Sentenza n. 13/1998
Altra decisione · depositata il 05/02/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato
il 7 maggio 1997, depositato in cancelleria il 22 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
della sanità 28 febbraio 1997, recante "Attività
libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale", iscritto al n. 30 del
registro conflitti 1997;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari e Beniamino Caravita di
Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Oscar
Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la regione
Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in riferimento al decreto del Ministro della sanità 28
febbraio 1997, recante "Attività libero-professionale e
incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale", e in particolare agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 11.
Secondo la ricorrente il decreto del Ministro della sanità sarebbe
invasivo delle competenze regionali in quanto contiene una disciplina
amplissima, dettagliata e penetrante di tutti i profili (economici,
giuridici, procedurali e organizzativi) della libera professione,
esorbitando pertanto dai limiti legislativamente fissati, in
violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, con
riferimento agli artt. 5, 6, 7, 15, 17, 18, 22, 47 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, all'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761, all'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
all'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
al principio di legalità.
Inoltre, soltanto un atto di indirizzo e coordinamento, adottato
dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
n. 400 del 1988 avrebbe potuto assicurare l'unitarietà e il
coordinamento delle discipline; di qui la prospettata violazione
degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione
all'art. 2, comma 3, e all'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del
1988, all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
all'art.1, commi 8, 10, 11 e 14 della legge n. 662 del 1996.
Il decreto ministeriale impugnato, pretendendo di disciplinare
materie di competenza regionale, violerebbe poi gli artt. 5, 97, 117
e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 17 della legge n. 400
del 1988 e al principio della separazione delle competenze fra fonti
secondarie statali e fonti regionali, più volte ribadito dalla
giurisprudenza costituzionale.
Lesivo delle competenze regionali sarebbe altresì il tentativo di
creare un rapporto diretto tra il Ministero della sanità e i
direttori generali delle unità sanitarie locali, ai quali è
attribuita potestà regolamentare (art. 4) da esercitare anche al di
fuori delle direttive regionali (se non siano date entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del decreto), in contrasto, oltre che
con gli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, con gli artt. 2 e
3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e con gli artt. 3, 7, 11,
53 e 55 della legge n. 833 del 1978.
Infine, l'art. 4, comma 2, lettera b), che consente al regolamento
emanato dal direttore generale della unità sanitaria locale di
individuare la struttura ospedaliera, pubblica o privata, con la
quale effettuare convenzioni per permettere lo svolgimento di
attività libero-professionale fuori sede, qualora sia impossibile
assicurare tale svolgimento all'interno, e l'art. 11, sulla
disciplina dei servizi ispettivi e di vigilanza, violerebbero le
competenze regionali in materia di programmazione sanitaria, in
contrasto con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione
agli artt. 3, 11, 53 e 55 della legge n. 833 del 1978 e agli artt. 1,
2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è
costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'infondatezza delle censure.
3. - In prossimità dell'udienza la regione Lombardia ha depositato
una memoria, chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della
materia del contendere, in quanto il tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato,
ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e, a seguito del d.-l. 20
giugno 1997, n. 175, convertito nella legge 7 agosto 1997, n. 272, il
Ministro della sanità ha adottato nuovi decreti in materia.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria: rilevato
che il sopravvenuto d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, ha operato una
"legificazione" degli artt.1, 2, 3 e 11 del decreto ministeriale
impugnato e una "novazione" degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, e
che sono stati adottati nuovi decreti ministeriali, conclude per
l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per conflitto di
attribuzione. La lamentata lesione della sfera di competenza
regionale derivata dagli artt. 1, 2, 3 e 11 del decreto ministeriale
infatti, sarebbe da ricondurre non al decreto, ma al successivo atto
di normazione primaria, che avrebbe dovuto essere impugnato in via
principale. Quanto alla lesione in ipotesi derivata dagli artt. 4 e
5 del d.m. 28 febbraio 1997, la caducazione della normativa
secondaria operata dall'art. 4 del decreto-legge n. 175 del 1997
avrebbe determinato una sopravvenuta carenza di interesse. Considerato in diritto La regione Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della
sanità del 28 febbraio 1997, recante disposizioni in tema di
"Attività libero-professionale e incompatibilità del personale
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", con
riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Ad avviso
della ricorrente, essi si porrebbero in contrasto: con gli artt. 3,
5, 97, 117 e 118 della Costituzione; con gli artt. 3, 5, 6, 7, 11,
15, 17, 18, 22, 47, 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; con
l'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; con gli artt. 1, 2, 3
e 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; con gli artt. 2, comma 3, e
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché con l'art. 1, commi
8, 10, 11 e 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.-l. 20 giugno
1997, n. 175, convertito nella legge 7 agosto 1997, n. 272, che ha,
in parte, assunto in sé il contenuto dell'atto governativo impugnato
e, per altra parte, ha previsto l'emanazione di nuovi decreti
ministeriali. A seguito di tale normativa, il Ministro della sanità
ha adottato due nuovi decreti in materia (entrambi in data 31 luglio
1997), sotto il titolo, rispettivamente, "Linee guida
dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" e
"Attività libero professionale e incompatibilità del personale
della dirigenza sanitaria del S.S.N.", decreti sostitutivi di quello
dal quale il presente conflitto ha preso avvio. L'efficacia di
quest'ultimo, d'altro canto, era stata oggetto di sospensione a
seguito dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del
Lazio (9 giugno 1997, n. 1626), l'appello contro la quale è stato
poi respinto dal Consiglio di Stato (Sez. IV, ordinanza 2 luglio
1997, n. 1284). Con decreto ministeriale 11 giugno 1997, recante
"Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività
libero-professionale intramuraria", a seguito della pronuncia di
sospensione, il termine per l'attuazione delle disposizioni del
decreto ministeriale impugnato era stato, comunque, spostato al 30
giugno del 1997, oltre la data, quindi, dell'entrata in vigore del
decreto-legge che ha ridisciplinato la materia.
Dalla predetta successione nel tempo degli atti menzionati, risulta
che nessun effetto, prima della sua sospensione, l'atto impugnato in
sede di conflitto ha prodotto nei confronti della regione ricorrente.
Alla stregua di quel che precede, conformemente a quanto le parti
hanno, nella sostanza, concordemente riconosciuto - concludendo
peraltro l'una per la cessazione della materia del contendere,
l'altra per la sopravvenuta carenza di lesività degli atti alla base
del conflitto ovvero per la sopravvenuta carenza di interesse -, non
vi è motivo comunque di procedere oltre nel presente giudizio,
poiché l'atto che la ricorrente ha assunto come lesivo delle proprie
competenze non ha prodotto effetti né è più idoneo a produrli.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione promosso, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Lombardia nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della
sanità del 28 febbraio 1997, recante disposizioni in tema di
"Attività libero-professionale e incompatibilità del personale
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte