Sentenza n. 13/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/1967 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 73Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 991/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio
1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione
all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, promosso con ordinanza
emessa il 15 luglio 1966 dal Pretore di Latina nel procedimento penale
a carico di Manzo Francesco, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del
15 ottobre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Francesco Manzo, imputato del
reato di cui agli artt. 35, secondo comma, 102 e 108 del D.P.R. 12
febbraio 1965, n. 162, il Pretore di Latina, con ordinanza 15 luglio
1966, ritualmente notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento
e al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966, riteneva non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del suddetto decreto delegato in relazione agli artt. 73, terzo comma,
e 76 della Costituzione, nonché della legge delega 9 ottobre 1964, n.
991, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza, la legge delega, promulgata il 9 ottobre 1964
e pubblicata il 28 dello stesso mese, si dovrebbe considerare
pubblicata in ritardo con violazione del precetto contenuto nell'art.
73, comma terzo, della Costituzione, secondo il quale "le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione". E poiché la legge delega
fissa all'art. 1 il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per
l'emanazione della legge delegata, è da ritenere che, per effetto del
ritardo arbitrariamente interposto nella pubblicazione della legge
delega, l'emanazione della legge delegata sarebbe al di là dei limiti
temporali stabiliti dalla legge di delegazione.
Inoltre, poiché a norma dell'art. 76 della Costituzione,
l'esercizio della funzione legislativa può essere dalle Camere
delegato al Governo "soltanto per tempo limitato", e poiché il
suddetto requisito di validità della legge di delegazione può
ritenersi sussistente solo in quanto, per la delimitazione del tempo di
esercizio della delega, si faccia riferimento a momenti e fatti non
suscettibili di risultare influenzati dalla facoltà del Governo, la
legge delega sarebbe altresì in contrasto sia con l'art. 73, comma
terzo, della Costituzione sia con le norme poste col R.D. 24 settembre
1931, n. 1256, per il fatto che il termine iniziale per l'esercizio del
potere legislativo delegato sia stato stabilito con riferimento alla
data di pubblicazione della legge delega.
Con memoria depositata il 4 novembre 1966 si è costituita
l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Con riguardo al primo profilo di illegittimità l'Avvocatura ha
richiamato la sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963, con la quale questa
Corte dichiarò infondata la stessa questione, statuendo che si ha
valida prefissione del termine iniziale di esercizio del potere
delegato quando il dies quo sia fatto coincicidere, come nell'attuale
fattispecie, con la data di entrata in vigore della legge di
delegazione, sempre che in tali casi siasi adempiuto al precetto
dell'art. 73 della Costituzione in ordine alla pronta pubblicazione
della legge.
Quanto alla censura relativa all'arbitrario ritardo che sarebbe
stato frapposto alla pubblicazione della legge di delegazione,
l'Avvocatura ha eccepito che, attese le complesse operazioni di
pubblicazione delle leggi, non sarebbe arbitrario l'intervallo
intercorso tra la data di promulgazione (9 ottobre) e quella di
pubblicazione della legge delega (28 ottobre). E pertanto non
esisterebbe, nella specie, alcuna violazione delle invocate norme
costituzionali. Considerato in diritto :
L'ordinanza parte sostanzialmente dal principio enunciato da questa
Corte nella sentenza del 6 - 19 dicembre 1963, n. 163, secondo cui si
ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio della
delegazione legislativa anche quando la data di decorrenza sia fatta
coincidere con quella dell'entrata in vigore della legge delega. Ma il
Pretore rileva che l'arbitrario ritardo nella pubblicazione della legge
delega - ritardo che si sarebbe verificato in violazione dell'art. 73
della Costituzione e delle norme poste con il R.D. 24 settembre 1931,
n. 1256, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi - avrebbe reso
possibile l'emanazione delle norme delegate al di là dei limiti
stabiliti dalla legge di delegazione.
Il rilievo non è fondato.
Vero è che nella predetta sentenza la Corte ha affermato che,
allorquando si adotti il criterio di far decorrere il termine dalla
data di entrata in vigore della legge delega, deve esigersi un rigoroso
adempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 73 della Costituzione, di
procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge
medesima subito dopo che sia intervenuta la promulgazione.
Ma è chiaro che deve trattarsi di un ritardo arbitrario; un
ritardo, cioè, che abbia per effetto l'emanazione del decreto
legislativo al di là dei limiti di tempo stabiliti dalla legge
delegante.
Ora, nella specie, è da escludere che ci sia stato un ritardo tra
la promulgazione (9 ottobre) e la pubblicazione (28 ottobre) della
legge delega; comunque, anche se si potesse ritenere che la
pubblicazione dopo una ventina di giorni non corrisponda rigorosamente
alla norma contenuta nell'art. 73, terzo comma, della Costituzione (il
testo unico delle norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi
è fuori causa in questa sede), è certo che nel caso attuale non può
parlarsi di ritardo arbitrario agli effetti dell'osservanza dei termini
a norma dell'art. 76 della Costituzione.
L'adempimento del precetto contenuto nell'art. 73 non è qui
prospettabile sotto l'angolo visuale della legittimità del
conferimento della delega, in quanto la legge di delegazione sia stata
pubblicata in ritardo, bensì sotto quello della legittimità del
decreto legislativo, in quanto emanato oltre il termine. Ma, a questi
effetti, non basta che esista un qualsiasi ritardo nella pubblicazione:
occorre che il ritardo sia arbitrario, che, cioè, sia tale da indicare
uno spostamento dell'inizio del termine di esercizio della delega.
Ora, nella specie, mentre nulla fa ritenere che l'intervallo tra la
data di promulgazione e quella di pubblicazione della legge delega sia
stato preordinato all'effetto di eludere il termine fissato per
l'esercizio della delega, non può dirsi che l'intervallo sia stato
tanto lungo da costituire, anche senza ed oltre l'intenzione degli
organi governativi, causa di prolungamento del termine stesso,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti, in relazione all'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n.
991, ed in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte