Sentenza n. 13/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 765/1967
- art. 11legge 765/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo
e terzo comma, 11, terzo e quinto comma, 56 e del titolo VII della
legge approvata il 15 dicembre 1978 dall'Assemblea regionale siciliana
e recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente
nel territorio della Regione Sicilia in materia urbanistica" e della
legge approvata dalla stessa Assemblea regionale il 16 - 17 maggio
1979, recante "Norme sul riordino urbanistico edilizio", promossi con
ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
rispettivamente notificati il 22 dicembre 1978 e il 21 maggio 1979,
depositati in cancelleria il 27 dicembre 1978 e il 30 maggio 1979,
iscritti ai nn. 42 del registro ricorsi 1978 e 11 del registro ricorsi
1979 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10 e
161 del 1979 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nn. 4 e
27 del 1979.
Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione
Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 22 dicembre 1978, depositato il
successivo 27 (n. 42 reg. ric. 1978), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 10 gennaio 1979 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia n. 4 del 27 gennaio 1979, il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana ha impugnato le seguenti disposizioni della
legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15
dicembre 1978, recante "norme integrative e modificative della
legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia
urbanistica":
il secondo comma - limitatamente alle parole "nonché quelle
dirette alla salvaguardia del pubblico interesse" - e il terzo comma
dell'art. 4 perché in contrasto con gli artt. 5 e 128 della
Costituzione e con l'art. 15 dello Statuto siciliano;
il terzo comma - limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi
un'indennità pari al valore venale dell'immobile da acquisire" - e il
quinto comma dell'art. 11 perché in contrasto con l'art. 14 lett. f) e
s) dello Statuto siciliano e con l'art. 3 della Costituzione;
l'art. 56 nella parte in cui consente l'espropriazione degli
edifici del centro storico di interesse artistico e monumentale in
stato di degrado senza la previa diffida ai proprietari a provvedere
alle opere di restauro perché in contrasto con l'art. 42, comma terzo,
della Costituzione;
le norme del titolo VII concernenti "il riordino urbanistico
edilizio" perché in contrasto con l'art. 14 lett. f) dello Statuto.
Con deduzioni depositate il 10 gennaio 1979 si è costituito il
Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv.
prof. Silvio De Fina, deducendo la infondatezza del ricorso e
riservandosi di argomentare in successiva memoria.
2. - Con atto notificato il 21 maggio 1979, depositato il
successivo 30 (n. 11 reg. ric. 1979), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 13 giugno 1979 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia n. 27 del 23 giugno 1979 il Commissario dello Stato per
la Regione siciliana ha impugnato per violazione dell'art. 14 lett. f)
dello Statuto siciliano la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta notturna del 16 - 17 maggio 1979, recante "norme
sul riordino urbanistico edilizio", che riproduce integralmente le
norme contenute nel titolo VII della legge già approvata nella seduta
del 15 dicembre 1978 (la parte non impugnata costituisce la legge n. 71
del 27 dicembre 1978, promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia n. 57 del 30 dicembre 1978).
3. - Con memoria depositata il 14 giugno 1979, il Presidente della
Regione siciliana ha ampiamente obiettato ai ricorsi del Commissario,
il cui contenuto l'Avvocatura generale dello Stato ha, a sua volta,
rielaborato nella memoria depositata il 18 giugno 1979.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979, le difese delle parti
hanno illustrato le contrapposte argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto :
Stante la evidente connessione, due ricorsi vanno riuniti.
1. - Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la legge
approvata nella seduta del 15 dicembre 1978, il Commissario dello Stato
ravvisa violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione e dell'art.
15 dello Statuto siciliano nella facoltà, attribuita con l'art. 4
all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di apportare ai
piani regolatori generali adottati dalle competenti autorità comunali
anche innovazioni sostanziali (tali cioè da mutare le caratteristiche
essenziali del piano stesso e dei criteri di valutazione), per contro
preclusa dall'articolo 3 legge 6 agosto 1967, n. 765, a nulla rilevando
che l'impugnato art. 4, divergente dall'or menzionato art. 3, consenta
all'Assessore di apportare modifiche dirette alla salvaguardia del
pubblico interesse.
Invero - argomenta il Commissario e ripete l'Avvocatura generale
dello Stato nella memoria 18 giugno 1979 - all'Assessore regionale non
vengono dettati criteri direttivi né imposti limiti nell'attività,
che gli è attribuita, di salvaguardia del pubblico interesse, nel
compimento della quale gli è lecito apportare anche innovazioni
sostanziali all'elaborato degli organi comunali.
Muovendo dalla premessa, corroborata dalla giurisprudenza
amministrativa, che ravvisa negli strumenti urbanistici atti complessi
inuguali, nei quali, a seguito della legge 765/ 1967, prevarrebbero gli
organi dello Stato (ora della Regione) sugli organi comunali, obietta
la Presidenza della Regione che le varianti, apportate nella legge,
approvata dall'Assemblea regionale, all'art. 3 della legge 765/1967,
lungi dal suonare offesa alle autonomie comunali, introdurrebbero nel
sistema normativo una nota di razionalità.
Per la chiarezza della disamina, mette conto di riprodurre il testo
dei commi secondo e terzo dell'art. 3 della legge 765/ 1967, quale
risulta dalle aggiunte che l'art. 4 della legge impugnata vi ha
apportato; formula, che, in tal guisa ricostruita, rappresenta il testo
dei commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale:
"Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al
piano le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni
presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio
comunale, quelle necessarie per assicurare la osservanza delle vigenti
disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente
legge, nonché quelle che, pur importando innovazioni sostanziali, tali
cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso e dei
criteri d'impostazione, siano riconosciute indispensabili per
assicurare a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento a norma dell'art. 6, comma secondo, legge 6 agosto 1967,
n. 765, b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse dello Stato, c) la tutela del paesaggio e dei
complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, d)
l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41 quinquies, sesto e ottavo
comma, e 41 sexies della legge 6 agosto 1967, n. 765, e, infine, quelle
dirette alla salvaguardia del pubblico interesse".
Poste da parte le modifiche consecutive alle osservazioni accettate
dal Consiglio comunale che trovano consenzienti il legislatore statale
e l'Assemblea regionale siciliana, è da decidere se contrasti con i
parametri di costituzionalità prospettati dal Commissario dello Stato
la eventualità che innovazioni sostanziali siano giustificate vuoi
dalla sussistenza di alcuna delle quattro condizioni specificate sub
a), b), c) e d) dell'art. 3, vuoi dalla salvaguardia del pubblico
interesse che non sia già assicurata da quelle leggi statali e
regionali (ivi compresa la legge approvata), al cui rispetto
quest'ultima impegna l'Assessore regionale per l'ambiente e il
territorio.
Che esigenze di pubblico interesse residuino all'applicazione delle
leggi statali e regionali e alla constatazione della sussistenza di
alcuna delle vicende, elencate sub a), b), c) e d) dell'art. 3, non
rientra nei compiti di questa Corte scrutinare (è ovvio che, se ciò
non fosse, la questione di costituzionalità, sollevata dal
Commissario, sarebbe irrilevante), ma, poiché siffatta eventualità
non è da escludersi, il dubbio sulla difformità dai canoni
costituzionali e statutari del potere di modifica, di cui l'Assessore
regionale fruisce, permane e deve essere risolto alla stregua degli
artt. 5 e 128 della Costituzione e 15 (non già - si noti bene - art.
14, la cui violazione non è dal Commissario denunciata) dello Statuto
siciliano.
Orbene, se i principi generali, nel rispetto dei quali la Regione
è abilitata a legiferare, sono, a sensi dell'art. 15 dello Statuto, la
soppressione delle circoscrizioni delle province, peraltro non attuata,
e la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, riconosciuta ai
Comuni e ai liberi consorzi comunali, sembra a questa Corte, in
aderenza alle precedenti sentenze 52/1969 e 118/1977, che una regola di
giudizio, quale la salvaguardia del pubblico interesse cui debbono
ispirarsi in ogni emergenza tutti gli uffici pubblici, finisca - per la
indeterminatezza, che il rispetto delle leggi statali e regionali e la
sussistenza di alcuna delle condizioni sub a), b), c) e d) dell'art. 3,
non vale in tutto ad eliminare - con il conferire all'Assessore
regionale il potere di apportare modifiche essenziali, tali, cioè, da
mutare le caratteristiche essenziali dei piani regolatori e dei criteri
d'impostazione, nella salvaguardia di un pubblico interesse, il quale,
a sua volta, incontrerebbe insufficiente limite nell'accertamento
giurisdizionale del vizio di eccesso di potere.
Pertanto, il primo motivo del ricorso del Commissario va accolto e
i commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge approvata
dall'Assemblea regionale debbono essere dichiarati illegittimi nella
parte in cui consentono all'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente di apportare, per la salvaguardia del pubblico interesse, ai
piani regolatori generali adottati dai Comuni modifiche essenziali, che
non rinvengono giustificazione nell'adeguamento a leggi statali e
regionali o nel concorso di alcuna delle condizioni sub a), b), c) e d)
dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
2. - I) Con il secondo motivo del primo ricorso il Commissario
dello Stato, premesso che l'art. 11 della legge impugnata disciplina
la formazione di comparti nelle zone soggette ad interventi di
conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del
patrimonio edilizio e prevede che l'indennità della prevista
espropriazione di aree del comparto e dell'intero comparto sia
determinata nella maggior parte dei casi sulla base del valore venale
degli immobili da espropriare, ravvisa nel criterio (dei multipli) del
valore medio agricolo a stregua del quale è determinata l'indennità
di espropriazione a sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
uno dei principi direttivi delle riforme economico - sociali, che la
Regione siciliana, pur nell'esercizio della legislazione esclusiva, che
le compete in materia di urbanistica e di espropriazione per pubblica
utilità (art. 14 f) e s) dello Statuto), è tenuta a rispettare.
Norma statutaria che - insiste il Commissario - l'Assemblea
regionale avrebbe violato consentendo, per l'appunto, che la misura
dell'indennità per le espropriazioni previste nell'art. 11 sia in
varie ipotesi determinata sulla base del valore venale degli immobili.
Argomentazioni riprese nella memoria depositata il 18 giugno 1979.
Nello stesso motivo secondo del primo ricorso, la cui sostanza è
anche su questo punto ripresa nella menzionata memoria, il Commissario
denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., in cui il legislatore
regionale sarebbe incorso in quanto l'impugnato art. 11 opera
discriminazione tra proprietari aderenti e proprietari non aderenti
alla richiesta avanzata dai Comuni di procedere alla costituzione dei
consorzi di comparti, e tra proprietari non aderenti a seconda che
fruiscano di redditi superiori oppur no a lire otto milioni.
La replica, svolta nella memoria depositata il 14 giugno 1979
nell'interesse della Presidenza della Regione, che nelle deduzioni del
6 gennaio 1979 si era limitata a denunciare la errata interpretazione
delle norme impugnate e l'assoluta e evidente infondatezza delle
censure del Commissario dello Stato, si articola in due direttive.
Premesso che anche l'art. 11 assume a criteri generali di
determinazione della misura dell'indennità d'espropriazione i multipli
del valore agricolo medio, assunti dalle leggi statali, afferma la
Presidenza che le due eccezioni, riservate ai proprietari aderenti e ai
proprietari pur non aderenti i cui redditi non superino le lire otto
milioni, sarebbero razionalmente giustificate nella prima ipotesi
dall'intento perseguito dall'Assemblea regionale di stimolare
proprietari d'immobili siti nel comparto a provvedere direttamente
all'attuazione degli strumenti urbanistici e nella seconda ipotesi
dalla ragion composta tra la pubblica utilità e la capacità redditale
dei cittadini di cooperare alla sua soddisfazione.
Talché - conclude su questo punto la Presidenza della Regione -
l'art. 11 non infrangerebbe i limiti (imposti dall'art. 14 dello
Statuto all'esercizio della legislazione esclusiva della Regione in
materia di urbanistica e di espropriazione per pubblica utilità) delle
riforme industriali e agrarie, deliberate dalle assemblee legislative
dello Stato, né suonerebbe offesa all'art. 3 della Costituzione.
Esclude poi la Presidenza la violazione dell'art. 16 della legge
865/1971 pur riguardato quale canone informatore di riforme economico -
sociali perché la tutela della proprietà privata emergente dalla
Costituzione postulerebbe l'inverso principio dell'indennizzo integrale
per l'ablazione della proprietà medesima, cui sarebbe alla
discrezionalità sovrana del legislatore ordinario riservato di
apportare deroga in vista della funzione sociale della proprietà.
II) Prima di verificare la fondatezza del complesso motivo, mette
conto di riassumere il contenuto dell'impugnato art. 11, il quale
arieggia all'art. 23 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,
integrato per ciò che attiene alla determinazione dell'indennità di
espropriazione dal titolo terzo della stessa legge (artt. 37 e 41)
(Recte: (artt. 37 a 40), v. ord. cit.)).
Al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella
realizzazione degli interventi, non disgiunto dalla equa ripartizione
degli oneri e dei benefici tra i proprietari degli immobili, situati in
zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento,
ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo
le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o
particolareggiati ovvero dei piani di ricupero di cui al titolo quarto
della legge 5 agosto 1978, n. 457, i Comuni, con delibera consiliare,
possono, anche d'ufficio, disporre la formazione di comparti che
includano uno o più edifici e/o aree inedificate. Formato il comparto,
il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine
fissato nell'atto di notifica, se intendono procedere all'attuazione
delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.
Delle due categorie di legittimati ad accogliere oppur no la
richiesta doverosa del sindaco, qui ne interessa la seconda del
consorzio dei proprietari, alla costituzione del quale è sufficiente
la maggioranza assoluta dei proprietari rappresentanti il valore
dell'intero comparto, calcolata in base all'imponibile catastale.
Il consorzio, una volta costituito, al fine di conseguire la
disponibilità dell'intero comparto procede alla espropriazione delle
aree e delle costruzioni di proprietari, che non hanno espresso
adesione (si potrebbe dire della minoranza), corrispondendo ad essi una
indennità pari al valore venale degli immobili da acquisire.
Se però la maggioranza necessaria per la costituzione del
consorzio non viene raggiunta, il Comune procede alla espropriazione
dell'intero comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
successive modifiche ed integrazioni, e cioè corrispondendo le
indennità di espropriazione in conformità dei criteri fissati
nell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ma nel richiamo della
normativa statale la legge introduce due deroghe nelle quali le
indennità di espropriazione vengono determinate sulla base del valore
venale degli immobili: l'una a favore di quei proprietari che ebbero ad
aderire alla richiesta del sindaco ma inutilmente dappoiché la
maggioranza necessaria per la costituzione del consorzio non venne
raggiunta, e l'altra a favore di coloro che, pur non avendo aderito
alla richiesta del sindaco, fruiscono di redditi inferiori alle lire
otto milioni.
III) La prima censura del Commissario coinvolge, come si è visto,
le tre ipotesi, in cui per l'espropriazione, a favore dei consorzi,
degli immobili dei proprietari non aderenti, e per le espropriazioni, a
favore del Comune, di immobili di proprietari per i quali non operano i
due trattamenti differenziati, le indennità sono determinate alla
stregua del valore venale degli immobili stessi; determinazione che
contrasterebbe con quei canoni ispiratori di riforme economico -
sociali, adottate dagli organi legislativi nazionali, al rispetto dei
quali anche la Regione siciliana è tenuta in materia di urbanistica e
di espropriazione per pubblica utilità.
Premesso che il riferimento alla Costituente del popolo italiano,
contenuto nell'art. 14 dello Statuto, va interpretato, sia per ragioni
di tempo sia in armonia con il principio di conservazione degli atti,
nel senso che siasi inteso riferirsi alle assemblee parlamentari dello
Stato nell'esercizio della funzione legislativa, è da domandarsi se le
due leggi statali, cui lo stesso art. 11 fa richiamo per la
espropriazione dell'intero comparto promossa dal Comune a seguito della
mancata costituzione del consorzio, siano da considerarsi apportatrici
di riforme industriali e agrarie e, in particolare, se la disciplina
della misura dell'indennità di espropriazione, nelle due leggi
prevista, rappresenti un limite, al rispetto del quale la Regione sia
tenuta in ossequio al più volte ripetuto art. 14 dello Statuto.
Il carattere riformatore della normativa in tema di attività
industriali non può essere negato né alla legge 865 del 1971 la
quale, a tacer del primo titolo, che si rubrica: "programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica", apporta, come è
reso palese dal suo stesso sommario, radicali innovazioni alla
precedente normativa, espressa nelle leggi 17 agosto 1941, n. 1150, 18
aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, né, a maggior ragione,
alla legge 10/1977 sulla edificabilità dei suoli, che, per un verso,
introduce con i programmi quinquennali di attuazione un nuovo strumento
di disciplina dell'utilizzazione dei suoli e, per altro verso, sottrae
ai proprietari dei suoli, edificabili e no, la scelta del modo e del
tempo della loro utilizzazione. Direttamente e indirettamente le
attività industriali non sono estranee ai due corpi di leggi, ai cui
principi fondamentali deve prestare ossequio la Regione siciliana nelle
due materie dell'urbanistica e della espropriazione per pubblica
utilità.
Ribadita l'ammissibilità della prima censura del Commissario dello
Stato, questa Corte, al fine di negarne la fondatezza, richiama la
recentissima sentenza 5/1980, con cui è stata sancita la
illegittimità a) dell'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, b) dell'art. 19, comma primo, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e dell'art. 20, comma terzo, della legge 22
ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e c) dell'articolo unico della legge 27 giugno
1974, n. 247, nella parte in cui, convertendo in legge, con
modificazioni, il d.l. 2 maggio 1974, n. 115, ne modifica l'art. 4,
estendendo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16 della legge
n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla
realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici o di
diritto pubblico anche non territoriali.
IV) Una volta disatteso, nella prima parte, il secondo motivo del
primo ricorso del Commissario, viene a cessare la discrasia tra le due
ipotesi di indennità di espropriazione commisurata al valore venale
dei beni e la ipotesi degli immobili appartenenti a proprietari non
aderenti alla richiesta del sindaco, ma titolari di reddito superiore a
otto milioni di lire, che, per non essere contemplati dal quinto comma
dell'art. 11, avrebbero visto liquidata la indennità alla stregua del
valore agricolo medio. Tuttavia, va dichiarata la illegittimità della
norma impugnata, che è pur sempre espressione - lo si ripete - di una
diversità di trattamento, nell'ambito della misura dell'indennità di
espropriazione, tra le due prime ipotesi e la terza, che la menzionata
sentenza di questa Corte ha cancellato.
3. - Con il terzo motivo del primo ricorso lamenta il Commissario
la violazione dell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, che
l'Assemblea regionale avrebbe consumato là dove l'art. 52 (Recte: 56)
della legge impugnata prevede la espropriazione, a favore dei Comuni,
degli edifici d'interesse storico, artistico e monumentale, che versino
in istato di degrado e ricadano nelle zone del centro storico, senza
previa diffida ai proprietari a provvedere ad opere di restauro, e ciò
perché - argomenta il Commissario e ripete l'Avvocatura generale dello
Stato nella memoria 18 giugno 1979 - l'interesse pubblico alla
conservazione degli edifici in esame non cessa di essere soddisfatto
anche se alla restaurazione provvedano, in ottemperanza della diffida,
i proprietari, i cui interessi, quindi, non sarebbero iure sacrificati.
Replica la Presidenza della Regione che la proprietà privata non
è automaticamente sottratta ai titolari perché ai Comuni è offerta
soltanto la possibilità di procedere alla espropriazione sulla base
del parere della Sopraintendenza competente e tenuto conto di
osservazioni e opposizioni.
Sebbene la replica non colga, a giudizio della Corte, nel segno
perché una cosa è l'accertamento delle condizioni che giustificano il
restauro degli edifici su cui s'indugia la Presidenza, e altra cosa è
la legittimità di una espropriazione, finalizzata al restauro dei
beni, la quale non si presenti come unico, necessitato mezzo per
attingere siffatto risultato, è la condizione di degrado, la quale
induce a ravvisare nella espropriazione l'unico mezzo idoneo alla
realizzazione del pubblico interesse, cui la norma impugnata è
indirizzata.
Pertanto, il terzo motivo del primo ricorso va respinto.
4. - I) Con il quarto motivo del primo ricorso il Commissario
impugna l'intero titolo VII della legge approvata il 15 dicembre 1978,
concernente "il riordino edilizio" per contrasto con l'art. 14, lett.
f) dello Statuto regionale, a tenor del quale "l'Assemblea, nell'ambito
della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato,
senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla
Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle
seguenti materie: ... f) urbanistica".
Nella prima delle due argomentazioni, consistente in ciò che, ove
le sanatorie previste nel titolo VII della legge impugnata, incidessero
sulle sanzioni penali, previste in anteriori leggi statali, il
complesso di norme censurate impingerebbe nel divieto fatto alle
Regioni di legiferare in materia penale, non ripone fiducia il
Commissario e il suo avviso è condiviso dalla Corte, la quale non può
non reputar valido l'orientamento della giurisprudenza e della
prevalente dottrina (riecheggiato nella motivazione della sentenza n.
47/1979), che nega autorità di esimente delle sanzioni penali a
licenze e concessioni in sanatoria.
Di maggior fiducia accredita il Commissario la seconda
argomentazione, per la quale le sanatorie, con incidere su
comportamenti ritenuti abusivi da anteriori leggi statali, contrastano
con il principio di irretroattività che presiederebbe alla successione
nel tempo di leggi regionali a leggi statali. Ai richiami di
giurisprudenza di questa Corte, contenuti nel ricorso, si aggiunge,
nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, la menzione della
sentenza n. 23/1978. Dal suo canto, la Presidenza della Regione, nella
memoria 14 giugno 1979, muove dalla premessa che le costruzioni abusive
- divenendo elementi pianificati di uno strumento urbanistico -
acquisirebbero per ciò solo uno status che ne consente il ricupero in
base al principio proprio della legislazione statale, alla stregua
della quale le costruzioni abusive, che non siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici sopravvenuti, possono essere definitivamente
legittimate col rilascio di concessioni in sanatoria; deduce da tale
premessa che gli artt. 60 e 61 della legge impugnata si muoverebbero
nell'ambito di tale principio, proprio della legislazione statale, e
conclude che retroattività vietata si lamenterebbe se dette
espropriazioni privassero di legittimità sanzioni in effetti irrogate
sotto l'impero delle anteriori leggi statali, laddove non si dà
retroattività vietata allorquando si applicano sanzioni previste nella
legge impugnata ad abusivismi perpetrati in ispreto delle precedenti
leggi e non puniti (conclusione, su cui la difesa della Presidenza ha
insistito nel corso della pubblica udienza).
Non essendo intervenuta, nel termine peraltro ritenuto ordinatorio,
di cui all'art. 29 dello Statuto siciliano, la pronuncia di questa
Corte sul ricorso avverso la legge approvata nella seduta del 15
dicembre 1978 dall'Assemblea regionale, il Presidente della Regione ha
promulgato la legge 27 dicembre 1978, n. 71, contenente le disposizioni
della legge approvata nella seduta del 15 dicembre 1978, non impugnate
dal Commissario dello Stato con il primo ricorso; successivamente
l'Assemblea, nella seduta notturna del 16 - 17 maggio 1979, ha
approvato la legge, contenente norme sul riordino urbanistico edilizio,
i cui artt. 1 a 8 riproducono gli artt. 59 a 67 della legge impugnata
con il primo ricorso (l'art. 9 contiene la consueta clausola di
chiusura).
Questa legge è stata impugnata, come si è già esposto, con il
secondo ricorso in cui il Commissario riproduce il quarto motivo del
primo ricorso, così come le memorie dell'Avvocatura generale dello
Stato e della Presidenza della Regione elevano ad oggetto di identica
trattazione il quarto motivo del primo ricorso e l'unico motivo del
secondo ricorso.
II) Anche qui, razionalità di esposizione impone di riassumere
rapidamente il contenuto della legge da ultimo approvata richiamando i
corrispondenti articoli del titolo VII della legge approvata nel 1978,
e per ciò fare occorre muovere dalla premessa che il legislatore
siciliano non ripudia il sistema sanzionatorio, previsto nella
legislazione statale anteriore alla legge 10/ 1977, ma progetta una
sequenza di magisteri di sanatoria, cui autorità e interessati sono
chiamati a dar vita prima di por mano a quelle sanzioni, le une, e a
sopportarle, gli altri, non - si noti bene - in riferimento a tutta
l'edilizia abusiva, che aduggia il territorio dell'isola, ma soltanto a
quella che il legislatore siciliano ha ritenuto ricuperabile.
Ché l'art. 3 (= 62) lascia fuori dai magisteri di sanatoria otto
categorie di edificazioni tra cui vanno ricordate le costruzioni in
violazione di norme igienico - sanitarie non ritenute sanabili dalle
autorità competenti e le costruzioni catastate e catastabili come
ville (le altre sei categorie impegnano beni pubblici e beni di
interesse lato sensu pubblico).
Fuori del contesto di costruzioni suscettibili delle sanzioni,
previste nelle leggi vigenti al tempo in cui le infrazioni furono
perpetrate, si articola questa sequenza:
- entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge regionale,
sulla base di una rilevazione aggiornata, devono i Comuni provvedere
con apposita delibera consiliare alla perimetrazione di insediamenti
residenziali, produttivi o di servizio che presentino particolare
disordine urbanistico - edilizio, delimitando gli agglomerati sorti
entro il 30 aprile 1978 per l'art. 60 della legge approvata nel 1978 (e
entro il 30 settembre 1978 per l'art. 1 della legge approvata nel 1979)
senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici generali o esecutivi
ovvero in base a semplici frazionamenti, o comunque senza licenze o
concessioni o in difformità delle stesse, anche se nei predetti
agglomerati risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate,
purché gli agglomerati risultino costituiti da almeno 50 edifici
distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, o da un numero minore
di edifici sempre distanti l'uno dall'altro non più di 10 metri, e
purché la cubatura realizzata non sia inferiore a quindicimila metri
cubi per ettaro. La delimitazione (avverte l'art. 1, comma terzo, della
legge del 1979, corrispondente all'art. 60, comma primo (Recte: comma
terzo), della legge del 1978) viene effettuata sulla base della
volumetria esistente e delle corrispondenti aree necessarie per i
servizi assegnando per ogni 100 metri cubi di costruzione 9 metri
quadrati di spazio da destinare a spazi pubblici o riservati ad
attività collettiva, a verde e a parcheggi di cui all'art.3 del
decreto 3 aprile (Recte: 2 aprile) 1968, n. 1444 del ministro dei
lavori pubblici. Infine nell'ambito della delimitazione degli
agglomerati i Comuni possono realizzare opere di urbanizzazione
primaria nonché modeste rettifiche relative all'assetto viario o
interventi necessari per la tutela dell'igiene e incolumità pubbliche,
ma è vietata ogni attività edilizia che non sia diretta alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti (art.
1, comma primo (Recte: comma nono), della legge del 1979,
corrispondente all'art. 60, comma nono, della legge del 1978);
- entro novanta giorni dalla delibera di delimitazione i
proprietari delle costruzioni ricadenti all'interno della
perimetrazione presentano al comune domanda per il rilascio della
concessione in sanatoria (art. 2 della legge del 1979, corrispondente
all'art. 61 della legge del 1978);
- con il rilascio della concessione in sanatoria il sindaco irroga
sanzioni consistenti:
A) a) nella corresponsione di oneri di urbanizzazione scaturenti
dall'applicazione delle tabelle parametriche, nelle misure percentuali
previste dall'art. 41 della legge approvata nel 1978 (riferimento
sostituito nella legge del 1979 dal richiamo dell'art. 41 della legge
siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, con la maggiorazione del 50%), b)
nella corresponsione del contributo sul costo di costruzione alla
stregua della tabella approvata con il decreto 11 novembre 1977
dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico e, infine, c) nella
corresponsione di una somma pari al 20 per cento del costo di
costruzione, se trattasi di insediamenti residenziali fissi o
stagionali,
B) nella corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle
zone residenziali di cui alla lett. a), maggiorati di una somma pari al
10 per cento del costo documentato di costruzione, se trattasi di
insediamenti commerciali, direzionali, industriali e turistici,
C) nella corresponsione degli oneri di urbanizzazione relativi alle
zone residenziali, di cui alla lett. a), se trattasi di insediamenti
artigianali. Indipendentemente poi dalla categoria in cui la
costruzione abusiva è inseribile, la regolarizzazione delle
costruzioni, ancorché realizzate senza licenza o concessione, è
subordinata alla corresponsione dei soli oneri di urbanizzazione, di
cui alla ripetuta lett. a), se sono conformi agli strumenti urbanistici
o alle prescrizioni dell'art. 17 della legge statale 6 agosto 1967, n.
765. Gli oneri di urbanizzazione, da ultimo menzionati, sono inoltre
ridotti al quaranta per cento per le costruzioni abusive unifamiliari
di tipo economico, popolare e rurale, i cui proprietari non possiedono
altri alloggi, nonché per gli alloggi di tipo economico - rurale di
proprietà di nuclei familiari il cui reddito, calcolato con le
modalità dell'art. 21 legge statale 5 agosto 1978, n. 457 (norme per
l'edilizia residenziale), non sia superiore a sei milioni (art. 2 della
legge del 1979, corrispondente all'art. 61 della legge del 1978). Da
qualsiasi onere, infine, sono esenti le concessioni in sanatoria agli
enti pubblici per la costruzione di alloggi popolari eseguiti, entro il
30 aprile 1978 per la legge approvata nel 1978 ed entro il 30 settembre
1978 per la legge approvata nel 1979, senza licenza o concessione (art.
7 della legge del 1979, corrispondente all'art. 66 della legge del
1978);
- per l'art. 5 della legge del 1979, corrispondente all'articolo 64
della legge del 1978, i Comuni hanno facoltà di deliberare, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge, per motivi di rilevanza
sociale ed economica la estensione a tutto il territorio comunale della
possibilità di regolarizzazione, di cui all'art. 2 della legge del
1979 (corrispondente all'art. 61 della legge del 1978), in favore dei
proprietari di costruzioni destinate ad uso residenziale, produttivo o
di servizio, sorte senza o in contrasto con gli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi ovvero in base a semplici frazionamenti o
comunque senza licenza o concessione o in difformità da questa, anche
al di fuori del perimetro di edificazione, purché non si versi nelle
situazioni, che l'art. 3 della legge del 1979 (art. 62 della legge del
1978) non vuole suscettibili di sanatoria e sempreché si tratti di
edifici realizzati entro il 30 aprile 1978 per la legge del 1978 e il
30 settembre 1978 per la legge del 1979.
Vera e propria norma di chiusura si appalesa l'art. 6 della legge
del 1979 (corrispondente all'art. 65 della legge del 1978), a tenor del
quale per le costruzioni i cui titolari non provvedono alla richiesta
di concessione in sanatoria nei termini previsti negli artt. 2 e 5
della legge del 1979 (corrispondenti agli artt. 61 e 64 della legge
del 1978) ovvero non possono ottenere la concessione in sanatoria ai
sensi dell'art. 3 della legge del 1979 (corrispondente all'art. 62
della legge del 1978), il sindaco è obbligato ad applicare le sanzioni
previste dalle leggi in vigore al momento in cui le costruzioni vennero
realizzate (realizzazione, che, a stare all'art. 8 della legge del
1979, corrispondente all'art. 67 della legge del 1978, si ha per
perfezionata allorquando siano state portate a compimento entro il 30
aprile 1978 per la legge del 1978 ed entro il 30 settembre 1978 per la
legge del 1979 tutte le strutture essenziali degli edifici).
Infine, l'art. 4 della legge del 1979, corrispondente all'articolo
63 della legge del 1978, fa obbligo ai Comuni che abbiano proceduto
alla perimetrazione delle zone interessate da insediamenti che
presentino particolare disordine urbanistico - edilizio, di procedere
alla revisione globale degli strumenti urbanistici generali entro un
anno dalla data di approvazione della deliberazione di perimetrazione e
statuisce che dopo la approvazione di tali strumenti l'attività
edilizia nella zona perimetrata si svolgerà in conformità delle
previsioni degli stessi, pena la sostituzione dell'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente al comune che non ottemperi
tempestivamente alla revisione generale degli strumenti urbanistici.
III) Precisata la consistenza delle norme della Regione siciliana,
impugnate dal Commissario dello Stato, sarebbe d'uopo verificare se
esse siano oppur no conformi ai due parametri di costituzionalità
espressi nell'art. 14 f) dello Statuto, cui la pur esclusiva
legislazione regionale deve prestare ossequio: le leggi costituzionali
dello Stato e il rispetto delle riforme agraria e industriale
deliberate dalla Costituente del popolo italiano.
Poiché il Commissario dello Stato non fa parola di riforme agraria
e industriale deliberate dalla Costituente del popolo italiano, cui le
leggi regionali impugnate attenterebbero, il principio della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, cui questa Corte, in
giudizio di vera e propria impugnazione di atti normativi - seppure in
itinere - della Sicilia, è astretta, impone di limitare l'esame alla
violazione di leggi costituzionali dello Stato, che il Commissario
ravvisa nella violazione del principio della irretroattività della
legge regionale pur in materie estrapenali che la Corte nella sent. n.
23/1978 ha nei seguenti termini formulato: "Questa Corte ha precisato,
fin dalle sentenze n. 44 e n. 123 del 1957, che gli effetti già
prodotti dalle leggi dello Stato non possono venir paralizzati o
alterati con riferimento al passato da parte di leggi regionali
successive, senza che ne risulti violato il principio fondamentale
dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato".
Questo principio, più che nella sentenza n. 123 del 1957, che si
limita a parafrasarlo, è affermato nella sentenza di più antica data
(44/1957) nella motivazione della quale si rescrive che "il potere che,
entro limiti più o meno ampi, ha la Regione di dettare nuove e diverse
norme nella stessa materia già regolata da leggi statali non può
riflettersi sul passato, essendo ovvio che la Regione non può
annullare o togliere efficacia ad atti che siano compiuti nell'ambito
del suo territorio in base a leggi statali. Una diversa opinione
contrasterebbe con il principio ormai pacifico, secondo cui la legge
statale entra in vigore e produce tutti i suoi effetti nell'intero
territorio dello Stato. Tali effetti non possono essere paralizzati da
una legge regionale, senza violare il principio fondamentale
dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato: unità la quale, se
consente che una nuova legge regionale deroghi, sempre nei limiti
consentiti, alla legge statale, non tollera che la legge regionale si
sovrapponga con effetti ex tunc ad una legge statale".
Non solo perché la parte del presente giudizio, che vi avrebbe
avuto interesse, non ha addotto motivi che valgano a contrastare la
validità del principio, ma anche perché argomenti nuovi non è dato
allo stato addurre, la Corte intende rimanere fedele al principio, ma
deve, senza soluzione di continuità, rilevare che l'affermazione del
principio non esaurisce l'indagine in quanto occorre soggiungere, come
da parte della Presidenza della Regione si è fatto (e con particolare
insistenza nel corso della discussione orale), che fattispecie delle
leggi dello Stato e della Regione che si sono succedute nel tempo siano
non le infrazioni, ma gli atti permissivi e sanzionatori adottati dalle
autorità competenti. In effetti, tale identificazione è suffragata
dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza, formatesi in sede
d'interpretazione delle leggi statali, anteriori alla legge 10/1977.
Ma la consecutio, che si è riassunta, va sottoposta a verifica in
riferimento - sul versante della normativa statale - alla or menzionata
legge c.d. Bucalossi e alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (entrata in
vigore, anche nel territorio della Regione siciliana, il 20 agosto
1978) e - sul versante della normativa regionale - in riferimento non
solo alle leggi impugnate, ma anche alla legge 27 dicembre 1978, n. 71,
che, come si sa, consta di tutte le norme della legge approvata nel
1978 che non formano oggetto di ricorso da parte del Commissario dello
Stato.
I dati positivi del conflitto sono offerti, per un verso, dal
termine del 30 settembre 1978 entro il quale debbono essere portate a
compimento tutte le strutture essenziali degli edifici abusivi perché
questi possano formare oggetto di riordino, e, per altro verso,
dall'art. 18, comma primo, della legge 10/1977, per il quale "rimangono
salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani
di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente
legge (e cioè 30 gennaio 1977), purché i lavori siano completati
entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici
abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine
dovrà essere richiesta la concessione" e, in parte qua, dal titolo
quarto della legge 5 agosto 1978, n. 457 (entrata - lo si ripete - in
vigore il 20 agosto 1978) contenente "norme generali per il recupero
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente".
Né va lasciata in ombra la diversa nozione di edificio
"realizzato" di cui fanno mostra le due normative: mentre - lo si è or
ora rilevato - l'art. 8 della legge del 1979 corrispondente all'art. 67
della legge del 1978 si accontenta che ne siano state portate a
compimento almeno tutte le strutture essenziali (la quale notazione
lascia intendere che ci si riferisce ad unità edilizie), il
legislatore statale esige che gli edifici siano abitabili o agibili, ma
lascia intendere che le due constatazioni siano riferibili anche a
porzioni di unità edilizia (diversamente non avrebbe senso la ipotesi
della concessione da richiedere per la parte non completata entro il 30
gennaio 1981 - quattro anni dalla data di entrata in vigore).
La precisazione dei dati positivi, di cui, sebbene le parti non se
ne siano fatte carico, questa Corte, in ossequio al principio: iura
novit curia, non può né deve disinteressarsi, consente di
identificare i tempi su cui incidono da un lato la legge 10/1977, la
quale fa salve le sole licenze già consentite subordinandone per
giunta la efficacia al compimento degli edifici, come abitabili o
agibili, entro il 30 gennaio 1981 e, per il tempo 20 agosto - 30
settembre 1978, il titolo quarto della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
dall'altro lato la normativa siciliana, provocando il conflitto, che
deve esser composto a stregua del riaffermato principio di
irretroattività delle leggi regionali: è il tempo anteriore al 30
settembre 1978, il quale si suddivide, a sua volta, in due periodi a
seconda che vengano in considerazione la legge 10 del 1977 ovvero la
legge 457/1978. Per il periodo di tempo successivo al 30 settembre
1978, che potrebbe protrarsi anche oltre tale data se l'Assemblea
regionale lo prorogasse così come fece nella seconda normativa
rispetto alla prima, il termine di raffronto della legislazione statale
è offerto non più (o non soltanto) dalla legge 10/1977, ma (o anche)
dal titolo quarto della legge 5 agosto 1978, n. 457, il quale si
contrappone entro certi limiti alla legge siciliana impugnata: invero,
con l'art. 27 attribuisce ai Comuni in sede di formazione dello
strumento urbanistico generale e ai Comuni, che di detto strumento
(sono privi) (Recte: erano già muniti), con deliberazione consiliare
sottoposta al controllo previsto nell'art. 59 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, (zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in
condizioni di degrado - la complessa facoltà di individuare) (Recte:
la complessa facoltà di individuare zone di recupero del patrimonio
edilizio e urbanistico in condizioni di degrado e,) nell'ambito di
dette zone, immobili, complessi edilizi, isolati ed aree per i quali il
rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di
recupero - fermi, per le aree e gli immobili non assoggettati al piano
di recupero e comunque non compresi in questo, il rispetto delle
previsioni degli strumenti urbanistici generali e, nell'ipotesi di
carenza di piani particolareggiati, il mantenimento delle destinazioni
d'uso residenziali per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che
riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari
(mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali cui si aggiunge,
nel caso di edifici costituiti da più alloggi, la disciplina di detti
interventi in convenzioni o atti unilaterali d'obbligo, con cui il
concessionario s'impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di
locazione degli alloggi concordati con il comune e a concorrere negli
oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 10/1977) - ; con l'art. 28
attribuisce ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente la
disciplina degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle
aree individuati nelle zone di recupero, e precisa che detti piani
siano attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio a stregua
dei criteri indicati nell'art. 30 e, in determinate ipotesi, dai
Comuni; con l'art. 31 definisce, con qualificazioni che prevalgono - ad
esclusione delle disposizioni e competenze previste con le leggi 1
giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica;
con l'art. 32 chiarisce che gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente compresi nei piani di recupero, approvati con deliberazioni
dei consigli comunali, sono inclusi nei programmi pluriennali di
attuazione, previsti dall'art. 13 della legge 10/1977, nei quali sono
altresì compresi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, non
compresi nei piani di recupero, imponendo ai Comuni di stimare la quota
presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente e di valutarne la incidenza ai fini della determinazione
delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi (disposizioni
ancor più particolari detta l'art. 32 per i Comuni con popolazione
superiore ai 50 mila abitanti); con l'art. 33 prevede agevolazioni
creditizie per gli interventi previsti nel quarto titolo; con l'art.
34, infine, attribuisce ai Comuni la facoltà di riconoscere con
deliberazione consiliare il valore di piani di recupero e di applicare
le disposizioni del quarto titolo ai piani particolareggiati e ai piani
delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già
approvati alla data di entrata in vigore della legge e finalizzati al
risanamento del patrimonio edilizio esistente.
I ristretti limiti del periodo di tempo, in cui le norme impugnate
potrebbero venire in conflitto con la legge statale 457/1978 (periodo
di tempo che, come si è già rilevato, potrebbe procrastinarsi), non
esimono questa Corte dallo sciogliere il dubbio, peraltro non sollevato
dal Commissario ma di ufficio rilevabile in virtù del ripetuto
principio: iura novit curia
Il presupposto, su cui il quarto titolo della legge 457/1978 si
adagia, non è dei più puntuali: delle "condizioni di degrado" può
recepirsi il significato restrittivo, desumibile, ad es., dal d.min. 9
ottobre 1978, emanato in applicazione dell'art. 2 (Recte: 21) della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone, ma può pur accogliersi
altro significato, reso palese dalla stessa finalità del quarto
titolo, che induca a reputare in condizioni di degrado non solo
l'edificio che versi in cattivo stato di conservazione, ma anche
l'edificio, la cui destinazione specifica contrasti con i normali
canoni dell'utilizzazione edilizia.
Senonché diverse sono le ragioni giustificatrici dei due corpi di
norme: mentre il legislatore statale mira a riutilizzare il patrimonio
edilizio preesistente in condizioni di degrado, il legislatore
regionale persegue la finalità di sanare con i temperamenti che si
sono precisati gli abusivismi, di cui all'art. 1 della legge del 1979,
corrispondente all'art. 60 della legge del 1978.
Non è escluso che in concreto i temperamenti, in vista dei quali
l'Assemblea regionale ha contenuto le sanatorie, potranno coincidere o
contrastare con le tecniche del "recupero", perseguito dal legislatore
statale, ma gli eventuali contrasti potranno essere risolti in altre
sedi e, comunque, la loro ipoteticità non consente di risolverli, in
via per così dire preventiva, sul piano delle illegittimità
costituzionali e statutarie.
Posto dunque da parte il titolo quarto della legge 5 agosto 1978,
n. 457, il conflitto tra le norme impugnate e la legge 10/1977 non può
non essere risolto a favore del legislatore regionale, in applicazione
del ripetuto principio che assume a fattispecie della legge statale i
provvedimenti (permissivi e) sanzionatori, se ed in quanto adottati
dalle competenti autorità, non già le infrazioni perpetrate,
sanzionate oppur no. Pertanto, anche il quarto motivo del primo
ricorso e l'unico motivo del secondo ricorso vanno disattesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i due ricorsi,
1) dichiara l'illegittimità del secondo e del terzo comma
dell'art. 4 della legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 15 dicembre 1978, recante "norme integrative e
modificative della legislazione siciliana in materia urbanistica",
nella parte in cui consentono all'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente di apportare, per la salvaguardia del pubblico interesse,
ai piani regolatori generali adottati dai Comuni modifiche essenziali,
che non trovano giustificazione nell'adeguamento a leggi statali e
regionali o nel concorso di alcuna delle condizioni sub a), b), c) e d)
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
2) dichiara l'illegittimità del quinto comma dell'art. 11 della
stessa legge;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità del terzo
comma - limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi un'indennità
pari al valore venale dell'immobile da acquisire" - dell'art. 42
(Recte: 11) della stessa legge in riferimento all'art. 14 lett. f) e
s) dello Statuto della Regione siciliana;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo
56 della stessa legge, in riferimento all'art. 42, comma terzo, della
Costituzione, nella parte in cui consente l'espropriazione degli
edifici del centro storico di interesse artistico e monumentale in
stato di degrado senza la previa diffida ai proprietari a provvedere
alle opere di restauro;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità, in
riferimento all'art. 14 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana,
delle norme del titolo VII della stessa legge, concernenti il "riordino
urbanistico edilizio", e della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta notturna del 16 - 17 maggio 1979, recante "norme
sul riordino urbanistico edilizio".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte