Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30

novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Torino nel procedimento penale a carico di C. L., iscritta al n.

62 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 408, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che la persona offesa abbia la facoltà di

estrarre copia degli atti di cui può prendere visione;

che il rimettente premette: che il pubblico ministero aveva

formulato richiesta di archiviazione, avverso la quale la persona

offesa aveva presentato opposizione, indicando l'oggetto della

investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova; che il

pubblico ministero, espletate le indagini disposte ai sensi dell'art.

409, comma 4, cod. proc. pen., aveva reiterato la richiesta di

archiviazione e che, a seguito della notificazione del relativo

avviso, il difensore della persona offesa aveva chiesto copia degli

atti dell'indagine suppletiva, rilevando - ad avviso del rimettente

"non senza ragione" - essere "del tutto illogico ed assurdo che un

difensore, al fine di fare fino in fondo il proprio dovere, debba

essere costretto ad opera di amanuense ...", ma il pubblico ministero

aveva respinto l'istanza, in base al rilievo che a norma dell'art.

408 cod. proc. pen. al difensore spetta solo il diritto di "prendere

visione del fascicolo";

che la persona offesa aveva nuovamente presentato opposizione

alla richiesta di archiviazione, eccependo, in via principale, la

nullità del procedimento "per inosservanza delle norme che

consentono al difensore di estrarre copia degli atti del procedimento

una volta che allo stesso sia consentito prenderne visione";

che il rimettente osserva che nel caso in esame "non sarebbe

sorto alcun problema se il p.m. si fosse adeguato alla sentenza delle

S.U. della S.C. 3/2-14/4/1995, ric. Sciancalepore, ed avesse

acconsentito all'estrazione di copia informale" degli atti quando il

difensore ne aveva fatto richiesta;

che, invece, il diritto di difesa era stato "ingiustificatamente

ostacolato e compromesso dal mancato riconoscimento della facoltà

del difensore di estrarre copia degli atti dell'indagine suppletiva,

tenuto conto del breve margine di tempo per proporre opposizione e

della intuibile difficoltà di stabilire un tempestivo contatto da

parte del difensore (presso il cui studio sono, ex art. 33 disp.

att. cod. proc. pen., depositati gli avvisi) con il suo cliente";

che, a sostegno di tali argomentazioni, il rimettente rinvia a

quanto affermato in relazione ad un caso analogo da questa Corte

nella sentenza n. 192 del 1997, menzionando, in particolare, quel

passaggio della decisione ove, con riferimento alla ratio

dell'istituto, la Corte aveva rilevato che "il deposito degli atti in

cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare

necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà

di estrarne copia".

Considerato che il giudice rimettente, da un lato rileva che "non

sarebbe sorto alcun problema" se il pubblico ministero, a seguito

della richiesta del difensore della persona offesa, si fosse adeguato

ad uno specifico precedente delle Sezioni Unite ed avesse

acconsentito al rilascio di copia informale degli atti, dall'altro, e

soprattutto, coglie la forza espansiva delle argomentazioni poste a

fondamento della sentenza di questa Corte n. 192 del 1997, mostrando

di non condividere l'interpretazione della norma denunciata che sta

alla base del provvedimento reiettivo del pubblico ministero;

che nel caso di specie il rimettente, avendo la disponibilità

degli atti trasmessi dal pubblico ministero unitamente alla richiesta

di archiviazione a norma dell'art. 408, comma 1, cod. proc. pen.,

avrebbe quindi potuto rilasciare egli stesso le copie richieste alla

luce della sentenza n. 192 del 1997;

che, ove la norma consenta una interpretazione conforme a

Costituzione, il giudice è tenuto a farla propria, dovendo sollevare

questione di legittimità costituzionale solo se risulta impossibile

darne una interpretazione costituzionalmente corretta (cfr. in

particolare la sentenza n. 356 del 1996);

che l'ordinanza di rimessione prospetta, invece, il dubbio di

costituzionalità riferendosi alla interpretazione del pubblico

ministero senza condividerla ed è del tutto carente di motivazione

in ordine alle ragioni per cui il giudice non ha ritenuto di

applicare la norma denunciata alla stregua dell'interpretazione, da

lui stesso propugnata, conforme a Costituzione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte