tre decreti di trasferimento sarebbero
illegittimi perché non contengono la indicazione dei beni e rapporti
oggetto del trasferimento all'Ente nazionale per la energia elettrica.
Per quanto si riferisce alla S.I.P. la difesa regionale si lagna
del fatto che il decreto relativo non abbia specificato ciò che si
riferisce ai precedenti rapporti controversi con la Regione,
specialmente per quel che concerne gli impianti per i quali non c'è
attualmente né la concessione statale né quella regionale. Espone poi
alcune circostanze circa contrasti con l'E.N.E.L. per quanto si
riferisce all'impianto idroelettrico di Quart.
Per quel che attiene al Consorzio del Buthier il decreto di
trasferimento sarebbe illegittimo in quanto comprende anche le quote
spettanti all'azienda municipale di Torino e alla "Società Nazionale
Cogne", enti non soggetti a nazionalizzazione.
Per la "Società Dinamo" la difesa si riporta ai precedenti
relativi alla subconcessione ricordati nel ricorso.
In conclusione, la difesa regionale ha insistito nelle sue
richieste come infra riportate.
Con 49 decreti del Presidente della Repubblica indicati in epigrafe
è stato disposto il trasferimento all'E.N.E.L. di varie imprese con
impianti elettrici nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.
Con altrettanti ricorsi, di identico contenuto, notificati quattro
il 31 maggio, cinque il 28 giugno e quaranta il 30 settembre 1963, la
Regione ha impugnato i decreti predetti, chiedendo che la Corte
costituzionale dichiari la incostituzionalità degli artt. 1-4 dei
decreti stessi in relazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e al
decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36, e, in quanto occorra,
dichiari la incostituzionalità degli artt. 1, 4, nn. 5-9, 8 della
legge 6 dicembre 1962, degli artt. 2, 3, 10 del decreto legislativo
presidenziale 4 febbraio 1963 e dell'art. 1 del decreto legislativo
presidenziale 15 dicembre 1962, n. 1670, in quanto incompatibili con lo
Statuto speciale della Regione e con le leggi regionali della materia e
quindi inapplicabili ed inefficaci nel territorio della Regione ed ai
rapporti giuridici costituiti e costituendi nella Regione stessa.
Nei ricorsi si premette che la legge 6 dicembre 1962 aveva
determinato un contrasto soltanto potenziale con lo Statuto regionale;
contrasto che, anche in base alle assicurazioni che erano state date
durante le discussioni parlamentari, si attendeva sarebbe stato
eliminato in sede di applicazione della legge istitutiva dell'E.N.E.L.,
in quanto nella delega al Governo disposta dall'art. 2 era stato
previsto che, con le norme relative all'organizzazione dell'Ente, si
sarebbero anche dovuti stabilire i limiti alla sua attività, così
come coi decreti di trasferimento si sarebbero potuti individuare i
beni ed i rapporti trasferiti all'Ente stesso.
Ma poiché con i decreti presidenziali ora impugnati non si è
salvaguardato nessuno dei poteri e diritti della Regione, i decreti
stessi sono sottoposti all'esame di legittimità per i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 5, n. 5, dell'art. 9, primo e secondo
comma, dell'art. 10, quinto e sesto comma, e dell'art. 13, primo comma,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
In base a queste disposizioni, la Regione ha potestà legislativa
ed amministrativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche e interviene nel procedimento di concessione di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico. A parità di condizioni, è
preferita nelle concessioni di grandi derivazioni. Infine, come avrebbe
già statuito questa Corte con decisione 24 marzo 1961, n. 20, nel
territorio della Regione sono riservate ai poteri dello Stato le sole
concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, mentre sono di
competenza della Regione tutte le concessioni di piccola derivazione e
inoltre le concessioni di grande derivazione per utilizzazione diversa
da quella idroelettrica.
L'istituzione dell'E.N.E.L., la creazione del suo monopolio quanto
alla produiione e distribuzione dell'energia elettrica e in particolare
la perpetuità delle concessioni di derivazione trasferite all'E.N.E.L.
o da accordarsi allo stesso, distruggono o menomano grandemente sia il
diritto di prelazione sancito a favore della Regione sia i suoi poteri
legislativi e amministrativi in tema di utilizzazione di acque
pubbliche, sia la sua competenza esclusiva per le concessioni di
derivazione, sia, infine, il potere di provocare dagli organi
competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande
derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.
b) Violazione degli artt. 4, n. 4, e 13, primo comma, dello Statuto
speciale.
La legge istitutiva dell'E.N.E.L., attuata nel territorio regionale
con i decreti impugnati, opera una espropriazione non a favore dello
Stato, ma a favore di un nuovo Ente, i cui atti, fra l'altro, sono
disciplinati dalla legge di diritto privato, e non per opere a carico
dello Stato, e con l'onere dell'espropriazione tutta a carico del nuovo
Ente.
Si è violata in tal modo una potestà legislativa primaria della
Regione, il cui esercizio era stato disciplinato con legge regionale 17
maggio 1956, n. 7: la potestà di disporre in materia di espropriazione
per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato.
c) Violazione dell'art. 4, n. 6, dell'art. 13, primo comma, e
dell'art. 58 dello Statuto.
La Regione ha competenza legislativa primaria in materia di
miniere, con la correlativa potestà amministrativa e la facoltà di
accordare concessioni. Inoltre la Regione è titolare dei relativi
beni e le sue potestà amministrative sono esercitate in base al D.P.R.
30 giugno 1951, n. 574, cui è stata data concreta attuazione con legge
regionale 21 novembre 1958, n. 28.
Queste norme sono state violate con l'art. 4, n. 9, della legge
istitutiva dell'E.N.E.L., il quale dispone che sono comprese
nell'espropriazione delle imprese e nel relativo trasferimento
all'E.N.E.L. anche le concessioni minerarie utilizzate per la
produzione dell'energia elettrica. Viene leso anche il potere di
concessione spettante alla Regione, perché nessuna concessione
mineraria potrebbe essere più utilizzata per la produzione di energia
elettrica, se il concessionario non fosse l'E.N.E.L. stesso.
d) Violazione dell'art. 10, terzo comma, dello Statuto, il quale
stabilisce che per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo,
in mancanza di accordo tra le parti, il prezzo è determinato dal
Ministro per i lavori pubblici, sentito anche il Presidente della
Giunta regionale.
Per contro l'art. 3, n. 1, della legge del 1962 dispone che spetta
esclusivamente al Comitato dei Ministri ed al Ministro dell'industria
la determinazione della politica tariffaria dell'E.N.E.L. e il D.P.R.
15 dicembre 1962, n. 1670, attribuisce allo stesso Comitato dei
Ministri di dare direttive per l'attività dell'E.N.E.L. in tema di
tariffe.
Le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, illustrate con una
memoria unica depositata il 22 gennaio 1964, e la memoria unica della
Regione depositata il 21 gennaio 1964, rispecchiano, adattate alla
diversità degli statuti, le contrastanti argomentazioni sopra
riassunte nei riguardi del ricorso della Valle d'Aosta.
L'Avvocatura ha proposto la medesima eccezione di inammissibilità
per tarditività e l'ha illustrata con argomentazioni analoghe a quelle
già esposte a proposito dell'altro ricorso e le difese a favore della
Regione Trentino-Alto Adige non si discostano da quelle enunciate per
la Valle d'Aosta.
Così pure le obiezioni dell'Avvocatura e le difese della Regione
si muovono essenzialmente sui concetti esposti e dibattuti nell'altro
ricorso: rispetto dei limiti derivanti dall'interesse nazionale e
dall'esecuzione di una fondamentale riforma economico-sociale della
Repubblica, nonché rispetto dei limiti derivanti dai principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato. Considerato in diritto :
1. - Le cinquantadue cause segnate in epigrafe, congiuntamente
discusse, possono essere riunite e decise con unica sentenza, stante la
identità delle questioni fondamentali di rito e di merito che ne
formano oggetto.
2. - Giova, innanzi tutto, identificare il contenuto delle domande
proposte dalle due Regioni. Esse chiedono che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale dei decreti (di carattere legislativo)
con i quali alcune imprese elettriche sono state trasferite
all'E.N.E.L. e chiedono anche che, in quanto occorra, siano dichiarate
incostituzionali ed inefficaci nel territorio delle ricorrenti ed
inapplicabili ai rapporti giuridici da esse costituiti alcune
disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei successivi
decreti legislativi che hanno dettato norme di attuazione della legge
stessa.
Tutti i decreti di trasferimento sono composti di quattro articoli,
dei quali il primo dispone il passaggio dell'impresa all'E.N.E.L. con
le modalità di consegna e con gli effetti previsti dalle disposizioni
del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36; il
secondo stabilisce che l'indennizzo è determinato e corrisposto
secondo le disposizioni della legge e delle norme di attuazione; il
terzo prevede che l'E.N.E.L. restituisca all'impresa i beni
eventualmente non ritenuti; il quarto determina la data dalla quale il
decreto ha effetto.
L'annullamento di questi decreti è chiesto in relazione all'art.
1, all'art. 4, nn. 5 e 9, e all'art. 8 della legge del 1962, nonché in
relazione agli artt. 2, 3, 10 del decreto legislativo presidenziale 4
febbraio 1963, n. 36, e, per il Trentino-Alto Adige, anche in relazione
all'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 15 dicembre 1962, n.
1670.
Le Regioni assumono che, con i decreti impugnati, emessi in
applicazione della legge e delle norme di attuazione, sia stata violata
la propria sfera di attribuzioni, garantita da norme statutarie che
hanno carattere costituzionale. Dal che discenderebbe l'illegittimità
costituzionale dei decreti di trasferimento.
Ne discenderebbe anche l'illegittimità delle disposizioni che sono
il presupposto di quei decreti: illegittimità che comporterebbe
l'inefficacia di dette disposizioni nel territorio delle Regioni
ricorrenti e l'inapplicabilità ai rapporti giuridici costituiti dalle
Regioni stesse.
Premesso che non è il caso di occuparsi della discussione fatta
tra le opposte difese in ordine a codesti effetti che discenderebbero
da una dichiarazione di illegittimità, dal momento che la presente
sentenza non contiene tale dichiarazione, è da rilevare che le censure
proposte con i ricorsi possono essere esaminate soltanto in riferimento
all'art. 1 dei decreti impugnati, l'articolo, cioè, che dispone il
trasferimento delle imprese. Gli artt. 2 e 3 (ed ovviamente anche
l'art. 4) hanno per oggetto materia palesemente estranea alla sfera di
interessi delle Regioni ricorrenti, dato che le indennità da
corrispondersi e la eventuale restituzione di beni si riferiscono
solamente alle società titolari delle imprese trasferite.
Per lo stesso motivo, e cioè per il fatto che le questioni che
possono essere esaminate sono unicamente quelle che si prospettano
sulla base di interessi propri delle Regioni ricorrenti, resta fuori
dal presente giudizio ogni questione di legittimità costituzionale che
si rifletta su rapporti estranei alle ricorrenti.
In conseguenza dello stesso criterio appaiono inammissibili le
censure mosse, con la memoria, dalla difesa della Valle d'Aosta in
ordine alla mancata individuazione, nei decreti di trasferimento, dei
beni e dei rapporti oggetto del trasferimento stesso.
A parte che queste censure, essendo nuove, non potevano essere per
la prima volta dedotte con la memoria, esse non sono ammissibili
perché, trattandosi di interessi che sono propri delle imprese
trasferite all'E.N.E.L., la Regione non ha veste per proporre
doglianze.
È, poi, da rilevare che le questioni che possono essere esaminate
in questa causa sono soltanto quelle che hanno per oggetto censure
mosse da un interesse attuale delle Regioni.
Dato che i ricorsi che hanno dato inizio a questa controversia
devono essere esaminati limitatamente alla parte dei decreti con cui si
dispone il trasferimento ed in relazione alle norme che regolano il
trasferimento stesso, non sono ammissibili questioni che si riferiscono
a momenti futuri dell'attività degli organi dello Stato, dell'E.N.E.L.
e delle stesse Regioni.
3. - Le considerazioni e le conclusioni ora esposte giovano anche
ai fini dell'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato.
È pacifico, anche fra le parti, che i ricorsi sono stati proposti
nei termini rispetto ai cinquantadue decreti di trasferimento, ma fuori
dei termini nei confronti della legge e delle norme di attuazione.
L'Avvocatura sostiene che l'impugnazione dei decreti di
trasferimento, pur essendo tempestiva, è vana, in quanto si sarebbe
dovuto impugnare tempestivamente la legge e le norme di attuazione; la
difesa delle Regioni è, all'opposto, d'avviso che sono attaccabili con
i decreti di trasferimento anche le disposizioni legislative che di
quei decreti costituiscono il presupposto.
La Corte ritiene che sia esatta la tesi sostenuta dalle Regioni.
Vero che le leggi dello Stato, con la loro entrata in vigore, si
applicano anche nelle Regioni, comprese quelle a statuto speciale; è
anche vero che la legge del 1962 e le norme di attuazione non hanno
disposto alcuna esclusione nei riguardi delle Regioni, come
risulterebbe esplicitamente dall'art. 4, n. 5, della stessa legge che
fa cenno di enti istituiti dalle Regioni a statuto speciale. Ma,
nonostante tutto questo, è da ritenere che, nella particolare
situazione in esame, una lesione degli interessi regionali non si
sarebbe verificata prima dei decreti di trasferimento.
La legge del 1962 non intese disciplinare compiutamente tutta la
materia, e per questo rinviò a successive norme delegate. Anche queste
norme lasciarono in disparte i problemi relativi alle Regioni a statuto
speciale.
Gli organi di queste Regioni, che potevano aver interesse
all'impugnazione, avevano giustificati motivi per attendere che lo
Stato provvedesse ad eliminare le incertezze che la legge e le norme
successive avevano lasciato in piedi. Questa attesa era legittima - e,
si direbbe, anche doverosa - date le esplicite e tranquillizzanti
assicurazioni che, in sede parlamentare, erano state fornite dalle voci
più responsabili circa il rispetto dei diritti delle Regioni,
costituzionalmente garantiti.
Con l'emanazione dei decreti di trasferimento, quelle attese
perdettero ogni sostegno e solo allora si manifestò pienamente e
concretamente il pregiudizio che da tutto il complesso della legge,
delle norme di attuazione e dei decreti di trasferimento sarebbe potuto
derivare alle Regioni.
E pertanto, attese le singolari circostanze ora messe in evidenza,
la denunziata violazione dell'interesse delle ricorrenti si sarebbe
maturata e manifestata con i decreti di trasferimento. Per questo i
ricorsi, essendo tempestivi, rispetto all'ultimo atto, devono essere
considerati ammissibili contro l'atto stesso e contro gli atti
precedenti che ne sono i necessari ed inscindibili presupposti.
L'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura deve
essere, però, accolta per quanto si riferisce all'art. 8 della legge
6 dicembre 1962.
La norma non ha niente a che vedere con le disposizioni che
regolano i trasferimenti delle imprese e non ne costituisce né un
presupposto né un effetto; e questo basterebbe per dichiarare
l'inammissibilità del ricorso contro di essa nella presente causa. Ma
è anche da aggiungere che rispetto alla norma stessa non valgono le
considerazioni in base alle quali è stata respinta l'eccezione di
inammissibilità. L'art. 8, regolando il regime fiscale dell'E.N.E.L. e
riferendosi direttamente alle Regioni senza distinzione, ha posto una
norma che incideva con immediatezza sulla sfera di interessi delle
Regioni stesse, le quali non dovevano attendere nessun altro atto per
proporre ricorso.
Il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data di
pubblicazione della legge.
Giova aggiungere un'ultima considerazione sul punto concernente
l'ammissibilità.
Il fatto che i ricorsi sono ammissibili unicamente avverso i
decreti di trasferimento (ed in particolare avverso il disposto
dell'art. 1 di essi) ed avverso le norme che ne costituiscono il
presupposto necessario, conferma, sotto altro aspetto, ciò che si è
già detto circa l'inammissibilità delle questioni che non siano
prospettate sulla base di un interesse attuale: conferma, cioè, che
possono formare oggetto della presente controversia le sole questioni
fondate sulle disposizioni riguardanti i trasferimenti e sulle norme
con dette disposizioni strettamente collegate.
4. - La prima ed essenziale questione da esaminare - ed è
opportuno esaminarla congiuntamente per le due Regioni - è quella se
la legge del 1962 ed i decreti di attuazione, in quanto abbiano esteso
la propria efficacia anche alle Regioni ricorrenti, siano
costituzionalmente illegittimi.
La difesa delle Regioni ha sostenuto, insistendovi molto anche
nella discussione orale, che nel caso attuale, che sarebbe nuovo, ci si
troverebbe di fronte ad un contrasto tra due leggi dello Stato, una
costituzionale ed una ordinaria; che tale contrasto non potrebbe essere
composto se non dando la prevalenza agli Statuti, le cui norme
prevarrebbero sulle stesse leggi costituzionali di carattere generale.
Ma, osserva la Corte, il lamentato contrasto non esiste.
I due Statuti, con l'art. 2 per la Valle e con l'art. 4 per il
Trentino-Alto Adige, vincolano l'attività legislativa delle Regioni al
rispetto, fra l'altro, degli interessi nazionali e delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Questi limiti alla potestà legislativa valgono anche per tutta la
sfera dei diritti e dei poteri delle Regioni sia nel campo
amministrativo che in quello patrimoniale, essendo inconcepibile che un
qualsiasi diritto o potere delle Regioni possa ritenersi svincolato dai
limiti segnati alla potestà legislativa, che è la più importante e
la più caratterizzante manifestazione dell'autonomia regionale.
Non si può negare al legislatore statale il potere di regolare,
con criteri unitari, e come tali valevoli per tutto il territorio, la
produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, costituendo il
settore elettrico una componente essenziale di tutto lo sviluppo
economico del Paese e uno strumento al servizio di vitali interessi
della collettività.
E ciò basta per significare che la legge statale, che è venuta a
regolare questo settore con norme improntate allo scopo di promuoverne
lo sviluppo, non può non essere considerata come manifestazione di
quel superiore potere dello Stato, che gli Statuti regionali in esame
hanno espressamente fatto salvo, imponendo, come limite, il rispetto
dell'interesse nazionale.
Ciò sarebbe sufficiente per dichiarare legittimo l'intervento
dello Stato in questa materia anche nei confronti delle Regioni a
statuto speciale. Ma ricorre anche l'altro limite consistente nel
rispetto delle riforme economico-sociali della Repubblica, dovendosi
considerare tale la riforma apprestata con la legge di
nazionalizzazione dell'energia elettrica, attese le finalità ad essa
assegnate di potenziare e coordinare uno dei più essenziali settori
economici del Paese, la cui influenza su tutta la vita nazionale, anche
al di là degli aspetti economici, non ha bisogno di essere dimostrata.
Questa riforma, del resto, non poteva fermarsi ai confini di alcune
Regioni, che sono, poi, tra quelle nel cui territorio si trovano le
acque, dal cui uso nasce molta parte dell'energia elettrica al servizio
di tutto il Paese.
Le esposte considerazioni, che riaffermano i principi enunciati
nella recente sentenza n. 4 del 24 gennaio 1964, bastano a dimostrare
come la legge istitutiva dell'E.N.E.L. si muova nell'ambito dei poteri
che i due Statuti regionali riservano allo Stato.
5. - Un altro punto è opportuno che sia esaminato congiuntamente
rispetto alle due Regioni: riguarda la potestà legislativa e le
funzioni amministrative.
Il Trentino-Alto Adige, in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche, ha potestà legislativa nei limiti dianzi esaminati e nel
limite, altresì, del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello
Stato (art. 5, n. 5, dello Statuto). La Valle d'Aosta ha, in materia di
disciplina della utilizzazione delle acque ad uso idroelettrico,
potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della
Repubblica (art. 3, lett. d, dello Statuto).
Salvo la diversa estensione di questa potestà spettante alle due
Regioni, l'elemento comune, che ai fini della presente controversia è
da mettere in rilievo, viene dato dal fatto che "i principi stabiliti
dalle leggi dello Stato" da rispettare o le "leggi della Repubblica" da
integrare ed attuare non si riferiscono soltanto alle leggi che erano
vigenti al momento dell'emanazione degli Statuti. Il che significa
che, quando una nuova legge statale sia stata emanata nell'ambito dei
limiti che la norma costituzionale pone a favore dello Stato, non è la
legge statale che deve arrestarsi di fronte alle leggi regionali, ma
sono le leggi regionali che devono adeguarsi a quella.
Enunciato questo principio in linea generale, non si può in questa
sede delineare concretamente il margine che è ancora rimasto alla
potestà legislativa delle due Regioni in materia di utilizzazione
delle acque pubbliche ad uso idroelettrico: l'utilizzazione per altri
usi non forma oggetto di contestazione nella presente controversia. Né
si può stabilire quali delle disposizioni legislative già emanate
dalle due Regioni nella materia in contestazione siano compatibili con
la nuova disciplina statale o quali altre norme regionali potrebbero
essere emanate in avvenire nella stessa materia.
Trattasi, da un lato, di questioni di interpretazione delle leggi
vigenti e, dall'altro, di questioni relative a leggi future: per l'una
e l'altra ragione ogni indagine su questo punto non può essere
ritenuta ammissibile.
E le stesse considerazioni esposte rispetto alla potestà
legislativa valgono, per entrambe le Regioni, anche nei riguardi delle
funzioni amministrative, spettanti alla Valle in virtù dell'art. 4 ed
al Trentino-Alto Adige in virtù dell'art. 13, primo comma, dei
rispettivi Statuti.
6. - Passando all'esame dei motivi dei ricorsi, si comincia da
quelli della Valle d'Aosta, che hanno preceduto, in ordine di tempo, i
ricorsi dell'altra Regione.
Quanto alla potestà legislativa ed alle corrispondenti funzioni
amministrative spettanti alla Valle in materia di disciplina della
utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, si richiama
ciò che si è detto testé nei confronti delle due Regioni.
La questione centrale dei ricorsi della Valle è quella relativa
agli effetti che la legge istitutiva dell'E.N.E.L. ha determinato nei
riguardi della concessione novantanovennale delle acque pubbliche di
cui all'art. 7 dello Statuto. Ed il punto essenziale da esaminare si
riferisce all'ultimo comma di questo articolo, il quale dispone che la
concessione è subordinata alla condizione che, in ogni caso, lo Stato
non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.
La difesa della Regione non a torto fa notare che il piano
nazionale cui fa riferimento l'art. 7 è diverso dal piano generale
indicato nell'articolo successivo: mentre il piano di cui parla l'art.
8 postula l'esistenza della concessione novantanovennale, quello
previsto dall'art. 7 costituisce il presupposto di una situazione nuova
e diversa. Ma da questa differenza fra i due piani non si può trarre
alcun argomento a favore della Regione.
Che la nazionalizzazione delle imprese elettriche comporti un piano
di interesse nazionale non può essere posto in dubbio, giacché essa
è stata concepita come strumento di un sistema unitario di produzione
e di distribuzione dell'energia elettrica, volto al raggiungimento di
scopi che il legislatore si è posto come essenziali ai fini generali,
applicando la norma dell'art. 43 della Costituzione.
Quale che sia l'interpretazione da darsi alla espressione
"condizione" che si legge nell'ultimo comma dell'art. 7, è certo che
la previsione di quella norma, che non poteva non riferirsi a future
determinazioni dello Stato, si è realizzata con la legge di
nazionalizzazione.
Vero è che questa legge non ha costituito una riserva rispetto
alla concessione delle acque, bensì rispetto alle attività
elettriche; ma è anche certo che, essendo le derivazioni a scopo
idroelettrico uno degli essenziali strumenti per la produzione
dell'energia elettrica, la concessione dell'uso dell'acqua per tale
scopo non può nascere e non può vivere se non nell'ambito della
riserva stabilita con la legge di nazionalizzazione.
In conclusione, la nazionalizzazione produce legittimamente i suoi
effetti anche nei confronti della Valle, perché la relativa legge è
stata adottata nell'ambito riservato alla futura azione dello Stato in
virtù di due disposizioni dello Statuto: una più generale, contenuta
nella prima parte dell'art. 2, e l'altra, quella dell'art. 7, che si
riferisce specificamente alla materia.
Ne consegue che non può contestarsi la legittimità dei decreti
impugnati e delle norme legislative che ne sono il presupposto.
L'attribuzione, con durata illimitata, all'E.N.E.L. delle concessioni
di acqua ad uso di produzione elettrica è l'effetto necessario della
riserva che è stata costituita a favore dell'ente di Stato. Finché le
acque siano destinate o debbano essere destinate ad uso di produzione
elettrica e nei limiti di tale uso, la Regione non può esercitare
alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva.
Per queste considerazioni si appalesano infondate le doglianze
della Valle nei riguardi dell'art. 1 e dell'art. 4, n. 9, della legge
di nazionalizzazione e delle correlative norme di attuazione. E sono
pure infondate le censure mosse alle disposizioni contenute nel n. 5
dello stesso art. 4, in quanto anche nei rapporti con gli enti ivi
indicati la Valle non può avvalersi della concessione novantanovennale
se non nei limiti compatibili con la legge di nazionalizzazione.
È chiaro che la concessione non è venuta meno per quanto si
riferisce all'uso delle acque a scopo diverso da quello di produzione
di energia elettrica.
Nella presente controversia non possono formare oggetto di esame o
di decisione le concrete applicazioni di queste enunciazioni di
carattere generale, non essendo attuale l'interesse della Regione a
proporre le relative questioni. Può semplicemente dirsi che la pretesa
della Regione di scegliere in regime di concorrenza i concessionari
delle acque ad uso idroelettrico è incompatibile con la riserva a
favore dell'E.N.E.L. È altresì incompatibile con tale riserva la
pretesa di subentrare nella concessione delle acque al momento della
cessazione dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma
dell'art. 7 dello Statuto, quando le acque servano o debbano servire ad
uso idroelettrico.
Non è, invece, incompatibile con la legge di nazionalizzazione
l'esercizio della facoltà attribuita dall'art. 8, secondo comma, dello
Statuto al Presidente della Giunta regionale: la facoltà di provocare
dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza dalle concessioni
potrà sempre essere esercitata tutte le volte in cui l'utilizzazione
delle acque non serva o non debba servire alla produzione di energia
elettrica.
Nessuna contestazione, infine, è stata mossa circa i diritti della
Regione riguardanti i nove decimi dei canoni per le concessioni di
derivazioni a scopo idroelettrico, di cui all'ultimo comma dell'art. 12
dello Statuto, e i diritti relativi ai sovracanoni stabiliti a norma
delle leggi vigenti.
7. - Analoghe considerazioni, anche rispetto all'ambito delle
questioni che nella presente causa possono essere esaminate e decise,
valgono per i ricorsi del Trentino- Alto Adige:
a) Per quanto si riferisce alla potestà legislativa spettante alla
Regione a norma dell'art. 5, n. 5, dello Statuto (utilizzazione delle
acque pubbliche) e delle corrispondenti funzioni amministrative (art.
13, primo comma) basterà richiamare ciò che si è detto già nel
tratto in cui questa sentenza ha esaminato la questione nei confronti
di entrambe le Regioni.
b) Per quel che attiene alle concessioni, la legge sull'E.N.E.L.
nulla ha innovato circa le concessioni di grande e di piccola
derivazione per utilizzazioni diverse da quelle idroelettriche: non ha
ragion d'essere quindi alcuna contestazione in proposito.
Istituita in perpetuo la riserva a favore dell'E.N.E.L., la Regione
non può più pretendere di essere preferita nelle concessioni di
grandi derivazioni ai sensi del quinto comma dell'art. 10 dello
statuto, quando tali derivazioni debbano servire a scopo idroelettrico.
Anche per quanto si riferisce alle concessioni di piccola
derivazione a scopo idroelettrico, deve funzionare la riserva a favore
dell'E.N.E.L. La sentenza di questa Corte del 24 marzo 1961, n. 20,
basata sulle norme precedenti alla legge sull'E.N.E.L., non può essere
invocata nei riguardi di questa nuova legge, se non nei limiti in cui
le statuizioni della sentenza stessa appaiano compatibili con la
disciplina della nazionalizzazione.
Riguardo all'art. 9 dello Statuto, può dirsi soltanto che, fino a
quando una legge non provvederà a coordinare con la legge
sull'E.N.E.L. le disposizioni del testo unico sulle acque pubbliche,
non si può escludere un intervento della Regione presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici per la tutela dei propri interessi
compatibili con il nuovo assetto della materia.
Le stesse considerazioni valgono per dichiarare che la facoltà
della Regione di provocare, ai sensi del penultimo comma del citato
art. 10, la decadenza delle concessioni di grande derivazione, potrà
essere esercitata in tutti i casi in cui la decadenza possa servire
alla Regione ai fini di una utilizzazione delle acque diversa da quella
idroelettrica.
Non è contestato il diritto della Regione alle forniture di
energia elettrica a prezzo di costo; si discute soltanto se resta
applicabile il terzo comma dello stesso art. 10, a norma del quale il
Presidente della Giunta regionale deve essere sentito quando, in
mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato di
autorità. Salva la necessità del coordinamento tra la norma contenuta
nel richiamato terzo comma dell'art. 10 e le disposizioni riguardanti
il regime tariffario e la competenza degli organi chiamati ad attuarlo,
l'audizione del Presidente regionale, quale che potrà essere la
procedura, non appare incompatibile con la legge di nazionalizzazione.
c) Nessun attentato può addebitarsi alla legge impugnata riguardo
ai poteri che, in materia di espropriazione per pubblica utilità,
l'art. 4, n. 4, dello Statuto accorda alla Regione.
I decreti di trasferimento delle imprese elettriche sono stati
emanati con atti aventi valore di legge. Tali atti sono legittimi, in
quanto anche essi rientrano nella sfera dei poteri che lo Stato si era
riservato con lo stesso art. 4, prima parte.
d) Non risulta che tra le imprese trasferite all'E.N.E.L. ve ne
siano di quelle che utilizzano concessioni minerarie per la produzione
dell'energia elettrica. Il motivo riguardante la violazione dell'art.
4, n. 6, e dell'art. 13, primo comma, dello Statuto, che attribuiscono
alla Regione poteri legislativi ed amministrativi in materia di
miniere, non è, dunque, fondato sopra un interesse attuale della
Regione.
La Corte non deve per ora giudicarne, restando, quindi, riservata
ogni pronuncia, anche per quel che si riferisce alle eventuali pretese
di carattere patrimoniale che in futuro potessero essere fatte valere
in base all'art. 58 dello Statuto.
Ora potrebbe dirsi soltanto che le attribuzioni della Regione in
materia mineraria restano integre, salvo che non si tratti di usi a
scopo di produzione di energia elettrica: in questo caso i poteri e i
diritti della Regione potranno essere esercitati nei limiti compatibili
con la legge di nazionalizzazione.
8. - Nella sentenza, sopra richiamata, del 24 gennaio 1964, la
Corte, dopo avere affermato che lo Stato può legittimamente avvalersi
dei poteri che gli statuti regionali gli hanno riservato, soggiungeva
che la competenza statale non poteva essere così assorbente da
limitare ogni altra competenza regionale fino ad eliminarla affatto.
Nel caso allora deciso la sentenza accertò che il legislatore aveva
operato un legittimo contemperamento tra le esigenze nazionali e quelle
regionali.
Non avendo ancora il legislatore provveduto nel caso attuale, la
Corte auspica che si provveda a tale contemperamento, tenendo presenti
i poteri e i diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati
compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere
sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno
funzionamento della riforma. Se è vero che le leggi nazionali possono
provvedere legittimamente in materia in tutto o in parte già
attribuita alla competenza delle Regioni, purché si muovano dentro i
limiti che gli statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato,
è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli enti
regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti,
compatibile con la nuova disciplina unitaria;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui ricorsi indicati in epigrafe:
a) respinge l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per
decorrenza di termini, proposta dall'Avvocatura dello Stato, salvo per
quanto si riferisce all'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;
b) dichiara non fondate, ai sensi e nei limiti esposti in
motivazione, le questioni sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e
Trentino-Alto Adige sulla legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica, aventi valore di legge ordinaria, segnati
in epigrafe, con i quali alcune imprese sono trasferite all'Ente
nazionale per l'energia elettrica, e delle norme contenute nell'art. 1
e nell'art. 4, nn. 5 e 9, della citata legge 6 dicembre 1962 e negli
artt. 2, 3, 10 del decreto legislativo presidenziale 4 febbraio 1963,
n. 36, e nell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 15 dicembre
1962, n. 1670, in riferimento all'art. 2, prima parte, all'art. 3,
lettera d, all'art. 4, all'art. 7 e all'art. 8 dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta, nonché all'art. 4, prima parte e nn. 4 e 6,
all'art. 5, n. 5, all'art. 9, all'art. 10, terzo, quinto e sesto comma,
all'art. 13, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto
Adige;
c) dichiara inammissibili, per mancanza di interesse attuale, le
altre questioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte