Sentenza n. 13/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo
comma, cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre
1977 dalla Corte di assise di appello di Palermo, nel procedimento
penale a carico di Mutolo Gaspare, iscritta al n. 67 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 101 del 12 aprile 1978.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte di Assise di Appello di Palermo, con ordinanza emessa il 9
dicembre 1977, in sede di incidente di esecuzione sollevato dal
detenuto Mutolo Gaspare, ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo comma,
c.p.p. là dove escluderebbe la fungibilità tra custodia preventiva e
pena reclusiva quando la custodia preventiva si riferisce a reato -
diverso da quello per il quale è stata irrogata la pena - per il
quale è intervenuta sentenza assolutoria non ancora passata in
giudicato.
Il giudice a quo muove da una interpretazione della disposizione di
legge denunziata - che assume corrispondente ad un orientamento
giurisprudenziale univoco - secondo la quale, perché si possa attuare
la fungibilità tra pena irrogata per un reato e custodia preventiva
sofferta con riferimento ad altro reato, sarebbe necessario che fosse
intervenuta sentenza irrevocabile nel processo per quest'ultimo reato.
Soltanto la decisione irrevocabile, infatti, consentirebbe di
qualificare giusta o ingiusta la carcerazione preventiva.
Così determinata la portata dell'art. 271, ultima parte, c.p.p.,
ne risulta compromesso il principio della fungibilità tra custodia
preventiva e pena, con conseguenze sulla libertà personale che
possono diventare irreversibili, e che comportano un contrasto col
favor libertatis al quale si ispirano norme anche costituzionali.
Quando, infatti, la fungibilità della custodia preventiva sofferta
per un reato per il quale un cittadino è stato assolto viene
subordinata al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria,
anzitutto non si tiene conto della immediata esecutività di ogni
sentenza di assoluzione, come previsto a tutti gli effetti dall'art.
576, comma terzo, c.p.p., ed inoltre e principalmente non si tiene
conto della presunzione di non colpevolezza (che in sostanza, quanto
meno al fine in esame, determina una presunzione di futura non
punibilità) prevista dall'art. 27, comma secondo, della Costituzione.
Tale presunzione ancor più s'impone quando, essendo stata essa
turbata, nei casi previsti dalla legge, con una carcerazione
preventiva, una sentenza assolutoria, e cioè la dichiarazione di
illegittimità dell'avvenuto turbamento, deve farla rivivere in tutta
la sua interezza. In tali casi la esecutività della sentenza di
assoluzione importa necessariamente la invalidità ex tunc del titolo
per cui la carcerazione era stata sofferta, dal che deriva che già con
la pronuncia della sentenza, e non quando poi essa passa in giudicato,
diventi sine titulo, e quindi ingiusta, la custodia preventiva.
Pure palese, per il giudice a quo, sembra il contrasto della
accolta interpretazione dell'art. 271, ultima parte, con l'art. 3 della
Costituzione, potendone derivare una grave disparità di trattamento
in casi giuridici che sostanzialmente sono uguali e diventano diversi
in dipendenza della maggiore o minore sollecitudine nell'espletamento
di un procedimento penale nei suoi vari gradi.
Nel procedimento avanti la Corte costituzionale non vi è stata
costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte presuppongono
una interpretazione della disposizione di legge denunciata che non
può essere condivisa né pare possa considerarsi univoca.
La detrazione della custodia preventiva sofferta in relazione ad un
dato reato dalla pena inflitta per altro reato, nel testo dell'art.
271 c.p.p. è subordinata ad una sola condizione: che il reato cui si
riferisce la condanna da espiare non sia stato commesso dopo la
cessazione della custodia preventiva.
L'ulteriore condizione, per cui il periodo della custodia
preventiva sarebbe detraibile dalla pena soltanto se fosse già
intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato in
relazione al quale è stata applicata la carcerazione preventiva non è
desumibile da altre disposizioni di legge, né discende dal sistema.
Al contrario, subordinare la detrazione ad una sentenza definitiva
che consacri l'ingiustizia della carcerazione preventiva sofferta,
significherebbe presumere che la detenzione sia giusta fino al
raggiungimento di una prova contraria affermata e controllata in tutti
i gradi della giurisdizione, disattendendo nella sostanza il principio
del favor libertatis.
La fondatezza di tali considerazioni e conclusioni appare evidente
nel caso trattato nel procedimento a quo, nel quale la custodia
preventiva, della cui detraibilità è questione, si riferisce ad un
reato per cui è intervenuta sentenza assolutoria, ancorché non
definitiva.
Negare la detrazione dalla pena (definitivamente inflitta per altro
reato precedentemente commesso) equivale qui a lasciar gravare
sull'imputato - assolto e da non presumere colpevole - il rischio di
trovarsi ad avere sofferto un periodo di carcerazione non dovuta;
rischio che la sentenza assolutoria, sia pure non definitiva,
dimostra concreto, e che viene ad essere del tutto evitato applicando,
anche in casi del genere, l'art. 271, ultima parte, c.p.p.
Questa conclusione, indicata sia dalla lettera sia dalla ratio
della norma citata, deve dunque essere accolta a base del giudizio di
costituzionalità, disattendendosi la diversa interpretazione recepita
dal giudice a quo.
Nei termini esposti, le sollevate eccezioni di illegittimità
costituzionale appaiono superate, posto che già la corretta
interpretazione della norma denunciata (recepita, del resto, anche da
talune autorevoli decisioni giurisprudenziali) consente quelle
applicazioni che il giudice a quo ritiene imposte soltanto da principi
costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo comma, del codice
di procedura penale, sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di
Palermo con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA
RELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte