Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1982

Altra decisione · depositata il 01/02/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 285r.d. 773/1931
  • art. 286r.d. 773/1931
  • art. 156r.d. 635/1940

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156 del

r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza) e dell'art. 285 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento

per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1975 dal pretore di

Pesaro, l'11 maggio 1976 dal pretore di Bologna, il 26 aprile 1977 dal

tribunale di Pordenone, il 14 ottobre 1977 dal pretore di Bressanone,

il 28 novembre 1977 dal pretore di Pescara, il 9 giugno 1978 dal

pretore di Roma e il 15 aprile 1980 dal pretore di Portoferraio,

rispettivamente iscritte ai nn. 155 e 544 del registro ordinanze 1976,

ai nn. 246 e 523 del registro ordinanze 1977, ai nn. 29 e 504 del

registro ordinanze 1978 ed al n. 837 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 92 e 246 del

1976, n. 183 del 1977, nn. 25 e 81 del 1978, n. 17 del 1979 e n. 48 del

1981.

Visti gli atti di costituzione di Pujatti Mario, di Musaico Antonia

e Pompilio Antonietta, di Palmer Mark e di Volpi Luana e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi gli avvocati Mauro Mellini, per Pujatti Mario, Giacomo

Rosapepe, per Musaico Antonia, Pompilio Antonietta e Palmer Mark e

l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Ritenuto che a tutti gli imputati venne contestata la

contravvenzione di cui all'art. 156 del predetto testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, per avere questuato in luogo pubblico ad

asseriti fini religiosi o politici, ma senza la licenza del Questore,

prescritta dalla norma di cui sopra;

che i giudici, dinanzi ai quali furono chiamati a rispondere della

contestata contravvenzione, dubitando tutti della legittimità

costituzionale del suddetto art. 156 - e quelli di Pesaro e Bressanone

anche dell'art. 285 del regolamento - per violazione dei principi di

eguaglianza tra confessioni religiose, di libertà di esercizio del

culto e di manifestazione del pensiero, nonché di finanziamento dei

partiti politici mediante pubbliche sottoscrizioni, hanno formalmente

denunciato tale illegittimità in riferimento agli articoli 3, 8, 19,

20, 21, 49 Cost. e quello di Portoferraio - anche all'art. 18, nn. 1 e

3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Considerato che, nelle more dei giudizi, è stata pubblicata ed è

entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per

dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei

partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, così testualmente

dispone: "Sono abrogati l'art. 156 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

nonché gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato

con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635";

che la surriportata abrogazione espressa preclude a questa Corte

l'esercizio del sindacato di legittimità costituzionale sull'art. 156

del testo unico n. 773 del 1931, in quanto questo ha cessato di avere

vigore a decorrere dal 9 dicembre 1981, mentre l'art. 285 del

regolamento n. 635 del 1940, essendo norma secondaria, già di per sé

non rientrava fra gli atti sindacabili dal giudice delle leggi (sent.

nn. 38/1961 e 115/1971);

che pertanto, non avendo più questa Corte alcuna pronuncia da

adottare in ordine all'art. 1-56 del testo unico n. 773 del 1931,

denunziato da tutti i giudici a quibus per la dedotta illegittimità

costituzionale, gli atti vanno restituiti ai giudici che hanno

sollevato la questione, perché procedano ad un nuovo esame della

rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale,

alla luce della sopravvenuta norma di cui sopra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di

Pesaro, Bologna, Bressanone, Pescara, Roma, Portoferraio ed al

tribunale di Pordenone, affinché procedano ad un nuovo esame della

rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 156

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931,

n. 773), tenendo conto della norma sopravvenuta, di cui all'art. 3,

settimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte