Sentenza n. 13/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 13
gennaio 1970 dal tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico
di Prati Mauro, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo
1970.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1970 nel corso del
procedimento penale a carico di Prati Mauro, imputato di resistenza a
un pubblico ufficiale - reato commesso in occasione di un
accompagnamento coattivo disposto dall'autorità di pubblica sicurezza
ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del t.u. delle leggi di p.s. -
il tribunale di Forlì, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla
difesa dell'imputato, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale della norma indicata in riferimento all'art. 13 della
Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza che l'accompagnamento per mezzo della
forza pubblica dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza di persona
invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto appare
in contrasto col citato precetto costituzionale che subordina ogni
restrizione della libertà personale ad un atto motivato dell'autorità
giudiziaria ed autorizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare
provvedimenti provvisori in materia solo per casi eccezionali di
necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge; ipotesi
queste dalle quali esula l'art. 15 impugnato.
Ritenuto il carattere pregiudiziale di tale questione sulla
decisione il tribunale ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti
alla Corte costituzionale.
Non essendosi costituite le parti nel presente giudizio, la causa
è stata decisa in camera di consiglio a norma dell'articolo 26, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - L'art. 15 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dispone nel comma primo che
"chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire
davanti ad essa, non si presenti nel termine prescritto senza
giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda fino a lire quattromila". Il comma secondo stabilisce che
"l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento
coattivo, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a
comparire e non presentatasi nel termine prescritto".
Il tribunale di Forlì ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del comma secondo rilevando che l'accompagnamento
coattivo è misura restrittiva della libertà personale in contrasto
con l'art. 13 della Costituzione il quale subordina ogni restrizione
della libertà personale ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria
ed autorizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare
provvedimenti provvisori in materia solo per casi eccezionali di
necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge.
2. - La Corte ha già avuto occasione di dichiarare non fondata, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma del
citato articolo osservando che essa "si limita a sanzionare la
disobbedienza ad un ordine legittimo dell'autorità" e che "alla base
della legittimità della norma c'è il dovere del cittadino di
collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la
repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità".
Ora è evidente il rapporto di stretta relazione esistente tra la
disposizione di cui al primo comma e quella contenuta nel secondo comma
dell'art. 15, configurandosi quest'ultima come complementare ed
integrativa della precedente. Non può infatti disconoscersi che la
facoltà riconosciuta all'autorità di p.s. di ordinare
l'accompagnamento di chi non ottemperi all'invito di comparizione
rappresenta un mezzo indispensabile perché la pubblica sicurezza possa
svolgere con efficacia ed immediatezza le indicate sue funzioni. Un
invito diretto a fare acquisire all'autorità informazioni, notizie e
chiarimenti, che si palesano necessari ed urgenti per l'assolvimento
dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ai quali sono preposti gli
organi di polizia, resterebbe privo di ogni efficacia se non fosse
assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza
effettiva della persona, che, sebbene legittimamente convocata, non
compare dinanzi all'autorità, né giustifica in alcun modo la sua
assenza. L'accompagnamento coattivo è misura che consegue ad un
comportamento omissivo della persona invitata a comparire,
comportamento che chiaramente mostra la volontà del cittadino di
sottrarsi al dovere di collaborare con gli organi di polizia.
3. - Posto che, per quanto innanzi si è detto, il potere di
disporre l'accompagnamento coattivo è strumento necessario per
l'attuazione dei fini ai quali è preordinato l'obbligo di ottemperare
all'invito previsto dal primo comma dell'art. 15, ne discende la
conseguenza che l'attuale questione di legittimità costituzionale deve
essere decisa tenendo presenti gli interessi generali che la normativa,
valutata nel suo complesso, vuol soddisfare.
Non si può dubitare, certo, che l'accompagnamento coattivo integri
un'ipotesi di restrizione della libertà personale e che, pertanto, la
norma denunciata sia strettamente inerente alla materia disciplinata
dall'art. 13 della Costituzione. La Corte, tuttavia, ritiene che la
questione sia infondata giacché nella norma impugnata è dato
rinvenire i presupposti richiesti dall'art. 13 della Costituzione per
il legittimo conferimento all'autorità di p.s. di poteri che incidano
sulla libertà personale.
Si è già posto in evidenza che le finalità giustificatrici
dell'obbligo di ottemperare all'invito sono tali da legittimare
l'ordine rivolto dall'autorità di p.s. solo quando si è in presenza
di ragioni che rendano necessaria ed urgente la comparizione
dell'invitato. È ovvio che l'effettiva sussistenza di dette ragioni,
come è condizione di legittimità dell'ordine, così è condizione di
legittimità dell'accompagnamento coattivo in caso di disobbedienza a
quell'ordine.
La norma stabilisce peraltro che l'accompagnamento coattivo può
essere disposto solamente nel caso in cui l'interessato - senza
giustificato motivo - non si presenti nel termine stabilito.
La tassativa indicazione di siffatta ipotesi vale ad escludere che
l'autorità di p.s. possa esercitare il potere di cui trattasi in modo
assolutamente arbitrario ed indiscriminato.
Nessun rilievo nel caso di specie può essere attribuito alla
circostanza che per l'ordine di accompagnamento la norma non abbia
previsto la procedura di convalida da parte della Costituzione. È
evidente che tale procedura è necessaria solo quando si tratti di
provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della libertà e,
nel caso dell'accompagnamento coattivo, detta condizione non ricorre
trattandosi di provvedimento che incide in modo del tutto temporaneo
sulla libertà personale. In ogni caso l'interessato, sia pure a
posteriori, potrà sempre provocare, coi normali rimedi
giurisdizionali, una verifica, da parte dell'autorità giudiziaria,
della legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di p.s.:
ed in ciò risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa
conferito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma secondo, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte