Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo

comma, e 431 del codice di procedura penale promosso con ordinanza

emessa il 7 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di

Fattori Cesare iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Fattori

Cesare, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nel corso

dell'udienza dibattimentale del 29 ottobre 1990, dichiarava la

nullità del decreto che aveva disposto il giudizio immediato per

omessa notifica all'imputato, ai sensi dell'art. 179, primo comma,

del codice di procedura penale;

che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati

restituiti gli atti, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,

dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il

contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del

dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione

degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché

l'applicazione di tale norma costringerebbe il giudice per le

indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non

prevista da una espressa disposizione di legge, sarebbe lesiva della

"parità di trattamento in ogni stato e grado del giudizio

discriminando l'udienza dibattimentale rispetto all'udienza non

dibattimentale" e inciderebbe sulla celerità del rito;

b) dell'art. 431 del codice di procedura penale per violazione

degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la norma in

questione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia

compreso anche il verbale dell'interrogatorio dell'imputato

contenente le sue generalità anagrafiche, non consentirebbe al

giudice del dibattimento di procedere alla rinnovazione del decreto

che dispone il giudizio immediato;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare

e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo

(ordinanze nn. 241 e 254 del 1991);

che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione - dal momento che l'ordinanza di rimessione non adduce

argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati - la questione

qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che l'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,

stabilendo la prevalenza della decisione del giudice del

dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini

preliminari, non pone alcuna discriminazione tra udienza

dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo

svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione

in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti;

che la norma impugnata, come già ritenuto da questa Corte

nell'ordinanza n. 241 del 1991, risulta preordinata alla sollecita

definizione del processo;

che, pertanto, anche sotto il profilo della violazione degli

artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, la questione sollevata nei

confronti dell'art. 28, secondo comma, deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non

trova applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice

remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini

della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato

dichiarato nullo dal Tribunale e che, pertanto, la questione relativa

alla violazione da parte dell'art. 431 del codice di procedura penale

degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione,

dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte