Sentenza n. 13/1995
Altra decisione · depositata il 12/01/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n.
300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento" limitatamente a:
articolo 26, comma 2: "Le associazioni sindacali dei lavoratori
hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché
sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i
contributi che i lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale" e comma 3: "Nelle aziende nelle quali il
rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il
lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata";
nonché il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e
grado", limitatamente all'articolo 594, iscritto al n. 74 del
registro referendum.
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Udito l'avvocato Roberto Nania per i presentatori Giuseppe
Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da Calderisi Giuseppe ed
altri sei cittadini elettori, sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante 'Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento', limitatamente all'articolo 26,
comma 2: 'Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di
percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni
erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali
che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale', e comma 3: 'Nelle aziende nelle quali il rapporto di
lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha
diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale
all'associazione da lui indicata'?".
2. - L'Ufficio centrale, verificata la tempestività e la
regolarità della richiesta, con ordinanza del 30 novembre 1994 ha
disposto, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 - su
indicazione dei promotori del referendum circa la sopravvenienza del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il cui art. 594
attribuisce, in materia di istruzione, al personale la facoltà di
rilasciare delega in favore della propria organizzazione sindacale
per la riscossione di una quota mensile di stipendio per il pagamento
dei contributi sindacali -, l'integrazione e l'estensione del quesito
con aggiunta al testo originario delle parole: "nonché il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante 'Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado',
limitatamente all'art. 594?" e ha dichiarato la legittimità della
richiesta stessa.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9
gennaio 1995 per la deliberazione in camera di consiglio
sull'ammissibilità della richiesta referendaria, dandone regolare
comunicazione.
4. - Nell'imminenza della camera di consiglio il Comitato
promotore ha depositato una memoria, sottolineando come la richiesta
abrogatrice si configuri quale contrarius actus, volto alla mera
caducazione delle disposizioni in argomento, sicché la ratio della
richiesta stessa è in re ipsa e non postula alcun onere di
motivazione a carico dei promotori.
Nella specie - secondo il Comitato - i quesiti investono atti
legislativi ordinari, al di fuori delle preclusioni codificate dalla
Corte costituzionale in relazione alla collocazione delle norme
abrogande nel sistema delle fonti. Inoltre la materia non riguarda i
temi esclusi dalla consultazione popolare: si tratta infatti del
meccanismo di ritenuta sulla retribuzione in quelle ipotesi in cui è
operato il coinvolgimento del datore di lavoro. Di talché la
coerenza dell'intento abrogativo non è intaccata dall'esistenza di
altre disposizioni che prevedono il versamento dei contributi
attraverso le indennità erogate dall'I.N.P.S. in caso di cassa
integrazione, di trattamento di disoccupazione, ovvero di indennità
di mobilità. Queste non sarebbero infatti disposizioni appartenenti
al medesimo contesto normativo di quelle che si vorrebbero abrogare,
ovvero ad esse indissolubilmente legate.
L'intento dei promotori è quello di restituire la materia
all'autonomia privata, facendo venir meno l'obbligo legale di
cooperazione gravante sul datore di lavoro. Tale obbligo giuridico,
scaturito dalle abrogande disposizioni, avrebbe in concreto
determinato un vincolo contributivo a tempo indeterminato a carico
del lavoratore anche indipendentemente dalla permanenza del vincolo
associativo. Ben altra sarebbe l'ipotesi in cui l'assunzione
dell'obbligo datoriale derivasse da una "genuina espressione di
autonomia negoziale". Allora l'operare di altri istituti civilistici
quali la cessione di credito o la delegazione di pagamento, al
medesimo fine utilizzabili, si collocherebbe su un piano contrattuale
e non sarebbe attuativo di una prescrizione legislativa. Tanto
verrebbe a dimostrare la effettiva portata modificativa del referendum: infatti il meccanismo che si intende abrogare non ha natura
ricognitiva della ordinaria normativa civilistica ma rappresenta una
figura specifica e ben definita, la cui eventuale abrogazione
referendaria avrebbe l'effetto di incidere in senso modificativo
sulla materia nel suo complesso. Considerato in diritto
1. - Il quesito referendario investe le due norme contenute nel
secondo e nel terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n.
300 nonché quelle, sopravvenute, contenute nell'art. 594 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cui il quesito stesso è stato
allargato dall'Ufficio centrale a titolo di integrazione ed
estensione.
L'art. 26, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (come
sostituito dall'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223),
attribuisce alle associazioni sindacali il "diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per
conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i
lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del
versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale". Il terzo comma dello stesso articolo prevede poi che,
nelle aziende in cui il rapporto di lavoro non sia regolato da
contratti collettivi, il lavoratore ha "diritto di chiedere il
versamento del contributo sindacale all'associazione da lui
indicata".
L'art. 594 del decreto legislativo n. 297 del 1994, a sua volta,
prevede la "facoltà" del personale della scuola di destinare una
"quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari" della singola organizzazione sindacale cui il lavoratore
aderisce, e disciplina le modalità di rilascio della relativa delega
(comma 1), i termini di validità della stessa (comma 2), la forma e
le condizioni della sua eventuale revoca (commi 2 e 4), le modalità
di versamento delle trattenute operate dalle singole amministrazioni
(comma 3).
2. - La richiesta dunque non riguarda le materie per le quali
l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente non
ammette il referendum, né materie da ritenersi escluse secondo
l'interpretazione logico-sistematica della medesima disposizione
costituzionale, fattane ripetutamente da questa Corte.
3. - È inoltre ravvisabile la necessaria chiarezza nella
finalità e nella struttura del quesito, il quale si presenta univoco
e omogeneo, poiché: a) incorpora l'evidenza del fine intrinseco
all'atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira (sentenza
n. 29/1987; v. anche sentenze n. 16/1978 e n. 25/1981); b) ha
riguardo a un "comune principio, la cui eliminazione o permanenza
viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale" (sentenze
nn. 22, 26 e 28 del 1981; nn. 63 e 65 del 1990); c) tende a un esito
netto e lineare, in ragione della propria natura meramente ablativa,
concretandosi le conseguenze abrogative in una situazione esattamente
contraria a quella prevista dalle norme oggetto del referendum e
facilmente percepibile dal corpo elettorale.
3.1. - Basti considerare in proposito che i due commi dell'art. 26
della legge n. 300/1970 sono strettamente collegati fra loro,
concorrendo a configurare in ogni caso la "ritenuta" come diritto
perfetto del sindacato: il momento di collegamento è individuabile
proprio nel diritto del sindacato alla trattenuta dei contributi
sindacali "sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto
degli enti previdenziali" (cui corrispondono "le trattenute operate
dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti" ex
art. 594 del decreto legislativo n. 297/1994), giacché il diritto
del "lavoratore" previsto nel terzo comma dell'art. 26 della legge n.
300/1970 e la facoltà del "personale" prevista nell'altra
disposizione citata, presuppongono comunque un diritto
dell'associazione da loro indicata, come garanzia di effettività
dell'imposizione dell'obbligo, rispettivamente, al "datore di lavoro"
e alle "singole amministrazioni" scolastiche. L'intendimento
abrogativo consiste appunto nel voler eliminare la base legale di
quel diritto e del correlativo obbligo di intermediazione, per
restituire la materia all'autonomia privata, individuale e
collettiva.
3.2. - Per converso, poi, non è ravvisabile un imprescindibile
collegamento dei due ultimi commi col primo comma dello stesso citato
art. 26, il quale attribuisce ai lavoratori "il diritto di
raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le
loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro":
diritto che costituisce semplice espressione individuale
dell'attività sindacale, correlata invece alla norma del precedente
art. 14, il quale proclama il diritto - garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro - di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale. Né sono rinvenibili altre disposizioni dettate nel
medesimo contesto normativo, indissolubilmente legate a quelle che si
mira a sopprimere. In particolare con riguardo al pubblico impiego,
giova ricordare che l'art. 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (che
aveva fra l'altro previsto l'applicabilità dei princi'pi di cui
all'art. 26 in esame ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
così modificando l'originaria previsione di cui all'art. 50 della
legge 18 marzo 1968, n. 249), è stato espressamente abrogato
dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il cui
art. 55 prevede puramente e semplicemente l'applicabilità di tutta
la legge n. 300/1970 alle pubbliche amministrazioni. E non rileva,
poiché certamente non si traduce in una ragione di incoerenza del
quesito, che eventuali deroghe a codesta applicabilità possano
rintracciarsi, attraverso lo strumento dell'interpretazione, in
precedenti disposizioni connesse a statuti speciali e non
espressamente abrogate dal citato decreto legislativo.
Conseguentemente rimane esclusa una qualunque ricaduta sulla
residuale normativa, da parte di un'eventuale abrogazione delle
disposizioni oggetto del referendum, limitandosi l'effetto di questa
all'elisione di norme attributive del già menzionato diritto, la cui
eliminazione o permanenza viene dunque fatta dipendere dalla risposta
del corpo elettorale. Ed è appena il caso di aggiungere che non
incide in alcun modo sul giudizio di ammissibilità la permanenza del
riferimento alle trattenute sindacali contenuta in discipline con
matrici e rationes del tutto diverse da quelle della legislazione di
sostegno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione degli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300 e 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994
dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte