Sentenza n. 13/1983
Altra decisione · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,
3, 4, 6, 1, 2 e 3 cpv., 7, 8, 12, 23, 24 e 25 del disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 1980
(Provvedimento per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella
pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali), degli
artt. 9, 10 e 11 del disegno di legge approvato dall'Assemblea
regionale siciliana il 22 gennaio 1981 (Modifiche ed integrazioni alla
legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre
1980) e del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 18 dicembre 1981 (Modifiche ed integrazioni alla
legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro
nella pubblica amministrazione) promossi con ricorsi del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana notificati il 21 novembre 1980, il
29 gennaio e il 28 dicembre 1981, rispettivamente depositati in
cancelleria l'1 dicembre 1980, il 6 febbraio 1981 e il 5 gennaio 1982
ed iscritti al n. 29 del registro ricorsi 1980, al n. 4 del registro
ricorsi 1981 ed al n. 2 del registro ricorsi 1982.
Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione
Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
gli avvocati Silvio Defina e Salvatore Villari, per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia ha impugnato
tre disegni di legge, approvati dall'Assemblea regionale
rispettivamente il 13 novembre 1980, il 22 gennaio 1981 ed il 18
dicembre 1981, i quali riguardano l'inserimento delle giovani leve del
lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e
sociali.
L'impugnativa da parte dello Stato tocca la normativa anzidetta,
sostanzialmente sotto i seguenti profili:
1) con riguardo al primo degli atti impugnati - prescindendo dai
rilievi che il Commissario aveva formulato nel relativo ricorso, e che
la Regione ha poi accolto nel disegno di legge immediatamente
successivo - residuano le censure mosse agli artt. 12, 23 e 25. Queste
disposizioni offenderebbero gli artt. 3,51 e 97 Cost., e l'art. 17,
lett. f, Statuto speciale. Si assume infatti, sotto vario riguardo, che
esse riservino concorsi a determinate categorie di disoccupati, in
guisa da precludere l'accesso al pubblico impiego degli altri
cittadini, i quali, si soggiunge, versano ugualmente in stato di
disoccupazione; adottino con riferimento ai concorsi ivi previsti
criteri non pertinenti alla valutazione del merito e della
professionalità; inquadrino personale precario al di fuori di pubblici
concorsi (e manchino peraltro di stabilire se la spesa conseguente
gravi sul bilancio della Regione, con l'ulteriore risultato di
contraddire al precetto dell'art. 81 Cost.); protraggano la validità
delle graduatorie risultanti dai concorsi espletati al punto di ledere
le giuste aspettative di quanti abbiano maturato i requisiti prescritti
per la partecipazione a nuovi concorsi;
2) in relazione al secondo disegno di legge, sono sottoposte
all'esame della Corte le disposizioni contenute nel secondo titolo
(artt. da 5 ad 8) del disegno in questione, in base alle quali il
governo regionale è autorizzato a predisporre un progetto, della
durata di un anno, ai fini della qualificazione professionale per
l'accesso alle amministrazioni degli enti territoriali e di quelli
sottoposti alla loro tutela. Così configurato, l'intervento del
governo regionale non troverebbe alcun idoneo punto di appoggio nel
quadro della legislazione statale che governa la materia, essendo
scaduto il termine entro cui, ai sensi di detta normativa, gli organi
della Regione avrebbero dovuto adottare i progetti per l'avviamento al
lavoro. Detti organi, si deduce, possono pur sempre, nell'ambito della
propria autonomia, istituire corsi professionali per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni. Sono quindi censurati, per asserito
contrasto con gli artt. 51, 97 e 128 Cost., anche gli artt. 9, 10 e 11
del testo in esame, in quanto prevedono l'accesso all'impiego di
determinate categorie di aspiranti, alle quali sarebbe invece
consentita solo l'ammissione ai corsi professionali;
3) del terzo disegno di legge vengono, infine, impugnati gli artt.
2, 3, 4 e 10. Il disposto degli artt. 2 e 3 divergerebbe per più versi
dalle norme di indirizzo poste nella legge statale (n. 33 del 1980),
con la conseguenza di eccedere i limiti della competenza legislativa
regionale; e violerebbe, altresì, l'art. 97 della Costituzione, per
aver determinato un'ingiustificata dilatazione dei ruoli del personale
in servizio presso gli enti pubblici siciliani.
L'art. 4 prescinderebbe dai limiti di età, fissati nella vigente
disciplina del pubblico impiego, e si assume che tale previsione
determina, nei confronti dei soggetti beneficiari, un privilegio lesivo
degli artt. 3 e 51 Cost. Queste stesse norme di raffronto risultano
vulnerate, vien dedotto, anche dalle statuizioni poste nel secondo e
terzo comma dell'art. 10, le quali ultime precludono ai dipendenti di
ruolo, muniti di titolo di studio più elevato, rispetto a quello
occorrente per il posto ricoperto, di partecipare agli esami di
idoneità per il passaggio ad altre e superiori qualifiche (o categorie
o livelli). Ad avviso del ricorrente, la limitazione disposta per i
dipendenti di ruolo che si trovano nella posizione testé richiamata
difetta di ogni titolo giustificativo. Non vi sarebbe alcuna riserva,
ai sensi della legge statale, che possa operare nella specie a favore
del personale appartenente alle categorie inferiori (ed in questo senso
vien ricordato l'art. 4 della legge regionale n. 125 del 1980, emanato
sulla base dell'art. 26 della legge n. 33 del 1980); laddove la
soluzione adottata dal legislatore siciliano discriminerebbe
ingiustificatamente i dipendenti di ruolo degli enti locali, in
servizio nel territorio della Regione, rispetto agli altri dipendenti
pubblici. Per altro verso, si asserisce che il secondo comma dell'art.
10 venga a comprimere - nei confronti dei dipendenti degli enti locali
siciliani, ed anche qui in violazione del principio costituzionale di
uguaglianza - i diritti garantiti ai dipendenti pubblici, nel resto del
paese, dalla legislazione statale di principio (cfr. art.41 del d.l. n.
153 del 1980 convertito nella legge n. 299 del 1980); garanzia che
opererebbe mediante la riserva del concorso interno per i posti
divenuti vacanti in seguito al riassetto di uffici e servizi della
pubblica amministrazione.
2. - Si è costituito il Presidente della Regione, per sentir
dichiarare l'infondatezza delle questioni prospettate alla Corte. In
prossimità dell'udienza, la difesa della Regione produce una memoria
comune ai tre giudizi, nella quale sono diffusamente svolte le
argomentazioni che militerebbero per il rigetto dei tre ricorsi
proposti dal Commissario dello Stato. La Regione deduce in sostanza che
la normativa impugnata si mantiene nel rispetto delle norme statali,
ancor quando si voglia ritenere che queste costituissero un limite
dell'autonomia legislativa ad essa garantita, e in nessun caso
confligge con i precetti costituzionali invocati dall'organo
ricorrente. A quest'ultimo riguardo si afferma, in particolare, che
gli artt. 51 e 97 della Costituzione si compongono a sistema con altre
statuizioni del testo fondamentale, fra le quali rientra, senza dubbio,
la previsione del diritto al lavoro: la disciplina posta dalla Regione
trarrebbe infatti fondamento - come del resto la legislazione statale,
alla quale, vien dedotto, essa si adegua - anzitutto dall'esigenza di
rendere operante detto diritto e garantirne l'osservanza, senza ledere
tuttavia altri principi o norme costituzionali.
3. - All'udienza pubblica del 24 marzo 1982, l'Avvocatura dello
Stato ha prospettato all'attenzione della Corte la conclusione che la
materia del contendere possa ritenersi cessata. La difesa del
Presidente del Consiglio ha in proposito dedotto che le controversie
rimesse alla Corte traggono origine da una serie di disegni di legge,
approvati dall'Assemblea Regionale siciliana, ciascuno dei quali è
stato impugnato dallo Stato e successivamente promulgato dal Presidente
della regione, con l'espressa esclusione, però, delle norme oggetto di
censura. Precisamente: il disegno di legge approvato dall'Assemblea
regionale il 13 novembre 1980 è divenuto la legge del 2 dicembre 1980,
n. 125, promulgata in pari data dal Presidente della Regione: le
statuizioni impugnate, e così omesse dal testo promulgato, sono quelle
contenute negli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 18, 23, 24 e 25 del
relativo disegno di legge; il disegno di legge approvato il 22 gennaio
1981 (recante modifiche e integrazioni alla legge approvata
dall'Assemblea regionale il 13 novembre 1980) è stato promulgato dal
Presidente della Regione il 30 gennaio 1981 (legge n. 8 del 1981): sono
eccettuati dalla promulgazione gli artt. 9, 10 e 11, sempre in quanto
impugnati dal Commissario dello Stato; il disegno di legge approvato
dall'Assemblea il 18 dicembre 1981 è stato promulgato il 29 dicembre
dello stesso anno (legge n. 171 del 1981), eccezion fatta, anche qui,
delle norme impugnate: gli artt. 2, 3 e 4, nonché il comma secondo e
terzo dell'art. 10. Le disposizioni or ora citate, ha soggiunto la
difesa del Presidente del Consiglio, figurano peraltro soppresse,
secondo la testuale previsione dell'art. 4 del disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale il 4 marzo 1982 ("Norme integrative
della legislazione regionale in materia di occupazione giovanile"), in
ordine al quale lo Stato non ha prodotto ricorso. Ad avviso
dell'Avvocatura, la materia del contendere non ha più ragione di
sussistere nei confronti non soltanto di queste ultime norme, caducate
per effetto di una successiva statuizione dello stesso legislatore
siciliano, ma anche per le rimanenti altre, censurate nei ricorsi in
esame. Ciò in base all'altra e assorbente considerazione che è stata
omessa l'inserzione di tutte queste disposizioni nel testo delle
relative leggi, quale risulta successivamente promulgato dal Presidente
regionale. Proprio su questo autonomo rilievo, osserva la difesa dello
Stato, questa Corte ha fatto affidamento in una precedente occasione,
(cfr. sentenza n. 142 del 1981), per dichiarare la cessazione della
materia del contendere, indipendentemente dalla circostanza che la
norma regionale siciliana, sottoposta anche in quella specie al suo
esame, risultasse successivamente abrogata. Identica conclusione si
imporrebbe riguardo all'attuale controversia.
Nella stessa udienza, il patrocinio della Regione affermava di non
opporsi per parte sua alla richiesta di una pronunzia, la quale
definisca come tale effetto possa conseguire alla situazione della
specie, e a quelle analoghe di altri casi, nei quali la Corte è stata
investita dal sindacato sulle leggi siciliane con ricorso dello Stato.
Si tratta dunque, conveniva la Regione, di stabilire quale ordine
di considerazioni conduca a ritenere che la materia del contendere
venga a cessare nei confronti delle disposizioni da essa prodotte, le
quali, appunto in quanto impugnate dal Commissario dello Stato, non
siano poi inserite nel testo della legge, promulgata in pendenza del
giudizio di costituzionalità. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe vertono, come
spiegato in narrativa, su disposizioni contenute in tre distinti e
successivi disegni di legge, approvati dall'Assemblea regionale
siciliana e concernenti l'inserimento delle giovani leve nella pubblica
amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Il Commissario
dello Stato asserisce - e la Regione dal canto suo nega - che la
disciplina ivi dettata offende i precetti degli artt. 3, 51, 81, 97 e
128 Cost., nonché i limiti posti - anche in relazione alle previsioni
di principio della normazione statale (art. 26 legge 29 febbraio 1980,
n. 33) - alla competenza attribuita al legislatore regionale, ex art.
17, lett. f, dello Statuto speciale. Data la connessione delle
questioni prospettate, i relativi giudizi vengono riuniti e
congiuntamente decisi.
2. - Prima di tutto s'impone un rilievo.
Come, anche qui, si precisa in narrativa, ciascuna delle anzidette
leggi approvate dall'Assemblea è stata, dopo l'instaurazione del
presente giudizio, promulgata dal Presidente regionale e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dal testo promulgato
risultano però ogni volta omesse le norme oggetto di censura, con il
testuale riferimento all'impugnativa esperita dallo Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto. Va aggiunto che le disposizioni impugnate
con l'ultimo dei ricorsi in esame sono state poi rimosse, per espressa
previsione di altra legge regionale non impugnata dallo Stato,
anch'essa promulgata e pubblicata (legge 13 marzo 1982, n. 6,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione il 20 marzo 1982).
In considerazione di quanto si è ora esposto, l'Avvocatura dello
Stato ha nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 espresso l'avviso, poi
condiviso dalla difesa della Regione, che la Corte possa dichiarare la
cessazione della materia del contendere.
Tale conclusione va subito accolta con riguardo alle disposizioni
che risultano estinte ad opera di un'espressa e più recente
manifestazione di volontà dello stesso legislatore regionale.
Resta, però, il fatto che l'assunto prospettato dalla difesa del
Presidente del Consiglio dovrebbe valere indistintamente per tutte le
disposizioni investite dai tre ricorsi in esame. Questa Corte - osserva
infatti l'Avvocatura - ha in altra occasione (sentenza n. 142/81)
ravvisato la ragione assorbente della cessazione della materia del
contendere proprio in ciò, che la legge siciliana contenente la norma
oggetto di impugnazione risultava promulgata e pubblicata nelle more
del giudizio. La pronunzia testé richiamata, prosegue la difesa dello
Stato, ha anzi inteso prescindere dalla circostanza che la disposizione
impugnata fosse stata anche in quel caso caducata da una successiva
statuizione legislativa della Regione. Occorre allora fermarsi a
considerare il preliminare profilo dell'indagine, così proposto
all'attenzione della Corte.
3. - La sentenza n. 142 del 1981 segue ad altre, che riguardano la
promulgazione delle leggi siciliane impugnate dallo Stato, sempre in
pendenza del conseguente giudizio di costituzionalità. Qualche cenno
di questi precedenti giurisprudenziali giova al corretto inquadramento
ed esame della specie.
Secondo Statuto (artt. 13, secondo comma; 29, secondo comma) le
leggi approvate dall'Assemblea regionale sono promulgate - nell'ipotesi
che viene in rilievo - "trascorsi trenta giorni dall'impugnazione,
senza che al Presidente della Regione sia pervenuta sentenza di
annullamento", e "immediatamente" dopo pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione. Di fronte alla citata previsione, la Corte ha
in più di una pronunzia affermato (cfr. sentenze nn. 9 del 1958, 60
del 1958, 31 del 1961) che, una volta assorbita nella propria la
competenza in origine assegnata dallo Statuto speciale (artt. 25, 28 e
29) all'Alta Corte per la Sicilia, ne discendevano le seguenti
conseguenze: a) modi e termini della proposizione del giudizio di
legittimità rimangono quelli che regolavano l'impugnativa davanti
l'Alta Corte, in conformità del particolare regime di autonomia
garantito alla Regione: il che dunque va detto anche del termine
stabilito in Statuto per l'impugnazione delle leggi regionali da parte
del Commissario dello Stato (art. 28), nonché di quello previsto per
la relativa decisione (art. 29, primo comma); b) resta fermo, peraltro,
il carattere ordinatorio di quest'ultimo termine, che è di venti
giorni dalla "ricevuta dell'impugnazione", c) correlativamente, il
termine di trenta giorni dall'impugnazione, entro il quale, ai sensi
dell'art. 29, secondo comma, va promulgata la legge, per la quale non
sia intanto pervenuta al Presidente regionale "sentenza di
annullamento", crea "non già un obbligo perentorio di promulgazione e
pubblicazione immediata, ma soltanto la facoltà della Regione di
promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto
giudizio di legittimità". La Corte ha peraltro chiarito che
l'esercizio di tale facoltà "rientra nell'apprezzamento e quindi nella
responsabilità dell'organo esecutivo regionale; mentre la sentenza, la
quale dichiari l'illegittimità costituzionale della legge, opera
giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a
quelli che avrebbe se la promulgazione e la pubblicazione non fossero
avvenute" (sentenza n. 31 del 1961).
Sulla base dei criteri sopra richiamati, può ora enuclearsi il
necessario presupposto perché - intervenuta, dopo i trenta giorni
dall'impugnazione da parte dello Stato, la promulgazione della legge
regionale - continui in questa sede a sussistere la materia del
contendere. Occorre a tal fine che il Presidente regionale abbia, in
relazione alla legge impugnata, seguito l'una o l'altra delle possibili
vie dischiuse, ritiene la Corte, dal disposto dell'art. 29, secondo
comma, dello Statuto: promulgando, oppur no, la legge necessariamente
nella sua interezza, pur quando l'impugnativa abbia investito solo in
parte il contenuto del testo normativo. La sua scelta discrezionale, e
di organo responsabile innanzi l'Assemblea, consiste nello stabilire se
l'atto, nei confronti del quale lo Stato ha prodotto ricorso, vada
posto in vigore prima della decisione rimessa a questa Corte. Qualora
il Presidente regionale decida di posporre la promulgazione della legge
alla definizione del giudizio promosso dallo Stato, e questo si
concluda con l'accoglimento del ricorso, alla facoltà di promulgare,
della quale egli dispone mentre pende il processo, subentrerà
l'obbligo di non promulgare le disposizioni dichiarate illegittime. Se
la legge è invece promulgata nelle more del giudizio, si tratta di far
salva in tutta la sua virtuale pienezza la sfera degli effetti che
possono scaturire dall'eventuale pronuncia di incostituzionalità: la
quale deve infatti colpire con la stessa decorrenza temporale le
disposizioni illegittime e alcun'altra contestuale disposizione, la cui
illegittimità fosse dichiarata ex art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, in via conseguenziale. È un risultato che va garantito; e ciò
esige, anche nello speciale sistema dell'autonomia siciliana, che le
norme prodotte dall'ente autonomo ed impugnate dallo Stato subiscano,
quanto all'entrata in vigore, la stessa sorte della legge in cui son
poste: se questa è promulgata e pubblicata in pendenza del giudizio,
lo sono necessariamente esse pure.
4. - È chiaro, a questo punto, che la specie versa fuori
dall'ipotesi sopra delineata, nella quale la promulgazione della legge
siciliana investita dal ricorso dell'organo statale non comporta la
cessazione, avanti la Corte, della materia del contendere. Il
Presidente regionale non si è infatti avvalso della facoltà di
promulgare, quale si atteggia in pendenza del giudizio: sia perché,
secondo una prassi ormai diffusa (cfr., per esempio, l. reg. 10 agosto
1978 n. 35; 4 dicembre 1978 n. 59; 16 febbraio 1979 n. 9; 14 settembre
1979 n. 213; 4 giugno 1980 n. 53; 12 agosto 1980 n. 87; 2 dicembre 1980
n. 125; 30 gennaio 1981 n. 8: rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
della Regione del 12 agosto e 6 dicembre 1978; 17 febbraio e 15
settembre 1979; 4 giugno, 23 agosto e 3 dicembre 1980 e 31 gennaio
1981), non ha attestato l'avvenuta perfezione dell'intera legge
approvata dall'organo legislativo, ma ha escluso dal testo promulgato
le disposizioni gravate da censura; sia perché ha emesso l'atto
promulgativo così configurato prima ancora della scadenza del termine
- stabilito nell'art. 29, secondo comma, dello Statuto - dei trenta
giorni dalla "ricevuta dell'impugnazione".
Viene invece in considerazione il potere di cui l'organo della
promulgazione è investito con riguardo a qualsiasi legge regionale.
Tale organo, va avvertito, ha tenuto conto dell'impugnativa proposta ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto al solo effetto di discriminare le
disposizioni, sulle quali essa era venuta ad incidere, rispetto alle
altre della medesima legge. La promulgazione è congegnata come s'è or
ora visto sull'evidente presupposto che esclusivamente il residuo
contesto delle norme
- quelle indenni, appunto, dai rilievi del Commissario dello Stato -
fosse assistito da idoneo titolo per poter acquistare efficacia.
Peraltro, l'esercizio del potere qui attribuito al Presidente della
Regione si è - in ordine a ciascuno dei tre disegni di legge dedotti
in controversia - già esaurito: precisamente, si è concretato e
risolto nell'atto con cui le disposizioni impugnate risultano scisse
dalla legge regionale promulgata. Siamo allora di fronte - occorre
concludere - a disposizioni espunte dal vigente testo normativo una
volta per tutte, senza che sussista alcuna possibilità di una loro
successiva e autonoma promulgazione. Il che basta, sotto il riflesso al
quale l'esame della Corte andava limitato, perché la soluzione sancita
con la sentenza n. 142/81 soccorra anche nell'attuale giudizio. La
materia del contendere deve quindi ritenersi cessata.
L'Assemblea legislativa siciliana, alla quale spetta altresì il
controllo sull'operato del Presidente e del Governo regionale, può del
resto, beninteso nei limiti della sua competenza, sempre occuparsi
della materia, regolata in precedenti statuizioni, come accade nella
specie, non promulgate: e di simili previsioni può anche, in tutto o
in parte, adottare il disposto. Ma con ciò si produrrebbe comunque un
nuovo atto normativo, che il Commissario dello Stato è abilitato ad
impugnare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte