Sentenza n. 130/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 251/1974
- art. 3d.l. 229/1974
citata
- art. 8legge 346/1974
- art. 47legge 346/1974
- art. 54legge 346/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.l. 19 giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi), e dell'art. 6, primo comma, del d.l. 6 luglio
1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui
veicoli a motore, autoscafi e aeromobili), promossi con ricorsi del
Presidente della Regione autonoma della Sardegna, rispettivamente
notificati il 19 luglio ed il 5 agosto 1974, depositati in cancelleria
il 26 luglio e l'8 agosto 1974 ed iscritti ai nn. 11 e 14 del registro
ricorsi 1974.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, sono state apportate
"Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi",
implicanti notevoli aumenti all'imposta di fabbricazione e
corrispondente sovrimposta di confine a tali prodotti relative e, tra
l'altro, con l'art. 3, si è disposto: "Le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello
Stato".
Avverso tale decreto e relativa legge di conversione (in quanto
esista) il Presidente della Regione Sardegna, debitamente autorizzato,
ha proposto ricorso a questa Corte, chiedendo che venga dichiarata la
illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 3, ove si
ritenga applicabile alla Regione stessa.
A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi.
a) Violazione degli artt. 8 e 54, quarto comma, dello Statuto
speciale della Regione sarda, in quanto ai sensi dell'art. 8 i 6/10 del
gettito delle imposte di fabbricazione percette nel territorio
regionale costituiscono entrate di detta Regione, cosicché
l'attribuzione dell'intero gettito allo Stato, implica violazione o
implicita modificazione - illegittima perché non adottata
esplicitamente e con l'osservanza del procedimento prescritto dall'art.
54, comma quarto - del diritto costituzionalmente protetto della
Regione ai 6/10 di detto gettito.
b) Violazione dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale,
in quanto essendosi provveduto in materia che interessa particolarmente
la Regione, alla seduta del Consiglio dei ministri, che ha deliberato,
avrebbe dovuto intervenire il Presidente della Giunta regionale.
Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto d'intervento, chiede che il ricorso della
Regione venga rigettato, in quanto le norme statutarie delle quali si
denunzia la violazione, non possono trovare applicazione nella specie,
giacché le nuove entrate tributarie sono destinate alla copertura di
oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello Stato, di
carattere generale.
2. - Con altro ricorso e per gli stessi motivi, il Presidente della
Regione Sardegna, debitamente autorizzato, chiede che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto
legge 6 luglio 1974, n. 251, recante: "Modificazioni al regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi ed imposizione di un prelievo tributario
una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili" che dispone
testualmente: "Le entrate derivanti dall'applicazione del presente
decreto sono riservate all'erario dello Stato".
Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto d'intervento, per gli stessi motivi sopra
riassunti, conclude per la reiezione del ricorso.
3. - Dopo la proposizione dei ricorsi è avvenuto che:
a) con legge 14 agosto 1974, n. 347, il decreto-legge 19 giugno
1974, n. 229, è stato abrogato, con decorrenza dalla data dalla quale
ha avuto effetto ed è stato, inoltre, testualmente disposto: "Restano
validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione
dei decreti- legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103, e
19 giugno 1974, n. 229, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti
in base agli stessi decreti";
b) il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, è stato convertito con
modificazioni, che non hanno rilievo ai fini del presente giudizio,
nella legge 14 agosto 1974, n. 346.
4. - In riferimento a tali sopraggiunte leggi, il patrocinio della
Regione Sardegna, con memoria depositata il 20 febbraio 1975, deduce
quanto segue:
a) per l'intervenuta legge n. 347 del 1974, avverso la quale non è
stato proposto autonomo gravame, va dichiarata cessata la materia del
contendere in ordine al ricorso n. 11 del 1974;
b) deve essere accolto, invece, il ricorso proposto avverso il
decreto-legge n. 251 del 1974 (e relativa legge di conversione) in
quanto, mentre non è invocabile in senso opposto la sentenza n. 75 del
1967, riferentesi a fattispecie ben diversa, non può contestarsi che
con l'art. 6 del decreto-legge n. 251 del 1974 si è implicitamente
modificato l'art. 8 dello Statuto speciale, modificazione che avrebbe,
bensì, potuto essere apportata, per le esigenze di interesse nazionale
alle quali si è voluto provvedere con l'impugnato decreto-legge n.
251, ma soltanto con l'osservanza del procedimento disciplinato con
l'art. 54 dello Statuto speciale.
5. - Nell'udienza di trattazione, mentre il patrocinio della
Regione ha confermato le sopra riassunte conclusioni, l'Avvocatura
generale dello Stato non si è opposta alla dichiarazione di cessata
materia del contendere in ordine al primo ricorso; per quanto attiene
invece al secondo ne ha chiesto il rigetto, previa, occorrendo,
dichiarazione di inammissibilità, in seguito alla conversione in
legge, dei motivi attinenti ai presunti vizi del procedimento
(violazione degli artt. 47 e 54 dello Statuto speciale) che riguardano
esclusivamente il decreto-legge e non possono, quindi, trasferirsi alla
legge di conversione. Considerato in diritto :
1. - I due ricorsi, come sopra proposti, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza, avendo per oggetto le stesse questioni,
ossia l'asserita violazione o, quanto meno, implicita modificazione
dell'art. 8 dello Statuto speciale, che riserva alla Regione sarda i
6/10 delle imposte di fabbricazione riscosse nel suo territorio, per
effetto, rispettivamente, dell'art. 3 del decreto-legge n. 229 del
1974 e dell'art. 6 del decreto-legge n. 251 del 1974 (conv. nella legge
n. 346 del 14 agosto 1974) in forza dei quali le maggiori entrate
derivanti dall'applicazione dei decreti impugnati vengono, invece,
riservate all'erario dello Stato.
2. - Deve, anzitutto, essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere in ordine al ricorso avverso il decreto legge n. 229,
dato che è stato abrogato, con decorrenza dalla data dalla quale ha
avuto effetto, con legge 14 agosto 1974, n. 347, contro la quale non è
stata proposta autonoma impugnativa nella parte in cui, facendosi uso
della potestà preveduta dall'ultimo comma dell'art. 77 della
Costituzione, sono stati convalidati gli atti compiuti, i provvedimenti
adottati ed i rapporti giuridici sorti in base all'abrogato decreto.
3. - Resta, quindi, da esaminare il ricorso avverso il
decreto-legge n. 251 del 1974 e relativa legge di conversione 14 agosto
1974, n. 346.
Nel procedere a tale esame, si deve, anzitutto, tenere nel dovuto
rilievo il fatto che il decreto e la legge impugnati fanno parte del
cosiddetto "pacchetto" di provvedimenti proposti dal Governo per
fronteggiare la grave crisi di recessione e di inflazione che - non
soltanto per il noto rilevante aumento del prezzo del petrolio da parte
dei paesi produttori - ha colpito tutta l'economia del mondo
occidentale compresa la nostra, determinando la conseguente,
inderogabile necessità di reperire i relativi mezzi finanziari,
all'uopo occorrenti.
Problema, quest'ultimo, di tanta più difficile soluzione, in
quanto presentatosi nel periodo più critico dell'attuazione di una
radicale riforma tributaria, ispirata a criteri di spiccata
progressività, aggravata da un processo di inflazione.
In questo quadro, che ha importato anche la contrazione di prestiti
con enti di carattere internazionale e Stati esteri per far fronte alle
sempre maggiori esigenze di mezzi adeguati per contenere e superare una
siffatta situazione, non può seriamente contestarsi il carattere di
preminente interesse generale dei provvedimenti fiscali adottati per
contribuire a risolverla.
Deve, quindi, riconoscersi - la cosiddetta "una tantum" sui veicoli
a motore ne costituisce eloquente conferma - che gli aggravi fiscali
imposti con il decreto e relativa legge di conversione impugnati, hanno
indubbiamente finalità che trascendono, superandoli, gli interessi
particolari e locali, per soddisfare quelli ben più impellenti,
attuali e generali della intera collettività nazionale.
Pertanto, come già questa Corte ha più volte affermato (sentenze
n. 21 del 1956; n. 75 del 1967; n. 162 del 1974) si rientra nella
sfera di poteri che competono esclusivamente allo Stato ed il cui
esercizio non nega né menoma eventuali interessi o veri e propri
diritti, costituzionalmente protetti, riconosciuti alle regioni, anche
a statuto speciale.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato, senza
che occorra soffermarsi sulle ulteriori deduzioni prospettate nella
discussione orale dall'Avvocatura generale dello Stato, che rimangono
manifestamente assorbite una volta che si è accertato che il decreto e
la legge impugnati non incidono nella sfera di competenza regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso 19 luglio
1974, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna avverso il d.l. 19
giugno 1974, n. 229 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo
tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili),
convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, sollevata dalla Regione
autonoma della Sardegna con ricorso 5 agosto 1974, in riferimento agli
artt. 8, 47 e 54 dello Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte