Sentenza n. 130/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
- art. 3legge 742/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1972 dal
giudice conciliatore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra
Sestili Ezio e Bordin Daniela, iscritta al n. 103 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 122 del 10 maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1972 nel procedimento civile tra
Sestili Ezio, attore, e Bordin Daniela, convenuta, il giudice
conciliatore di La Spezia, dato atto che nella specie, in difetto di
costituzione della convenuta, rimasta contumace, avrebbe dovuto
dichiarare la nullità della citazione, per non essere stati rispettati
i termini di costituzione assegnati per legge alla convenuta stessa,
ciò per effetto del calcolo del periodo di sospensione del decorso dei
termini processuali nel periodo feriale imposto dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 della citata legge, per asserito contrasto con l'art.
3 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza, l'art. 1, disponendo la sospensione di diritto
di detti termini dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ha
considerato i soli termini strettamente processuali e non anche quelli
riguardanti i diritti sostanziali, creando così una disparità di
trattamento, nonostante l'eguaglianza di situazioni considerate in
funzione della finalità della legge, che è quella di consentire un
periodo fisso di riposo incondizionato a favore dei professionisti
legali incaricati di condurre le procedure giudiziarie davanti alle
giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. Inoltre, sempre a
proposito dell'art. 1, l'ordinanza rileva che la stessa ingiustificata
discriminazione deriva dalla legge tra termini processuali in senso
stretto e termini che, pur essendo legati al processo, non sono
formalmente inseriti nel medesimo, (come, ad esempio, secondo il
giudice a quo il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica del
precetto per eseguire il pignoramento che sarebbe da considerare
termine non processuale, diversamente dal termine di 90 giorni per
chiedere la vendita del bene pignorato).
Sempre secondo l'ordinanza, l'illegittimità colpirebbe anche
l'art. 3 della menzionata legge, secondo cui in materia civile, la
sospensione non si applica invece alle cause ed ai procedimenti
indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario r.d. 30 gennaio
1941, n. 12 (cause per alimenti, procedimenti cautelari di sfratto e di
opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione e
revoca dei fallimenti, o altre cause ritenute urgenti dal giudice per
evitare grave pregiudizio alle parti), e non si applica altresì alle
controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie (artt. 429 e 459 c.p.c.).
L'illegittimità consisterebbe nella differenza di trattamento tra
dette situazioni in cui la sospensione dei termini è esclusa
assolutamente ed altre poi pur previste nell'art. 92 del citato
Ordinamento giudiziario in cui la sospensione dipende caso per caso dal
criterio valutativo e discretivo del giudice, senza possibilità per lo
stesso di applicare eguale criterio valutativo anche nei casi di
divieto assoluto della sospensione.
Secondo l'ordinanza, dal complesso della legge e delle sue singole
parti, verrebbe a derivare una disciplina differenziata, costituita ora
da generica sospensione assoluta di termini, ora da specifica
sospensione condizionata, che importerebbe irrazionale disparità di
trattamento in situazioni analoghe, richiedenti disciplina coordinata
ed unitaria.
L'ordinanza, notificata e pubblicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 10 maggio 1972.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato che ha depositato in termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che le norme impugnate riflettono la
sospensione dei termini nei confronti indistintamente di tutte le parti
in causa e che la limitazione della efficacia delle disposizioni ai
soli termini processuali apparterrebbe alla insindacabile
discrezionalità politica del legislatore. Anche le menzionate
eccezioni alla sospensione troverebbero fondamento non su mutevoli
criteri di natura soggettiva, ma sul contenuto oggettivo di taluni
procedimenti giudiziari che il legislatore, sempre sulla base di un non
sindacabile apprezzamento, avrebbe ritenuto non assoggettabili alla
speciale disciplina in esame.
Chiede pertanto dichiararsi infondata la questione come sopra
sollevata. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rinvio, il giudice conciliatore di La
Spezia, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione del decorso dei
termini processuali durante il periodo feriale 1 agosto-15 settembre.
Si assume in primo luogo che l'illegittimità, in relazione
all'art. 3 Cost. consisterebbe in ciò che la legge ha per oggetto i
soli termini processuali (già identificati negli artt. 152 cod. proc.
civ. e 180 cod. Proc. pen. come quelli diretti "al compimento degli
atti del processo") e non anche i termini di diritto sostanziale (vuoi,
per esempio, di prescrizione, vuoi di decadenza, come il termine per
esercitare l'azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 cod.
civ.). In ciò dovrebbe ravvisarsi una irrazionale differenza di
trattamento di situazioni giuridiche da considerarsi, invece, omogenee
rispetto allo scopo per cui la sospensione stessa è dettata, cioè la
garanzia di un periodo globale di riposo a favore degli avvocati e
procuratori legali.
2. - La questione non è fondata.
È da rilevare che se, indubbiamente, lo scopo della citata legge
è quello ora indicato, è anche vero che il legislatore ha inteso
venire incontro alle apprezzabili esigenze di detti professionisti non
in modo totalitario e incondizionato, ma tenendo invece conto, come
risulta anche dai lavori preparatori, di non sacrificare a tali fini
anche quelle situazioni, che avrebbero più gravemente inciso nella
sfera dei diritti delle parti, cioè le situazioni collegate al decorso
dei termini di diritto sostanziale, le quali situazioni, appunto, per
tale maggiore incisività di conseguenze, sono state escluse dalla
disciplina in esame.
L'illegittimità lamentata, pertanto, non sussiste, trovando la
denunziata diversità di disciplina, adeguata giustificazione nella
obbiettiva diversità delle ipotesi regolate. Ciò, indipendentemente
dal problema interpretativo circa l'inclusione nell'una o nell'altra
categoria dei termini da considerare ai fini dell'applicazione della
disciplina in esame, il che è ovviamente di competenza del giudice
ordinario e non incide sulla razionalità della norma.
3. - Per analoghi motivi, è anche non fondato l'altro profilo di
illegittimità, prospettato in relazione alla presunta esclusione della
sospensione di quei termini, che, pur essendo "legati al processo", non
vi sarebbero formalmente inseriti. L'ordinanza fa in proposito
l'esempio del termine di novanta giorni dalla notifica del precetto per
eseguire il pignoramento che sarebbe non soggetto alla sospensione
perché non processuale, diversamente dal termine di novanta giorni per
chiedere la vendita del bene pignorato.
Anche in questi casi, pur se si volesse riconoscere attendibile una
categoria del genere suindicato, la individuazione dei termini da
considerare o meno soggetti alla disciplina in esame alla stregua dei
criteri distintivi così prospettati, costituirebbe, invece, in ogni
caso, questione di competenza del giudice del merito e, come tale, non
coinvolge problemi di legittimità costituzionale.
4. - È, infine, non fondata la censura per diversità irrazionale
di trattamento, riguardante l'art. 3 della stessa legge n. 742 del
1969, censura che l'ordinanza solleva per sostenere che anche nelle
ipotesi particolari ivi contemplate (diverse da quelle dell'art. 1 in
quanto vi domina il principio, opposto, della non applicabilità della
sospensione dei termini processuali) vi sarebbero motivi di
illegittimità.
La censura si sostanzia, al fine di far venire meno l'intero
sistema della legge, espresso nel suo duplice aspetto prospettato
secondo gli articoli 1 e 3, nella pretesa esclusione della facoltà del
giudice di fare eccezione alla regola della sospensione dei termini nei
casi indicati dall'art. 3 la cui trattazione nel periodo feriale è
tassativamente disposta dall'art. 92, primo comma, dell'Ordinamento
giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), in contrapposizione alla ammissione
di tale facoltà che si riscontrerebbe, nel caso dei provvedimenti
genericamente urgenti previsti dal secondo comma del citato art. 92,
senza che tale diversità di trattamento trovi, secondo il giudice a
quo, adeguata giustificazione.
Invero, secondo il sistema apprestato dal legislatore attraverso
l'impugnato art. 3 della legge, la sospensione "non si applica" alla
totalità dei casi previsti dall'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario e
dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile. La disciplina
impugnata si traduce, cioè, nella operatività della esclusione della
sospensione in tutte le ipotesi come sopra previste, giusta il criterio
unitariamente ivi sancito, che dispone la trattazione nel periodo
feriale tanto delle cause indicate come urgenti in funzione del loro
oggetto, in base ad una ragionevole presunzione del legislatore (cioè
di quelle relative ad alimenti, a rapporti di lavoro, alle controversie
in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, ai procedimenti
cautelari, di sfratto, di opposizione all'esecuzione, di dichiarazione
e revoca di fallimenti), quanto di quelle solo genericamente previste
come urgenti, in relazione alla molteplice realtà dei rapporti, che
ovviamente esclude la previsione analiticamente completa di tutte le
possibili ipotesi. La sola differenza risiede nella circostanza che,
per queste ultime, occorre una espressa dichiarazione del giudice che
riconosce l'urgenza. La normativa in esame non pone, cioè,
l'obbligatorietà della trattazione delle cause del primo gruppo in
contrapposto ad una mera facoltà di trattazione di quelle del secondo
gruppo, ma prevede soltanto modalità diverse del generale obbligo di
trattazione, in funzione della diversa natura dell'urgenza delle cause,
presunta nel primo caso, da accertarsi dal giudice nel secondo.
Ciò esclude la sussistenza della lamentata differenziazione di
disciplina e dà comunque sufficiente ragione del sistema adottato,
escludendo così il lamentato contrasto con il principio di eguaglianza
che, come è costante giurisprudenza di questa Corte, in tanto può
sussistere in quanto a situazioni omogenee venga applicato, senza
ragionevole motivo, un trattamento differente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 10 gennaio 1972 del
giudice conciliatore di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte